Civile

Tuesday 21 March 2006

Per il contagio da AIDS del personale sanitario è responsabile l’ ASL.

Per il contagio da AIDS del
personale sanitario è responsabile l’ASL.

Tar Emilia Romagna – Sezione
prima – sentenza 17 febbraio 2006, n. 200

Presidente Perticone – Estensore
Testori

Fatto e diritto

1) Con il ricorso in epigrafe la sig.ra **********, infermiera professionale
dipendente dell’Azienda U.S.L. di *******, ha rappresentato:

– che in data 2 aprile 1993, in
servizio presso il ******* dell’Ospedale di ******* – ******* di day hospital,
si è ferita con l’ago di una siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico a un paziente (il sig. ****
********) ricoverato presso il predetto reparto; e che dell’accaduto ha
immediatamente riferito a due colleghe, pur senza denunciare l’infortunio;

– che in data 14 febbraio 1994,
venuta a conoscenza che il paziente di cui sopra era HIV e HCV (epatite C) positivo, nonché affetto da epatite HBV (epatite B), ha
segnalato l’infortunio ai responsabili di
reparto, provvedendo quindi a formalizzare la relativa denuncia alla Direzione
Sanitaria della **************; e che gli accertamenti immediatamente disposti
hanno evidenziato la sua sieropositività.

In relazione a
tali eventi la sig.ra********** ha proposto davanti a questo Tribunale
un’azione risarcitoria sostenendo:

– che il
contagio è conseguente alla violazione, da parte dell’Amministrazione
da cui dipendeva all’epoca dei fatti (la **************, a cui è subentrata
l’Azienda ******* di *******), delle disposizioni che impongono al datore di lavoro
di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei
prestatori di lavoro;

– che
dunque vanno fatti gravare sull’Amministrazione
predetta, a titolo risarcitorio da responsabilità contrattuale, i danni da lei
patiti, consistenti nella lesione della sua integrità fisica e psicologica.

2) Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni originariamente
intimate (Azienda ******* di ******* e Regione Emilia-Romagna), che hanno
formulato eccezioni ed hanno chiesto la reiezione del ricorso perché infondato.

La causa è stata trattata per la
prima volta all’udienza del *** e, successivamente,
all’udienza del ***, a seguito delle quali questo Tribunale ha pronunciato le
sentenze interlocutorie n. *** del *** e n. *** del ***. Con la prima si è
disposto l’estromissione dal presente giudizio dell’Azienda ******* di *******
e la notifica del ricorso anche alla Gestione liquidatoria della
ex **************, la quale – avendo la ricorrente provveduto
all’adempimento nei termini stabiliti – si è a sua volta costituita in giudizio
chiedendo la reiezione del gravame. Con la seconda il Tar, risolte
positivamente alcune questioni relative all’ammissibilità
del ricorso, ha ammesso le prove per testimoni richieste dalle parti in ordine
a taluni profili di fatto rilevanti per la decisione della causa e ne ha
disposto l’assunzione; ed ha ordinato all’Azienda Policlinico di ******* ed
all’Azienda ******* di ******* il deposito di copia delle cartelle cliniche
relative a ricoveri del sig. **** ******** presso ospedali della provincia di
******* nel 1992.

Nella camera di consiglio del ***
questo Tribunale ha assunto le prove testimoniali ammesse con la citata
sentenza n. ******.

La causa è stata nuovamente
discussa nella pubblica udienza del 22 aprile 2004, in esito alla quale il Tar,
con ordinanza n. *** del ***, ha disposto l’acquisizione di una consulenza
tecnica d’ufficio e ha rinnovato l’ordine istruttorio già rivolto all’Azienda
Policlinico di ******* ed all’Azienda ******* di
******* e rimasto inottemperato; l’Azienda Ospedaliera Policlinico di *******
ha fatto pervenire la documentazione richiesta in data 8 giugno 2004, mentre il
consulente tecnico d’ufficio ha depositato la propria relazione in data 16
novembre 2004.

Nella successiva udienza del ***
la discussione fra le parti si è incentrata, con riferimento alla
documentazione sanitaria da ultimo acquisita, sulla qualificazione del sig.
**** ******** come paziente fonte della malattia contratta dalla ricorrente: in
sostanza è stato sollevato il dubbio, da parte della Gestione liquidatoria della ex **************, che il predetto paziente non fosse
già affetto da HIV in data 2 aprile 1993, o quantomeno che non possa ritenersi
accertata l’esistenza di tale affezione alla data in questione. In relazione a tanto questo Tribunale ha disposto, con
ordinanza n. ***, un’ulteriore attività istruttoria a carico della Azienda
******* di ******* (che è subentrata alla **************), onerandola del
deposito in giudizio di copia conforme e integrale della cartella clinica (o
delle cartelle cliniche) riguardante/i i ricoveri del sig. **** ******** presso
l’Ospedale di *******, corredata da tutta la documentazione eventualmente
allegata (e, in particolare, di quella specificamente richiesta all’udienza del
*** dal difensore della ricorrente); tale ordine istruttorio è stato adempiuto
in data 13 aprile 2005.

La causa è stata nuovamente
trattata nella pubblica udienza del ***, a seguito della quale questo Tar,
ravvisando l’esigenza di acquisire ogni possibile ed utile elemento di
valutazione in ordine a quanto affermato dalle parti –
anche sulla scorta della documentazione pervenuta – relativamente alla
circostanza che il presunto paziente fonte del contagio per la ricorrente aveva
o meno già contratto l’infezione alla data del 2 aprile 1993, ha disposto, con
ordinanza n. ***, l’acquisizione di una integrazione della consulenza tecnica
d’ufficio (affidata al consulente già precedentemente nominato) riguardante il
profilo sopra indicato. Il Ctu ha depositato la propria relazione in data 3
ottobre 2005.

In ordine alle
conclusioni formulate dal predetto consulente tutte le parti hanno prodotto
memorie in vista dell’udienza del ***, in cui la causa è infine passata in
decisione dopo ampia discussione tra i difensori delle parti stesse.

3) Prima di trattare il merito
della controversia il Collegio ritiene opportuno accennare brevemente al
profilo della giurisdizione (in ordine al quale,
peraltro, nessuna delle parti ha formulato osservazioni).

In proposito si rileva che con
l’atto introduttivo del giudizio (notificato e depositato prima della scadenza
del termine del 15 settembre 2000, fissato dall’articolo 45 comma 17 del D.Lgs 80/1998 ed ora contenuto nell’articolo 69 comma 7 del
D.Lgs 30 marzo 2001 *******5) la ricorrente ha proposto azione di
responsabilità (nei confronti della Regione Emilia-Romagna, nonché dell’Azienda
******* di *******, successivamente estromessa del giudizio ed in luogo della
quale si è poi costituita la Gestione liquidatoria della ex **************) in
relazione ad una questione attinente al periodo del rapporto di lavoro – svolto
alle dipendenze di una Pa – antecedente alla data del 30 giugno 1998 (a cui
fanno riferimento le norme precedentemente citate). Rispetto a tale azione
sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che la
responsabilità fatta valere – ricollegandosi alle specifiche modalità di
svolgimento di una prestazione tipica dell’attività di infermiera
e ad una pretesa condotta omissiva dell’Amministrazione
in violazione di specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle
condizioni di lavoro – presenta natura contrattuale; secondo i parametri
utilizzati dalle Su della Corte di Cassazione, infatti, tale natura è
ravvisabile quando «la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri
tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad
essa non legati dal rapporto di impiego…» e dunque «l’ingiustizia del danno non
è altrimenti configurabile che come conseguenza della violazione di talune
delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si
svolge» (sentenza 12187/04; cfr. anche Consiglio di
Stato, Sezione sesta, 182/03).

4) Il percorso argomentativo
sviluppato dalla difesa della ricorrente a sostegno della pretesa fatta valere
in giudizio si incentra, in punto di fatto, sui
seguenti passaggi:

a) in data 2 aprile 1993 la
sig.ra********** si è ferita con l’ago di una siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico a un paziente (il sig. ****
********) ricoverato presso il ******* dell’Ospedale di *******; dell’accaduto
ha immediatamente riferito a due colleghe, pur senza denunciare l’infortunio;

b) solo in data 14 febbraio 1994
la predetta è venuta a conoscenza – tardivamente e
incolpevolmente – che il predetto paziente era HIV e HCV (epatite C) positivo,
nonché affetto da epatite HBV (epatite B); solo allora ha quindi segnalato l’infortunio
ai responsabili di reparto, provvedendo a formalizzare la relativa denuncia
alla Direzione Sanitaria della **************; e si è sottoposta ad
accertamenti che hanno evidenziato la sua sieropositività;

c) il contagio è riconducibile
all’episodio verificatosi il 2 aprile 1993, a quel tempo non valutato nella sua
effettiva rilevanza e dunque non denunciato – conformemente ad una prassi
abitualmente seguita a quell’epoca -, non sussistendo allora ragioni per
ritenere il paziente **** ******** “a rischio”.

Come già detto, la ricorrente ha
agito in giudizio per far valere la responsabilità contrattuale del proprio
datore di lavoro (la ex **************, ora in
Gestione liquidatoria) e per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente
derivati dalla inosservanza, da parte del datore stesso, delle specifiche
disposizioni antinfortunistiche o comunque
inerenti le necessarie cautele connesse ad aspetti specifici del rapporto di
lavoro intercorrente con la ricorrente medesima. In relazione
a tanto trovano applicazione gli articoli 1218 e 2087 Cc, che
configurano in capo al datore di lavoro una presunzione di colpa che può essere
superata solo attraverso la dimostrazione di avere adottato tutte le misure
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore
di lavoro; detta presunzione opera nel senso che un determinato evento,
produttivo di danno per il lavoratore, viene causalmente collegato alla
violazione di obblighi di comportamento gravanti sul datore di lavoro: incombe
su quest’ultimo l’onere di provare di non essere incorso in alcuna violazione
del genere, avendo adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento;
resta però sempre a carico del lavoratore l’onere di fornire la prova del
verificarsi dei presupposti di fatto (in particolare, l’evento lesivo, il danno
ed il rapporto di causalità tra di essi) costitutivi della responsabilità
contrattuale del datore. In proposito ha recentemente affermato la sesta
Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 1131/05:
«In ipotesi di responsabilità contrattuale di cui all’articolo 2087 Cc (tutela
delle condizioni di lavoro), spetta all’imprenditore la prova di aver adottato
nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità
del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare
l’integrità fisica dei medesimi, ma l’oggetto della prova è necessariamente
correlato alla identificazione delle modalità del
fatto e presuppone, in relazione ad esse, l’accertamento delle cause che lo
hanno determinato, cause che devono essere provate dal lavoratore (cfr.
Cassazione civile, Sezione lav., 11932/04)». Nel caso
di specie l’onere probatorio gravante sulla ricorrente riguarda il verificarsi
dell’evento (la puntura da ago infetto) e del danno (il contagio) e il relativo
nesso causale; nonché anche la circostanza che l’ago era
effettivamente infetto, perché infetto era il paziente sul quale era stato
eseguito il prelievo ematico, cioè il sig. **** ********.

Gli elementi offerti dalla difesa
della sig.ra********** a supporto delle proprie tesi sono stati ritenuti da
questo Tribunale, se non idonei di per sé a soddisfare gli oneri probatori di
cui sopra, quantomeno sufficienti per dar corso all’articolata attività
istruttoria svolta nel giudizio, che da un lato si è concretata nell’ammissione
e nell’assunzione di prove testimoniali riguardanti, in particolare, l’episodio
del 2 aprile 1993; dall’altro si è tradotta nell’acquisizione di una consulenza
tecnica d’ufficio, articolata in due successive fasi ed incentrata, dapprima,
sulla configurabilità o meno di un nesso di causalità tra l’episodio in
questione e l’infezione contratta dalla ricorrente e, in un secondo momento,
sulla possibilità di individuare nel sig. **** ******** il paziente fonte
dell’infezione medesima.

5) Quest’ultimo profilo
rappresenta, ad un tempo, l’elemento di fatto da cui occorre necessariamente
partire per valutare la fondatezza o meno della prospettazione su cui si fonda
la pretesa azionata in giudizio dalla sig.ra********** e l’oggetto delle
contrapposte valutazioni espresse dalle parti negli scritti depositati in vista
dell’ultima udienza di trattazione della causa,
riprese poi nella discussione orale. Proprio prendendo spunto dalle
considerazioni svolte al riguardo dalle parti il Collegio deve preliminarmente
farsi carico di quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti secondo cui
solo la prova certa e incontestabile della malattia del sig. ******** alla data
del 2 aprile 1993 può valere ad evitare il rigetto, perché infondata,
della domanda della ricorrente.

In proposito si rileva
innanzitutto che la tesi delle parti resistenti risulta
affermata con forza, ma in modo apodittico, non essendo puntualmente illustrate
le basi normative da cui tale prospettazione muove. Se poi il riferimento
(implicito) é al cosiddetto divieto di praesumptio de praesumpto, cioè al divieto di utilizzare presunzioni di secondo grado,
costantemente ribadito dalla Corte di cassazione (cfr. tra
le più recenti Cassazione civile, Sezione seconda, 21100/04 e 19601/04; Sezione
prima, 5045/02) nel presupposto che il “fatto noto” da cui risalire al “fatto
ignorato” – ai sensi dell’articolo 2797 Cc – deve essere certo e non soltanto
(a sua volta) presunto, si osserva che tale principio non appare applicabile
alla fattispecie in esame, tenuto conto che il fatto di cui si discute (cioè
che il sig. **** ******** fosse affetto da HIV alla data del 2 aprile 1993) è
oggetto non di una mera presunzione, bensì di una puntuale attività di
indagine, svolta attraverso il contributo di una consulenza tecnica d’ufficio e
nel contraddittorio delle parti; per cui, avendo il consulente raggiunto
conclusioni di sostanziale certezza sul punto specifico (in tali termini va
intesa la “altissima probabilità” a cui il Ctu fa riferimento) la questione si
sposta sulla attendibilità di tali conclusioni e sulle contestazioni mosse in
proposito dalle parti resistenti.

6) Con ordinanza n. *** questo
Tribunale:

a) ha rilevato:

che tra
gli atti acquisiti al giudizio non figurava alcun elemento documentale che, in
quanto specificamente riferito alla data del 2 aprile 1993, fornisse
indicazione certa in ordine alla circostanza che il sig. **** ********,
presunto paziente fonte del contagio per la ricorrente, fosse a quell’epoca già
affetto da HIV;

che le
parti avevano fatto riferimento a dati scientifici circa il tempo di latenza
(periodo-finestra) tra il momento del contagio da HIV e la positivizzazione dei
tests per, rispettivamente, affermare (la ricorrente) ed escludere (la
resistente Gestione liquidatoria) che, tenuto conto dell’esito positivo
dell’esame effettuato sul ******** nel settembre 1993, il predetto paziente
aveva già contratto l’infezione alla data del 2 aprile 1993;

b) ha ravvisato l’esigenza di
acquisire ogni possibile ed utile elemento di apprezzamento
relativamente al predetto profilo e quindi ha incaricato il consulente tecnico
d’ufficio precedentemente nominato di procedere ad una integrazione della
consulenza già svolta; a tal fine ha formulato i seguenti quesiti:

«Esaminati tutti gli atti ed i
documenti di causa e previa illustrazione dello stato delle conoscenze
scientifiche circa il tempo di latenza (periodo-finestra) tra il momento del
contagio da HIV e la positivizzazione dei tests -con specifico riferimento a
quelli a cui è stato sottoposto il sig. **** ******** nel settembre 1993 -,
dica il Ctu:

a) se, in
relazione alle risultanze della documentazione acquisita al giudizio ed
alla luce delle conoscenze scientifiche in materia, può affermarsi che il sig.
**** ******** era già affetto da HIV alla data del 2 aprile 1993;

b) se, al contrario, in base agli
elementi ed alle conoscenze sopra richiamate, può escludersi che il sig. ****
******** era già affetto da HIV alla data del 2 aprile 1993».

Il consulente tecnico ha
depositato la sua relazione in data 3 ottobre 2005. In essa
si rinviene dapprima una illustrazione della nozione di periodo finestra,
definito come «quel lasso di tempo massimo teorico che intercorre fra il
contagio e lo sviluppo di anticorpi specifici verso un agente infettante in
quantità sufficiente a far risultare positivi i test specifici di ricerca»,
ovvero «quel periodo in cui i test diagnostici anticorpali possono risultare
ancora negativi ma il soggetto è già stato contagiato ed è contagiante»; viene
quindi chiarito come fosse stimato il periodo finestra all’epoca dei fatti di
causa (primi anni ’90) e, in particolare, si afferma che «il modello allora
proposto, sulla base delle caratteristiche dei test disponibili, prevedeva dopo
il contagio un periodo inferiore a 2 settimane dove i test sarebbero risultati
negativi nel 100% dei casi, periodo dopo il quale vi era una probabilità
progressivamente crescente col tempo che i test risultassero positivi, fino al
limite dei 6 mesi dopo il contagio, quando il 100% dei contagiati sarebbe
risultato positivo ai test HIV». Applicando il modello in questione ai fatti di
causa il consulente afferma che nel caso del paziente
********, risultato per la prima volta sieropositivo per HIV il 4
settembre 1993, «il contagio può essere avvenuto con probabilità del 100% dalla
nascita fino a 6 mesi prima, ovvero marzo 1993. Da marzo 1993 in poi la
probabilità che sia avvenuto il contagio si riduce
progressivamente; può essere escluso che il contagio sia avvenuto dopo il 20
agosto 1993». Tali considerazioni, unite ad altre formulate sulla base degli
elementi risultanti dalla documentazione relativa ai
ricoveri ospedalieri del paziente in questione hanno indotto il Ctu a
concludere, in risposta ai quesiti posti da questo Tar, che il sig. ****
******** «era con altissima probabilità già affetto da HIV alla data del 2
aprile 1993, sulla base sia del modello probabilistico di risposta positiva al
test HIV, basato sulla dinamica della risposta anticorpale e sulle
caratteristiche dei test a quel tempo disponibili, sia sui riscontri
epidemiologici e clinici riscontrabili nella documentazione agli atti».

7) Le Amministrazione
resistenti hanno radicalmente contestato – sulla base di
una relazione predisposta dal consulente tecnico della Gestione liquidatoria
della ex ************** – le conclusioni raggiunte dal Ctu, sostenendo che le
stesse sono irrimediabilmente viziate da un errore metodologico e concettuale e
che non tengono conto di un ulteriore profilo prospettato dal consulente di
parte; per cui hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 196 Cpc, la rinnovazione
delle indagini e la sostituzione del consulente tecnico nominato da questo
Tribunale. In sintesi, le controparti contestano:

che il
Ctu avrebbe erroneamente formulato le proprie valutazioni circa l’epoca del
contagio del sig. ******** basandosi sulle conoscenze scientifiche relative al
c.d. periodo finestra risalenti all’epoca dei fatti e non sulle più recenti
acquisizioni in materia, che consentono di restringere il periodo in questione
dalle due alle dodici settimane dall’infezione; il che avrebbe inevitabilmente
falsato le conclusioni raggiunte;

che il
Ctu ha trascurato di attribuire rilevanza al referto della visita specialistica
neurologica eseguita il 21 ottobre 1993 presso la Clinica Neurologica del
Policlinico di *******, in cui si riferisce di un ricovero del sig. ********
nell’agosto precedente in Medicina per mononucleosi infettiva: circostanza che
può essere interpretata, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche,
come sintomatica, a distanza di 3-6 settimane, dell’infezione HIV contratta dal
predetto.

In proposito si ritiene di poter
formulare le seguenti considerazioni:

non
sussiste alcun irrimediabile errore metodologico, tale da viziare le
conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio nella sua relazione
depositata il 3 ottobre 2005; dal raffronto tra detta relazione e quella del
Ctp della Gestione liquidatoria può innanzitutto darsi per pacifico che
l’infezione da HIV rilevata sulla base del test effettuato dal paziente
******** il 4 settembre 1993 non può essere stata contratta nelle due settimane
precedenti tale data;

quanto
poi al periodo finestra si legge nella relazione del Ctu: che all’epoca dei
fatti esso era “concordemente e potenzialmente stimato in un massimo di 6
mesi”, che i test Elisa allora disponibili consentivano di «rilevare la
comparsa di anticorpi anti-HIV dopo il contagio nella grande maggioranza dei
casi fra 2 e 8 settimane» e che secondo stime riferite al 1993 e al 1995 non
meno, rispettivamente, “del 95%…o del 97%… dei contagiati sarebbe risultato
positivo ai test entro 3 mesi dal contagio”; nella relazione del Ctp si afferma
sul punto che gli anticorpi «cominciano a comparire in circolo dalle due alle
dodici settimane dall’infezione anche se, sia pur raramente, sono stati
segnalati casi di positivizzazione dell’esame dopo oltre sei mesi dall’avvenuto
contatto infettante» e che secondo le più recenti acquisizioni scientifiche il
periodo finestra medio è di 3-6 settimane;

il
Collegio non riscontra insanabili contrasti tra i dati scientifici illustrati
dai due consulenti: premesso che anche il Ctp fa riferimento all’esistenza di
«casi di positivitivizzazione dell’esame dopo oltre sei mesi dall’avvenuto
contatto infettante», ciò che conta è che il Ctu indica, con riguardo al 1993,
nella misura del 95% il numero dei contagiati che “sarebbe risultato positivo
ai test entro 3 mesi dal contagio”, percentuale evidentemente altissima; tale
dato temporale coincide con il limite massimo (dalle due alle dodici settimane
dall’infezione) del periodo finestra configurato dal Ctp e trova conferma nella
precedente relazione dello stesso Ctu (depositata il 16 novembre 2004 e relativa
ad altri quesiti) laddove (inizio di pag. 7), a proposito del tempo di
incubazione fra esposizione e sviluppo dell’infezione, si fa riferimento alla
“comparsa degli anticorpi su cui si basa il test entro 3 mesi
dall’esposizione”;

si può
dunque affermare che entrambi i consulenti concordano nel ritenere estremamente
probabile (se non certo) che il sig. ******** fosse affetto da HIV già
all’inizio del giugno 1993; in relazione a tanto appare al Collegio
assolutamente attendibile la conclusione raggiunta dal Ctu secondo cui “con
altissima probabilità” tale infezione sussisteva già alla data del 2 aprile
1993, tenuto innanzitutto conto che statisticamente è quasi irrilevante la
probabilità che la stessa sia intervenuta nel ristrettissimo arco temporale di
due mesi (aprile-maggio 1993); la conclusione del predetto consulente,
peraltro, si fonda su ulteriori considerazioni (riguardanti le esperienze di
tossicodipendenza del presunto paziente-fonte, le terapie connesse ad una
condizione di immunodepressione grave del predetto e taluni valori evidenziati
dagli esami a cui il medesimo è stato sottoposto) rispetto alle quali le
controdeduzioni contenute nella consulenza tecnica di parte appaiono formulate
in modo ampiamente dubitativo (pp. 10-11); né il solo elemento riguardante il
ricovero del sig. ******** nell’agosto 1993 per mononucleosi infettiva appare
sufficiente per incidere sull’attendibilità del quadro conclusivo, fondato su
una pluralità di elementi convergenti, offerto dalla relazione del Ctu.

In relazione a
quanto precede il Collegio ritiene che non sussistono ragioni che possano
indurre ad accogliere le tesi sostenute dalle Amministrazioni resistenti e,
dunque, a disporre, ai sensi dell’articolo 196 Cpc, la rinnovazione delle indagini,
con sostituzione del consulente nominato da questo Tribunale; la risposta
fornita dal Ctu ai quesiti che questo Tar ha posto con l’ordinanza n. ***
risulta convincente e dunque, essendo formulata in termini di “altissima
probabilità”, può darsi per processualmente accertato che il sig. **** ********
era affetto da HIV alla data del 2 aprile 1993.

8) La ricostruzione dei fatti
proposta dalla ricorrente deve a questo punto essere verificata con specifico
riferimento a quanto sarebbe avvenuto in data 2 aprile
1993: la sig.ra********** sostiene che quel giorno si è ferita con l’ago di una
siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico al sig. ****
********, all’epoca ricoverato presso il ******* dell’Ospedale di ******* e che
di tale episodio ha immediatamente riferito a due colleghe, pur senza
denunciare l’infortunio. Tale denuncia è stata
formalizzata solo in data 15 febbraio 1994, dopo che il giorno precedente
l’interessata era casualmente venuta a conoscenza che
il predetto paziente era HIV e HCV (epatite C) positivo, nonché affetto da
epatite HBV (epatite B) e che gli accertamenti sanitari immediatamente eseguiti
avevano evidenziato l’infezione da lei contratta.

L’ampio intervallo temporale
(quasi un anno) intercorso tra l’evento asseritamente all’origine del contagio
e la sua denuncia può legittimamente ingenerare dubbi circa l’esattezza di
quanto affermato dalla ricorrente; è per questo che già nell’atto introduttivo
del giudizio l’interessata ha chiesto l’ammissione di prove per testi in ordine all’episodio del 2 aprile 1993; tale richiesta,
sostanzialmente non contrastata dalle controparti, è stata accolta da questo
Tribunale nei termini stabiliti nella sentenza parziale n. ******, a seguito
della quale si è provveduto, nella camera di consiglio del ***, all’assunzione
delle prove testimoniali ammesse. Per quanto riguarda lo specifico profilo relativo alla puntura da ago che la ricorrente si sarebbe
procurata il 2 aprile 1993 (poi tardivamente denunciata) il Tar ha acquisito le
testimonianze delle sigg.re ********* e *******,
infermiere colleghe della sig.ra**********, le quali hanno integralmente
confermato quanto sostenuto da quest’ultima, in particolare con riferimento
alle seguenti circostanze:

che
nella data indicata l’odierna ricorrente aveva loro riferito di essersi poco
prima ferita con l’ago di una siringa che aveva impiegato per effettuare un
prelievo ematico al paziente ********;

che
dalla cartella clinica del predetto paziente non risultavano, a quell’epoca,
malattie quali epatite C, HIV e HBV;

che in
data 14 febbraio 1994 la sig.ra********** comunicò alle colleghe di essere
appena venuta a conoscenza delle malattie da cui era affetto il ********.

Gli elementi acquisiti al
giudizio sono dunque, per il profilo che si sta esaminando, del
tutto univoci e consentono di dare per accertato che in data 2 aprile
1993 l’odierna ricorrente si ferì con l’ago di una siringa che aveva utilizzato
per effettuare un prelievo ematico al sig. **** ********; e che tale episodio
si sia effettivamente verificato non risulta più contestato, ma è anzi ammesso
dalle stesse controparti negli scritti difensivi depositati successivamente
all’assunzione delle prove testimoniali di cui si è riferito.

9) Incontestata è anche la
circostanza che la sig.ra********** è affetta da infezione da HIV; al di là della documentazione prodotta in proposito dalla
difesa dell’interessata, vale quanto affermato (e non controverso) dal
consulente tecnico d’ufficio nominato da questo Tribunale, il quale, nella
relazione depositata il 16 novembre 2004, in risposta ad uno specifico quesito
ha così formulato la diagnosi clinica relativa alla predetta: «infezione da HIV
caratterizzata da iniziale grave deficit immunitario, in trattamento
antiretrovirale cronico efficace con soppressione virologica e buon compenso
immunitario, con lipodistrofia e sindrome metabolica displipidemica correlate
al trattamento».

10) La questione controversa da
risolvere è invece quella relativa alla sussistenza o
meno di un nesso di causalità tra l’evento verificatosi il 2 aprile 1993 e il
contagio da HIV subito dalla ricorrente. La tesi negativa è sostenuta con forza
dalle parti resistenti sulla base delle seguenti argomentazioni:

il
ritardo nella denuncia della puntura accidentale ritenuta all’origine del
contagio non ha consentito di procedere agli accertamenti indispensabili per
rilevare il collegamento causale in questione; in ogni caso tale ritardo ha
impedito di avviare tempestivamente le procedure di immunoprofilassi, che
avrebbero ridotto l’incidenza del rischio di contagio;

nulla
consente di escludere, da un lato, che la ricorrente avesse già contratto la
malattia prima dell’episodio del 2 aprile 1993 (in mancanza di qualsiasi
documentazione sanitaria riguardante lo stato di salute dell’interessata prima
di tale data), dall’altro che la predetta sia rimasta contagiata nel periodo
intercorrente tra l’incidente in questione e il febbraio 1994;

la
probabilità di contrarre l’infezione per un singolo episodio di contatto come
quello oggetto del presente giudizio, quantificata dal c.t.u nella percentuale
dello 0,3%, non raggiunge la soglia minima richiesta per affermare la
sussistenza del nesso causale di cui si discute.

Il Collegio osserva:

a) è innegabile che una
tempestiva denuncia dell’incidente verificatosi il 2 aprile 1993 avrebbe
consentito di sottoporre la sig.ra********** ad analisi in grado di fornire
certezza circa l’eventuale prodursi del contagio da HIV quale conseguenza
diretta del predetto evento; il ritardo di oltre dieci mesi sicuramente
pregiudica la possibilità di un accertamento del genere, ma non vale tuttavia
ad escludere che si possa pervenire sul punto a conclusioni attendibili sulla
base degli elementi comunque disponibili, anche in via
di presunzione; quanto poi all’incidenza del ritardo sulle procedure di
immunoprofilassi e sulla possibile efficacia delle stesse, tale profilo appare
rilevante in sede di valutazione delle responsabilità piuttosto che del nesso
di causalità;

b) non si può escludere con
certezza che la ricorrente sia rimasta contagiata dal virus dell’HIV prima del
2 aprile 1993, ovvero che il contagio sia intervenuto dopo tale data e prima
della denuncia del febbraio 1994, comunque
indipendentemente dall’incidente verificatosi nel giorno indicato; in ogni caso
la mancanza di documentazione sanitaria riguardante lo stato di salute
dell’interessata prima del 2 aprile 1993 – con specifico riferimento
all’infezione di cui si controverte – non può essere valutata in termini
negativi per la predetta, tenuto anche conto della non abitualità di analisi
mirate alla ricerca di eventuale sieropositività in assenza di ragioni
specifiche per provvedere in tal senso, nonché della circostanza che, semmai,
indagini del genere avrebbero dovuto essere promosse d’iniziativa dell’Ente di
appartenenza della sig.ra**********, in considerazione dell’attività
professionale dalla medesima svolta; ciò che conta sono i dati di fatto
disponibili nel processo, in ordine ai quali è stata disposta l’acquisizione di
una consulenza tecnica d’ufficio;

c) quanto alle considerazioni
svolte ed alle conclusioni raggiunte dal Ctu, si legge nella relazione
depositata il 16 novembre 2004 che tra le modalità di trasmissione
dell’infezione da HIV quella parenterale riguarda specificamente gli operatori
sanitari; il rischio medio è quantificato nello 0,3% in seguito a esposizione a sangue infetto per via percutanea
(puntura/lesione da ago o tagliente contaminato con certezza da HIV) e dello
0,09% per esposizione mucocutanea (casi con coinvolgimento della mucosa
congiuntivale e/o del cavo orale); per quanto invece riguarda la trasmissione
sessuale dell’HIV la probabilità di contagio per singolo atto sessuale da
maschio a femmina è quantificata in termini oscillanti tra 0,03% e 0,15%; in
relazione a quanto sopra il Ctu, tenuto conto delle modalità dell’incidente
professionale verificatosi il 2 aprile 1993, degli elementi noti circa
comportamenti a rischio dell’interessata, dei tempi di incubazione fra esposizione
e sviluppo dell’infezione, ha concluso per l’esistenza di un nesso causale tra
l’incidente de quo e il contagio da virus HIV subito dalla ricorrente;

d) la tesi delle parti resistenti
è che la percentuale di rischio di infezione per un
singolo episodio di esposizione a sangue infetto per via percutanea,
quantificata nello 0,3%, è talmente bassa da risultare inidonea, nel caso in
esame, a far ritenere sussistente, in via probabilistica, il preteso
collegamento causale tra incidente e contagio; l’affermazione non può essere
condivisa: qui non si tratta di stabilire se da un dato evento è o meno
probabile che derivi (in futuro) una certa conseguenza pregiudizievole, si
tratta invece di identificare, tra le diverse possibili, la causa di un effetto
pregiudizievole che si è già prodotto; in altre parole, è indubbio che la
percentuale di rischio di contagio da HIV connessa ad un incidente quale quello
verificatosi il 2 aprile 1993 è molto bassa; il fatto però è che la
sig.ra********** è stata contagiata dal virus dell’HIV e che l’incidente in
questione, per tempi e modalità, è in astratto idoneo a costituire causa del
contagio; si tratta allora di verificare se tale specifico episodio sia o meno
configurabile come all’origine del contagio in termini di maggiore attendibilità,
cioè di probabilità, rispetto alle altre possibili cause; tenuto conto che
l’esposizione a sangue infetto da HIV per via percutanea comporta un rischio di
infezione di gran lunga superiore al rischio connesso ad altre modalità di
trasmissione del contagio ipotizzabili nel caso di specie (per esposizione
mucocutanea: 0,09%; per singolo atto sessuale da maschio a femmina: da 0,03% a
0,15%), appare ragionevole concludere, in sintonia con quanto affermato dal
consulente tecnico d’ufficio, che è senz’altro attendibile, in quanto
probabile, che la causa dell’infezione da HIV contratta dalla sig.ra**********
vada identificata nell’incidente verificatosi il 2 aprile 1993.

La fondatezza della conclusione
raggiunta trova, d’altra parte, significativo supporto
in una ulteriore argomentazione, correlata all’impossibilità di ricostruire la
vicenda di cui si controverte in modo credibilmente alternativo a quello qui
seguito; infatti delle due l’una:

a) o si ipotizza
che la ricorrente sia ignara dell’effettiva causa del contagio, in quanto non
sarebbe stata in grado di apprezzare a suo tempo la rilevanza di un
comportamento “a rischio” diverso dall’episodio del 2 aprile 1993, che avrebbe
invece erroneamente indicato, seppur in buona fede, come all’origine dell’infezione;
ma una tale ricostruzione non solo è indimostrabile, ma risulta anche
inattendibile perché fondata su una pluralità di coincidenze il verificarsi
delle quali non appare plausibile;

b) o si deve attribuire alla
ricorrente la volontà e la capacità di ordire una macchinazione diabolica:
ipotizzando infatti la sua consapevolezza di avere
contratto il virus dell’HIV per causa diversa da quella di cui si discute in
questa sede, la predetta dovrebbe aver concepito un elaborato piano per
giovarsi, a distanza di molti mesi, dell’evento occorso (in tale ipotesi forse
neppure accidentalmente) il 2 aprile 1993; ma una tale ricostruzione appare
assolutamente fantasiosa.

11) Sulla base
di quanto illustrato ai punti precedenti trova conferma la ricostruzione
dei fatti posta dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa: l’origine
del contagio da HIV subito dalla predetta va quindi individuata nella puntura
da ago infetto che la medesima si è procurata il 2 aprile 1993, durante lo
svolgimento della propria attività lavorativa; si tratta ora di stabilire se
tale evento e le conseguenze che ne sono derivate vanno o meno imputati (ed
eventualmente in quale misura) alla colpa e dunque alla responsabilità
dell’ente presso il quale la sig.ra********** prestava allora servizio come
dipendente.

L’interessata sostiene che i
danni da lei subiti vanno fatte gravare sulla USL*******
a titolo di responsabilità contrattuale perchè tale ente avrebbe violato
specifiche disposizioni antinfortunistiche o
comunque dirette a disciplinare lo svolgimento del rapporto di lavoro, in
funzione dell’apprestamento delle necessarie cautele, con particolare
riferimento:

alla
mancata informazione delle possibili fonti di
rischio e, segnatamente, della natura “a rischio” del paziente risultato poi
fonte del contagio;

alla
mancata messa a disposizione di materiale protettivo specifico;

alla
mancata vigilanza sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori, delle
misure precauzionali prescritte.

Le parti resistenti
controdeducono che, al contrario, l’ente di appartenenza
ha fornito al personale dipendente e dunque anche alla ricorrente specifica e
idonea informazione circa i rischi
professionali, connessi in particolare alla diffusione del contagio da HIV, e
le relative misure precauzionali e che l’evento a cui si fa risalire
l’infezione contratta dalla sig.ra********** è addebitabile in via esclusiva
alla colpa della predetta, che ha consapevolmente violato le prescrizioni
dettate in materia, di cui era pienamente a conoscenza.

È innanzitutto necessario
rilevare che, secondo la ricostruzione fornita dalla stessa ricorrente (si veda
la denuncia del 15 febbraio 1994), l’incidente del 2 aprile 1993 si è verificato quando la predetta, eseguito il prelievo di
sangue al sig. **** ********, stava procedendo a reincappucciare l’ago della
siringa, procurandosi in tal modo la puntura infettante. La sig.ra**********
sostiene che detta modalità operativa corrispondeva ad una prassi costante,
resa anzi indispensabile dal tipo di siringa utilizzato all’epoca e che la
puntura da ago costituiva la più frequente causa di incidente
e, di fatto, era oggetto di denuncia in un numero di casi largamente inferiore
a quelli effettivamente verificatisi, perché limitato alle circostanze in cui
il paziente sul quale era stata utilizzata la siringa era ritenuto “a rischio”:
circostanza che non ricorreva nel caso del sig. ********.

In relazione a
quanto sopra il Collegio ritiene di poter formulare, alla stregua degli
elementi acquisiti al giudizio, le considerazioni che seguono.

12) In primo luogo trova conferma
negli atti quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla
circostanza che, alla data del 2 aprile 1993, non sussistevano ragioni che
potessero indurre la predetta a ritenere il sig. ******** paziente “a rischio”,
con specifico riferimento alle infezioni da HIV o, quantomeno, da epatite C; la
prima, come noto, è stata rilevata solo nel settembre 1993, mentre della
seconda è risultata traccia nella cartella clinica dell’Ospedale di *******
solo successivamente all’aprile 1993, sebbene con riferimento ad una operazione
subita dall’interessato nell’ottobre 1992. Il relativo ricovero, peraltro, non risulta essersi verificato presso strutture della USL
******* (bensì presso l’Ospedale Policlinico della USL ******* di *******) e dunque
non appare imputabile alla USL di ******* un ritardo nell’aggiornamento della
cartella clinica del sig. ******** che abbia inciso sulla possibilità, per la
ricorrente, di essere informata per tempo
delle effettive condizioni del paziente in questione.

Le parti resistenti, in ogni
caso, eccepiscono l’assoluta irrilevanza di una tale informazione
ai fini della individuazione delle responsabilità
connesse al contagio di cui si controverte, sostenendo che le disposizioni
comportamentali prescritte per gli operatori sanitari della USL di ******* (con
particolare riferimento a quelle che disciplinavano le modalità dei prelievi
ematici) non consentivano di operare diversamente a seconda dello stato
immunitario del paziente.

Risulta, in effetti, che dopo l’entrata
in vigore del Dm 28 settembre 1990 («Norme di protezione dal contagio
professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali
pubbliche e private», attuativo delle previsioni di cui all’articolo 7 della
legge 135/90 recante “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro l’AIDS”), la USL******* ha diramato tra il personale (circolare
*******19 del 24 dicembre 1992 indirizzata alle caposala, per la diffusione a
tutti gli operatori) un protocollo operativo che dettava norme comportamentali,
applicabili indistintamente rispetto a qualsiasi paziente, finalizzate ad
evitare contatti accidentali con materiale biologico e ad intervenire in caso
di esposizione a contatti di tal genere. Di particolare interesse per il
presente giudizio sono le prescrizioni relative alla
eliminazione di aghi (per i quali espressamente si dispone che «non devono
essere reincappucciati o volontariamente piegati o rotti ma riposti per
l’eliminazione in appositi contenitori resistenti alla puntura che devono
essere sistemati in vicinanza ed in posizione comoda») e quelle riguardanti
l’obbligo di informazione e denuncia delle
eventuali esposizioni parenterali (da taglio o puntura). Tali disposizioni,
peraltro, riprendono puntualmente quanto prescritto, rispettivamente,
dall’articolo 2 del Dm citato in tema di “Eliminazione di aghi
e di altri oggetti taglienti” (laddove, in particolare, si stabilisce che «gli
aghi…… non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti nè in
alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l’eliminazione, in
appositi contenitori resistenti alla puntura») e dal successivo articolo 9
riguardante gli “Obblighi degli operatori” (laddove, al punto 3, si fa carico
agli stessi di “comunicare immediatamente all’organo preposto l’accidentale
esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l’adozione degli
opportuni provvedimenti”).

Quanto precede induce il Collegio
a ritenere che all’epoca dell’incidente occorso alla ricorrente nell’aprile
1993 il quadro complessivo delle prescrizioni in tema di prevenzione
dell’infezione da HIV risultava, a livello nazionale e
di singola USL, sufficientemente puntuale e dettagliato, comunque idoneo ad
imporre agli operatori cautele da osservarsi indifferentemente in rapporto a qualsiasi
paziente. La difesa della sig.ra********** tenta di sminuire la portata, o
meglio l’efficacia delle disposizioni in materia, con specifico riferimento
alla situazione esistente presso la USL*******,
affermando che fino al 1995 è risultata pressoché nulla l’opera di
sensibilizzazione dei dipendenti rispetto ai profili in questione e che la
stessa circolare del dicembre 2002 è rimasta sconosciuta all’interessata e alle
sue colleghe. Quanto sostenuto in proposito trova significativa
conferma non tanto nelle analisi e ricerche richiamate negli scritti
della ricorrente (che non risultano sufficientemente puntuali al riguardo),
quanto nelle univoche risposte fornite dai testimoni assunti dal Tribunale
nella camera di consiglio del *** circa l’epoca in cui la predetta USL aveva
cominciato a sensibilizzare i dipendenti sui temi relativi agli infortuni
sul lavoro; sia le due colleghe indicate quali testi dalla sig.ra**********,
sia (e ciò è particolarmente rilevante) la ex dipendente della USL *******, già
caposala presso l’Ospedale di *******, citata dalla Gestione liquidatoria
resistente hanno escluso che all’epoca dei fatti tale opera fosse già in corso.
Per contro, non può essere sottovalutata la circostanza, documentata dalle
parti resistenti, che anche all’epoca dei fatti di cui si discute erano
numerose le denunce riportate nel registro infortuni
della USL per ferite da punta con ago di siringa
usato: il che assume evidente rilevanza per documentare la conoscenza e
l’osservanza degli adempimenti conseguenti ad un’eventuale esposizione a
materiale biologico; d’altra parte, che tra gli operatori vi fosse
consapevolezza delle procedure da seguire in caso di esposizione a sangue o ad
altri liquidi biologici è dimostrato dal fatto che, ben prima delle istruzioni
diramate a fine 2002, la stessa ricorrente denunciò, l’11 dicembre 1989, un
“contatto cavo orale con sangue di paziente politrasfusa” verificatosi durante
il servizio due giorni prima. Nelle sue difese l’interessata ha spiegato che il
diverso comportamento tenuto in occasione dell’incidente del 1993 è da
collegare alla circostanza che in quest’ultimo caso (a differenza del
precedente) il paziente coinvolto era stato giudicato “non a rischio”, in
mancanza di indicazioni contrarie nella cartella
clinica e in considerazione di come il medesimo si presentava; la spiegazione
sembra al Collegio non implausibile. A questo punto però la discussione si
sposta su un altro terreno: non riguarda più la questione se esistevano o meno, e se erano sufficientemente note, le prescrizioni
necessarie per tutelare gli operatori contro i rischi di infezione da HIV; la
fondatezza delle argomentazioni sostenute nel ricorso va valutata, piuttosto,
in relazione ai profili riguardanti gli strumenti e le modalità di
effettuazione dei prelievi ematici, nonché il controllo sull’osservanza della
disciplina in materia.

13) A tale proposito si osserva
innanzitutto che l’indagine non può soffermarsi su quelle precauzioni che non
possono comunque rilevare nel caso in esame: guanti
(il cui uso, se ed in quanto compatibile con l’effettuazione di un prelievo di
sangue, non è sufficiente ad impedire le punture da ago), mascherine o occhiali
(che non hanno nessuna incidenza ai fini che qui interessano).

L’esame delle contestazioni
formulate dalla ricorrente deve invece partire dal tipo di siringa a
disposizione degli operatori della USL di *******
all’epoca dei fatti e dalle modalità di utilizzazione di tale materiale. La
difesa della sig.ra********** ha sostenuto in proposito che il tipo di siringa
utilizzato per il prelievo ematico eseguito dalla predetta sul sig. ****
******** il 2 aprile 1993 rendeva pressoché necessario il reincappucciamento
dell’ago prima di staccarlo dalla siringa, mentre invece l’uso del dispositivo
Vacutainer, già disponibile presso altri ospedali prima del 1992, consente di
evitare tale operazione, riducendo conseguentemente in misura estremamente significativa il rischio di incidenti da
puntura; in sostanza, quindi, l’interessata ha lamentato che l’incidente
all’origine dell’infezione da lei contratta sarebbe riconducibile (anche) alla
scarsa qualità del materiale disponibile presso l’Ospedale di ******* ed ai
ritardi della USL nel fornire strumenti più moderni e sicuri.

Quanto
prospettato dalla ricorrente sul punto in esame non convince il Collegio.
Sotto un primo profilo, infatti, non vengono forniti
elementi probatori a supporto della contestazione relativa al presunto ritardo,
riscontrabile già all’aprile 1993, nell’introduzione di siringhe dotate del
dispositivo Vacutainer; si può solo rilevare in proposito che il protocollo
operativo allegato alla citata circolare del dicembre 1992 (tratto
principalmente dal volume edito dal Comitato addetto al controllo delle
infezioni ospedaliere della città di Bologna) contiene, per ciò che riguarda
l’eliminazione degli aghi, sia indicazioni relative alla “Gestione Vacutainer”,
sia indicazioni riguardanti la “Gestione sistema siringa con ago”, il che porta
a ritenere che quest’ultimo materiale fosse ancora comunemente in uso. Quanto poi all’affermazione – su cui insiste la difesa della
ricorrente – secondo cui non si poteva prescindere dal reincappucciamento degli
aghi, dopo avere eseguito il prelievo, si deve osservare:

che
anche a questo proposito le testimonianze assunte sono concordi e hanno
riferito che all’epoca dei fatti presso l’Ospedale di ******* tutti gli
operatori che eseguivano prelievi di sangue procedevano al reincappucciamento
dell’ago, poi lo staccavano dalla siringa e, quindi, travasavano il contenuto
della stessa (spingendo lo stantuffo) in apposite provette, non essendo
possibile operare diversamente;

che,
peraltro, non solo il protocollo operativo del 1992, ma soprattutto l’articolo
2 del Dm 28 settembre 1990 contrastano con l’affermazione circa la necessità di
ricorrere al reincappucciamento, posto che ove fosse esatto quanto sostenuto in
proposito dalla ricorrente si dovrebbe concludere per l’inapplicabilità, anzi
per l’insensatezza del puntuale divieto contenuto nelle prescrizioni di
carattere generale introdotte (addirittura a livello nazionale) con gli atti
citati; e dunque appare ragionevole ritenere che il corretto utilizzo della
siringa monouso, un esemplare della quale è stato depositato in giudizio dalla
difesa della sig.ra**********, comportava che, eseguito il prelievo, il travaso
del sangue nell’apposita provetta doveva essere effettuato senza staccare
l’ago, per poi gettare nel contenitore dei rifiuti la siringa completa.

14) Diversa è la questione se il
menzionato divieto era in concreto costantemente (o quantomeno usualmente)
osservato, o se invece era riscontrabile una prassi diversa, in base alla quale
il reincappucciamento veniva abitualmente effettuato.
Sull’argomento si può innanzitutto rilevare che la difesa della ricorrente ha
fornito documentati dati statistici che, pur riguardando l’intera Azienda USL
di ******* e pur essendo riferiti all’anno 1995,
appaiono sufficientemente omogenei rispetto alla vicenda di cui si controverte
da risultare significativi (doc. 19); da essi emerge che tra gli incidenti a
rischio biologico riguardanti gli operatori sanitari quelli cagionati da
punture da ago risultavano all’epoca di gran lunga i più numerosi (65%) e che
tra di essi il 12% era avvenuto durante la manovra di reincappucciamento. Ciò
evidenzia che indubbiamente quest’ultima operazione, ancorché ripetutamente e
rigorosamente vietata, risultava però tutt’altro che
inusuale; e se si tiene conto del fenomeno denominato “under reporting”,
consistente nella mancata denuncia di un numero cospicuo di incidenti occorsi
sul lavoro (cfr. doc.ti n. 20 e n. 21 depositati dalla difesa**********), si
deve concludere che l’operazione predetta presentava
un rilievo quantitativo decisamente non marginale.

Quanto sopra contrasta nettamente
con le affermazioni contenute nella memoria depositata il 10 ottobre 2003 dalla
Gestione liquidatoria resistente, secondo cui la manovra di reincappucciamento
che ha causato l’incidente di cui si discute è addebitabile ad un comportamento
della ricorrente “del tutto episodico ed occasionale”, dunque imprevedibile e
quindi impossibile da prevenire; questa posizione, comunque,
trova insuperabile smentita nell’esito della prova testimoniale assunta dal
Tribunale nella camera di consiglio del ***.

In quell’occasione, come già
evidenziato al punto precedente, uno dei capitoli su cui i testi sono stati
interrogati (n. 7 della memoria depositata dalla difesa della ricorrente il 10
ottobre 2003) riguardava specificamente la circostanza se presso l’Ospedale di
*******, fino ad epoca posteriore a quella che qui interessa, tutti gli
operatori che avevano eseguito un prelievo di sangue, prima di travasare il
liquido biologico nell’apposita provetta,
reincappucciavano l’ago e poi lo toglievano dalla siringa; e le risposte dei
testi (compreso quello citato dalla Gestione liquidatoria) sono state sul punto
univocamente positive.

Altrettanto nette e significative le risposte fornite dai tre testi sul capitolo
n. 12 richiesto dalla difesa della sig.ra********** e così formulato: «Gli
operatori denunciavano formalmente le punture accidentali solo
quando il paziente sembrava a rischio? Quando,
invece, il paziente non destava preoccupazioni, gli operatori preferivano
lasciar perdere, per evitare complicazioni?». Le due colleghe chiamate a
testimoniare dalla ricorrente hanno affermato, l’una: “spesso
succedeva proprio così” e l’altra: “sì, era così”; dal canto suo la ex caposala
citata quale teste dalla Gestione liquidatoria ha risposto: «Sì, l’abbiamo
fatto parecchie volte di non denunciare: io almeno ho fatto sempre così quando non si trattava di paziente a rischio e cioè con
patologie importanti o politrasfuso».

15) In conclusione, mentre non
appaiono suscettibili di accoglimento le contestazioni
formulate nel ricorso circa pretese violazioni degli obblighi gravanti sulla
USL******* (quale datore di lavoro della ricorrente) per quanto concerne la
predisposizione di idonee misure precauzionali contro possibili fonti di
rischio dell’infezione da HIV sotto i profili delle procedure operative e del
materiale protettivo specifico messo a disposizione del personale, risulta
invece fondata la censura riguardante la mancata vigilanza sulla puntuale
osservanza, da parte degli operatori, delle misure precauzionali prescritte.
L’obbligo di vigilanza è puntualmente richiamato nell’atto introduttivo del
giudizio con specifico riferimento:

all’articolo
4 del Dpr 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro), che prescrive: «I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che
eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all’articolo 1,
devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

……………………………………………

c) disporre ed esigere che i
singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione»;

all’articolo
4 del Dpr 303/56 (Norme generali per l’igiene del lavoro) che analogamente
prescrive: «I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano,
dirigono o sovraintendono alle attività indicate all’articolo 1, devono,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

……………………………………………

d) disporre ed esigere che i
singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed
usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione»;

all’articolo
8 del Dm 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da
HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) che
prescrive: «Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori, nonché
i responsabili delle istituzioni di volontariato o delle organizzazioni
assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:

………………………………………

3) disporre e vigilare affinché
gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione».

È principio costantemente
ribadito dalla Corte di cassazione che le norme dettate in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire
l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore
non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue
che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio
occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure
protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non
potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore che abbia
provocato un infortunio sul lavoro per
violazione delle relative prescrizioni, all’eventuale concorso di colpa del
lavoratore. La condotta del dipendente può comportare, invece, l’esonero totale
del datore di lavoro da responsabilità solo quando
essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto
al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità
ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (si vedano,
oltre alle altre citate dalla ricorrente – in particolare nelle memorie
depositate il 17 aprile 2003 a pag. 5 e il 10 ottobre 2003 a pag. 10 -, le
sentenze della Sezione Lavoro 7328/04, 5920/04 e 4075/04).

Nel caso in esame si è accertato
che l’evento (puntura da ago infetto) che ha causato il contagio subito dalla
ricorrente è stato originato da un comportamento di quest’ultima (il
reincappucciamento dell’ago) posto in essere in
violazione di una specifica prescrizione del protocollo operativo riguardante
l’esecuzione dei prelievi ematici; tale comportamento, peraltro, non risulta
affatto abnorme, atipico o eccezionale perché, anzi, corrisponde ad una prassi
quantomeno ampiamente diffusa (se non addirittura generalizzata) all’epoca dei
fatti di cui si controverte, nell’ambito della struttura ospedaliera in cui
prestava servizio la sig.ra**********. Alla USL*******, datore di lavoro della
predetta, va dunque imputato di non avere adeguatamente vigilato per assicurare
l’osservanza delle prescrizioni precauzionali stabilite al fine di evitare
infezioni da HIV; ne consegue che va riconosciuta, nei termini di seguito
precisati, la responsabilità di tale soggetto (e, in questa sede processuale,
delle parti resistenti) per i danni subiti dalla dipendente interessata in
conseguenza dell’intervenuto contagio.

16) Se la condotta della
ricorrente, non conforme alle prescrizioni impartite, non esime comunque, per ragioni illustrate, l’ente datore di lavoro
dalla responsabilità per l’infortunio occorso
alla predetta, il ritardo con cui quest’ultima ha denunciato l’incidente
verificatosi il 2 aprile 1993 può rilevare ai fini dell’eventuale
individuazione di un concorso di colpa, nella misura in cui esso abbia inciso
sul determinarsi delle conseguenze derivanti dall’evento in questione. In ordine a tale profilo il Tribunale ha posto al consulente
tecnico d’ufficio nominato con l’ordinanza n. ****** uno specifico quesito,
così formulato: «se ed in quale presumibile misura il tempestivo avvio delle
procedure di immunoprofilassi previste per casi di tal genere dai protocolli
specificamente vigenti all’epoca dei fatti (aprile 1993) avrebbe potuto ridurre
il rischio, per la ricorrente, di contagio da HIV». La risposta fornita dal Ctu
è stata nel senso che all’epoca dei fatti vigevano le linee-guida emanate nel
1990 dalla Commissione nazionale per la lotta contro l’Aids, che prevedevano
l’offerta, agli operatori sanitari esposti, del trattamento con zidovudina; in base a dati elaborati nella seconda metà degli anni ’90
si è giunti alla conclusione che tale tipo di profilassi è in grado di ridurre
di circa l’80% il rischio di infezione a seguito di una ferita con ago o altro
tagliente contaminato.

Quest’ultima indicazione ha
fornito alle parti resistenti l’occasione per affermare che se la
sig.ra********** avesse tempestivamente denunciato l’incidente occorsole il 2
aprile 1993 e si fosse prontamente sottoposta alle cure all’epoca previste, avrebbe avuto rilevantissime probabilità di evitare
l’infezione.

L’affermazione può essere in
astratto condivisibile, ma va valutata tenendo conto di due importanti
precisazioni contenute nella relazione del Ctu, che appaiono
decisive per stabilire la rilevanza del dato statistico più sopra richiamato in
rapporto alla fattispecie qui in esame:

da un
lato il consulente ha segnalato che all’epoca dei fatti, in assenza di certezza
circa l’efficacia della profilassi (che solo successivamente è stata confortata
dalla casistica raccolta) era lasciata all’operatore la decisione se
intraprendere il trattamento o meno;

dall’altro
– e soprattutto – il Ctu ha riferito che l’offerta di trattamento con
zidovudina per quattro settimane era prevista per gli operatori sanitari «in
caso di incidente professionale con esposizione a pazienti o materiale
biologico HIV- positivi con certezza o con forte probabilità epidemiologica».

Questi due elementi (e, in
particolare, il secondo) inducono il Collegio a ritenere che non è affatto
certo che la sig.ra**********, se anche avesse immediatamente
denunciato l’incidente, sarebbe stata sottoposta alla profilassi
anti-HIV; è pacifico che a quell’epoca la cartella clinica del sig. ****
******** non recava alcuna indicazione circa malattie quali epatite C, HIV e
HBV, il che portava ragionevolmente a non qualificare “a rischio” il paziente in
questione; in tale quadro il dato percentuale di efficacia di un’eventuale
tempestiva profilassi va valutato in relazione alla probabilità che detta
profilassi fosse effettivamente intrapresa, tenuto conto di quanto precisato
dal consulente tecnico circa il collegamento tra l’offerta di trattamento con
zidovudina e la “esposizione a pazienti o materiale biologico HIV- positivi con
certezza o con forte probabilità epidemiologica”. Ad avviso del Collegio la
concreta probabilità che, nelle condizioni esposte, ad una tempestiva denuncia seguisse un’altrettanto tempestiva profilassi può essere
quantificata in termini non superiori al 30%; ne consegue che, rispetto al
danno prodotto dall’incidente del 2 aprile 1993, alla ricorrente va addebitato,
per il ritardo nel segnalare l’incidente stesso, comportante il mancato avvio
delle previste procedure di immunoprofilassi, un concorso di colpa nella misura
del 25%.

17) Alla riconosciuta
responsabilità del datore di lavoro (ex USL*******) consegue l’obbligo (per chi
ad esso è subentrato) di risarcire i danni che la
ricorrente ha subito a causa della condotta colposa precedentemente accertata
(e con il limite del concorso della dipendente stessa).

I danni di cui l’interessata
chiede il risarcimento risultano dettagliatamente
riepilogati nella memoria conclusiva depositata dalla difesa della
sig.ra********** in data 3 novembre 2005 e sono così articolati:

danno
biologico;

danno
morale;

perdita
della capacità lavorativa;

danno
esistenziale.

Va ricordato in proposito che gli
orientamenti giurisprudenziali maturati nella materia de qua hanno subito significativi mutamenti a partire dalle notissime sentenze
della Sezione III civile della Corte di cassazione 8827 e 8828/03 (a cui ha
fatto seguito, in senso conforme, la decisione della Corte Costituzionale
233/03), in cui, tra l’altro, il sistema risarcitorio è stato configurato in
termini bipolari, ripartito cioè tra danno patrimoniale e danno non
patrimoniale, con il conseguente favore per una liquidazione unitaria del danno
non patrimoniale, senza distinzione tra specifiche figure di danno all’interno
di tale generale categoria. Pur a fronte delle indicazioni della Suprema corte,
peraltro, la prassi dei giudici di merito è tuttora in larga misura orientata,
in sede di materiale quantificazione del danno non patrimoniale, ad avvalersi
della distinzione tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale; e ciò
in conformità con l’ancora autorevole indirizzo dottrinale che privilegia l’esistenza e l’utilità di quest’ultima voce di
danno e nonostante il fatto che la medesima Sezione terza della Cassazione si
sia anche recentemente espressa in termini nettamente contrari (cfr. sentenza 15022/05). Perciò in questa sede il Collegio procederà a determinare l’entità del risarcimento seguendo
l’articolazione della domanda formulata dalla ricorrente e dunque in relazione
alle singole voci dalla medesima considerate.

18) Il danno biologico consiste
nella lesione della integrità psichica e fisica della
persona (che trova garanzia costituzionale nell’articolo 32 Costituzione),
suscettibile di accertamento medico-legale. In
risposta ad uno specifico quesito formulato dal Tribunale, il consulente
tecnico d’ufficio, nella relazione depositata il 16 novembre 2004, ha
quantificato nel 35% il danno in questione, in relazione all’incidenza
dell’infezione da HIV sull’integrità psicofisica dell’interessata (e tale
misura non risulta sostanzialmente contestata dalle parti resistenti). Per la
liquidazione del risarcimento appare opportuno fare riferimento alle tabelle
(di largo e comune uso) elaborate dal Tribunale di Milano – attraverso
l’indicazione di valori parametrati sui punti percentuali di invalidità
e sull’età del soggetto -, richiamate anche negli scritti della ricorrente e
della resistente Gestione liquidatoria; in base a tali tabelle (dati 2005),
tenuto conto che al momento dell’evento che ha procurato l’infezione, nel 1993,
la sig.ra********** aveva 25 anni, il
risarcimento per un danno biologico del 35% ammonta a euro 122.004,00. L’interessata
ha però chiesto che, al fine di personalizzare la valutazione del danno in
rapporto alla gravità del caso concreto, la liquidazione venga aumentata nella
misura del 30%, in applicazione dei “Criteri orientativi per la liquidazione
del danno non patrimoniale” elaborati dall’Osservatorio sulla giustizia civile
del Tribunale di Milano a fine 2004 (anch’essi richiamati negli scritti delle
parti); al riguardo il Collegio osserva:

l’esigenza
di personalizzare la valutazione del danno biologico “nel più alto grado
possibile” (cfr. la citata sentenza della Cassazione
8827/03) è affermata dalla giurisprudenza allo scopo di garantire l’integrale
riparazione del danno ingiustamente subito dall’interessato in relazione a
specifiche condizioni personali; l’Osservatorio milanese ha proposto di
corrispondere a tale esigenza prevedendo, “in presenza di idonee allegazioni e
prove”, la possibilità di aumentare nel limite massimo del 30% la misura
standard del risarcimento, quale risulterebbe in base all’applicazione delle
tabelle;

la
difesa della resistente Gestione liquidatoria ha contestato la
personalizzazione richiesta perché priva di idonei supporti probatori,
evidenziando comunque l’incompatibilità della presentazione congiunta della
richiesta formulata in tal senso e della domanda di risarcimento per perdita
della capacità lavorativa specifica; in proposito ha, anzi, sostenuto che
tutt’al più la domanda risarcitoria per danno da lucro cessante va ricondotta
nell’ambito del danno biologico personalizzato, passibile di comportare un
aumento non superiore al 30% del risarcimento “base”;

in
relazione a queste ultime considerazioni il Collegio ritiene che i due
menzionati profili di danno vanno esaminati e decisi congiuntamente ed al
riguardo rileva innanzitutto che la contestata richiesta di aumento è stata
formulata dalla difesa della sig.ra********** in termini del tutto generici,
tali comunque da non consentirne l’accoglimento, tenuto anche conto della
necessità (più volte ribadita dalla Cassazione) di evitare duplicazioni
risarcitorie;

quanto
poi alla domanda di risarcimento (pari a euro 47.581,56) della perdita della
capacità lavorativa specifica della ricorrente, si osserva che nella sua
relazione depositata il 16/11/2004 il consulente tecnico d’ufficio ha quantificato
nel 30% la riduzione della capacità in questione; a tale conclusione è
pervenuto facendo riferimento alle seguenti circostanze: che a causa
dell’infezione contratta la predetta dipendente è stata assegnata ad attività
meno onerose, con esclusione da turni di reperibilità, turni notturni e
festivi; che nel 1996 l’Azienda USL di ******* l’ha ritenuta inidonea a
proseguire il servizio presso il reparto di cardiologia (in quanto esposto a
rischio biologico significativo); che tali provvedimenti, da un lato, esprimono
un giudizio di ridotta capacità lavorativa dell’interessata, dall’altro hanno
di fatto determinato una riduzione della capacità di produzione di reddito;

la
giurisprudenza ravvisa il cosiddetto danno da lucro cessante nella circostanza che,
a causa dei postumi di un evento traumatico, il soggetto leso ricaverà minori
guadagni dalla propria attività lavorativa; spetta all’interessato l’onere di
allegare e provare il pregiudizio subito sotto il profilo in questione, anche
mediante presunzioni; ciò premesso, il Collegio ritiene di dover distinguere
tra gli elementi presi in considerazione dal consulente tecnico in sede di
valutazione e quantificazione della perdita di capacità lavorativa e dunque:

a) la riconosciuta non idoneità
della sig.ra********** a svolgere attività esposte a rischio biologico significativo e, comunque, l’assegnazione a mansioni meno
onerose appaiono configurabili come manifestazioni della sua ridotta integrità
fisica più che della prospettata minore capacità lavorativa specifica; il
profilo in questione, in effetti, risulta idoneo ad incidere negativamente non
sulla possibilità di guadagno della predetta, bensì sulle concrete modalità di
svolgimento della sua attività, in termini di minore soddisfazione
professionale; e dunque, secondo la condivisibile definizione datane dalla
difesa della Gestione liquidatoria resistente nella memoria del 14 gennaio
2005, si traduce in un sostanziale “demansionamento”, valutabile ai fini della personalizzazione
del danno biologico piuttosto che in termini di lucro cessante;

b) alla riduzione della capacità
lavorativa specifica risulta invece riconducibile il
profilo riguardante l’esclusione della ricorrente da turni di reperibilità,
turni notturni e festivi, da considerarsi abitualmente connessi con lo
svolgimento dell’attività di infermiera in una struttura pubblica, con
conseguente perdita dei relativi guadagni;

quanto
osservato sub a) induce a ritenere equo, nella liquidazione del danno biologico,
operare un incremento non superiore al 10% della misura “base” precedentemente
indicata, per un importo complessivo di euro 134.204,00;

quanto
osservato sub b) comporta invece la liquidazione di una specifica voce di danno
(patrimoniale) per lucro cessante, la cui misura, peraltro, non può
corrispondere alla quantificazione del 30% operata dal consulente tecnico in
rapporto alla perdita della capacità lavorativa dell’interessata; tale
riduzione, limitata in concreto all’esclusione da turni di reperibilità, turni
notturni e festivi, risulta al Collegio più correttamente quantificabile nel
15%; per ciò che concerne, poi, il conseguente risarcimento si deve rilevare
che la mancata produzione, da parte della ricorrente, di documentazione
reddituale idonea a costituire utile riferimento su cui parametrare la
liquidazione del danno in questione rende necessario il ricorso ad una
determinazione equitativa, che appare congruo fissare in euro 15.000,00.

In ogni caso nella liquidazione
dei risarcimenti relativi ai danni di cui sopra si
deve tener conto del concorso di colpa ritenuto sussistente in capo alla
ricorrente nella misura del 25%, per cui l’ammontare dei risarcimenti in
questione risulta pari a:

euro
100.653,00 per il danno biologico;

euro
11.250,00 per il danno da lucro cessante.

19) Quanto al danno morale
soggettivo, tradizionalmente inteso come transeunte turbamento dello stato
d’animo della vittima, la particolare gravità della vicenda in esame induce il
Collegio a ritenere equa una quantificazione – fondata sull’applicazione delle
citate tabelle milanesi e dei connessi criteri di liquidazione del danno non
patrimoniale – pari alla metà del danno biologico, per una somma di euro 50.326,50. Al riguardo va precisato che la difesa
della ricorrente, nella sua memoria conclusiva, ha chiesto che, al fine di
personalizzare il risarcimento per il danno in questione, la liquidazione sia
calcolata nella misura di 2/3 del danno biologico, richiamando a tal fine i già
citati criteri orientativi dell’Osservatorio presso il Tribunale di Milano; si
deve però rilevare che l’elevazione fino a 2/3 della somma liquidata a titolo
di danno biologico è stata proposta dal predetto Osservatorio in relazione non
al solo risarcimento per il danno morale soggettivo, bensì quale entità massima
del risarcimento attribuibile per il danno non patrimoniale (diverso dal
biologico) unitariamente inteso, quando cioè oltre al danno morale soggettivo
risulti una ulteriore significativa compromissione di interessi
costituzionalmente protetti, diversi dal diritto alla salute. Una liquidazione
nella misura di 2/3 del danno biologico escluderebbe dunque, nel caso in esame,
la possibilità di riconoscere un ulteriore
risarcimento a titolo di danno esistenziale, come invece espressamente richiesto
dall’interessata; le due richieste risultano perciò incompatibili tra di loro
ed il Collegio è quindi chiamato a decidere se – sussistendone i presupposti –
i danni non patrimoniali (diversi dal danno biologico) lamentati dalla
ricorrente vanno liquidati secondo le indicazioni dell’Osservatorio (e dunque
fino al massimo di 2/3 del danno biologico) oppure tenendo distinto il
risarcimento del danno morale soggettivo (nella misura precedentemente indicata
di euro 50.326,50) da quello relativo agli ulteriori danni prospettati dalla
ricorrente sotto la voce del danno esistenziale.

20) Si è detto che il sistema
bipolare delineato dalle sentenze della Corte di cassazione 8827 e 8828/03 e
della Corte costituzionale 233/03 ha inquadrato nella categoria del danno non
patrimoniale sia il danno biologico, sia il danno morale soggettivo nella sua
accezione tradizionale, sia il danno derivante dalla lesione di
interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, diversi
dall’interesse all’integrità psicofisica tutelato dall’articolo 32
Costituzione, spesso definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza come danno
esistenziale. La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente a tale ultimo
titolo deve essere dunque valutata in rapporto al nuovo inquadramento sopra
richiamato e, più precisamente, in rapporto alla individuazione
di possibili lesioni di interessi costituzionalmente protetti. A interessi di tal genere la difesa della sig.ra**********
ha fatto riferimento, in particolare:

nelle
memorie depositate il 17 aprile 2003, l’8 aprile 2004 e il 23 dicembre 2004, in
cui si è soffermata ampiamente sulle conseguenze traumatiche che la malattia ha
provocato sulla vita familiare e sociale dell’interessata;

nella
memoria depositata il 3 novembre 2005, incentrata sul pregiudizio relativo alle
aspettative di vita della predetta.

È notorio che dal contagio da HIV
derivano, di regola, gravissimi condizionamenti per la vita del contagiato, in
tutte le sue manifestazioni; non occorrono molte parole per rappresentare il dramma
quotidiano di chi vive un’esistenza scandita dal decorso di una malattia dalla
prognosi infausta (e dalle relative, pressanti esigenze di cura e di controllo)
e dunque pesantemente limitata nelle prospettive, nelle aspettative,
nei progetti di qualunque tipo, che riguardino sia la costituzione di legami
familiari, sia i rapporti con l’esterno (nell’ambiente di lavoro, come in ogni
altra circostanza), sia la realizzazione degli interessi personali, anche in
termini di svago. Si può perciò senz’altro presumere che l’infezione abbia
provocato in una persona di 25 anni, responsabile, con un lavoro e fino ad allora in normali condizioni di salute – quale la
sig.ra********** – un effettivo sconvolgimento esistenziale per quanto riguarda
l’aspetto relazionale, nell’ambito sia lavorativo e sociale in genere, sia
familiare (rispetto alle cosiddette attività realizzatrici generali), come
appunto evidenziato negli scritti citati; con evidente pregiudizio degli
interessi riconosciuti e tutelati dall’ordinamento in primis attraverso le
previsioni di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione; ed in effetti anche
le controparti non formulano specifiche contestazioni in proposito. I danni
conseguenti alla lesione di tali interessi meritano di essere risarciti sulla base di una valutazione equitativa rimessa a questo
Tribunale. Il risarcimento va poi esteso al danno (incidente sul valore
fondamentale per l’essere umano) costituito dalle minori aspettative
di vita provocate dalla malattia, cioè dalla riduzione delle chances di
sopravvivenza rispetto alla durata media della vita umana; non è in discussione
che la ricorrente abbia subito un danno di tal genere per effetto
dell’infezione contratta: le controparti, ed in particolare la Gestione
liquidatoria resistente, non hanno contestato l’an, ma piuttosto il quantum,
cioè l’entità, del danno in questione; ed è con specifico riferimento a tale
profilo che la difesa della ricorrente ha quantificato, nella memoria
conclusiva, la domanda risarcitoria relativa al danno esistenziale in misura
complessivamente pari a euro 953.304,00. A tale quantificazione si è pervenuti
fissando in 40 anni la presumibile riduzione della vita dell’interessata,
tenendo presente i parametri costituiti dalla durata media della vita di una
donna e dalla aspettativa di vita di un soggetto HIV positivo; individuato poi
il “valore uomo” di una persona di 25 anni nella misura corrispondente al danno
biologico per una lesione comportante una invalidità del 100%, si è diviso tale
valore per 25, così da ottenere il “valore uomo” per ogni anno di
sopravvivenza, e tale dato è stato poi moltiplicato per 40 anni.

In relazione a
quanto sopra il Collegio osserva:

il
criterio, ampiamente diffuso, di liquidare il danno morale soggettivo in misura
percentuale rispetto al quantum del danno biologico può suscitare perplessità,
tenuto conto che alla diversa natura delle due tipologie di danno non
corrisponde una necessaria correlazione tra le rispettive quantificazioni;
peraltro, il vantaggio consistente nella utilizzazione di criteri uniformi e
nel raggiungimento di risultati omogenei rende sicuramente apprezzabile la
modalità liquidatoria in questione e giustifica, anche in questa sede,
l’applicazione delle tabelle e dei criteri elaborati presso il Tribunale di
Milano per la voce di danno in esame;

a
diversa conclusione si ritiene di pervenire, invece, per quanto concerne la
liquidazione dei danni non patrimoniali (diversi dal danno biologico) lamentati
dalla ricorrente sotto la voce del danno esistenziale, conseguenti alla lesione
di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, diversi
dall’interesse all’integrità psicofisica tutelato dall’articolo 32
Costituzione; almeno per quanto riguarda la presente controversia – e senza
alcuna pretesa di generalizzazione – non appare convincente il criterio che
prevede la liquidazione di tali danni sotto la voce unitaria del danno non
patrimoniale (diverso dal biologico) – e dunque insieme al danno morale
soggettivo – mediante l’elevazione fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di
danno biologico; alle perplessità precedentemente segnalate (e comunque
superate) circa la correlazione tra il danno biologico e danni di diversa
natura si aggiunge infatti, nel caso in esame, la considerazione che il
criterio liquidatorio in questione appare quantitativamente inadeguato tanto
nel raffronto tra il danno biologico e il danno da lesione degli interessi
(ulteriori) di rango costituzionale, quanto nel raffronto tra quest’ultima voce
di danno e il danno morale soggettivo; in altre parole, da un lato appare riduttivo
fissare nel massimo dei 2/3 del danno biologico la quantificazione economica
degli ulteriori danni non patrimoniali unitariamente considerati, posto che non
si può escludere a priori che questi ultimi possano “pesare” più del primo;
dall’altro, il diverso “peso” del danno morale soggettivo e del danno da
lesione di interessi di rango costituzionale diversi dall’interesse
all’integrità psicofisica può risultare valorizzato in termini (anche
largamente) inadeguati attraverso il solo strumento della parametrazione, nel
massimo, ai 2/3 del danno biologico, quando il solo danno morale soggettivo
viene liquidato in misura da 1/4 al 1/2 del danno biologico;

i
rilievi appena formulati appaiono del tutto pertinenti alla presente
controversia, in cui i danni non patrimoniali, diversi dal biologico, derivanti
per l’interessata dallo sconvolgimento della sua esistenza, non sembrano
correttamente quantificabili, anche nell’ipotesi più favorevole, in misura
comunque sensibilmente inferiore a quella del danno biologico; e all’interno
dei danni di cui sopra quelli connessi alle ridotte aspettative di vita e ai
relativi condizionamenti – in termini di mutamento in peius delle abitudini,
delle prospettive e dei progetti – appaiono meritevoli, proprio perché
destinati ad accompagnare l’interessata per tutto il corso della sua esistenza,
di ben maggiore valorizzazione rispetto a quelli legati al transeunte
turbamento dello stato d’animo della vittima; peraltro, nella liquidazione dei
danni in questione il criterio seguito dalla difesa della ricorrente per
formulare la sua richiesta risarcitoria non risulta utilizzabile, tenuto conto
che – come sottolineato dalla difesa della Gestione liquidatoria resistente
nell’udienza di discussione della causa – i dati su cui si fonda tale richiesta
non trovano adeguato supporto documentale e probatorio;

appare
allora congruo parametrare la quantificazione dei danni non patrimoniali
derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla
persona subiti dalla ricorrente, non riconducibili al danno biologico né al
danno morale soggettivo, alla quantificazione già operata per quest’ultima
voce; rispetto ad essa il Collegio ravvisa maggiore affinità che non rispetto
al danno biologico, perché comunque inerente alle sofferenze cagionate dalla
lesione subita, e dunque, per quantificare il risarcimento del danno connesso,
specificamente, alle ridotte aspettative di vita e ai relativi condizionamenti
sull’esistenza dell’interessata, appare equo moltiplicare per cinque volte la somma
liquidata a titolo di danno morale soggettivo, per un totale di euro
251.632,50.

21) In conclusione, il danno da
risarcire alla sig.ra********** risulta così
quantificato:

euro
100.653,00 per il danno biologico;

euro
301.959,00 per il danno non patrimoniale, diverso dal biologico (euro 50.326,50
per il danno morale soggettivo + euro 251.632,50 per i danni derivanti dalla
lesione di – ulteriori – interessi costituzionalmente protetti);

euro
11.250,00 per il danno da lucro cessante;

per un
totale complessivo di euro 413.862,00
(quattrocentotredicimilaottocentosessantadue/00).

22) Il ricorso va dunque accolto
nei sensi e nei limiti precisati in motivazione; la Gestione liquidatoria della ex ************** (a cui fanno capo i debiti della
disciolta unità sanitaria locale) e la Regione Emilia-Romagna (soggetto sul
quale, in virtù della successione ex lege disposta dall’articolo 6 comma 1
della legge 724/94, grava il peso economico dei rapporti debitori e creditori
facenti capo alle uu.ss.ll. preesistenti nell’ambito regionale) vanno
conseguentemente condannate, in solido, al pagamento in favore della
sig.ra********** della somma complessiva di euro 413.862,00
(quattrocentotredicimilaottocentosessantadue/00). Su tale somma, espressa in
valori monetari attuali, sono dovuti gli interessi;
peraltro, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali volti ad
evitare pagamenti in eccesso (cfr. Cassazione civile, Sezione terza, 5503/03;
Su 17 febbraio 1995 *******12), il relativo calcolo va operato con decorrenza
non dalla data del fatto illecito, ma da una data intermedia tra quella e la
data della liquidazione del danno (coincidente con la pubblicazione della
presente sentenza), identificabile nel 1° gennaio 2000 e sulla
base di un indice medio annuo pari all’odierno tasso legale

23) Tenuto conto della
particolarità del caso e dell’esito del giudizio il Tribunale ritiene equo –
atteso anche il mancato deposito di apposita nota da parte della difesa della sig.ra**********
– condannare altresì le predette Amministrazioni, in solido, al pagamento, in
favore della ricorrente, delle spese processuali nei limiti dei 2/3 (con
compensazione per la parte residua) e nella misura complessiva di euro
18.000,00 (diciottomila/00), oltre a CPA e IVA.

24) La Gestione liquidatoria e la
Regione soccombenti vanno infine condannate, in solido, al pagamento, in favore
del consulente tecnico d’ufficio dott.***********************, delle spese relative alla consulenza dal medesimo prestata, che
ammontano complessivamente a euro 1.408,88 (millequattocentootto/88).

PQM

Il Tribunale Amministrativo per
l’Emilia-Romagna, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e
nei limiti di cui in motivazione e conseguentemente condanna la Gestione
liquidatoria della ex ************** e la Regione
Emilia-Romagna, in solido, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di
risarcimento dei danni, della somma complessiva di euro 413.862,00
(quattrocentotredicimilaottocentosessantadue/00), oltre agli interessi secondo
quanto indicato in motivazione.

Condanna altresì le predette
Amministrazioni, in solido, al pagamento:

in
favore della ricorrente, delle spese processuali nei limiti dei 2/3 (con
compensazione per la parte residua) e nella misura complessiva di euro
18.000,00 (diciottomila/00), oltre a Cpa e Iva;

in
favore del consulente tecnico d’ufficio dott.***********************, delle
spese relative alla consulenza dal medesimo prestata, nella misura complessiva
di euro 1.408,88 (millequattocentootto/88).

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Dispone che la Segreteria della
Sezione provveda a trasmettere copia della presente
sentenza alla Procura Regionale per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, per
le eventuali valutazioni di competenza.