Enti pubblici

Tuesday 09 May 2006

Per negare il permesso di soggiorno non è sufficiente per la P.A. allegare una mera mancanza di mezzi di sostentamento in difetto di un’ approfondita istruttoria sul punto Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, sentenza n. 1111/0

Per negare il permesso di soggiorno non è sufficiente
per la P.A.
allegare una mera mancanza di mezzi di sostentamento in difetto di
un’approfondita istruttoria sul punto

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza
sezione, sentenza n. 1111/06

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza
sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Rita De Piero Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere,
relatore

ha pronunciato, nella forma
semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 629/2006, proposto
da A., rappresentato e difeso dall’ avv. B. Furlan,
con domicilio presso la
Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Amministrazione
dell’interno, in persona del ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento del
decreto 12 dicembre 2005, Cat. A. 12/2005/Imm. 1344 dc, con il quale il
questore di Padova ha rigettato la domanda, presentata dal ricorrente, per il
rinnovo del suo permesso di soggiorno.

Visto il ricorso, notificato il 24
febbraio 2006, e depositato presso la Segreteria il 24 marzo 2006, con i relativi
allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale
del 12 aprile 2006 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci),
l’avv. Furlan per la parte ricorrente e
l’avv. dello Stato Cardin per
l’Amministrazione resistente;

considerato

che, nel corso dell’udienza
camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha
comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere
emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XIcomma, e 26, IV e V comma, della
l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i
presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il diniego di rinnovo, motivato
con la giustificazione che lo straniero non disporrebbe di fonti lecite di
sostentamento, è illegittimo: l’Amministrazione non risulta aver
previamente accertato se, secondo ragionevolezza ed esperienza, il A.
potrà disporre di mezzi economici adeguati al suo sostentamento in
Italia nell’intervallo cui il rinnovo stesso si rifersce,
per effetto del nuovo rapporto lavorativo, iniziato prima della scadenza del
precedente permesso di soggiorno, e richiamato nel provvedimento impugnato;

che l’Amministrazione
dovrà pertanto rideterminarsi, prendendo in
specifica considerazione tale nuovo rapporto (e quelli ulteriori nel frattempo
eventualmente insorti);

che le spese di giudizio seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto 12
dicembre 2005, Cat. A. 12/2005/Imm.
1344 dc, del questore di Padova.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella
Camera di consiglio addì 12 aprile 2006.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

Depositata in Segreteria il 24 aprile 2006