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Thursday 28 February 2019

“Pericoloso” mai…?

(Ord. MdS Novara, dott.ssa Cali, n. n. 40/2019)

Il Magistrato di Sorveglianza di Novara, nell’ordinanza n. 40 pronunciata il 10 gennaio scorso, ha trattato il tema della declaratoria di delinquenza abituale, prevista dall’art. 103 c.p., in relazione all’esecuzione della pena.
Il giudicante è stato infatti chiamato a valutare l’opportunità dell’applicazione, nei confronti del detenuto, della declaratoria di delinquenza abituale, al fine di decidere se il medesimo, a pena espiata, dovesse essere sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro.
Di talché, pur ritenendo che i reati commessi dal detenuto rientrassero nelle previsioni dell’art. 103 c.p., egli ha statuito come il giudizio sulla pericolosità e sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di delinquenza abituale vada svolto in prossimità della data di espiazione finale della pena – fissata all’anno 2130 -, poiché ancorato strettamente alla sua esecuzione.
Di conseguenza, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha disposto il non luogo a provvedere sulla declaratoria di delinquenza abituale e conseguente applicazione della casa di lavoro.
Il caso su cui è stato chiamato a decidere il Magistrato novarese implica la tematica della valutazione della pericolosità sociale, devoluta al giudice, che riguarda la probabilità che un soggetto, la cui responsabilità penale in relazione alle proprie azioni sia già stata accertata, possa commettere in futuro ulteriori reati.
Detta valutazione, finalizzata all’applicazione di una misura di sicurezza, deve essere effettuata anche e soprattutto guardando al percorso rieducativo intrapreso dal detenuto e agli esiti dello stesso, in quanto il giudizio sulla pericolosità sociale deve essere espresso considerando il requisito dell’attualità della pericolosità medesima.
Ove il summenzionato requisito non fosse in alcun modo ponderato, il giudicante contravverrebbe al dettato costituzionale in punto di finalità rieducativa della pena, poiché, per assurdo, un detenuto che avesse portato a termine con successo il proprio percorso rieducativo, ben potrebbe essere soggetto a declaratoria di pericolosità, vanificando così lo scopo del trattamento.
D’altro canto, ove il giudicante statuisse in punto di delinquenza abituale e pericolosità sociale in un tempo eccessivamente antecedente al termine della pena, come nel caso affrontato nella pronuncia in esame, al detenuto sarebbe precluso l’accesso ai benefici penitenziari, ostacolandone di conseguenza il percorso rieducativo e, dunque, contravvenendo, anche in questo caso, alle previsioni costituzionali.
Tale pronuncia pare dunque, a parere di chi scrive, coerentemente allineata ai principi costituzionali riguardanti le misure di sicurezza e la finalità rieducativa della pena.

Dott.ssa Federica Dulio