Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 31 January 2007

Per la Cassazione per le lesioni gravi e gravissime da incidente stradale permane la competenza del Giudice di Pace.

Per la Cassazione per le
lesioni gravi e gravissime da incidente stradale permane la competenza del
Giudice di Pace.

Cassazione – Sezione prima penale
(cc) – sentenza 29 novembre 2006-18 gennaio 2007, n. 1294

Presidente Santacroce – Relatore
Siotto

Pg Esposito – ricorrente GdP in
proc. Cerreto

Osserva

Con provvedimento del 3 luglio
2006 il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, sezione distaccata
di Guardia Sanframondi, ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del
GdP di Cerreto Sannita, che si era dichiarato
incompetente a decidere in relazione al reato di lesioni colpose da incidente
stradale ascritto a carico di Pietro Paolo Ronca.

Il Giudice rimettente ha rilevato
che la modifica apportata all’articolo 590 comma 3 del
Cp dall’articolo 2 comma 2 della legge 102/06 in termini di entità della pena
non aveva fatto venire meno la competenza del GdP specificatamente
attribuitagli dall’articolo 4 del D.Lgs 274/00.

Ritiene il Collegio che la tesi
sinteticamente esposta dal Giudice richiedente il conflitto meriti
condivisione, sulla base di una sintetica ma completa valutazione dei dati
normativi.

Il D.Lgs 274/00, in attuazione
della delega posta dalla legge 468/99, ha da un canto regolato la competenza
(per materia e territorio: articoli 4 e 5) del GdP e le ipotesi di sua
modificazione per ragioni di connessione (articoli 6, 7 e 8) e, dall’altro
canto, ha disciplinato per intero e nel dettaglio, ma
previa l’enunciazione di clausola di applicazione generale dei principi posti
dal Cpp, e con tassative ipotesi di esonero (articolo 2), il procedimento
applicabile.

Al comma 1 lettera a)
dell’articolo 4 (competenza per materia) si prevede, per quel che rileva in
questa sede, che il GdP sia competente a procedere per il delitto di cui
all’articolo 590 Cp limitatamente alle ipotesi perseguibili a querela di parte
ma con l’eccezione delle fattispecie nominate espressamente (colpa
professionale – violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative alla igiene professionale – determinazione di malattia
professionale, di durata superiore a venti giorni). Anche nelle altre ipotesi
del comma 1 ed in quelle – articolate sino alla lettera “s” poste al comma 2
dello stesso articolo 4 – il legislatore delegato del 2000 ha inteso attribuire
al GdP la competenza, esclusiva o concorrente, per determinate ipotesi di
reato, adottando la tecnica del richiamo alla disposizione di legge
disciplinante il reato stesso.

La legge 102/06, annunziante in
rubrica l’adozione di (sole) disposizioni in materia di conseguenze derivanti
da incidenti stradali (ma in realtà contenente anche disposizioni di diversa
qualificabilità), contiene, tra l’altro, e sulla materia richiamata, nuova
disciplina sanzionatoria, nel segno dell’aggravamento delle sanzioni (articoli 1 e 2), e nuove norme procedurali (articoli 3 e 4)
nonché, per quel che rileva in questa sede, un inasprimento della pena edittale
per i fatti di cui al comma 2 dell’articolo 590 Cp limitatamente alle ipotesi
di violazione delle norme sulla circolazione stradale e di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 2 comma 2 della legge 102/06).

Giustapponendo la norma sulla
competenza del GdP a giudicare dalle ipotesi (perseguibili a querela di parte e
non escluse espressamente) di cui all’articolo 590 Cp a quella testé
richiamata, si desume da un canto che l’intervento del 2006 riguarda anche il
GdP (inasprendo la pena edittale per le ipotesi, di lesioni personali commesse
con violazione delle norme del Cds, rientranti nella sua competenza ai sensi
dell’articolo 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs 274/00) e, dall’altro canto, che
nulla autorizza a ritenere che detto intervento abbia influito sulla competenza
per materia disciplinata dalla appena rammentata disposizione.

La evidente
attinenza della novella al solo intento di disegnare una nuova disciplina della
pena, è argomento rilevante ma non di per sé decisivo, posto che un
inasprimento della sanzione ben potrebbe determinare uno spostamento di
competenza le volte in cui l’attribuzione iniziale e modificata fosse correlata
alla entità della sanzione stessa: ma nel caso che occupa si è visto che la
competenza del GdP era ed è radicata soltanto ratione materiae (con inclusioni
ed esclusioni, ma non mai con il richiamo di ipotesi accomunate dal trattamento
sanzionatorio).

Quanto alla possibilità che la
novella abbia determinato una esclusione surrettizia
della competenza del GdP in materia di ipotesi di cui all’articolo 590 comma 2
Cp, posto che le norme procedurali di cui alla novella stessa (articolo 4)
richiamano istituti del rito penale non applicabili al procedimento innanzi al
GdP stesso (cfr. il nuovo comma 2bis apposto
all’articolo 416 ed i nuovi commi 1bis e 1ter apposti all’articolo 552 Cpp),
essa appare del tutto inconsistente; ed infatti, ed a tacere della
formulabilità di riserve sulla non limpida tecnica di produzione normativa,
resta il dato per il quale l’intervento sul procedimento per il delitto di cui
all’articolo 590 comma 3 Cp conserva piena efficacia applicativa ben oltre le
specifiche (ed escludenti) regole del procedimento innanzi al GdP sol che si
rammenti che è riservata al Tribunale in composizione monocratica la cognizione
di specifiche ipotesi correlate all’articolo 590 comma 2 Cp, proprio quelle
espressamente menzionate dall’articolo 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs 274/00 ed
alle quali, evidentemente, è riservata la previsione sul rito della legge del
2006.

Sulla base delle formulate
considerazioni, quindi, ed affermata la totale estraneità della più recente
previsione di legge dall’ipotesi di una esclusione
anche implicita della competenza del GdP in materia di reati di cui
all’articolo 590 comma 2 Cp, devesi dichiarare la competenza del GdP di Cerreto
Sannita.

PQM

Dichiara la competenza del GdP di
Cerreto Sannita, cui ordina trasmettersi gli atti.