Enti pubblici

Thursday 07 July 2005

Opposizione a sanzione amministrativa. L’ assenza del ricorrente all’ udienza di comparizione comporta l’ immediata improcedibilità del ricorso Giudice di Pace di Bassano del Grappa – sentenza n. 4752/2005 Sent. – n. 112/2005

Opposizione a sanzione amministrativa. L’assenza del ricorrente
all’udienza di comparizione comporta l’immediata improcedibilità del ricorso

Giudice di Pace di Bassano del Grappa – sentenza n. 4752/2005 Sent. – n. 112/2005 R.G. n.
3643 Cron.- n. n.d.
Rep. – Data del deposito 18.05.2005

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.112/05 R.G.
promossa con ricorso depositato in data 20.01.05

DA

Tizio, omissis

OPPONENTE

CONTRO

Prefettura di Vicenza – Polizia
Stradale di Vicenza

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

IN PUNTO: opposizione al verbale n.omissis

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:

Annullamento del verbale, sospensione
del pagamento e restituzione patente di guida.

CONCLUSIONI DELL’OPPOSTA:

Nulla.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 26.01.05 questo
Giudice disponeva la provvisoria sospensione del provvedimento impugnato e
fissava l’udienza di comparizione delle parti al 05.05.05. All’odierna udienza nessuno compare per il ricorrente ne’ per l’amministrazione
opposta. Il Giudice, stante l’assenza del ricorrente, trattiene la causa in
decisione e del dispositivo da lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

II ricorso va rigettato per il solo
fatto che il ricorrente non si è presentato all’udienza di comparizione
fissata, senza addurre alcun legittimo impedimento.

La procedura ex art. 23 L. 689/81 richiede la presenza dell’opponente all’udienza
di prima comparizione. Una volta accertato che lo stesso è assente, accertata la regolarità della notifica presso il domicilio
eletto (nel caso di specie in Cancelleria), la fattispecie prevista dalla legge
risulta perfezionata e il Giudice è tenuto ad emettere il provvedimento di
convalida del verbale impugnato (Cass. 1952/97).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione

– rigetta l’opposizione di cui al
ricorso depositato da Tizio il 20.01.05;

– conferma e convalida il verbale n.700002082425 del 19.01.05 elevato dalla Polstrada di Vicenza;

– condanna il ricorrente al pagamento
della somma di € 138,00 in
favore dell’amministrazione opposta;

– conferma le sanzioni accessorie
comminate.

Così deciso in Bassano
del Grappa, lì 05.05.05

Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon

Il Cancelliere C2 D.ssa
Orsolina Caretta

Minuta depositata il 18/05/05 e dattiloscritta

Sentenza depositata il 18 MAG. 2005

Il Cancelliere C2 D.ssa
Orsolina Caretta