Penale

Monday 20 September 2004

Per il sequestro preventivo è sufficiente l’ astratta configurabilità del reato. Cassazione – Sezione prima penale (cc) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36261

Per il sequestro preventivo è sufficiente lastratta configurabilità del reato.

Cassazione Sezione prima penale (cc) sentenza 8 luglio13 settembre 2004, n. 36261

Presidente Teresi Relatore Gianvittore

Pg Viglietta ricorrente Pm in proc. Fornari ed altri

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 12 marzo 2004 il Tribunale di Reggio Emilia, in sede di riesame ai sensi dellarticolo 309 Cpp, revocava il sequestro preventivo della discoteca Cenerentola Joia, sita in Rubiera (Re), disposto nei confronti di Fornari Giordano, legale rappresentante della Cenerentola srl.

Il Tribunale sosteneva che mentre era ampiamente documentata lesistenza del reato commesso il 31 novembre 2003, perché i Carabinieri avevano conteggiato le persone in uscita dal locale Cenerentola constatando che esse, aggiunte a quelle che ancora si trovavano nel locale, ammontavano ad una cifra quasi doppia rispetto a quella consentita dallautorizzazione comunale ma non era possibile sapere quanti erano gli avventori allinterno dei locali, quanti quelli in uscita e quanti quelli in uscita dal locale Cenerentola, da distinguersi da quelli che uscivano dal locale Joia, avente ingresso comune con laltro. Sosteneva, conseguentemente, che la mancata dimostrazione di uno dei due episodi faceva cadere quelliterazione della condotta illecita dalla quale il Gip aveva tratto il bisogno di cautela.

Avverso la predetta ordinanza ricorreil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il ricorrente sostiene che il dubbio che una parte delle persone stesse uscendo dal locale Joia era una pura illazione del tribunale, avendo i carabinieri attestato che proprio allinterno del locale Cenerentola vi era quasi il doppio del numero di persone consentito; sostiene, inoltre, che la reiterazione nel reato, che costituisce il pericolo che il sequestro preventivo mira a prevenire, non consiste nella avvenuta reiterazione del fatto-reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero ai fini della verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un bene pertinente ad un reato è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (Su, 4/1993, Gifuni), dovendosi valutare esclusivamente lastratta configurabilità di un reato in relazione alla condotta ascritta (ex plurimis, Cassazione, Sezione quinta, 698/99, Zamponi G., rv 212863).

Nel caso in esame risulta dallo stesso provvedimento impugnato che i carabinieri avevano riferito in ordine al numero di persone che uscivano dal locale Cenerentola e che si trovavano allinterno dello stesso, di talché questa era la condotta che doveva essere esaminata in astratto, per verificarne la sussumibilità nellipotesi criminosa ascritta, senza sindacare lesistenza reale di tale condotta e soprattutto senza ipotizzare, in mancanza di alcun riscontro nella denuncia dei Carabinieri, che le persone indicate uscissero non dal locale Cenerentola ma da quello di Joia.

Quanto al pericolo che la disponibilità del bene possa agevolare la commissione di altri reati, tale pericolo non richiede che il sequestro sia relativo ad una pluralità di condotte criminose, essendo sufficiente anche la commissione di un solo reato per giustificare il predetto pericolo, purché la sussistenza di esso sia congruamente motivata in base ad altri elementi.

Simpone, pertanto, lannullamento con rinvio dellordinanza impugnata, affinché il giudice di merito, attenendosi ai principi di diritto indicati da questa Corte, riesamini il provvedimento di sequestro preventivo oggetto di impugnazione, valutando la sussumibilità delle condotte denunciate nellipotesi criminosa ascritta e lesistenza del periculum, considerando tutti gli elementi indicati nellordinanza cautelare.

PQM

Annulla lordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Emilia.