Lavoro e Previdenza

Thursday 16 March 2006

Per le controversie in materia di assunzione nelle ASL è sempre competente il giudice ordinario.

Per le controversie in materia di assunzione nelle ASL è sempre competente il giudice ordinario.

Consiglio di  Stato Sezione quinta decisione 18 ottobre 2005-3 febbraio 2006, n. 437

Presidente Elefante estensore Marchitiello

Ricorrente Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 controricorrente Greco

Fatto

Il Dott. Costantino Greco ha impugnato al TAR della Puglia, Sezione di Lecce, la deliberazione del 27.5.2004, n. 3216, del Direttore generale della AUSL LE1.

Con tale provvedimento, lAUSL ha deliberato di non stipulare il contratto di lavoro con il Dott. Greco, che, vincitore del concorso per dirigente medico, aveva dichiarato di non essere incorso in condanne penali, ma che, invece, imputato del reato di tentata violenza carnale ai danni di una paziente, confermato da testimonianze e consulenza tecnica dufficio, aveva concordato la pena, ai sensi dellarticolo 444 Cp

LAUSL LE 1, tenuta a pronunciarsi sullistanza dellinteressato in base  alla sentenza del TAR, confermata da questo Consiglio di Stato, che aveva dichiarato lobbligo dellamministrazione di provvedere sulla domanda dellinteressato relativa alla stipula del contratto, ha adottato latto negativo impugnato dal Dott. Greco.

LAUSL LE1 si è costituita in giudizio opponendosi allaccoglimento del ricorso.

Il TAR della Puglia, Lecce, II Sezione, con la sentenza del 28.5.2004, n. 3216, pronunciata ai sensi dellarticolo 9 della legge del 21.7.2000, n. 205, ha respinto leccezione di difetto di giurisdizione sollevata dallente resistente e ha accolto il ricorso per difetto di motivazione dellatto impugnato sotto vari profili.

LAUSL LE1 appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Il Dott. Greco resiste allappello chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 18.10.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

Diritto

LAUSL LE 1 appella la sentenza della II Sezione del TAR di Lecce del 28.5.2004, n. 3216, pronunciata ai sensi dellarticolo 9 della legge del 21.7.2000, n. 205, che ha accolto il ricorso del Dott. Costantino Greco e ha annullato la deliberazione del predetto ente del 27.5.2004, n. 3216. Con tale provvedimento, il Direttore generale della AUSL LE 1 aveva deliberato di non stipulare il contratto di lavoro con il predetto sanitario, in posizione utile per la nomina a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per il conferimento del posto di dirigente medico presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospedaliero di Galatina, in quanto linteressato era incorso in una condanna penale pronunziata ai sensi dellarticolo 444 Cp

Lappello deve essere accolto.

La questione, diversamente da quanto deciso dal TAR, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

In base allarticolo 63 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165, infatti, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,  incluse le controversie concernenti lassunzione al lavoro, rientrano nella giurisdizione del  giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (articolo 63, comma 1).

Alla giurisdizione del giudice amministrativo restano devolute solo le controversie in materia di procedure concorsuali (articolo 63, comma 4) e quelle attinenti al rapporto dimpiego del personale del corpo prefettizio e del corpo diplomatico.

Le procedure concorsuali, propedeutiche allassunzione, terminano con lapprovazione della graduatoria e non comprendono il successivo atto di nomina sia che questo riguardi i vincitori del concorso sia che concerna gli idonei nominati a seguito del procedimento di scorrimento della graduatoria.

La tesi prospettata dal TAR e ripresa dalla difesa del Dott. Greco, secondo cui lo scorrimento della graduatoria sarebbe equiparabile, nella sostanza, allespletamento della procedura concorsuale, perché individua ulteriori vincitori, e quindi rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa ai sensi del comma 4 citato, non  è condivisa dalla Sezione. Il provvedimento di nomina dei concorrenti idonei, per scorrimento della graduatoria, non differisce dalla nomina dei vincitori quanto alla sua natura giuridica e alla sua funzione, trattandosi, in entrambi i casi, di provvedimenti di assunzione autonomi dalla procedura concorsuale, che ha il diverso e strumentale fine di selezionare i concorrenti più idonei ad occupare i posti messi a concorso e quindi ad essere nominati per quei posti.

Le sentenze della Corte di cassazione 5.3.2003, n. 3252 e del 29.9.2003, n. 14529, richiamate dallappellato, non sono state correttamente interpretate.

Anche per la Suprema Corte, la pretesa alla nomina rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche quando, a monte, vi è una decisione dellamministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria equiparabile ad una procedura concorsuale.

La decisione dellamministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria, quando non sia prevista dal bando lestensione della nomina ai candidati idonei per leventualità della sopravvenienza di ulteriori posti liberi oltre quelli già messi a concorso, è certamente un provvedimento organizzativo che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Può ritenersi equipollente alla procedura concorsuale, inoltre, lestensione della possibilità di utilizzare la graduatoria con la nomina di ulteriori candidati risultati idonei nel caso che lo scorrimento della graduatoria sia previsto dalla legge o sia stabilito dalla stessa amministrazione procedente.

Il provvedimento di nomina, peraltro, in tutti i casi, attiene, anche per quanto concerne il relativo procedimento, alla diversa fattispecie della concreta instaurazione del rapporto di impiego pubblico, integralmente devoluto alla giurisdizione del giudice del lavoro.

Lappello, risultando fondata leccezione di difetto di giurisdizione respinta dal TAR e reiterata dalla AUSL LE 1, in conclusione, deve essere accolto e la  sentenza appellata deve essere annullata senza rinvio.

Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie lappello in epigrafe e, per leffetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità Amministrativa.