Lavoro e Previdenza

Monday 30 January 2006

Per le Sezioni Unite della Cassazione è comportamento antisindacale, sanzionabile ex art. 28 Statuto Lavoratori, quello del datore di lavoro che si rifiuta di versare al sindacato le quote di retribuzione dei lavoratori aderenti

Per le Sezioni Unite della
Cassazione è comportamento antisindacale, sanzionabile ex art. 28 Statuto
Lavoratori, quello del datore di lavoro che si rifiuta di versare al sindacato
le quote di retribuzione dei lavoratori aderenti

Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 21 dicembre 2005, n. 28269

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra
specificata, la Corte di appello di Torino, giudicando
fondata l’impugnazione proposta dal S.IN.COBAS – Sindacato intercategoriale dei
comitati di base – contro la decisione del Tribunale della stessa sede, ha
confermato il decreto in data 27 aprile 1999 del Pretore di Torino, con il
quale, ritenuta l’antisindacalità del comportamento della Teksid s.p.a.,
consistito nel rifiutare il pagamento al sindacato, ricorrente ex art. 28 l.
300/1970, delle quote di retribuzione cedutegli dai lavoratori aderenti, ne
aveva ordinato la cessazione e la rimozione degli effetti (mediante il
pagamento dei crediti scaduti), con affissione del dispositivo nelle bacheche
per trenta giorni.

2. È stato respinto, invece,
l’appello incidentale della Teksid contro la statuizione di primo grado, nella
parte in cui aveva ritenuto la legittimazione del S.IN.COBAS
a proporre ricorso per la repressione del comportamento antisindacale, con la
motivazione che era stata fornita la prova della dimensione nazionale del
sindacato, in relazione alla presenza e allo svolgimento di attività in gran
parte del territorio, nonché della sua natura, in base allo statuto, di
associazione sindacale nazionale con articolazioni periferiche, e non di
confederazione di diverse organizzazioni di categoria.

3. Sulle altre questioni, le
argomentazioni che sostengono la decisione sono: a) scomparso dall’ordinamento
l’obbligo legale del datore di lavoro di effettuare le
trattenute dei contributi sindacali e di curarne il versamento, l’obbligo
medesimo può legittimamente derivare da fattispecie negoziali; b) nel caso
concreto era stata realizzata, con accordi tra ciascun lavoratore e il
sindacato, la cessione di una parte del credito retributivo, e gli effetti di
collaborazione del datore di lavoro derivavano dagli artt. 1260 ss. c.c., come pure gli oneri aggiuntivi erano posti a suo
carico dal disposto dell’art. 1196 dello stesso codice, oneri, peraltro, molto
modesti, atteso che era in atto nell’azienda la procedura per riscuotere le
quote associative relative ai sindacati firmatari del contratto collettivo di
lavoro; c) il rifiuto del datore di lavoro, debitore ceduto, di adempiere nei
confronti del sindacato, incideva fortemente su di un profilo assai rilevante
dell’attività e, perciò, stante l’atipicità della condotta antisindacale e la
sua oggettiva lesività, doveva essere represso con lo strumento apprestato
dall’art. 28 l. 300/1970.

4. La cassazione della sentenza è
domandata dalla Teksid s.p.a. con ricorso per tre motivi, ulteriormente
precisati con memoria depositata in relazione all’udienza
della Sezione lavoro della Corte fissata per il 23 novembre 2004; ha resistito
con controricorso il Sindacato intercategoriale dei comitati di base.

5. Rilevato che la questione
dell’antisindacalità del comportamento del datore di lavoro, consistito nel
rifiuto di pagare al sindacato le quote di retribuzione cedute dai lavoratori, era già stata decisa in senso difforme da sentenze della
Sezione lavoro, il Primo Presidente ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni
unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. In relazione all’udienza
fissata, la Teksid s.p.a. ha depositato ulteriore memoria ai sensi dell’art.
378 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso,
denunciando violazione dell’art. 28 della l. 300/1970, nonché
erronea e insufficiente motivazione, domanda la cassazione della sentenza nella
parte in cui ha ritenuto legittimato il sindacato a proporre ricorso per la
repressione della condotta antisindacale, cassazione che sarebbe assorbente di
ogni altra questione.

1.1. Si sostiene che la Corte di
Torino ha trascurato di considerare la caratteristica, pure accertata in fatto,
del raggiungimento della dimensione nazionale solo come risultato della coalizione di più comitati di base, relativi alle più
disparate categorie di lavoratori, caratteristica che avrebbe richiesto la
verifica specifica dell’interesse concreto ad agire della base locale, collocabile
entro la dimensione nazionale, a tutela dei lavoratori metalmeccanici; in ogni
caso, se in senso stretto non si era in presenza di una confederazione, la
sostanza del fenomeno era tuttavia quella di un’associazione di secondo
livello, siccome lo statuto, esaminato dal giudice del merito, riconosceva
proprio ai comitati di base il ruolo operativo fondamentale.

2. Il motivo non può trovare
accoglimento.

Come già avvertito, il contrasto
di giurisprudenza che ha determinato l’assegnazione della causa alle Sezioni
unite non riguarda la questione oggetto del motivo di
ricorso in esame; al contrario, su tale questione gli orientamenti espressi
sono stati univoci nel senso di ritenere sussistente la legittimazione attiva
di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale, né intercategoriali o aderenti a confederazioni, essendo invece
determinante il requisito della diffusione del sindacato (anche
monocategoriale) sul territorio nazionale, dovendosi però intendere tale diffusione
nel senso che bastino svolgimento di effettiva azione sindacale (non su tutto
ma) su gran parte del territorio nazionale (Cassazione 10114/1990; 5765/2002;
11833/2002; 3917/2004; 10616/2004; 269/2005). Questi orientamenti meritano di
essere confermati, non risultando efficacemente
contestati dalla ricorrente.

2.1. È opinione condivisa che il
disposto dell’art. 28 Statuto dei lavoratori, con l’attribuire la
legittimazione ad agire in giudizio, «agli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali, che vi abbiano interesse», detta un criterio di selezione
basato sul necessario carattere nazionale delle organizzazioni, escludendo la
legittimazione sia dei singoli lavoratori, sia di forme di autotutela
collettiva non organizzate su base nazionale.

Al riguardo, la Corte
costituzionale, in numerose decisioni (cfr. Corte costituzionale 54/1974,
334/1988 e 89/1995), dopo avere premesso che il legislatore ha attribuito a
soggetti qualificati uno strumento di azione
giudiziaria dotato di particolare efficacia, ha poi evidenziato come risulti
operata una scelta – degli organismi e del livello di rappresentatività –
ragionevole, perché volta a privilegiare «organizzazioni responsabili che
abbiano un’effettiva rappresentatività» (misurata sulla dimensione nazionale),
e che «possano operare consapevolmente delle scelte concrete valutando – in
vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e
alla protezione di interessi soggettivi di singoli – l’opportunità di ricorrere
alla speciale procedura». In particolare, il giudice delle leggi ha precisato
come l’art. 28 sia espressione della garanzia del libero sviluppo di "una
normale dialettica sindacale" perché il suo impiego presuppone una
dimensione organizzativa – quella nazionale – che, per non essere legata ad una aggregazione a livello confederale intercategoriale, né
alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di
operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali
maggioritarie (si veda, in particolare Corte costituzionale 334/1988, cit.)

L’accesso alla
speciale tutela per la repressione della condotta antisindacale, quindi, è
basata su di un criterio di selezione che nulla ha a che fare con quello
operante ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
(art. 19 Statuto dei lavoratori, nel testo determinato dall’esito del
referendum indetto con d.P.R. 5 aprile 1995), ovvero con la nozione di
organizzazione sindacale dotata di «maggiore rappresentatività» (cfr., al riguardo,
Cassazione 10114/1990).

2.2. Sulla specifica questione
della legittimazione delle organizzazioni che non abbiano
limitato ad una sola, predeterminata, categoria professionale il fine
della loro attività, e, quindi, mirino ad associare e tutelare i lavoratori in
genere, la soluzione, in linea di principio, deve essere positiva.

In tal senso depongono la
mancanza di elementi normativi testuali di segno
contrario, la libertà delle associazioni sindacali di scegliere le modalità
organizzative secondo cui operare, e, infine, la circostanza che la mancanza di
un’unica categoria di riferimento non esclude che, in via presuntiva e
tendenziale, la dimensione nazionale assicuri l’operare di scelte, nell’azione
sindacale, maggiormente consapevoli e razionali e, quindi, con maggiore
probabilità, funzionali alla protezione degli interessi dei lavoratori.

D’altra parte, nell’attuale
configurazione dell’ordinamento non sussiste – stante anche la mancata
attuazione dell’art. 39, commi 2 ss., Cost. – una
predeterminazione delle singole categorie di imprese,
in relazione alle quali debbano essere stipulati i contratti collettivi (cfr. Cassazione, Sezioni unite, 2665/1997) e, più in generale, essere
intrattenute le cosiddette relazioni industriali.

Ne consegue che il principio
costituzionale consacrato dall’art. 39 Cost. rende insindacabile l’eventuale
intento di associazioni di nuova costituzione di
promuovere una rappresentanza di interessi che non segua le linee organizzative
della rappresentanza dei lavoratori conformate dalle categorie

2.3. Né
l’ipotesi del sindacato "non categoriale" o
"intercategoriale", è riconducibile al modulo della confederazione
sindacale.

Quest’ultima, infatti, non solo
associa organizzazioni sindacati di varie categorie,
ma si caratterizza anche per il fatto di lasciare a queste ultime la tutela e
la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle singole imprese, nonché
l’attività concorrenziale nei confronti delle singole contrapposte
organizzazioni di categoria. Ed è questa la ragione precipua per
cui le confederazioni sono carenti di legittimazione a ricorrere ex art.
28 Statuto dei lavoratori, non diversamente dai sindacati di una diversa
categoria: si configura, infatti, il difetto del requisito dell’interesse alla
repressione della condotta sindacale, menzionato da detta norma (cfr.
Cassazione 7368/1997, e 6058/1998, secondo cui sono privi di legittimazione ex
art. 28 gli organismi locali delle confederazioni sindacali, in quanto non
incardinati in un sindacato di categoria nazionale e privi di
interesse, non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di
una specifica categoria).

2.4. Il carattere
intercategoriale dell’associazione sindacale, tuttavia, qualche specifico
riflesso può avere in tema di accertamento dell’adeguata
diffusione della medesima sul territorio nazionale. Sulla base del principio,
ricavabile dalla stessa giurisprudenza costituzionale sopra citata, secondo
cui, ai fini della legittimazione al ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori,
è necessaria la presenza di un sindacato dotato di un minimo di
rappresentatività non limitata ad una dimensione locale, ma
diffusa nel territorio nazionale, là dove si rinviene la categoria di
riferimento del sindacato stesso (così Cassazione 7368/1997, cit.; cfr. anche Cassazione 10114/1990, cit., che parla di requisito
della diffusione del sindacato sul territorio nazionale), in linea di principio
i limiti minimi di presenza sul territorio di un sindacato intercategoriale
devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti a
un’associazione di categoria. Tuttavia, in sede applicativa, tale affermazione
deve essere correlata con il principio secondo cui la rappresentatività
richiesta dall’art. 28 Statuto dei lavoratori costituisce, come si è detto, un
requisito nettamente meno impegnativo di quello della maggiore
rappresentatività; e comunque, vi è stato al riguardo
un accertamento del giudice del merito non specificamente censurato.

2.5. Come già osservato, ai fini
della legittimazione di un organismo sindacale locale, è necessario che lo
stesso sia effettivamente un’articolazione di associazione
nazionale.

Affinché si possa ritenere
sussistente, al di là dei variabili moduli
organizzativi, un rapporto di tale genere, l’associazione nazionale deve svolgere
effettivamente un’azione sindacale per la promozione degli interessi dei
lavoratori in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l’azione dei
singoli organismi territoriali. In altre parole, non può rilevare qualunque
associazione tra organismi sindacali meramente locali, ancorché in qualche modo
funzionale al perseguimento dei fini sindacali dei singoli gruppi, perché in
questo caso sarebbe chiaramente eluso il requisito
dell’esistenza di un’associazione sindacale adeguatamente rappresentativa in quanto
nazionale, e non si verificherebbero i presupposti per quella selezione degli
interessi garantita da un’organizzazione non meramente locale.

L’individuazione degli organismi
locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire per il procedimento di
repressione della condotta antisindacale deve desumersi dagli statuti interni
delle associazioni stesse, dovendosi fare riferimento alle strutture che detti
statuti ritengono maggiormente idonei alla tutela degli interessi locali.

2.6. In base al complesso delle
considerazioni svolte, non sono fondate le critiche alla sentenza impugnata
relative alla parte in cui ha riconosciuto – a seguito
della lettura dello Statuto del S.IN.COBAS e di un puntuale accertamento di
fatto in ordine alla diffusione territoriale dell’azione sindacale –
all’organizzazione ricorrente la natura di "organismo locale di
associazione sindacale nazionale", escludendo la presenza di associazione
di secondo livello rispetto ad altre associazioni (i comitati di base).

3. In ordine
logico, merita esame prioritario il terzo motivo di ricorso, con il quale si
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 ss. c.c. e 39, comma 1, Cost., nonché
insufficiente ed erronea motivazione.

3.1. La società ricorrente
sostiene l’inutilizzabilità del negozio di cessione del credito, che non
richiede il concorso della volontà del debitore ceduto, in
relazione a fattispecie di cessioni generalizzate di piccole parti di
crediti futuri e con previsione di un termine di efficacia (nel caso,
triennale): a) per il notevole aggravamento degli oneri e dei rischi del
debitore, non certamente resi marginali per l’operatività in azienda delle
deleghe sindacali previste dal c.c.n.l., secondo un sistema nettamente
differenziato; b) per l’incompatibilità tra negozio traslativo del credito e
revocabilità dell’adesione e contribuzione al sindacato; c) per la
modificazione dei contenuti dell’obbligazione, diventando creditore della
retribuzione un soggetto diverso dal lavoratore e mutando il luogo dell’adempimento;
d) per la nullità derivante da frode alla legge dell’operazione.

4. La Corte, a sezioni unite,
giudica infondato questo motivo di ricorso, in
tali sensi componendo il contrasto tra le sentenze che hanno in
precedenza deciso la questione, ritenendo alcune non utilizzabile
l’istituto della cessione del credito per versare al sindacato le quote
associative (Cassazione 1968/2004: 10616/2004), fornendo altre risposta di
segno affermativo e ritenendo altresì antisindacale il rifiuto di pagamento opposto
dal datore di lavoro (Cassazione 3917/2004; 14032/2004).

4.1. Va precisato,
preliminarmente, che alla fattispecie va applicato il regime normativo vigente
fino al 31 dicembre 2004, non rilevando la modificazione del testo dell’art. 1
del d.P.R. 182/1950 (Insequestrabilità,
impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti), operata dall’art. 1, comma 137, della l. 311/2004, mediante
l’aggiunta, nel primo comma, delle parole «nonché le aziende private», rendendo
cosi incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (come
modificato dall’art. 13-bis del d.l. 35/2005, convertito in l. 80/2005) anche i
compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti.

Nel regime precedente, infatti,
non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta
dall’art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di
carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla
legge, dell’ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori
del settore privato, non trovando per essi applicazione l’art. 1 del d.P.R.
182/1950 (vedi Cassazione 4930/2003).

4.2. Neppure si è posto in dubbio
che un ostacolo alla cessione della retribuzione potesse derivare dal carattere
parziale e futuro del credito ceduto. La cessione può certamente avere ad
oggetto solo una parte del credito, come si argomenta dal secondo comma
dell’art. 1262 c.c., ed anche crediti futuri, com’è
pacifico in giurisprudenza (Cassazione 8497/1994, 5947/1999, 7162/2002).

4.3. Va senz’altro disattesa la
tesi del negozio in frode alla legge, come hanno ritenuto, del resto, tutte le
sentenze che si sono occupate della questione.

Si è correttamente osservato che
l’abrogazione referendaria dell’art. 26, commi 2 e 3, Statuto dei lavoratori,
non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della
materia, ma – come precisato dalla Corte costituzionale in
relazione all’intento dei promotori (sentenza 13/1995), ha
"restituito" all’autonomia contrattuale la materia già disciplinata
dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché
resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti
negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la
quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione, altrimenti si
attribuirebbero all’istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che
gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in
effetti questa, nella sostanza, la tesi della società ricorrente:
l’esito referendario avrebbe introdotto nell’ordinamento una regola nuova, in
base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote
associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che
richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come
già posto in evidenza, è in contrasto con l’essenza esclusivamente
abrogativa dell’istituto e con il risultato perseguito con l’indizione del
referendum, da individuare esclusivamente dell’eliminazione dell’obbligo ex
lege a carico del datore di lavoro.

4.4. Venendo all’oggetto
specifico del contrasto di giurisprudenza, l’istituto della "cessione del
credito" è stato ritenuto non praticabile per raggiungere il suddetto
scopo fondamentalmente per due ragioni.

La prima, contenuta nella
sentenza della Sezione lavoro 1968/2004, è che la
cessione del credito, in generale, non costituisce un autonomo tipo negoziale,
coincidendo con lo schema negoziale di volta in volta idoneo ad operare e a
giustificare il trasferimento; l’ostacolo ad impiegare l’istituto per il
pagamento della quota associativa al sindacato sarebbe da ravvisare
nell’incompatibilità strutturale tra l’impossibilità di una revoca immediata
senza il consenso del sindacato beneficiario (propria dell’istituto della cessione
del credito, conformemente alla sua natura che la connota come una forma di
alienazione di diritti) e la revocabilità immediata dell’atto volontario di
contribuzione sindacale obbligatoriamente discendente dal principio di libertà
sindacale ex art. 39 Cost.

4.4.1. Le Sezioni unite ritengono
l’argomentazione non condivisibile.

La specifica disciplina relativa
alla cessione detta si uno schema unitario, che viene
ad applicarsi a tutte le fattispecie traslative del credito, ma senz’altro
incompleto: essa si pone quale correttivo e/o integrazione predisposti, in
contemplazione del particolare oggetto, nei confronti dei singoli negozi
causali traslativi. Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per
pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente
(lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione
sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte
del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di
lavoro).

Ne discende che la causa del
contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel
caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di
durata originato dall’adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il
rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l’inefficacia.

In conclusione, la cessione ha
funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è
dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al
sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito
dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo
lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che
non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua
causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base)
sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio
soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cosiddetta
"revoca" (art. 1189 c.c.).

4.4.2. La sentenza 1968/2004 si
fonda altresì sull’impossibilità di utilizzare lo strumento della cessione del credito perché produrrebbe un aggravamento della
posizione del debitore. L’argomento è ripreso e sviluppato dalla
sentenza 10616/2004, la quale, anche mediante il richiamo del principio
di correttezza e buona fede, in apparenza lo eleva ad unica ratio decidendi. Si
diceva in apparenza, perché il complesso delle considerazioni svolte nella
motivazione suscita l’impressione che rilievo precipuo
sia conferito all’esito referendario, insistendosi nell’osservare che ammettere
l’istituto della cessione del credito finirebbe, da una parte, per vanificare
l’effetto della soppressione dell’obbligo ex lege a carico del datore di
lavoro, dall’altra, per annullare ogni differenza tra la condizione dei
sindacati firmatari dei contratti collettivi e gli altri non firmatari.

Ma si è già osservato (n. 4.1)
che questi argomenti non possono influenzare il tema della validità ed
efficacia del contratto di cessione del credito retributivo al sindacato, per adempiere agli obblighi associativi, se non ipotizzandone la
nullità per frode alla legge, e, quindi, che l’esito referendario abbia
introdotto nell’ordinamento il principio inderogabile del divieto di realizzare
il risultato di imporre al datore di lavoro, senza il suo consenso, di versare
al sindacato quote della retribuzione. Si è già detto, nella sede richiamata,
come sia del tutto arbitrario desumere un tale principio dall’effetto
abrogativo del referendum, limitato alla soppressione di un obbligo ex lege,
senza interferire minimamente sull’apparato degli strumenti negoziali a
disposizione di tutti i soggetti dell’ordinamento.

4.4.3. Sgomberato il campo da
ogni indebito condizionamento dell’indagine, si deve ricordare come si ammetta
comunemente che, in caso di cessione del credito, l’obbligazione del debitore
possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del
luogo di adempimento). Ma il limite della non
esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in
concreto con l’applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175
c.c.), non riguarda la validità e l’efficacia del
contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell’adempimento, del
pagamento. Ne segue che l’eccessiva gravosità può giustificare l’inadempimento,
fino a quando il creditore non collabori a modificarne
in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento degli
interessi. Ovviamente, a norma dell’art. 1218 c.c., è
il debitore che deve provare la giustificatezza dell’inadempimento.

Nel caso concreto, anche prescindendo
dagli accertamenti compiuti dal giudice del merito, le censure mosse sul punto
alla sentenza impugnata si mantengono su livelli di totale genericità. In
sostanza, ci si limita ad affermare che l’organizzazione in atto per riscuotere
le quote sindacali sulla base delle clausole del contratto collettivo applicato
in azienda non era idonea ad essere impiegata anche per dare esecuzione alle
cessioni, ma senza alcuna specificazione delle differenze. In
ogni caso, il giudizio di merito circa il "modesto" aggravamento
della posizione debitoria non è validamente contestato, siccome non sono
dedotti fatti che, sottoposti al vaglio della Corte di Torino, non sono stati
valutati, o valutati insufficientemente, ovvero in modo illogico.

5. Va
ora esaminato il secondo motivo del ricorso, con il quale
è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della l. 300/1970,
erronea motivazione circa l’estraneità della controversia rispetto alla nozione
di condotta antisindacale.

Si sostiene che, anche ammessa l’esistenza
di una fattispecie di inadempimento imputabile
all’azienda, non era tuttavia configurabile comportamento antisindacale, perché
la titolarità da parte del sindacato dei crediti ceduti era estranea alla sfera
di libertà e di attività tutelate dall’art. 28 Statuto dei lavoratori,
un’estraneità direttamente derivante dall’esito referendario.

5.1. Anche
questo motivo non può essere accolto.

Il rifiuto ingiustificato del
datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un
inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce
anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare
l’esercizio dell’attività e dell’iniziativa sindacale. L’effetto del rifiuto è
quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi
della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di
sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione
di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazione sindacali con cui sono in
concorrenza.

5.2. A ben vedere, la ricorrente
non contesta tanto la presenza di un inadempimento qualificato dall’idoneità ad
incidere in modo recessivo sull’attività del sindacato, quanto la possibilità
giuridica di ritenere che il diritto di riscuotere quote associative nella qualità di creditore cessionario del credito
retributivo possa ascriversi all’attività sindacale tutelata dall’art. 28
Statuto dei lavoratori. Ciò sarebbe precluso, ad avviso della
ricorrente, dall’esito referendario, che, sopprimendo l’obbligo di
collaborazione del datore di lavoro, non consente di tutelare il diritto
acquistato con altri strumenti dal sindacato, in assenza del consenso del
datore di lavoro, quale attività sindacale ai sensi e per gli effetti dell’art.
28 Statuto dei lavoratori.

5.3. Osserva la Corte che un tale
ordine di argomentazioni ripete, sostanzialmente
immutata, la tesi già disattesa nell’esame del terzo motivo. Ed infatti, si pretende di desumere dall’esito referendario il
precetto secondo il quale è antisindacale soltanto l’inadempimento di obblighi
assunti volontariamente dal datore di lavoro nei confronti dei soggetti
sindacali, non anche l’inadempimento di obblighi derivanti da fonti negoziali
che non ne contemplano il consenso.

Non resta, quindi, che rinviare
alle considerazioni già svolte per escludere che lo strumento della cessione
del credito per riscuotere quote sindacali possa
reputarsi nulla per frode alla legge; si ribadisce che, scomparso l’obbligo
legale, tutti gli strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare
risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l’inadempimento del datore di lavoro che
incide sull’attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi
condotta antisindacale, senza che possa in alcun modo rilevare la fonte
dell’obbligo medesimo.

Una considerazione conclusiva si impone: il referendum ha lasciato in vigore il primo
comma dell’art. 26 Statuto dei lavoratori, che protegge i diritti individuali
dei lavoratori concernenti l’attività sindacale per quanto attiene, in
particolare, alla raccolta dei contributi: stipulare con il sindacato i
contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di
esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso,
lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei
diritti individuali e di quelli del sindacato.

6. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato, Sussistono, evidenti, giusti
motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite,
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.