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Tuesday 02 December 2003

Ordinanza Sirchia per i cani pericolosi. Il TAR Lazio sancisce la prima vittoria del Ministro contro le associazioni animaliste.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, ordinanza n. 5670/2003

Ordinanza Sirchia per i cani pericolosi. Il TAR Lazio sancisce la prima vittoria del Ministro contro le associazioni animaliste

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, ordinanza n. 5670/2003

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III^ TER

composta dai Signori:

Francesco CORSARO PRESIDENTE

Silvestro Maria RUSSO CONSIGLIERE, rel.

Stefania SANTOLERI CONSIGLIERE

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2003.

Visto lart. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, modificato dallart. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e lart. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il ricorso n. 10526/2003 proposto da “Dalla parte del cane”, associazione costituita ai sensi del D.Lgs. n.460 del 4.12.1997, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Valeria Rossi; “Working Pit Bull Club Italia”, associazione costituita ai sensi del D.Lgs. n.460 del 4.12.1997, affiliata ad Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero dellInterno e dal CONI, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Abramo Calini; Blancato Angelo Daniele; Rossi Paola; rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Lassini, Mauro Bonini e Giovanni Iacovoni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dellultimo in Roma, via degli Scipioni n.268/A;

c o n t r o

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato;

per lannullamento, previa adozione di misure cautelari provvisorie

della “ordinanza contingibile e urgente per la tutela dellincolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi” emanata dal Ministro della Salute in data 9.9.2003 [1] indi pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana; nonchè di ogni altro atto indicato nellepigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto latto di costituzione in giudizio dellAvvocatura Generale dello Stato;

Nominato relatore il Consigliere Silvestro Maria RUSSO e uditi alla Camera di Consiglio del 13 novembre 2003 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per laccoglimento della domanda cautelare, in quanto: A) non appare, ad un primo esame, sussistente linteresse di tutti i ricorrenti allimpugnazione dellart. 2, c.1, II par., lett. d) dellordinanza gravata, la competenza di merito di questo Giudice in materia non avendo natura di giurisdizione oggettiva; B) non ha motivo la ricorrente sig. ROSSI di dolersi dellart. 2, c. 1, II par., lett. b), i portatori di handicap, se non già di per sè interdetti o inabilitati, non possono essere assimilati di fatto a costoro e, quindi, non soggiacciono al divieto posto dalla norma; C) lordinanza impugnata è una misura cautelare urgente, assunta rebus sic stantibus ed allo stato di fatto obiettivamente odiosi e non manifestamente irrilevanti, a nulla significando che degli stessi si sia data contezza negli organi di stampa; D) per un verso, in nessuna parte dellordinanza si parla del pit-bull come una razza canina e, per altro verso, è irrilevante lesistenza di atti regionali in materia, con ogni evidenza inefficaci a risolvere il problema; E) lordinanza non afferma tout-court che i cani appartenenti al 1° ed al 2° gruppo della classificazione FCI abbiano spiccate attitudini aggressive, bensì il divieto di addestramenti intesi ad esaltare la naturale aggressività o la potenziale pericolosità di quei cani che, se non sviluppate o enfatizzate, non sattualizzano e, quindi, non creerebbero allarme sociale; F) i divieti posti da detta ordinanza al più implicano lirrogazione di sanzioni amministrative, indipendentemente da ogni altro profilo; G) già lart. 2052 c.c. [1] pone la responsabilità, per i danni cagionati da animale, in capo ai proprietari tranne che per il caso fortuito (fatti straordinari o imprevedibili) e, quindi, una presunzione assoluta di colpa, che giustifica sia forme dassicurazione obbligatoria, sia lobbligo dinteressare lASL in caso di non assoggettamento allordinanza; H) questultima disposizione serve a responsabilizzare i proprietari a non abbandonare i cani e, quindi, risponde ad esigenze etiche di salvaguardia della vita e del benessere degli animali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter,

respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dallAmministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2003

Il Presidente: Francesco CORSARO

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO

Depositata in Segreteria il 13 novembre 2003