Penale

Tuesday 25 February 2003

Pentiti. La Cassazione estende il termine per rendere dichiarazioni. Cassazione – Sezione prima penale (cc) – Sentenza 13 novembre-5 dicembre 2002, n. 41028

Pentiti. La Cassazione estende il termine per rendere dichiarazioni

Cassazione Sezione prima penale (cc) Sentenza 13 novembre-5 dicembre 2002, n. 41028

Presidente Sossi Relatore Vancheri

Pg Abbate Ricorrente Fiore

In fatto e in diritto

Con ordinanza del 12.4.2002 il Tribunale del Riesame di Bari confermava lanalogo provvedimento emesso il 25.2.2002 dal Gip del tribunale della stessa città, con il quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Fiore Luigi, indagato, insieme ad altri soggetti, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione continuata, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, entrambi aggravati ai sensi dellarticolo 80 Dpr 309/90 e dellarticolo 7 legge 203/91.

Dopo avere dato atto che ﷓ grazie ad una complessa attività di indagine, in gran parte consistente nelle dichiarazioni, articolate e convergenti, di diversi collaboratori di giustizia, confortate da intercettazioni telefoniche e dalle risultanze di procedimenti collegati ﷓ era stata rivelata lesistenza di una agguerrita e vasta organizzazione camorristico-mafiosa, operante nei territori di Altamura e di Gravina in Puglia, dedita prevalentemente al narcotraffico, alle estorsioni, alle rapine e alle aggressioni, il tribunale rilevava che gravi indizi di colpevolezza in ordine allo stabile inserimento nellassociazione finalizzata allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti erano emersi a carico dei predetto Fiore.

In particolare, osservava che gli elementi a carico dei Fiore emergevano dalle plurime rivelazioni, articolate e concordanti, di numerosi collaboranti. Fra questi Chimenti Nicola aveva riferito che il Fiore, pur non essendo formalmente affiliato, rivendeva ad altri gli stupefacenti che acquistava abitualmente dalla sua famiglia; mentre Loglisci Sabino, Loglisci Giovanni e Colonna Salvatore avevano riferito in ordine a specifici episodi di spaccio, confermando lo stabile e duraturo rapporto di fornitura di droga tra il prevenuto e la famiglia Chimenti, i cui membri erano i principali esponenti dellassociazione in questione e, allo stesso tempo, di una organizzazione di stampo mafioso, che gli garantiva la copertura necessaria per svolgere la sua attività di spacciatore.

In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, osservava che, a prescindere dalla presunzione di cui al terzo comma dellarticolo 275 Cpp, il pericolo di reiterazione dellattività criminosa era ravvisabile nella spiccatissima propensione a delinquere del prevenuto, chiaramente ricavabile dai suoi plurimi, eterogenei e specifici precedenti penali.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il Fiore, deducendo:

1) violazione di legge in relazione agli articoli 64 Cpp e 26 legge 63/2001, sul rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti, raccolte dal Pm, non erano utilizzabili, dal momento che lorgano dellaccusa, anziché provvedere a rinnovare lesame dei coindagati nelle forme prescritte dallarticolo 64 Cpp e previe le avvertenze in detto articolo previste, si era limitato a far confermare le precedenti dichiarazioni dagli stessi rese. Anzi, per quanto riguardava il Loglisci Sabino, mancava anche la semplice dichiarazione di conferma, ed il collaborante Colonna era deceduto, per cui la mancata rinnovazione dei suoi interrogatori non poteva che determinarne linutilizzabilità. Inoltre, mentre la notitia criminis, con relativa iscrizione nel registro degli indagati, risaliva al 1997, i nuovi interrogatori di conferma partivano dal luglio 2001, per cui gli stessi erano inutilizzabili per mancato rispetto del termine previsto dal secondo comma dellarticolo 407 Cpp;

2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Chimenti Nicola avendo il medesimo violato le prescrizioni impostegli come collaborante, mantenendo una condotta incompatibile con tale status (per essere ritornato presso la sua abitazione, avere revocato la nomina dei precedente difensore ed essere stato sottoposto a procedimento penale per calunnia), ragion per cui avrebbe dovuto automaticamente essere revocato il programma di protezione cui era sottoposto a norma degli articoli 13, comma 15, 13quater, comma 2, e 16quater, comma 9, della legge 45/2001 (rectius del decreto legge 8/1991);

3) carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, con riguardo al difetto del requisito dellattualità della misura.

Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo per quanto di ragione.

1. Per ciò che concerne le dichiarazioni di Chimenti Nicola, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le stesse sono da considerare pienamente utilizzabili ai fini della applicazione della misura custodiate.

La circostanza che egli non avrebbe osservato le prescrizioni inerenti alla sua posizione di sottoposto a speciale programma di protezione non ha alcun rilievo nel presente procedimento incidentale. Ciò, in quanto, ai sensi del comma 15 dellarticolo 13 del decreto legge 8/1991 e successive modificazioni, leventuale inosservanza delle prescrizioni comporta linutilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese al Pm e alla Pg successivamente alla commissione delle violazioni, ma non la loro inutilizzabilità in assoluto, sicché le stesse ben possono essere utilizzate ai fini della emissione di un provvedimento custodiate. Senza dire che la revoca delle misure di protezione non è affatto automatica come sostiene il ricorrente, ma è necessario un apposito provvedimento da parte della competente Commissione centrale prevista dallarticolo 10 del decreto legge 8/1991.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda le dichiarazioni che sarebbero state rese oltre il termine di 180 giorni previsto dal primo comma dellarticolo 16quater della medesima legge, in quanto il dies a quo, dal quale comincia a decorrere il termine di cui sopra è rappresentato dalla avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, redazione che nella specie è avvenuta in data 29.2.2002, mentre per le dichiarazioni rese in precedenza la norma che prescrive il rispetto di tale termine è ovviamente inapplicabile.

Quanto alle dichiarazioni rese da Loglisci Giovanni, va rilevato che, anche se gli avvertimenti di cui allarticolo 64 Cpp sono stati a lui fatti non in sede di rinnovo delle dichiarazioni stesse ai sensi dellarticolo 26, comma 2, della legge 63/2001, bensì nel corso della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, previsto dal terzo comma dellarticolo 16quater della suddetta legge, tuttavia tale modus operandi non comporta affatto, come pretende il ricorrente, la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni accusatorie, dal momento che la legge si limita a imporre il rinnovo dellesame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197bis Cpp secondo le forme previste nel citato articolo 64 novellato, senza alcuna prescrizione circa la necessità di procedere alla redazione di un apposito verbale, distinto da quello illustrativo dei contenuti della collaborazione. Limportante è che si sia comunque proceduto, come è di fatto avvenuto nella specie, al rinnovo delle dichiarazioni a suo tempo rese dal collaborante.

Né è indispensabile che la rinnovazione dellesame avvenga mediante una più o meno pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente che il soggetto interrogato si limiti eventualmente a confermare sic et simpliciter i contenuti delle sue precedenti dichiarazioni, così come nella fattispecie si è verificato. In casi del genere si tratta infatti, a tutti gli effetti, di una trasfusione nel nuovo atto delle dichiarazioni rese in precedenza, che ben possono essere recepite mediante una mera conferma delle stesse. Limportante è che il dichiarante abbia piena consapevolezza della natura e degli effetti dellatto che compie, consapevolezza che non può in alcun modo essere messa in dubbio nel caso in esame.

Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal defunto Colonna Salvatore, non vi può essere dubbio alcuno che, le sue dichiarazioni sono comunque utilizzabili per la semplice ragione che la inutilizzabilità prevista dallarticolo 64, comma 3bis, Cpp non riguarda il caso in cui il dichiarante sia nel frattempo deceduto, trattandosi di un caso di irripetibilità obiettiva, in relazione al quale è possibile anche la lettura in dibattimento a mente dellarticolo 512 Cpp.

Non può, poi, condividersi lassunto del ricorrente, secondo cui, essendo la iscrizione dellindagato nel registro di cui allarticolo 335 Cpp avvenuta nel 1997, il rinnovo delle dichiarazioni rese dai collaboranti, avvenuto a partire dal luglio 2001 ﷓ e quindi dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari ﷓ renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni medesime. Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito che, poiché la disposizione transitoria di cui allarticolo 26 della legge 63/1991 non ricollega alcun effetto alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, la rinnovazione dellinterrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal Pm, a norma dellarticolo 26, comma 2, della legge 63/2001, anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari a condizione che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari (vedi Cassazione, sezione prima, sentenza 20071/02, Gentile; 17900/02, Perna; 12575/02, Pranno ecc.).

2. Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni rese da Loglisci Sabino, va osservato che dallesame degli atti emerge che il Pm non ha provveduto al rinnovo dellesame del medesimo collaborante e che tale omissione rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dal predetto. A tal proposito questa Corte ha statuito che «In tema di sussistenza dei gravi indizi per lemissione dì misura cautelare, le dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di terzi rese da persone sottoposte a indagine ed assunte senza il rispetto delle garanzie fissate dallarticolo 64 ﷓ comma 3, lettera c) ﷓ Cpp sono inutilizzabili ai fini dellapplicazione della misura qualora, pur essendo state assunte prima dellentrata in vigore della legge 63/2001 sul giusto processo, il Pm, pendendo ancora a tale data le indagini preliminari, non abbia tempestivamente provveduto a rinnovare lesame nelle forme dovute, come previsto dallarticolo 26, comma 2, della legge 63/2001 citata. (vedi Cassazione, sezione prima, sentenza 42553/01, Gullace, pronuncia che questo Collegio non può che condividere, essendo perfettamente aderente al testo normativo).

Conseguentemente, non potendosi utilizzare le dichiarazioni dei medesimo, non può che spettare al tribunale dei riesame verificare se il venir meno delle suddette dichiarazioni, sicuramente incidenti sul quadro indiziario, ne comporti un indebolimento tale da rendere eventualmente insufficienti gli elementi a carico del ricorrente ai fini della sua sottoposizione a misura custodiale, quanto meno in ordine a qualche specifico episodio di spaccio.

Va in ogni caso precisato, a correzione di una affermazione contenuta nellordinanza impugnata, che le norme di cui alla legge 45/2001, modificativa e integrativa della legge 82/1991 sui collaboratori di giustizia, si applicano non soltanto ai soggetti che abbiano deciso di collaborare dopo lentrata in vigore della citata novella, ma, come espressamente previsto dallarticolo 25 della suddetta legge 45/2001, anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della entrata in vigore della medesima legge.

Alla stregua delle considerazioni che precedono lordinanza impugnata va annullata per la parte sopra specificata, con conseguente rinvio al medesimo Tribunale di Bari per nuovo esame sul punto, rimanendo assorbite le altre doglianze concernenti le esigenze cautelari.

Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dellindagato, ai sensi del comma 1ter dellarticolo 94 delle disposizioni di attuazione del Cpp va dato mandato alla cancelleria di trasmettere copia al direttore dellistituto penitenziario in cui trovasi detenuto il Fiore.

PQM

Annulla lordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dellistituto penitenziario ai sensi dellarticolo 94, comma 1ter, disp. att. Cpp.