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Nuovo rito in materia di diritto societario. Incostituzionale la legge 5/2003 nella parte in cui non prevede l’ obbligo per il convenuto di notificare la propria comparsa di costituzione a tutti gli altri convenuti nel medesimo giudizio? ORDINANZA (Atto d
Nuovo rito in materia di diritto societario. Incostituzionale la legge 5/2003 nella parte in cui non prevede lobbligo per il convenuto di notificare la propria comparsa di costituzione a tutti gli altri convenuti nel medesimo giudizio? Secondo il Tribunale di Torino sì
ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 Ottobre 2004, n. 15
Ordinanza emessa il 1° ottobre 2004 dal tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti tra Carnevale Pietro contro Fintur S.p.A. ed altri Societa’ – Controversie in materia di diritto societario – Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale – Comparsa di risposta del convenuto – Obbligo di notificazione agli altri convenuti (in specie, coobbligati solidali) nel medesimo giudizio – Mancata previsione – Limitazione delle facolta’ difensive dei convenuti che si trovino in posizione fra loro antitetica – Violazione del diritto pieno al contraddittorio. – D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (e successive modifiche), art. 4. – Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo. Societa’ – Controversie in materia di diritto societario – Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale – Istanza di fissazione di udienza – Notificazione da parte di uno dei convenuti successivamente al mutamento della domanda operato dall’attore – Impossibilita’ per gli altri convenuti di replicare alla modifica – Limitazione delle facolta’ difensive – Lesione del diritto di difesa. – D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (e successive modifiche), art. 8. – Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo. (GU n. 6 del 9-2-2005 )
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza nelle cause civili riunite
nn. 282/2004 e 496/2004 R.G. promosse da: Carnevale Pietro,
rappresentato e difeso da avv. M.E. Crippa, e Alberto Tealdi;
Contro Fintur S.p.A. – Delfin S.p.A. – Generoso Egidio – Cannas
Settimio S.r.l. – Cannas Barbara – Giuliana – Sabrina Maria –
Varvello Giancarlo – Abbati Franco.
Ritenuta l’opportunita’ di riservare la decisione sull’eccezione
preliminare di incompetenza territoriale unitamente a quella di
merito;
Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di
illegittimita’ costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 5/2003 e
s.m.i. in relazione agli artt. n. 24, comma 2, 111, comma 2 Cost.
nella parte in cui non prevede l’obbligatorieta’ della notifica da
parte del convenuto della comparsa di risposta anche agli altri
co-convenuti i quali si trovano pertanto privati della possibilita’
di conoscere le difese svolte dal convenuto, di replicare ad esse e
di dedurre eventuali mezzi istruttori, con conseguente lesione del
diritto al pieno contraddittorio, lesione che risulta ancora piu’
evidente allorquando i co-convenuti si trovino in posizione
antitetica e confliggente tra di loro.
Ritenuta la rilevanza dell’anzidetta questione avuto riguardo al
fatto che gli attuali convenuti sono stati evocati nel medesimo
giudizio quali coobbligati solidali in relazione alla pretesa del
creditore e che pertanto ciascuno di essi aveva il diritto di
svolgere proprie difese in questo processo non soltanto nei confronti
dell’attore ma anche degli altri convenuti;
Nell’ipotesi di specie, in cui l’attore (avv. Carnevale) si
assume mandatario di alcuni soggetti che conviene in giudizio
unitamente al suo sostanziale contraddittore (Delfin) perche’ siano
estesi loro gli effetti della sentenza che richiede, questi ultimi –
pur rivestendo il ruolo di convenuti – si trovano in posizione di
effettivo conflitto non solo verso chi li ha evocati in giudizio ma
anche verso una parte che con loro e’ stata chiamata in giudizio;
Ritenuta altresi la non manifesta infondatezza dell’eccezione di
illegittimita’ costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 5/2003 e
s.m.i. in relazione agli artt. 24, comma 2, 111, comma 2, Cost. nella
parte in cui non viene consentito agli altri convenuti di replicare
alla modifica delle domande svolte dall’attore a fronte della
notifica di istanza a fissazione di udienza ad opera di altro
convenuto;
Ritenuta la rilevanza della questione atteso che – a fronte
dell’intervenuta modifica della domanda ad opera dell’attore
Carnevale – i convenuti non hanno avuto facolta’ di replica stante il
tempestivo deposito, da parte di altro convenuto, dell’istanza di
fissazione di udienza collegiale; con conseguente lesione del diritto
di difesa, essendo gli stessi stati privati della facolta’ di
replicare al mutamento della domanda operato dall’attore;
Ritenuta l’irrilevanza sia della questione di illegittimita’
costituzionale per eccesso di delega tra quanto disposto e
disciplinato dall’art. 24 d.lgs. n. 5/2003 e l’art. 12 della legge
delega 3 ottobre 2001, n. 366 – delega al Governo per la riforma del
diritto societario -, sia della questione di illegittimita’
costituzionale relativa al disposto dell’art. 24 d.lgs. n. 5/2003 con
gli artt. 24, comma 2, 111 Cost., atteso che nella fattispecie in
esame la domanda cautelare risulta essere stata proposta dalla soc.
Delfin nei confronti del solo Carnevale e che pertanto non e’
ravvisabile la perpetrazione della violazione del diritto di difesa
in capo agli altri convenuti, rigetta tali questioni;
Ritenuto che la questione di illegittimita’ costituzionale
dell’art. 19 d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. sia manifestamente infondata e
non rilevante, ne’ avendo la difesa prospettato specifici motivi al
riguardo;
P. Q. M.
Visto l’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per l’esame delle questioni indicate in motivazione e
sospende il presente giudizio;
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Cosi’ deciso in Torino, nella Camera di consiglio della prima
sezione civile in data 1° ottobre 2004.
Il Presidente: Premoselli