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Friday 30 January 2004

Per il Giudice di Pace di Viterbo l’ obbligo delle cinture in auto viola i principi di eguaglianza costituzionali e anche i diritti fondamentali dell’ uomo. N. 1187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003.

Per il Giudice di Pace di Viterbo l’obbligo delle cinture in auto viola i principi di eguaglianza costituzionali e anche i diritti fondamentali dell’uomo

N.   1187   ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003.

  Ordinanza emessa il 1° ottobre 2003 dal giudice di pace di Viterbo sul ricorso proposto da Bozza Venturi Michele Antonio e Ufficio territoriale del Governo di Viterbo Circolazione stradale – Norme di comportamento – Obbligo di indossare la cintura di sicurezza – Irragionevolezza – Contrasto con il principio di uguaglianza (in raffronto alle categorie esenti dall’obbligo) – Lesione dei diritti inviolabili dell’uomo – Violazione della liberta’ personale – Incidenza sul rispetto della persona umana – Contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, comma secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 8; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), art. 29, n. 2. (GU n. 4 del 28-1-2004) 

IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato in data odierna la seguente ordinanza ex art. 23,

legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale per questione

non manifestamente infondata di incostituzionalita’.

    Nella  speciale procedura ex lege n. 689/1981 iscritta al n. 1599

del  R.G.A.C.  per  l’anno  2003,  tra Bozza Venturi Michele Antonio,

rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Bozza Venturi del foro di

Roma,  domiciliato  ope  legis presso la cancelleria dell’ufficio del

Giudice  di  pace  di  Viterbo  e Ufficio territoriale del Governo di

Viterbo in persona del prefetto pro tempore.

    Oggetto:  opposizione  alla ordinanza-ingiunzione del Prefetto di

Viterbo  emessa  in  data  31  ottobre 2002 n. 20844/2002 relativa la

conferma  della sanzione amministrativa per violazione dell’art. 172,

d.lgs.  n. 285/1992,  in  quanto,  alla  guida  di  autovettura,  non

indossava la cintura di sicurezza prescritta ed imposta dall’articolo

di legge in questione.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso depositato a questo ufficio in data 9 maggio 2003 il

sig.   Michele   Antonio  Bozza  Venturi,  successivamente  assistito

dall’avv.     Alessandro     Bozza    Venturi,    si    e’    opposto

all’Ordinanza-ingiunzione  del  Prefetto di Viterbo che ha confermato

la  sanzione  amministrativa  applicatagli in data 21 maggio 2002 dal

Comando  Polstrada di Viterbo per violazione dell’art. 172 del d.lgs.

n. 285/1992,  sollevando  una  serie  di  eccezioni tra cui quella di

illegittimita’ costituzionale dell’art. 172 predetta fonte normativa,

e  di   conseguenza  rilevandone  la  violazione dei seguenti articoli

della Costituzione della Repubblica:

        art. 2,  in  quanto  tale  la’ dove la Costituzione riconosce

l’esistenza dei diritti inviolabili dell’uomo e lo sviluppo della sua

personalita’,  essi  sono  tarpati  e violati dalla decisione altrui,

irrazionale, di doversi legare al mezzo di trasporto;

        art. 3,  in  quanto  l’imporre  il  soffocante  obbligo delle

cinture  solo  ad alcuni viola il principio dell’uguaglianza: ne sono

esentate   infatti   numerose  categorie  di  cittadini,  a  cui,  si

riconosce,  la  cintura  di  sicurezza  sarebbe di danno oltre che di

fastidio, riconoscendo con cio’ tale sua potenzialita’;

        art. 13, per cui la liberta’ personale e’ inviolabile: non e’

lecito  imporre  al  cittadino cio’ che costituisce il suo diritto di

autodeterminazione, e che concerne lui solo e la sua personalita’;

        art.  32,  secondo  comma,  ove essa impone il rispetto della

persona  umana,  e  dunque  la  dignita’  delle  sue  scelte  e delle

decisioni che concernono essa sola.

    Quanto  alla Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo (legge 4

agosto  1955,  n. 848)  l’art.  8,  per cui Toute personne a droit au

respect  de  sa  vie  privee..  Il  ne  peut  y avoir ingerence d’une

autorite’   publique  dans  l’exercice  de  ce  droit..,  mentre  una

imposizione  di  uso  di  cinture di sicurezza viola il rispetto alla

vita privata.

    Quanto  alla  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell’uomo,

proclamata  dall’assemblea  delle NN.UU. (di cui lo Stato italiano fa

parte) il 10 dicembre 1948, all’art. 29, lettera 2:

          ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni

che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il

rispetto dei diritti e delle liberta’ degli altri …

    In  data  9  luglio  2003  veniva  discusso  il  ricorso  davanti

l’intestato  ufficio  del  giudice  di  pace,  era  presente  per  il

ricorrente  l’avv.  Alessandro Bozza Venturi, nessuno per l’U.T.G. di

Viterbo, neppure costituitosi in giudizio.

    All’esito  della  discussione orale, questo giudice ha trattenuto

la causa in decisione, assegnando termini per deposito di note:

                       Motivo della decisione

    L’eccezione di illegittimita’ costituzionale posta dal ricorrente

merita certamente attenzione:

        per  il  principio  di  ragionevolezza  che deve informare le

leggi,  principio  generale  e  primordiale, ancor piu’ evidentemente

leso la’ dove, con la novita’ della «patente a punti», il mancato uso

delle cinture e’ colpito dalla perdita addirittura di 5 punti, con la

sanzione  ulteriore,  giusta  il  d.l.  27  giugno  2003, n. 151, ora

confermato   dalle  legge  di  conversione  n. 214  del  2003,  della

sospensione  della  patente per 15 giorni in caso di reiterazione, di

piu’ dunque del passaggio col semaforo rosso o del sorpasso in curva;

        poiche’  in  effetti le suesposte considerazioni non appaiono

peregrine,    anche    alla   luce   della   violentissima   campagna

sanzionatoria,  che  ha aggravato oltremodo in maniera irrazionale le

sanzioni  previste,  che  portano alla seconda volta alla sospensione

della patente dai quindici giorni ai due mesi, mentre per esempio per

la  retromarcia  in  autostrada,  l’inversione  di   marcia  in curva,

circolare contromano, mancato fermo dopo aver provocato un incidente,

e’ prevista una penalita’ di soli 4 punti;

        ritenuto  che l’uso o meno dei sistemi di ritenuta al veicolo

debba  far  parte,  alla  luce  dei  principii  costituzionali  delle

democrazie,  della  discrezionalita’ personale, non potendosi tornare

al  sistema  dittatoriale  contro cui si sono sacrificate cosi’ tante

vite di idealisti;

                              P. Q. M.

    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per il

contrasto  dell’art. 172,  d.lgs.  n. 285/1992, cosi’ come modificato

dal  decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 e successiva conversione

in  legge  con  legge n. 214 del 2003, con gli articoli 2, 3, 13, 32,

secondo  comma,  Costituzione della Repubblica; con la legge 4 agosto

1955,  n. 148,  art. 8;  con l’art. 29, lettera 2 della Dichiarazione

universale  dei  diritti  dell’uomo,  proclamata dall’assemblea delle

NN.UU.  (di  cui lo Stato italiano fa parte) il 10 dicembre 1948; con

il principio di ragionevolezza;

    Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

    Dispone   l’immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte

costituzionale;

    Sospende il giudizio in corso;

    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti

delle due Camere del Parlamento italiano.

    Viterbo, addi’ 5 settembre 2003

                    Il giudice di pace: Balestra

04C0088