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Friday 04 February 2005

Per escludere dal campionato le società sportive concorrenti la clausola compromissoria inibisce il ricorso all’ Autorità Amministrativa Tar Lazio – Sezione terza ter – sentenza 18 novembre 2004 – 21 gennaio 2005, n. 529

Per escludere dal campionato le società sportive concorrenti la clausola
compromissoria inibisce il ricorso all’Autorità Amministrativa

Tar Lazio – Sezione terza ter – sentenza 18 novembre 2004 – 21 gennaio 2005, n. 529

Presidente Corsaro – relatore Russo –
Ricorrente Empoli Football Club SpA – controricorrente Coni ed altri

Fatto

L’Empoli Football Club Spa, corrente in Empoli (Fi),
assume d’aver partecipato al Campionato nazionale dì calcio di serie A per l’anno sportivo 2003/ 2004, classificandosi al
penultimo posto e maturando, quindi, il titolo sportivo per l’ammissione, per
l’a.s. 2004/2005, al Campionato nazionale di calcio
di.serie B.

Detta Società rende
altresì noto che, a seguito dei notori fatti di cattiva gestione delle
Società di calcio professionistico negli ultimi anni – tali da determinare
gravi dissesti, oltrechè forme di concorrenza sleale
verso quelle più virtuose -, la FIGC e la Lega Nazionale professionisti hanno
reputato opportuno di predisporre regole più severe per l’ammissione ai
Campionati nazionali di serie A e B per l’a.s.
2004/2005. In particolare, con determinazione di cui al comunicato uff. n.162/A del 30 aprile 2004, il Consiglio federale della FIGC
ha novellato il titolo 6 delle Noif e ha fissato le
nuove regole d’ammissione per gli anni a venire, mentre, con la determinazione
di cui al successivo c.u. n. 167/A
di pari data, son stati disciplinati i
relativi adempimenti e termini, compresi quelli inerenti al contenzioso.
L’ammissione a detti campionati, quindi, è stata sottoposta a termini e
condizioni perentori, la cui verifica è stata rimessa in prima istanza alla Lnp ed alla Covisoc, spettando al Cf della Figc previo esame dei ricorsi da parte della Coavisoc, la definitiva determinazione in ordine
all’ammissione, o meno, di ciascuna società al Campionati stessi.

L’Empoli Football Club Spa, ritenendo incongrui o erronei gli adempimenti di altre società con riferimento alle norme del c.u. n. 162/A, ha allora chiesto alla Figc
d’accedere ai documenti e di partecipare al procedimento
d’ammissione di tali squadre, ottenendo, però, un rifiuto, giusta la nota
federale del 14 luglio 2004. La predetta società ha allora adito la Corte federale ai sensi
dell’articolo 32, comma 5 dello statuto Figc per
l’annullamento del par. 4, ultimo cpv., «Ricorsi» del c.u. n. 167/A, nella parte in cui si dovesse intendere preclusivo della
propria facoltà d’impugnare l’ammissione delle squadre terze ai Campionati
nazionali di calcio. Con decisione n. 4/Cf del
21 luglio 2004, la Corte
adita ha respinto il gravame attoreo, precisando tra l’altro che «…le società
“controinteressate” (ossia le aspiranti a sostituire
quelle in varia guisa non ammesse ai Campionati – NDE) hanno comunque
la possibilità di impugnare davanti alla Camera. di
conciliazione e arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre società…». Ciò posto e dopo varie vicissitudini, la predetta Società ha avuto
parziale accesso agli atti della procedura d’ammissione, da cui ha evinto
l’irregolarità. della posizione di alcune
squadre iscritte al Campionato dì calcio di serie A per l’a.s.2004/2005, tra cui la S.S. Lazio Spa.

Avverso tali atti l’Empoli Football Club Spa, con istanza d’arbitrato notificata il 29 luglio 2004, ha adito la Camera di conciliazione e
arbitrato per lo Sport, sedente presso il Coni, deducendo vari profili di
censura. Con dispositivo depositato il 9 agosto 2004, l’adita Camera ha
respinto il ricorso di detta società.

Contro tale statuizione, nonché l’articolo 5, comma 1, lettera g), l’articolo 9,
comma 4 e l’articolo 14, comma 4 del Regolamento di arbitrato della Camera di
conciliazione, per la risoluzione delle controversie sull’iscrizione ai
Campionati nazionali di calcio professionistico (regolamento particolare) e
tutti gli atti della procedura per l’ammissione a questi ultimi, l’Empoli
Football Club Spa si grava innanzi a questo Giudice
con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 agosto 2004 e depositato il
successivo giorno 25, deducendo quattro motivi d’impugnazione. Con motivi
aggiunti depositati il 13 ottobre 2004, la ricorrente impugna altresì il lodo
arbitrale per esteso, deducendo ulteriori cinque mezzi di gravame, Infine, con
il motivo aggiunto depositato il successivo 22 ottobre, la ricorrente deduce ulteriori doglianze, sulla scorta della documentazione
versata in atti, direttamente contro la posizione particolare della controinteressata SS Lazio Spa.

S’è costituito in giudizio l’intimato Coni, che conclude per il rigetto della pretesa
attorea. Anche l’intimata Figc resiste nel presente
giudizio, eccependo anzitutto vari profili d’inammissibilità del ricorso in
epigrafe e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea e, in secondo
luogo,, proponendo ricorso incidentale, mercé
l’impugnazione del lodo arbitrale del 9 agosto 2004, contro cui deduce l’omessa
declaratoria d’inammissibilità del gravame attoreo, per non aver la Camera arbitrale valutato
il difetto dell’interesse azionato dalla ricorrente in quella sede a causa del
mancato superamento, da parte di essa, della c.d. “prova di resistenza” con
riguardo alla di lei penultima posizione nella classifica del campionato di
calcio per l’a.s, 2003/2004. S’ è costituita in
giudizio pure la Lnp, che conclude
per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso in epigrafe, non
diversamente da ciò che fa la controinteressata ss Lazio Spa.

All’udienza pubblica del 18 novembre
2004, su conforme richiesta delle parti costituite,il
ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

Diritto

l. L’Empoli Football Club Spa, corrente in Empoli (Fi) e che
è retrocessa in serie B in esito al Campionato nazionale di calcio di serie A
per l’anno sportivo 2003/2004, impugna innanzi a questo Giudice sia le norme
del regolamento particolare della Camera dì conciliazione ed arbitrato per lo
Sport, sedente presso il Coni, per la risoluzione delle controversie
sull’inserzione ai campionati nazionali di calcio professionistico, sia il lodo
arbitrale, emanato da quest’ultima il 9 agosto 2004 e
depositato il successivo 1 settembre, con cui è stato respinto il. gravame
attoreo avverso l’iscrizione della controinteressata Ss Lazio Spa al Campionato di
serie A per l’a.s. 2004/2005, nonché ogni altro atto
del procedimento che ha portato all’individuazione ed all’iscrizione. delle varie squadre al Campionato predetto.

1.1. Per evidenti ragioni
pregiudiziali – attenendo per vero siffatta doglianza
non al merito dell’ammissione ai campionati, bensì all’esperibilità in sé di
forme di tutela nel foro interno sportivo ed.innanzi a questo Giudice, tali da incidere, quindi,
sulla sfera personale della ricorrente, senza possibilità di configurare sul
punto posizioni di controinteresse – reputa opportuno
il Collegio esaminare preliminarmente le questioni giustiziali di cui al primo
motivo del gravame introduttivo. In particolare, la ricorrente si duole
dell’articolo 5, comma 1, letttera g), dell’articolo
9, comma 4 e dell’articolo 14, comma 4 del regolamento
particolare della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport, nella
parte in cui, stabilendo che gli arbitri agiscono quali mandatari senza
rappresentanza delle parti e che il lodo ha efficacia vincolante, dispongono, a
pena di decadenza, la sottoscrizione, da parte dell’istante, d’una
dichiarazione con cui riconosce irrevocabilmente che la decisione arbitrale
rappresenta la manifestazione della propria volontà, con conseguente impegno a
rispettarla.

La doglianza non ha pregio alcuno e
va integralmente respinta.

1.2. Già la Corte federale della Figc era stata adita dalla ricorrente ai sensi
dell’articolo 32, comma 5 dello Statuto Figc, per
l’annullamento del par. 4, ultimo cpv., «Ricorsi» della determinazione del Consiglio federale, di
cui al c.u. n. 167/A del 30 aprile 2004. In quella
sede, la ricorrente aveva infondatamente temuto che tali tegole fossero
preclusive della facoltà d’impugnare l’ammissione delle squadre terze ai
Campionati nazionali di calcio, secondo la procedura delineata per l’a.s. 2004/2005 dal Cf della Figc con la determinazione di cui al c.u.
n. 162/A del 30 aprile 2004 ed al c.u.
n, 167/A. La Corte adita, con decisione n. 4/Cf
del 21 luglio 2004, ha respinto il gravame attoreo, pur precisando tra l’altro
che «…le società “controinteressate” (ossia le
aspiranti a sostituire quelle in varia guisa non ammesse ai campionati – Nde) hanno comunque la possibilità
di impugnare davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato i provvedimenti
di ammissione di altre società… »

Non dissimile s’appalesa il contenuto
della doglianza ora all’esame del collegio, laddove, appunto, la ricorrente
lamenta: A) – l’irriducibile contrasto tra le norme del regolamento particolare
e quelle sul mandato e sull’arbitrato irrituale; B) – l’assenza della propria
volontà nella nomina degli arbitri, C) – l’insussistenza d’ogni efficacia
vincolante inter partes del
lodo emanato dalla Camera arbitrale; D) – l’esistenza della riserva da essa apposta al momento della sottoscrizione della
dichiarazione ex articolo 5, comma 1, lettera g) reg. particol.;
E) – l’insussistenza di qualsivoglia preclusione nell’impugnazione degli atti
della Figc in tema d’ammissione ai campionati de quibus.

1.3. Ora, il regolamento particolare
in parola concerne, oltreché norme sull’applicazione
della versione italiana del Manuale per l’ottenimento della licenza Uefa, esclusivamente il contenzioso sull’iscrizione delle
squadre ai campionati nazionali di calcio professionistico. La relativa
procedura d’arbitrato si basa sulla clausola compromissoria, fatta salva per
effetto dell’articolo 3, comma 1, 2 per. del Dl 22003
(convertito, con modificazioni, dalla legge 280/03) e sottoscritta dalle
società nella domanda d’iscrizione ai Campionati medesimi, applicandosi per la
risoluzione d’ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una
società e la Figc, oppure tra le società tra loro,
qualora riguardi la concessione, il diniego o la revoca, da parte della
federazione stessa, dell’iscrizione a detti campionati.

L’adizione
degli arbitri della Camera arbitrale va a sua volta letta in coerenza con la
regola di cui al par. 4, cpv.5, 1 per (“Ricorsi”) del
c.u. n.167/A, secondo cui
«…avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi
l’ammissione al campionato di competenza, è consentito ad iniziativa
della sola società non ammessa ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato
per lo sport istituita presso il Coni…».

Da una serena lettura delle citate
disposizioni, evincesi, senza dubbio per evidenti ragioni di drastica
semplificazione procedurale connessa ai ristretti tempi d’organizzazione dei
campionati nazionali di calcio professionistico: a) – la concentrazione d’ogni
contenzioso sull’ammissione a questi ultimi nell’unico grado di giustizia
sportiva arbitrale innanzi alla Camera di conciliazione, a favore delle sole
squadre direttamente coinvolte nella procedura; b) – in relazione alle clausole
compromissorie in tema d’iscrizione ai campionati predetti, l’inderogabilità
del lodo irritale, la cui natura è così stabilita dalle norme del reg. particol. E del c.u. n.167/a della Figc per le
decisioni sui ricorsi avverso le determinazioni del cf della Figc e non è revocabile
in dubbio per effetto della norma processuale ex articolo 3, comma 1, 2 per. del Dl 220/03; c) – l’onere, per tutte le altre società non
dirette destinatarie dei provvedimenti del cf della Figc – e, in particolare, per le “controinteressate”,
ossia per quelle che ambiscano al ripescaggio a causa della non ammissione o
dell’illegittima iscrizione delle destinatarie stesse-, d’esperire i rimedi
ordinari interni alla Figc o, se del caso, quelli
previsti da regole ad hoc di giustizia sportiva, prima d’adire questo giudice
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 1 per. del Dl
220/03.

Scolora così ogni timore della
ricorrente circa la pretesa sussistenza di preclusioni sulla giustiziabilità, o meno, degli atti del cf
della Figc, giacchè le società terze, se non possono godere del regime
semplificato di cui al par. 4 del c.u. n.167/a, non per ciò solo sono escluse da ogni forma di
tutela. Esse possono, come s’è visto, rivolgersi ai rimedi ordinari e, se del
caso, alla stessa camera di conciliazione, con l’avvertenza, però, che l’adizione di quest’ultima, se
esperita in base ad una specifica clausola compromissoria, non muta la natura e
gli effetti del giudizio arbitrale come conformato dalla clausola stessa
secondo la libera determinazione delle parti. Inoltre,
essendo detta clausola espressamente fatta salva ope legis. non consente già a
questo giudice, pur nella sua competenza esclusiva ex articolo 3 del Dl.
220/03, una cognitio plena
sulla vicenda già compromessa e decisa dagli arbitri, a guisa, cioè, d’ulteriore fase di gravame giurisdizionale, dopo
quelli in sede contenziosa amministrativa. Invece, al giudice amministrativo
spetta soltanto di decidere sull’impugnazione del lodo per nullità ai sensi
degli articoli 827 e 829 Cpc (lodo rituale), oppure
per l’invalidità dell’accordo compromissorio e dell’attività degli arbitri,
senza possibilità di prospettare errores in judicando (lodo irrituale).

1.4. Né, ad
escludere la competenza arbitrale, si potrebbe giammai affermare la
discrezionalità della Figc in tema d’ammissione ai
campionati nazionali de quibus.

Al riguardo, una cosa è predicare che
la Figc
sia dotata di ampi poteri d’accertamento tecnico per
la valutazione delle condizioni tecniche, sportive e finanziarie affinché le
società aspiranti possano accedere ai predetti campionati, ben altro è inferire
da ciò l’esistenza di potestà discrezionali (in una parola, di scelta) sull’an di siffatta ammissione. Per vero, una volta soddisfatti
il possesso del titolo sportivo d’iscrizione ed il rispetto delle altre regole
finanziarie poste dalle Noif sul punto, le Società,
che vantino tali presupposti, hanno diritto all’ammissione ai campionati di
competenza, senza possibilità di diverso avviso della Figc.
In tal caso, le funzioni così. esercitate si devono
intender vincolate, ancorché al limite non nell’esclusivo interesse del
destinatario,ma anche in quello, metaindividuale,
dello sport nazionale. Anzi, la Figc, tranne in
alcune eccezionali ipotesi – perlopiù derivanti da pregressi contenziosi o da
vicende, assai peculiari, interessanti grandi città con antiche e consolidate
tradizioni calcistiche (è, questa, p.es. la fattispecie propria del cd. “lodo Petrucci), neppure ha la potestà di modificare
unilateralmente l’assetto dei singoli campionati e il numero massimo delle
società che di anno in anno possano esservi ammesse.

Da ciò discende che, sebbene procedimentalizzato sia il modo dell’ammissione a detti
campionati, non per ciò solo configuri posizioni soggettive di solo interesse
legittimo, di talché s’appalesa uno pseudo problema
quello di non poter compromettere per arbitri le vicende inerenti a tali
iscrizioni.

2. Non maggiori
profili dì fondatezza possiede il secondo motivo d’impugnazione, anch’esso
rivolto a censurare gli aspetti di (pretesa) mancanza di giustiziabilità
degli atti gravati in questa sede.

Che tutto il metodo d’ammissione ai
campionati predetti sia procedimentalizzato non par
dubbio al collegio, ma ciò abbisogna d’una doverosa precisazione.

Le federazioni sportive, essendo ope legis soggetti privati che
svolgono solo in parte qua compiti d’interesse pubblico per lo sport nazionale,
non sono tout court pubblici poteri e le loro funzioni non
sono strettamente assoggettate alle regole della legge 241/90. Esse,
quindi e nel doveroso rispetto dei principi generali di legalità, imparzialità,
efficacia, trasparenza, ragionevolezza ed economicità
della loro azione, ben possono disciplinare, peraltro in modo conforme alle
inderogabili norme dello sport internazionale di cui esse sono proiezione ed esecutrici
in ambito nazionale, i campionati sportivi e l’ammissione a questi secondo
scelte, procedurali improntate ad autonomia ed
informalità. La partecipazione procedimentale allora
può esser regolata in maniera meno solenne di quelle di cui
al capo 2 della legge 241/90 e con criteri informati alla massima
speditezza ed informalità, purchè i predetti principi
siano sostanzialmente soddisfatti. Pertanto, legittimo e non irrazionale
s’appalesa il criterio seguito dalla Figc di
delimitare la procedura d’ammissione ai campionati nazionali professionistici
alle sole società direttamente aventi diritto,. disciplinando a parte i casi di c.d. “ripescaggio” di quelle
non così titolate, quali la ricorrente, senza commistione di posizioni con
diversa legittimazione in un solo procedimento.

Né censurabile s’appalesa
il criterio in parola sotto i profili della partecipazione (ché
le Società aspiranti al “ripescaggio” non hanno lo stesso titolo legittimante
delle aspiranti all’ammissione pleno jure), dell’accesso agli atti (Ché, nella specie, è stato
differito, non già pretermesso), o all’mpugnazione
(ché il presente gravame ne è la piena dimostrazione), onde la questione
prospettata dalla ricorrente va sdrammatizzata alquanto. E ciò specie se si
tiene conto che l’adita Corte federale, con la citata decisione n.4/Cf/2004, respinse la pretesa
attorea, ribadendo la legittimità di alcune
limitazioni procedimentali da parte delle federazioni sportive, in un’ottica
d’equo contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti, a fronte
dell’esistenza delle forme di tutela come da ultimo sancite dal Dl 220/03.

Infine, suggestivo,
ma infondato è l’argomento attoreo, per cui l’adita Camera arbitrale
avrebbe sorvolato sulle richieste istruttorie a suo tempo formulatele, posto
che tale questione è riproducibile, negli ovvi limiti dell’articolo 3, comma 1
del Dl 220/03, innanzi a questo Giudice, come poi nei fatti è accaduto.

4. Per quanto, poi, attiene alle
restanti doglianze del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti, che partono
dalla posizione relativa della ricorrente in esito al campionato di calcio per
l’a.s. 2003/2004 e riguardano quella della controinteressata ss Lazio Spa, allora tali censure sono inammissibili per un
complesso ordine di ragioni, qui di seguito indicate.

Anzitutto, il ricorso in epigrafe è
inammissibile per evidente difetto di legittimazione passiva, nella presente
controversia, in capo al Coni. Per vero, essendo
impugnato il lodo della camera arbitrale, non per ciò solo il
Coni, presso cui tale organo siede, è automaticamente parte d’ogni
possibile controversia che riguardi le decisioni emesse dai collegi arbitrali
costituiti in seno alla predetta camera. Il dato testuale dell’articolo 20,
comma 5 del regolamento della camera, laddove stabilisce espressamente che il
lodo è imputabile solo all’organo arbitrale che l’ha emesso e non può giammai
esser considerato atto del Coni o della Camera, è
controvertibile e non consente interpretazioni difformi. Tanto soprattutto se
si considera che tale disposizione non ha mai formato oggetto dei presente giudizio, né è legittimamente disapplicabile da parte dì questo Giudice in assenza di
qualsivoglia domanda sul punto.

In secondo luogo, contrariamente a
quanto più volte da lei asserito. la ricorrente. s’è collocata non già al terz’ultimo,
bensì al penultimo posto della classifica del campionato di calcio di serie A
per l’a.s. 2003/2004, in virtù di atti mai contestati
ed ormai inoppugnabili. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso in
epigrafe per omessa (e ormai irrimediabile) intimazione ab
origine del primo e fondamentale soggetto controinteressato
alla questione prospettata essendo della pretesa attorea al ripescaggio in
serie A contro la ss Lazio Spa
-, ossia la Società
terz’ultima classificata. Quest’ultima
(nella specie, il Modena F.c.
Spa) si pone in posizione poziore
rispetto alla ricorrente, con titolo legittimo superiore e prioritario
all’invocato ripescaggio, qualora, per avventura, le censure attorea nei
confronti della ss Lazio Spa
ne implicassero l’allontanamento dal campionato di calcio di serie A per l’a.s. 2004/ 2005. Né la ricorrente potrebbe giammai superare
nella specie la c.d. “prova di resistenza”, sol perché il
Modena F.c. Spa è
stato condannato ad una penalizzazione di quattro punti da scontare nel corso
del campionato per l’a.s. 2004/2005, in quanto tale
sanzione riguarda il punteggio relativo a quest’ultimo
campionato, non già la legittimazione poziore del
Modena F.c. Spa stesso, nel
senso, cioè, che tale società, ferma la sua posizione migliore in classifica
per l’a.s. 2003/2004, se del caso dovrebbe scontare
la predetta penalizzazione nell’ambito del campionato cui sarebbe ammesso, se
la ss Lazio ne fosse allontanata.

Inoltre, il gravame
in epigrafe s’appalesa inammissibile per aver impugnato un lodo, quale, quello
emanato dal collegio della camera arbitrale in data 9 agosto 2004, avente non solo natura
irrituale, ma soprattutto liberamente richiesto dalla ricorrente. Essa non
v’era obbligata da alcuna norma federale o del Coni,
perché non era diretta destinataria delle disposizioni di cui al citato c.u. n. 167/A, di talché, avendo liberamente scelto tale
strada, alternativa sia al rimedi federali ordinari,
sia alla giustizia statale, non può ora dolersene, né tampoco opporre la
sottoscrizione con riserva della clausola arbitrale sul lodo come
manifestazione irrevocabile della sua volontà e sull’ obbligo di rispettarne il
decisum. In tal caso, a nulla rileva la competenza
esclusiva di questo Giudice ex articolo 3, comma, 1 per,.
del Dl 220/03, o la pretesa illegittimità in sé della
clausola arbitrale, perché ciò non fa certo venir meno la norma di cui al
successivo 2 per., sulla salvezza ope legis di siffatte clausole. Del pari, non v’è certo alcun’elisione delle limitazioni della cognizione dì questo
Giudice, derivanti dall’impugnazione del lodo medesimo, nei cui confronti in
ogni caso non v’è la possibilità di far direttamente constare errores in giudicando. E’ appena da far presente
l’inconferenza, nella specie, del richiamo attoreo ad un pur autorevole
precedente del CdS, giacché quell’arresto
riguardò, ancorché nel medesimo ambito della giustizia sportiva, una
fattispecie di gravame avverso un lodo rituale e
perché, in disparte ogni qualificazione delle posizioni vantate dalle società
nella procedura d’ammissione ai campionati in esame, l’attuale assetto della
competenza statale sul contenzioso sportivo, come delineato dal ripetuto
articolo 3 del Dl 220/03 – e non volendo considerare la competenza esclusiva di
questo giudice ex articolo 11 della legge 241/90 – , fa espressamente salve le
clausole compromissorie e, quindi, la compromettibilità
per arbitri d’ogni questione inerente all’applicazione delle norme
dell’ordinamento sportivo.

4. – In definitiva, il ricorso
principale in epigrafe va in parte rigettato ed in
parte dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale è improcedibile, ma
giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti
costituite, delle spese del presente giudizio.

PQM

il Tar del
Lazio, sede di Roma, Sezione terza ter, in parte
respinge il ricorso n. 8750/04 in epigrafe e lo dichiara inammissibile per la
restante parte, dichiarando altresì improcedibile il gravame incidentale
proposto dalla Figc.Spese compensate.

Ordina all’Autorità Amministrativa di
eseguire la presente sentenza.