Famiglia

Wednesday 12 October 2005

Per la riconciliazione dei coniugi separati è necessaria la ripresa della vita coniugale intesa in senso ampio e non soltanto la convivenza Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 6 ottobre 2005, n. 19497

Per la
riconciliazione dei coniugi separati è necessaria la ripresa della vita
coniugale intesa in senso ampio e non soltanto la convivenza

Corte di cassazione – Sezione I
civile – Sentenza 6 ottobre 2005, n. 19497

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 19 settembre 1995
C.L., premesso di aver
contratto matrimonio, con rito concordatario ed in regime di comunione di beni
in data 10 febbraio 1972 con G.E., che dall’unione
coniugale era nata a Milano il 3 agosto 1974 la figlia S., che in data 24
giugno 1992 (con omologa del 30 giugno 1992) essi coniugi si erano
consensualmente separati e che nel periodo dal 20 dicembre 1992 al 27 giugno
1993 era ripresa la convivenza col marito a seguito di avvenuta
riconciliazione, chiedeva al Tribunale di Milano dichiararsi cessati gli
effetti di detta separazione consensuale e pronunciarsi separazione giudiziale
ai sensi dell’art. 151, primo comma, c.c. con decorrenza dal 25 giugno 1993,
oltre alla corresponsione di un assegno mensile di lire 1.500.000.

Costituitosi in giudizio il G., che
contestava la circostanza della riconciliazione e della ripresa della
convivenza e che, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione di lire
12.000.000, di cui a suo dire la C.
si era illecitamente impossessata insieme ad altri oggetti, l’adito Tribunale,
con sentenza 7892/2001 in data 11 aprile 2001, ritenendo non provata l’avvenuta
riconciliazione, rigettava la domanda attrice e, in accoglimento della
riconvenzionale, condannava la C.
a restituire al G. alcuni oggetti oltre al pagamento delle spese processuali
del relativo grado di giudizio (liquidato in lire 21.505.240).

La
C.
proponeva appello, deducendo, in particolare, l’erronea valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di primo grado
in ordine alla riconciliazione nonché in ordine alla riconsegna degli oggetti
descritti in sentenza, e la
Corte d’Appello di Milano, costituitosi l’appellato G., con
la sentenza in esame n. 1202/2002, confermava la pronuncia dei Tribunale, salva
la riduzione delle spese processuali poste a suo carico (riliquidate
in euro 6.011,04).

Propone ricorso per cassazione la C.,
fondato su due motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso
il G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si
deduce difetto di motivazione, "su un punto decisivo della
controversia" costituito dalla ripresa della convivenza, conseguente
all’omesso esame delle risultanze delle deposizioni
testimoniali, avendo la Corte territoriale preso in considerazione solo la
testimonianza della figlia S. Si precisa che "dalle testimonianze rese in
udienza emerge chiaramente, infatti, l’effettiva avvenuta ricomposizione della
comunione coniugale".

Con il secondo motivo
si deduce violazione dell’art. 157 c.c. essendosi, nella fattispecie in
esame, verificata la riconciliazione dei coniugi e non, come erroneamente
affermato dalla Corte di Milano, un semplice "tentativo di
conciliazione".

Il ricorso non merita accoglimento in
relazione ad entrambe le suesposte censure, da esaminarsi congiuntamente in
quanto entrambe aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum prospettato dal ricorrente in
ordine alla non ritenuta riconciliazione dei coniugi in questione.

La
Corte
territoriale, infatti, con ampie e logiche argomentazioni svolte sulla base di una esaustiva e completa valutazione delle
risultanze processuali (tra cui numerose prove testimoniali), non ulteriormente
esaminabili nella presente sede di legittimità, ha dato conto del proprio
assunto in ordine al decisivo punto della non avvenuta ripresa della convivenza
coniugale e della conseguente esclusione della riconciliazione.

Infatti, premesso
che, come già sostenuto da questa Corte con indirizzo pienamente condivisibile
(tra le altre, Cassazione 12427/2004, rv. 574235), non è sufficiente, per
provare la riconciliazione tra i coniugi separati, per gli effetti che ne
derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo
sperimentale, essendo invece necessaria la completa ripresa dei rapporti
caratteristici della vita coniugale, la Corte di Milano ha ritenuto sussistente nella
vicenda in esame un mero "tentativo di conciliazione", con ciò non
facendo affatto riferimento ad un criterio metagiuridico
(come erroneamente sostenuto dalla ricorrente), bensì ad una consentita
valutazione "in fatto", tale da escludere, nel caso di specie,
l’effettiva voluntas in ordine alla
ripresa del rapporto coniugale soprattutto da parte della stessa C.; ciò emerge
con chiarezza, tra l’altro, dal punto della sentenza in cui si afferma che
"l’argomento decisivo per escludere anche nella C. la seria volontà di
riconciliarsi col marito è però costituito dal fatto che la predetta aveva in
atto una relazione extraconiugale, probabilmente mai interrotta durante i mesi
di convivenza col marito", per cui "se anche un desiderio di
riconciliarsi col marito nella C. c’era stato esso non poteva che essere
rimasto nei termini di un tentativo ben presto dimostratosi
irrealizzabile".

Deve, infine, osservarsi che
rientrante nel discrezionale potere valutativo del giudice del merito è il
ritenere irrilevante o meno una o più deposizioni testimoniali, con la
conseguenza che ben poteva la
Corte territoriale sostenere l’attendibilità, a fini
probatori, della sola testimonianza della figlia delle
parti in causa, e che l’accertamento in ordine ad un’eventuale riconciliazione,
in tema di separazione personale dei coniugi, è rimesso all’apprezzamento del
giudice di merito e non è quindi censurabile in Cassazione in mancanza, come
nel caso in esame, di vizi logici o giuridici.

Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna
la ricorrente alle spese della presente fase che liquida in complessivi euro
3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorario, e 100,00
per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge.