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Monday 28 December 2015

Patto di non concorrenza

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12127/15; depositata l’11 giugno)

Nessuna indennità  se il patto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della norma attuale.
In ambito di patto di non concorrenza, il secondo comma dell’art. 1751 bis c.c., introdotto dall’art. 23 della legge 29 dicembre 2000 n. 422, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di un’indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.
Così deciso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 12127,  pubblicata l’11 giugno 2015.

La vicenda: azione proposta da agente cessato, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità correlata al patto di non concorrenza.
Un agente chiamava in giudizio la propria azienda, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità di natura non provvisionale, prevista dal secondo comma dell’articolo 1751 bis del codice civile, correlata al patto di non concorrenza. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello l’azienda, ma la Corte d’Appello, confermava la sentenza di primo grado.
Ricorreva in  Cassazione l’azienda  per la riforma della sentenza d’appello.

L’indennità prevista dall’art. 1751 bis per il patto di non concorrenza.
L’articolo 1751 bis del codice civile, disciplinante il patto di non concorrenza, venne introdotto dal d. lgs. n. 303 del 1991,  composto, nella formulazione originaria, dal solo primo comma. In base al d. lgs 303/1991,  ne veniva stabilita l’applicazione anche ai contratti di agenzia in corso alla data del 1° gennaio 1990. L’art. 1751 bis venne in seguito modificato dalla legge 29 dicembre 2000 n. 422 introducendo il secondo comma, così come nella formulazione attuale. Con esso venne stabilito il diritto per l’agente di ottenere, all’atto della cessazione del rapporto, un’indennità di natura non provvisionale, quale corrispettivo per l’accettazione  nel contratto di agenzia del patto di non concorrenza.

Il patto nella fattispecie concreta.
Nella fattispecie esaminata, il patto di non concorrenza era contenuto nel contratto stipulato dalle parti  nell’anno 1983. E dunque in essere al momento dell’introduzione dell’articolo 1751 bis nella sua formulazione originaria.
Il ricorso proposto dall’azienda era articolato in diversi motivi di censura; tra di essi due vertevano specificamente sull’applicazione al contratto di agenzia oggetto di causa  dell’articolo 1751 bis c.c. In un primo aspetto veniva evidenziata dalla ricorrente la genericità del patto di non concorrenza, e dunque la sua inapplicabilità al caso specifico. Ma la Suprema Corte non condivide le tesi dell’azienda, ritenendo viceversa soddisfatti i criteri stabiliti dall’articolo 1751 bis primo comma, applicabile, come detto, al contratto de quo,  in corso di  esecuzione al 1° gennaio 1990.

Inapplicabile il secondo comma.
Viene invece ritenuto fondato il motivo di censura riguardante l’irretroattività della modifica introdotta dalla legge n. 422/2000, con l’aggiunta del secondo comma dell’articolo 1751 bis. I giudici di legittimità osservano che il secondo comma dell’art. 1751 bis c.c. non prevede che la corresponsione dell’indennità  sia condizione di validità del patto di non concorrenza, con conseguente nullità del patto ove non sia prevista la relativa indennità. Potendosi ben derogare alla natura onerosa del patto di non concorrenza post contrattuale. Anche nel vigore della attuale disciplina dunque, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non prevista espressamente una sanzione di nullità, né è volta alla tutela di un interesse pubblico. Oltre tutto, osserva il Supremo Collegio, l’agente aveva a suo tempo accettato il patto, obbligandosi senza che fosse previsto un correlativo corrispettivo. Non si ravvisano dunque ragioni valide a che venga sancito un diritto in capo all’agente a percepire l’indennità di cui al secondo comma dell’art. 1751 bis c.c., non prevista nel contratto stipulato a suo tempo dalle parti.
In conseguenza delle predette considerazioni la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di censura proposto,  cassando la sentenza impugnata, che dovrà essere decisa, sulla base del sopra indicato principio di diritto.

(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)