Penale

Tuesday 06 February 2007

Per la Cassazione nessuna abolitio criminis dei reati d’ immigrazione clandestina in conseguenza dell’ entrata di nuovi Paesi nella UE.

Per la
Cassazione nessuna abolitio criminis dei reati d’immigrazione
clandestina in conseguenza dell’entrata di nuovi Paesi nella UE.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE

Sentenza 11-22 gennaio 2007, n. 1815 (Presidente Fazzioli –
Relatore Corradini)

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 aprile 2006 la Corte d’Appello di Messina
ha confermato la sentenza 23 maggio 2003 del GUP del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato F. Giuseppe
colpevole del reato di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 5, del D.Lgs 286/98 per
avere favorito, a fini di lucro, l’ingresso illegale nel territorio dello Stato
e comunque la permanenza di cittadine polacche provvedendo alla loro
sistemazione iniziale in un appartamento di Terme Vigliatore per poi avviarle
al lavoro domestico o di assistenza agli anziani, dal dicembre del 2000
all’aprile del 2001, e lo aveva condannato alla pena di tre anni e due mesi di
reclusione oltre alla multa.

Il F. era stato accusato da un polacco di reclutare ragazze
polacche per avviarle alla Prostituzione prelevandole da Messina dove
giungevano con un pullman e conducendole in una casa di Terme Vigliatore o di
Falcone, di cui aveva la disponibilità, ricevendone in cambio
somme di denaro. La Corte
di merito ha ritenuto provato, sulla base dei successivi accertamenti dei
Carabinieri – che avevano tra l’altro individuato il F. in compagnia di
numerose ragazze extracomunitarie ed in occasione di un controllo presso la sua
abitazione avevano identificato due donne polacche prive di documenti e quindi
entrate illegalmente in Italia – delle intercettazioni telefoniche, dei
tabulati telefonici e dell’esame di diversi testi, che il F., previi contatti,
si recasse effettivamente presso la stazione di Messina per prelevare le donne
che giungevano con i pullman direttamente dalla Polonia e che quindi, a bordo
di una Lancia Dedra, le conducesse in una casa di cui aveva la disponibilità
per avviarle però non già alla prostituzione bensì al lavoro di badanti,
all’uopo accompagnandole presso gli anziani, ricevendo in tal senso richieste
telefoniche da tutta l’Italia, stante la notorietà che aveva assunto
nell’intermediazione nei rapporti di lavoro domestico. Era stato altresì
ritenuto provato che svolgesse tale rapporto di
intermediazione per fini di lucro ricevendo una percentuale sugli incassi delle
lavoratrici extracomunitarie che andava da 350.000 lire a 500.000 lire mensili
a seconda dello stipendio che ricevevano le donne, come era emerso attraverso
le intercettazioni telefoniche, oltre ad un compenso per l’affitto della casa
che metteva a disposizione in attesa di reperire loro il lavoro.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente
deducendo:

– violazione degli artt. 129 c.p.p. e 2 c.p., poiché, a decorrere dal 1.5.2004, data in cui era stato
ratificato il Trattato di adesione della Polonia all’Unione Europea,
comprensivo dell’accordo di Schengen, i cittadini polacchi potevano circolare
liberamente all’interno dell’Unione Europea, per cui non era più previsto come
reato il favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia di cittadini
polacchi;

– la responsabilità dell’imputato era basata soltanto su
supposizioni in palese contraddizione con le risultanze istruttorie, poiché era
rimasto accertato direttamente dai Carabinieri che le cittadine polacche prive
di permesso di soggiorno ospitate dal F. erano soltanto due, di cui comunque
non si sapeva quando erano entrate in Italia e quindi
se il F. ne avesse o meno favorito l’ingresso ovvero le avesse ospitate
successivamente, mentre per le altre donne, cui si riferivano le
intercettazioni, non si sapeva se fossero o meno prive di permesso di soggiorno
e comunque se fossero state poi effettivamente avviate ad un lavoro.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’imputato lamenta che,
essendo ormai prevista la libera circolazione nell’ambito dei paesi della
Comunità Europea dei cittadini polacchi, a fare data dal 2004, sarebbe cessata, da tale data, successiva alla commissione
del reato, la antigiuridicità della condotta di favoreggiamento dell’ingresso
illegale di cittadini polacchi nel territorio italiano a fini di lucro, a norma
dell’art. 2 del c.p..

In sostanza, ad avviso del ricorrente, posto che il comma 1
dell’art. 12 del D.Lgs 298/98 contemplerebbe solamente la condotta di ingresso
clandestino, mentre le donne polacche, pur se prive di visto di ingresso e di
permesso dì soggiorno, potrebbero oggi entrare legalmente in Italia, il fatto
non costituirebbe più reato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p..

La circostanza che la Polonia sia entrata a
fare parte dell’Unione Europea alcuni anni dopo la commissione, da parte
dell’imputato, della condotta incriminata, non consente però di affermare che
non sia più previsto come reato il favoreggiamento della immigrazione
clandestina sia pure limitatamente ad una determinata categoria di soggetti,
quali i cittadini polacchi che ora fanno fatto dell’Unione Europea. Non è infatti intervenuta alcuna legge che abbia modificato la
fattispecie criminosa così depenalizzando la precedente condotta poiché la
norma incriminatrice è rimasta invariata e la ratifica del Trattato di adesione
all’Unione Europea, al pari della ratifica di altri analoghi Trattati che hanno
negli anni più recenti interessato l’ingresso nella Unione Europea di numerosi
nuovi paesi, non può considerarsi come norma integratrice del precetto penale
sottoposta al regime di cui all’art. 2, comma 2, c.p., né come elemento esterno
che ridisegni la fattispecie penale del favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina che tale resta in relazione a tutti i soggetti che abbiano la
qualifica di cittadini di stati non appartenenti alla Unione Europea, ai sensi
dell’art. 1 del D.Lgs 286/98.

Tale qualifica viene certamente in considerazione ai fini
della applicazione della norma penale di cui si tratta, ma solo nel senso che
costituisce un presupposto della condotta che può riflettersi sulla rilevanza
penale del fatto concreto, senza invece concorrere a delineare il precetto
penale di cui all’art. 12 del Tu sull’immigrazione il quale è rimasto
inalterato con tutto il suo contenuto offensivo derivante dalla situazione di
sfruttamento dell’essere umano in condizioni di particolare debolezza
poiché non dotato di cittadinanza di un paese facente parte dell’Unione
Europea e quindi dei diritti alla libera circolazione, alla libera permanenza
ed alla tutela che spettano ai cittadini dei paesi appartenenti alla Ue.

Nel caso di partecipazione del paese di appartenenza
dell’autore del fatto alla Ue, successiva alla violazione della norma
incriminatrice, si tratta quindi, ad avviso di questo Collegio, di vicenda
successoria di norme extrapenali che non integrano la fattispecie
incriminatrice e tanto meno implicano una modifica della disposizione sanzionatoria
penale, bensì determinano esclusivamente una variazione della rilevanza penale
del fatto con decorrenza dall’emanazione del successivo provvedimento normativo
di adesione del nuovo paese all’UE, limitatamente ai casi che possono rientrare
nel nuovo provvedimento, senza fare venire meno il disvalore penale del fatto
anteriormente commesso (v. Cassazione, sezione terza, 5457/99, RV. 213565;
Cassazione, sezione quarta, 9233/04, Buglione, con riguardo all’analogo caso
della Lettonia, la cui partecipazione all’UE è stata ratificata con legge 24
dicembre 2004 n. 9233).

È poi da escludere pure che ricorra una ipotesi
di abolito criminis, fosse pure parziale, come tale rilevante ai sensi
dell’art. 2, comma 4, c.p., in relazione a fatti, commessi prima dell’ingresso
della Polonia nella Ue, che non siano riconducibili alla fattispecie criminosa
di cui si tratta, poiché la fattispecie non ha subito modificazioni in
conseguenza di una successione di leggi penali che non vi è stata (Cassazione,
Sezioni unite, 25887/03, Giordano).

Questa Corte ha già affermato che la condotta punibile
relativa all’immigrazione clandestina riguarda il compimento di atti diretti a
procurare l’ingresso nel territorio dello Stato in violazioni delle
disposizioni del Tu e quindi di ogni tipo di violazione e mira ad impedire ogni
ingresso illegittimo, indipendentemente dal fatto che possa essere illegale o
clandestino ai sensi dell’art. 4, cioè per violazione della normativa sul
visto, dovendosi valutare se la condotta di immigrazione illegale sia solo
quella relativa all’ingresso nello Stato, inteso come atto di transito alla
frontiera o qualcosa di più ampio comprendente ad esempio anche la disciplina
della permanenza nello Stato per motivi di lavoro; avendo presente in
particolare che sia lo straniero che il cittadino italiano sono comunque tenuti
al rispetto ed alla osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente,
ivi compresi quelli espressamente dettati per esigenze di ordine e sicurezza
pubblica.

La soluzione adottata da questa Corte è stata nel senso che
l’unica interpretazione possibile della normativa è che il legislatore abbia
voluto punire il compimento di tutti gli atti che realizzano l’immigrazione di
stranieri in violazione delle norme del testo unico, fra le quali vi sono anche
le norme sull’ingresso e la permanenza dello straniero per motivi di lavoro o
per altri motivi ed in particolare ogni qualvolta la permanenza nel territorio
dello Stato deve considerarsi illegale fin dal suo inizio, con l’atto di
ingresso in Italia, perché già conseguenza di un’azione illegale, in quanto,
pur essendo in ipotesi determinato da motivi di lavoro, questi vengono occultati, per motivi di profitto ovvero perché
l’ingresso sia clandestino ai sensi dell’art. 10 del Tu in quanto avvenuto al
dì fuori dei valichi di frontiera, sottraendosi ai controlli di frontiera, come
previsto dall’art. 4 del Tu sull’immigrazione (cfr. Cassazione, 7 aprile 2004,
n. 17973; Cassazione, Sezione prima, 12 maggio 2004, Deinita, RV. 228254;
Cassazione, Sezione sesta, 16 dicembre 2004, Buglione, RV. 230950; Cassazione,
Sezione prima, 27 ottobre 2004, Passaro, RV. 229823). Lo spirito della legge
sull’immigrazione, nel suo complesso, vuole infatti
evitare qualsiasi artificio diretto a fare entrare in Italia persino i
lavoratori, anche provenienti da paesi che abbiano stipulato particolari
accordi per la libera circolazione dei propri cittadini, per impiegarli in
violazione delle leggi sul lavoro, tanto è vero che si è procurato di
disciplinare l’ingresso dello straniero per motivi di lavoro (art. 22) e da ciò
se ne può dedurre che se l’ingresso è illegalmente avvenuto per fini di lavoro
o addirittura per finalità diverse, non meritevoli di alcuna protezione, si
tratta di ingresso comunque illegale con conseguente individuazione della
ipotesi criminosa contestata all’imputato.

Ciò comporta che la condotta di favoreggiamento
dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio nazionale determinato per
motivi di permanenza stabile, mediante sottrazione ai controlli di frontiera,
previsti dagli artt. 10 e 4 del Tu come condizioni per la lega1ità
dell’ingresso, deve qualificarsi come ingresso illegale o clandestino che dir
si voglia e tale permane fino a quando il soggetto che
entra illegalmente nel territorio nazionale resti uno straniero nel senso
inteso dall’art. 1 dal Tu sull’immigrazione e sia favorito dalla attività
dell’autore del fatto illecito, mente non potrà più essere posta in essere la
condotta – sotto il profilo fattuale prima ancora che giuridico – di sfruttamento
o favoreggiamento della immigrazione clandestina una volta che il soggetto
acquisti la cittadinanza di un paese UE ovvero addirittura la cittadinanza
italiana.

L’applicazione dell’art. 2 del c.p.,
invocata dal ricorrente, non rileva in definitiva nel caso in esame poiché il
fatto continua a costituire reato conservando, nella previsione legislativa,
tutto il proprio disvalore (v. Cassazione, sezione terza, 5457/99, RV. 213565)
e ciò specie se si considerano le finalità di sfruttamento e di lucro del reato
contestato che connotano l’antigiuridicità dello specifico comportamento.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

Il secondo motivo di ricorso è pretestuoso.

Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla
valutazione della prova sotto il profilo che soltanto per due donne polacche,
identificate dai carabinieri all’interno della casa del F., sarebbe stato
dimostrata la mancanza di permesso di soggiorno, pur non essendovi la prova che
il F. ne avesse favorito l’ingresso clandestino in Italia posto che erano
uscite dalla Polonia più di un mese prima, mentre per le altre, interessate
dalle intercettazioni, non sarebbe stato dimostrato che non avessero i
documenti in regola.

La Corte
territoriale ha però, con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico e
del tutto conformi al parametro normativo, indicato i motivi per
cui ha ritenuto provato che l’ingresso delle donne fosse avvenuto
illegalmente, previi accordi diretti con il F., visto che si recava a
prelevarle alla stazione di Messina non appena erano giunte in Italia in
pullman dopo due o tre giorni ininterrotti di viaggio dalla Polonia, e che non
fosse neppure prospettabile che le donne avessero fatto ingresso regolare e
cioè con un regolare contratto di lavoro, poiché, in tal caso, si sarebbero
recate direttamente dal loro datore di lavoro e non avrebbero versato più di un
terzo del loro stipendio al F., considerato anche che comunque le due donne
identificate dai Carabinieri all’interno della casa del F. avevano certamente
fatto ingresso illegale, potendo contare sull’ospitalità, ovviamente non
gratuita, dell’imputato che quindi ne aveva favorito l’ingresso e la permanenza
in Italia.

Il ricorso deve pertanto essere respinto perché infondato su
sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese
(art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.