Civile

Thursday 03 November 2005

Per la Cassazione anche in tema di illeciti amministrativi è necessario verificare la sussistenza dell’ elemento psicologico/soggettivo in capo all’ agente

Per la Cassazione anche in tema di illeciti amministrativi è necessario verificare la sussistenza dellelemento psicologico/soggettivo in capo allagente

Cassazione Sezione prima civile sentenza 13 luglio-31 ottobre 2005, n. 21188

Presidente Losavio Relatore De Chiara

Pm Apice difforme Ricorrente Grieco

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 febbraio 2001 la sig.ra Antonietta Grieco proponeva opposizione allordinanza 18 gennaio 2001, notificatale l1 febbraio successivo, con cui il Prefetto di Ancona le aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di lire 72.000, oltre spese di notifica, per avere ella, in Falconara Marittima, attraversato la carreggiata stradale senza servirsi degli attraversamenti pedonali, in presenza di apposito sottopassaggio a distanza inferiore ai 100 metri, così violando larticolo 190, comma 2, del Cds. Lamentava (per quanto qui ancora rileva) il difetto di dolo o colpa da parte sua, non essendo il sottopassaggio in questione visibile né segnalato dal punto in cui ella aveva attraversato la strada.

Resisteva la Prefettura di Ancona a mezzo di funzionario e ladito Giudice di pace della stessa città, con sentenza del 25 luglio 2001, rigettava lopposizione osservando che: larticolo 190, comma 2 Cds non contempla il requisito della visibilità degli attraversamenti pedonali e pone a carico del pedone il dovere di verificarne la presenza entro i 100 metri; del resto, il sottopassaggio in questione era ben noto a tutti gli abitanti di Falconara Marittima ed era, comunque, ben visibile dal punto in cui lopponente aveva attraversato la strada; inoltre lopponente, ben conscia della sua omissione, aveva provveduto al pagamento della sanzione otto giorni prima del deposito dellopposizione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la sig.ra Grieco, articolando tre motivi illustrati anche da memoria. Il Prefetto intimato non svolge difese.

Motivi della decisione

– Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dellarticolo 3 della legge 689/81 e dellarticolo 190, comma 2, Cds. Premesso che il sottopassaggio non era visibile dal punto in cui ella si trovava e che la sua esistenza non era in alcun modo segnalata, censura la sentenza impugnata perché, affermando che larticolo 190, comma 2, Cds non contempla il requisito della visibilità del passaggio pedonale ed impone al pedone lobbligo di verificarne lesistenza nellambito di 100 metri, si è limitata a prendere in considerazione la fattispecie di illecito così come descritta dalla norma sul piano oggettivo, mentre ha del tutto obliterato il principio della necessità dellelemento psicologico dellillecito amministrativo, sancito in generale dallarticolo 3 della legge 689/81.

– Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la sentenza non ha, in realtà, indicato alcuna ragione della ritenuta visibilità dellattraversamento pedonale, invece da escludere in base agli elementi di prova acquisiti; che è arbitrario sostenere che ella doveva necessariamente essere a conoscenza del sottopassaggio in quanto residente in Falconara, città di oltre trentamila abitanti; che lavvenuto pagamento della sanzione è inidoneo a giustificare la ritenuta infondatezza dellopposizione, avendo essa eseguito il pagamento in considerazione della esecutività dellordinanza ingiunzione, che non è sospesa dalla preposizione dellopposizione (articolo 22, ultimo comma, legge 689/81).

– Con il terzo motivo, denunciando violazione dellarticolo 23, comma 12, della legge 689/81, lamenta che il Gdp non abbia come invece gli imponeva la norma invocata, ispirata al principio del favor rei accolto lopposizione nel dubbio sulla sussistenza dellillecito.

– Il primo motivo è fondato.

Effettivamente il Gdp basa il rigetto dellopposizione anzitutto sul rilievo, considerato in sé sufficiente (gli ulteriori argomenti sono configurati come autonomi), che larticolo 190, comma 2, Cds non prevede la visibilità dellattraversamento pedonale come elemento della fattispecie ed impone al pedone lobbligo di verificare lesistenza dellattraversamento stesso nellambito di 100 metri. Detta tesi, però, non può, nella sua assolutezza, essere condivisa, perché prende in considerazione esclusivamente laspetto oggettivo dellillecito e trascura del tutto lelemento psicologico del medesimo, invece essenziale ai sensi della norma generale di cui allarticolo 3 della legge 689/81 e del cui accertamento in concreto, dunque, il giudice di merito deve darsi carico, ove richiestone (come nella specie) con lopposizione. Agli effetti di tale accertamento, senza dubbio rileva la conoscenza ovvero conoscibilità, secondo lordinaria diligenza, dei presupposti di fatti dellillecito, qual è, nella fattispecie di cui al comma 2 dellarticolo 190 Cds, lesistenza di un attraversamento pedonale distante non più di 100 metri; sicché sotto tale profilo ossia ai fini del giudizio di conoscenza o conoscibilità del presupposto di fatto certamente rileva anche la visibilità dellattraversamento, intesa come possibilità, per il pedone, di verificare lesistenza di esso applicandosi con lordinaria diligenza.

– Fondato è anche il secondo motivo.

Il Gdp, infatti, non dà minimamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto che lattraversamento pedonale fosse in concreto visibile dalla opponente. Inoltre laffermazione che questultima lo conosceva, come tutti gli abitanti di Falconara, è in realtà arbitraria. Del pari arbitrario è, infine, dedurre lammissione della colpa dellopponente dellavvenuto pagamento, da parte sua, della sanzione (giustamente la ricorrente sottolinea in proposito lesecutività dellordinanza ingiunzione, che non viene sospesa neppure dalla proposizione dellopposizione, ai sensi dellarticolo 22, ultimo comma, legge 689/81).

– Nellaccoglimento dei primi due motivi resta assorbito lesame del terzo (che presuppone il dubbio sullelemento psicologico, al cui accertamento dovrà invece procedersi nel giudizio di rinvio).

– In conclusione, accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e motiverà sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa in capo allopponente.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e invia, anche per le spese, al Gdp di Ancona in persona di altro giudicante.