Penale

Thursday 10 February 2005

Per l’ applicazione dell’ attenuante della provocazione il fatto da cui scaturisce la reazione deve essere oggettivamente ingiusto a nulla rilevando un eventuale erroneo convincimento dell’ agente. Cassazione – Sezione quinta penale – sentenza 16 dicembre

Per lapplicazione dellattenuante della provocazione il fatto da cui scaturisce la reazione deve essere oggettivamente ingiusto a nulla rilevando un eventuale erroneo convincimento dellagente.

Cassazione Sezione quinta penale sentenza 16 dicembre 2004-4 febbraio 2005, n. 4010

Presidente Bruno Relatore Providenti

Ricorrente Fimmanò ed altri

Fatto e diritto

La Corte dAssise dAppello di Lecce con sentenza del 30 ottobre 2003, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte dAssise di Brindisi del 21 febbraio 2002, concedeva agli imputati Rollo Francesco e Chirico Alessandro le attenuanti generiche, dichiarandole prevalenti sullaggravante contestata, e riduceva la misura della pena inflitta in primo grado anche a Fimmanò Diego e Saponaro Adolfo, confermando la dichiarazione di colpevolezza per tutti in ordine al reato di omicidio preterintenzionale in danno di Randino Umberto e detenzione e porto di arma, altresì per il solo Fimmanò anche per detenzione e porto illegale di una pistola e per minaccia grave ai danni di Del Monte Massimo.

Le due sentenze di merito hanno accertato che Fimmanò Diego avendo appreso di essere stato indicato come confidente della polizia, la sera del 28 marzo 1998, conduceva Del Monte Massimo, che riteneva essere il responsabile della diceria, in luogo isolato ed esplodeva un colpo di pistola minacciandolo. Il Del Monte terrorizzato, protestava la propria innocenza, chiamando in causa, come fonte della diceria, il cognato Umberto Randino. Fimmanò organizzava  una spedizione punitiva, costringendo il Del Monte ad accompagnarlo per poter incontrare il Randino senza destare sospetti. Prelevava quindi dalla di lui abitazione Saponaro Adolfo, che prendeva posto sul sedile posteriore della sua autovettura, e faceva intervenire, dopo contatto telefonico, Rollo e Chirico che lo raggiungevano a bordo di una autovettura consegnandogli un fucile. Giunti a casa del Randino, Del Monte fu costretto a chiamare il congiunto riferendogli che volevano parlargli. Appena sceso di casa il Randino si trovò di fronte il Fimmanò che gli contestò di essere il responsabile della diceria sul suo conto. Alle proteste del Randino, sollevò il fucile che impugnava e fece fuoco colpendo linterlocutore alla gamba cagionandogli ferite alla regione femorale destra e shock emorragico che ne determinavano la morte.

Hanno proposto ricorso i quattro imputati.

Il  Fimmanò ha censurato la sentenza impugnata con il primo motivo per non aver applicato lattenuante di cui allarticolo 62 n.2 Cp, pur avendo accertato che aveva agito nello stato dira determinato dal fatto che ingiustamente era stato qualificato dalla vittima, confidente dì polizia e quindi infame. Con il secondo motivo ha lamentato che con sommaria motivazione gli sono state negate le attenuanti generiche.

Il Rollo con il primo motivo ha eccepito che, essendo stato ammesso, a norma dellarticolo 438 comma 5 Cpp, al giudizio abbreviato condizionato allintegrazione probatoria costituita dallesame del coimputato Chirico Alessandro, essendo stata ammessa la prova ed essendosi sottrattoli Chirico allesame dibattimentale, il Giudice ha ritenuto di poter utilizzare gli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il rito prescelto comporti il consenso dellimputato allutilizzazione di tutto il materiale probatorio pregresso. Con il secondo motivo ha sostenuto la violazione dellarticolo 192 comma 3 Cpp perché era stato attribuito valore a dichiarazioni rese dal coimputato in assenza di altri elementi di prova che ne confermino lattendibilità.

Il Chirico ha censurato la motivazione della sentenza per illogicità in ordine alla consapevole partecipazione al disegno ed allazione del Fimmanò. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza dellelemento soggettivo del reato non essendo configurabile neanche il dolo eventuale.

Saponaro Adolfo ha censurato di  illogicità la motivazione della sentenza per averlo considerato concorrente materiale del reato, soltanto per aver accompagnato il Fimmanò, mantenendo un comportamento meramente passivo. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dellulteriore diminuzione di pena prevista dallarticolo 114 Cp, con il terzo il diniego delle attenuanti generiche, con il quarto motivo la mancata applicazione dellattenuante di cui allarticolo 62 n.2 Cp ed infine con lultimo motivo per aver effettuato un errore materiale nel determinare la riduzione dì pena ai sensi dellarticolo 442 Cpp.

Passando allesame dei ricorsi la Corte osserva:

Le censure proposte dal Fimmanò sono infondate.

Il difensore degli imputati Fimmanò e Saponaro ha dichiarato in udienza di rinunciare al motivo di ricorso relativo allesclusione dellattenuante di cui allarticolo 62 n. 2 Cp. La richiesta, era comunque palesemente infondata dato che lattenuante della provocazione è correlata ad un fatto ingiusto altrui cui consegue uno stato dira che, quale incontenibile impulso reattivo ‑ aggressivo, scateni lazione criminosa. E pertanto necessario che il fatto commesso dalla vittima sia oggettivamente ingiusto (anche con riferimento a norme sociali e di costume), a nulla rilevando lerroneo convincimento del reo al riguardo. In particolare è di tutta evidenza che non può ritenersi oggetto di tutela penale attraverso lattenuazione della pena, linteresse dellimputato a non essere tacciato nellambito criminale di essere confidente o collaboratore della polizia. Lo misure attenuanti costituiscono uno strumento dì diminuzione della pena previsto dal legislatore, nei casi in cui lazione illecita è stata condizionata in tutto o in parte o si è svolta con modalità che hanno oggettivamente attenuato il danno individuale o sociale. Larticolo 62 Cp ha indicato espressamente le circostanze attenuanti precisando i casi in cui  lordinamento giuridico vigente ritiene che la riprovazione sociale per il comportamento illecito dove valutarsi di minore gravità.

Va inoltre precisato, al fine di individuare e valutare lintenzione punitiva dellimputato e quindi la sua determinazione illecita, che la collaborazione con le forze dellordine, costituisce un elemento positivo che può in alcuni casi determinare un effetto premiale, ed attenuativo della misura della sanzione, e non già un elemento di disdoro sociale idoneo a scatenare lira omicidiaria. Ne deriva che laver diffuso la notizia che il Fimmanò era un collaboratore di giustizia non costituisce una ragione di offesa né tanto meno un fatto ingiusto altrui tale da attenuare la responsabilità dellimputato, neanche sotto il profilo dellelemento soggettivo del reato.

Anche la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata.

La motivazione effettuata dai giudici di merito appare logica e concludente.

Il Fimmanò con il suo comportamento ha manifestato una rilevante determinazione nel voler punire la vittima ed una notevole interesse al proprio prestigio nellambito della comunità criminale. Questi elementi contrastano con la concessione di circostanze attenuative della responsabilità penale.

Il ricorrente Rollo ha eccepito lillegittimità della decisione della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto di poter utilizzare le dichiarazioni rese dal coimputato Chirico durante le indagini preliminari, nonostante costui non si sia presentato a rendere linterrogatorio fissato dalla Corte in accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, effettuata dal Rollo.

La censura è infondata.

La Corte Costituzionale (vedi ordinanza 326/01), ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli, 438, comma 5, e 442, comma 1bis, Cpp nella parte in cui consentono che la colpevolezza dellimputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto allinterrogatorio dellimputato o del suo difensore. Ha osservato il Giudice delle leggi, che a fronte dellinequivoco dato normativo, è di tutta evidenza come, nel momento in cui limputato formula richiesta di giudizio abbreviato, sia pure condizionata, come contropartita ad una riduzione di pena nel caso di condanna, accetta lutilizzabilità, ai fini della decisione di merito, dellintero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione.

Di conseguenza, data la palese eterogeneità dei due moduli processuali a confronto (rito ordinario e rito abbreviato), deve ritenersi che lapplicazione delle norme contenute negli articoli 438 comma 5 e 442 comma 1 bis Cpp, con conseguente utilizza ione delle prove acquisite nelle indagini preliminare anche se non confermate in dibattimento perché la persona da interrogare si è sottratta allinterrogatorio, risponde ad una coerente logica processuale, propria del giudizio abbreviato e non determina contrasto con i principi del contraddittorio nella formazione della prova, sancite dellarticolo 111, comma 4, Costituzione.

I giudici di merito affidandosi alla corretta motivazione indicata dalla Corte Costituzionale hanno tenuto conto di tutti gli elementi valutabili in base alle norme che regolano il giudizio abbreviato.

Anche il secondo motivo è infondato.

La ragione essenziale che ha determinato la dichiarazione di incostituzionalità dellarticolo 513 Cpp è consistita nellesigenza di evitare lacquisizione di dichiarazioni, per le quali non era stato effettuato il confronto dibattimentale fra accusatore ed accusato. Avendo la Corte di merito disposto la citazione del coimputato Chirico ha adempiuto sia alla condizione posta dallimputato per lapplicazione del giudizio abbreviato, sia alle norme entrate in vigore a seguito dellindicata dichiarazione di incostituzionalità.

La legge attuativa della modifica costituzionale 63/2001 ha, stabilito la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto allesame dellimputato o del suo difensore, se già acquisite, alla data dellentrata in vigore della legge, al fascicolo del dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. Le dichiarazioni rese dal coimputato quindi sotto questo, profilo non possono essere disattese, ma correttamente confrontate e valutate.

La Corte di merito, ha puntualmente indicato gli elementi di prova con i quali ha confrontato le dichiarazioni rese dal Chirico, indicando le indagini sul traffico telefonico in partenza dalla cabina dalla quale il Fimmanò ha telefonato per farsi portare il fucile, nonché le dichiarazioni della fidanzata del Rollo quelle di un amico e le stesse ammissioni del Fimmanò. Si tratta di più elementi convergenti che rendono logica, apprezzabile e credibile la dichiarazione accusatoria fatta dal Chirico.

Deve aggiungersi che non rientra nei compiti del giudice di legittimità il riesame nel merito del contenuto delle singole prove,

Le censure proposte dal Chirico e dal Saponaro sì riferiscono alla motivazione della sentenza per non aver evidenziato la carenza di consapevolezza della natura delittuosa dellazione: del Fimmanò e per non averne quanto meno considerato la minima entità.

Le censure sono infondate.

Il fatto nella sua materialità ha avuto il carattere tipico di una spedizione punitiva, che richiede in modo essenziale la presenza di più persone con funzioni diverse, ma tutte compartecipi allattività oggettivamente e gravemente vessatoria verso la parte lesa.

I giudici di merito si sono fatti carico, attraverso una corretta disamina delle prove relative ai singoli comportamenti, di precisare, che tutti sapevano che cosa andavano a fare, perché erano stati puntualmente avvisati dal Fimmanò. In particolare Chirico e Rollo sono stati chiamati per  portare sul luogo del delitto il fucile con il quale limputato principale ha ferito la vittima. Il Saponaro coinvolto sin dal primo momento, ha seguito il Fimmanò, condividendone e rafforzandone con il suo consenso lazione. Nessuno dei complici ha mantenuto un comportamento passivo, avendo tutti svolto un ruolo, da solo insufficiente, ma necessario per il raggiungimento del disegno delittuoso fra loro concordato. Dallesame in fatto effettuato dai giudici di merito appare inoltre evidente che tutti con piena coscienza e volontà hanno voluto partecipare allevento punitivo.

Né può parlarsi di minima partecipazione, dato che lattenuante di cui allarticolo 114 Cp trova applicazione solo quando lapporto del compartecipe risulti obiettivamente così lieve da apparire quasi trascurabile e marginale nellambito della relazione causale. La sentenza impugnata ha correttamente attribuito, a tutti i partecipi un ruolo consistente ed essenziale per lattuazione del reato.

Anche su questo punto la chiarezza della motivazione non consente alla Corte di Cassazione di esaminare il merito delle prove, senza superare i limiti della legittimità.

Le censure proposte dal Saponaro per la mancata applicazione dellattenuante di cui allarticolo 62 n. 2 Cp, e delle attenuanti generiche vanno rigettate in base agli argomenti già indicati sulle stesse eccezioni formulate dal Fimmanò.

Va invece corretto lerrore materiale nella determinazione della pena inflitta al Saraceno, dato che il calcolo aritmetico dei dati e delle operazioni indicate dalla stessa sentenza determinano una pena definitiva di sette anni di reclusione e non già di anni otto e mesi otto.

In accoglimento dellultimo motivo va pertanto rettificata la pena inflitta al Saponaro determinandola in anni sette di reclusione, va rigettato nel resto il ricorso del Saponaro. Vanno rigettati i ricorsi di Fimmanò, Rollo e

Chirico con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione quinta penale, rettifica la pena inflitta a Saponaro Adolfo determinandola in anni sette di reclusione, rigetta nel resto il ricorso del Saponaro; rigetta i ricorsi di Fimmanò Diego, Rollo Francesco e Chirico Alessandro che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.