Imprese ed Aziende

Monday 03 November 2003

Per la pubblicità dell’ aggiudicazione dell’ appalto pubblico non è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 5893/2003

Per la pubblicità dellaggiudicazione dellappalto pubblico non è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 5893/2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10644 del 2002 proposto da M.T.F di Martinelli Enzo & C. s.n.c. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Pavanini e Marcello Clarich ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via del Quirinale n. 26

c o n t r o

il Comune di Corvara in Badia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Christof Baumgartner e Maurizio Calò ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, via A. Gramsci n. 36

e nei confronti

della ditta Alfreider Raimondo di Corvara in Badia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Ferletic, Antonio Pollino ed Andrea Di Porto ed elettivamente domiciliata presso questultimo in Roma, via Parma n. 22

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A.-Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 328 del 28.6.2002.

Visto latto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 20 maggio 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti Pavanini e Calò;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Lappellante, originaria ricorrente, con ricorso dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano – ha impugnato gli atti di affidamento del servizio di trasporto, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani alla ditta Alfreider Raimondo di Corvara in Badia; ha anche impugnato tutti gli atti della procedura di affidamento e, in particolare, le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 del 5.11.2001 e della Giunta Comunale n. 265 del 5.11.2001 e n. 318 del 30.11.2001.

Per lannullamento degli atti suddetti ha dedotto le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 11 della direttiva 92/50 [1] e degli artt. 30 e 31 della L.P. 17.6.1998 n. 6 [2], di eccesso di potere per difetto di presupposto, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, vizio della funzione, sviamento, in quanto, trattandosi di affidamento di un servizio per un corrispettivo annuo al di sopra della soglia comunitaria, lamministrazione avrebbe dovuto osservare le norme che impongono la pubblicità dei bandi e, comunque, il ricorso alla procedura negoziata avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato. La ditta controinteressata, costituitasi in giudizio, ha eccepito lirricevibilità del ricorso e ne ha chiesto anche la reiezione per la sua infondatezza.

Il T.R.G.A. ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Con lappello in esame la soc. M.T.F. sostiene che, nella specie, non sarebbe maturato il termine decadenziale, in quanto sia la deliberazione con la quale veniva decisa la procedura negoziata, sia la successiva deliberazione con la quale lappalto era stato aggiudicato per un importo al di sopra della soglia comunitaria, non dovevano essere pubblicate allAlbo del Comune, ma, in applicazione delle norme della cit. direttiva comunitaria e di quelle del d.lvo n. 157 del 1995 , avrebbero dovuto formare oggetto della specifica pubblicazione ivi prevista e solo il completamento della prescritta pubblicità avrebbe potuto integrare la presunzione di conoscenza degli atti impugnati, in applicazione del principio di cui allart. 21 della L. n. 1034 del 1971, secondo il quale la presunzione di conoscenza si realizza solo quando sia scaduto il termine della pubblicazione prevista dalla disposizione di legge o di regolamento, e della norma regionale che disciplina la pubblicazione allalbo delle delibere comunali (art. 100 d.p.g.r. 27.12.1995 n. 4L) che fa esplicitamente salve le “& specifiche disposizioni di legge”.

Nel merito ha reiterato le censure dedotte in primo grado.

Le parti intimate si sono costituite ed hanno ribadito leccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado ed illustrato le ragioni di infondatezza dellappello.

Anche lappellante ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente puntualizzato le ragioni per le quali il ricorso non avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

DIRITTO

Come si è riferito in fatto, il TRGA-Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dallattuale appellante per lannullamento degli atti di affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata alla ditta Alfreider Raimondo di Corvara in Badia.

E pacifico tra le parti che il ricorso è stato notificato oltre il termine di 60 giorni decorrenti dallultimo giorno di pubblicazione allAlbo comunale del provvedimento impugnato, come previsto dal combinato disposto degli artt. 21 della L. n. 1034 del 1071 – secondo il quale , “per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale”, il termine decorre dallultimo giorno della pubblicazione, “se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento” – e 100, primo comma, del d.p.g.r. 27.12.1995 n. 4L – il quale dispone che “tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione allalbo pretorio, nella sede dellente, per dieci giorni consecutivi &” -.

Lappellante, però, muovendo dal presupposto che lappalto in questione sarebbe stato aggiudicato per un importo al di sopra della soglia comunitaria, sostiene che la pubblicazione allAlbo comunale non avrebbe potuto assolvere agli oneri di pubblicità della procedura di gara, in quanto soltanto la pubblicazione sulla GUCE sarebbe stata idonea a far conseguire la piena conoscenza dellatto; infatti – chiarisce – “poiché questa forma di pubblicità è obbligatoria solo al di sopra della soglia comunitaria (essendo, invece, facoltativa per le gare di valore pari o superiore ad ¬ 100.000 ex art. 8, comma nono, del d.lvo n. 157 del 1995 [3]) le imprese interessate sono esonerate dal seguire le pubblicazioni degli atti presso gli albi delle amministrazioni aggiudicatarie, potendo contare sulla specifica pubblicità prevista dalla legge&”.

Gli argomenti suddetti sono privi di fondamento.

Al riguardo è sufficiente osservare come – a prescindere da ogni considerazione sulla circostanza che la tesi difensiva è tutta basata su un elemento (che lappalto sia sopra soglia) che è tutto da dimostrare, formando oggetto di una precisa censura di merito – dalle norme invocate (artt. 8 della L. n. 157 del 1995 e 15, 16 e 17 della Direttiva CEE n. 92/50), le quali esigono che le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi inviino allufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione, non è dato in alcun modo evincere che il legislatore comunitario e, quindi, il legislatore nazionale abbiano inteso introdurre uno strumento di conoscenza dal quale far decorrere il termine per limpugnativa del provvedimento di aggiudicazione. Ed infatti, se fosse stato questo lintendimento perseguito, si sarebbe reso necessario un chiarimento a livello normativo in ordine al reciproco rapporto tra ciascuna forma di pubblicità.

Sembra, invece, più corretto ritenere che la pubblicazione dellavviso in questione sulla GUCE non sia alternativa ed inclusiva rispetto a quella effettuata allAlbo comunale, ma costituisca un ulteriore mezzo di diffusione della notizia, che non può giustificare linefficacia della pubblicazione allAlbo ai sensi e per gli effetti di cui allart. 21 della L. n. 1034 del 1971, tramite la quale si deve presumere che lappellante abbia avuto conoscenza del provvedimento di aggiudicazione dellappalto, che, pertanto, andava impugnato entro il prescritto termine decadenziale decorrente dallultimo giorno della pubblicazione.

Per le considerazioni che precedono lappello va respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge lappello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2003, con l’intervento dei Signori:

Alfonso QUARANTA Presidente

Raffaele CARBONI Consigliere

Giuseppe FARINA Consigliere

Roland Ernest BERNABE Consigliere

Nicolina PULLANO Consigliere est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Nicolina Pullano F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2003