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Friday 11 February 2005

Nuovo rito in materia di diritto societario. Incostituzionale la legge 5/2003 nella parte in cui non prevede l’ obbligo per il convenuto di notificare la propria comparsa di costituzione a tutti gli altri convenuti nel medesimo giudizio? ORDINANZA (Atto d

Nuovo rito in materia di diritto societario. Incostituzionale la legge 5/2003 nella parte in cui non prevede lobbligo per il convenuto di notificare la propria comparsa di costituzione a tutti gli altri convenuti nel medesimo giudizio? Secondo il Tribunale di Torino sì

ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 Ottobre 2004, n. 15

Ordinanza emessa il 1° ottobre 2004 dal tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti tra Carnevale Pietro contro Fintur S.p.A. ed altri Societa’ – Controversie in materia di diritto societario – Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale – Comparsa di risposta del convenuto – Obbligo di notificazione agli altri convenuti (in specie, coobbligati solidali) nel medesimo giudizio – Mancata previsione – Limitazione delle facolta’ difensive dei convenuti che si trovino in posizione fra loro antitetica – Violazione del diritto pieno al contraddittorio. – D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (e successive modifiche), art. 4. – Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo. Societa’ – Controversie in materia di diritto societario – Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale – Istanza di fissazione di udienza – Notificazione da parte di uno dei convenuti successivamente al mutamento della domanda operato dall’attore – Impossibilita’ per gli altri convenuti di replicare alla modifica – Limitazione delle facolta’ difensive – Lesione del diritto di difesa. – D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (e successive modifiche), art. 8. – Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo. (GU n. 6 del 9-2-2005 ) 

IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nelle  cause  civili riunite

nn. 282/2004   e   496/2004   R.G.  promosse  da:  Carnevale  Pietro,

rappresentato e difeso da avv. M.E. Crippa, e Alberto Tealdi;

    Contro  Fintur  S.p.A. – Delfin S.p.A. – Generoso Egidio – Cannas

Settimio  S.r.l.  –  Cannas  Barbara  –  Giuliana  –  Sabrina Maria –

Varvello Giancarlo – Abbati Franco.

    Ritenuta  l’opportunita’ di riservare la decisione sull’eccezione

preliminare  di  incompetenza  territoriale  unitamente  a  quella di

merito;

    Ritenuta   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di

illegittimita’  costituzionale  dell’art. 4  del  d.lgs.  n. 5/2003 e

s.m.i.  in  relazione  agli  artt. n. 24, comma 2, 111, comma 2 Cost.

nella  parte  in  cui non prevede l’obbligatorieta’ della notifica da

parte  del  convenuto  della  comparsa  di  risposta anche agli altri

co-convenuti  i  quali si trovano pertanto privati della possibilita’

di  conoscere  le difese svolte dal convenuto, di replicare ad esse e

di  dedurre  eventuali  mezzi istruttori, con conseguente lesione del

diritto  al  pieno  contraddittorio,  lesione che risulta ancora piu’

evidente   allorquando   i   co-convenuti  si  trovino   in  posizione

antitetica e confliggente tra di loro.

    Ritenuta  la rilevanza dell’anzidetta questione avuto riguardo al

fatto  che  gli  attuali  convenuti  sono  stati evocati nel medesimo

giudizio  quali  coobbligati  solidali  in relazione alla pretesa del

creditore  e  che  pertanto  ciascuno  di  essi  aveva  il diritto di

svolgere proprie difese in questo processo non soltanto nei confronti

dell’attore ma anche degli altri convenuti;

    Nell’ipotesi  di  specie,  in  cui  l’attore  (avv. Carnevale) si

assume  mandatario  di  alcuni  soggetti  che  conviene  in  giudizio

unitamente  al  suo sostanziale contraddittore (Delfin) perche’ siano

estesi  loro gli effetti della sentenza che richiede, questi ultimi –

pur  rivestendo  il  ruolo  di convenuti – si trovano in posizione di

effettivo  conflitto  non solo verso chi li ha evocati in giudizio ma

anche verso una parte che con loro e’ stata chiamata in giudizio;

    Ritenuta  altresi la non manifesta infondatezza dell’eccezione di

illegittimita’  costituzionale  dell’art. 8  del  d.lgs.  n. 5/2003 e

s.m.i. in relazione agli artt. 24, comma 2, 111, comma 2, Cost. nella

parte  in  cui non viene consentito agli altri convenuti di replicare

alla  modifica  delle  domande  svolte  dall’attore  a  fronte  della

notifica  di  istanza  a  fissazione  di  udienza  ad  opera di altro

convenuto;

    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  atteso  che – a fronte

dell’intervenuta   modifica   della   domanda  ad  opera  dell’attore

Carnevale – i convenuti non hanno avuto facolta’ di replica stante il

tempestivo  deposito,  da  parte  di altro convenuto, dell’istanza di

fissazione di udienza collegiale; con conseguente lesione del diritto

di  difesa,  essendo  gli  stessi  stati  privati  della  facolta’ di

replicare al mutamento della domanda operato dall’attore;

    Ritenuta  l’irrilevanza  sia  della  questione  di illegittimita’

costituzionale   per   eccesso   di  delega  tra  quanto  disposto  e

disciplinato  dall’art. 24  d.lgs.  n. 5/2003 e l’art. 12 della legge

delega  3 ottobre 2001, n. 366 – delega al Governo per la riforma del

diritto   societario   -,   sia  della  questione  di  illegittimita’

costituzionale relativa al disposto dell’art. 24 d.lgs. n. 5/2003 con

gli  artt. 24,  comma  2,  111 Cost., atteso che nella fattispecie in

esame  la  domanda cautelare risulta essere stata proposta dalla soc.

Delfin  nei  confronti  del  solo  Carnevale  e  che  pertanto non e’

ravvisabile  la  perpetrazione della violazione del diritto di difesa

in capo agli altri convenuti, rigetta tali questioni;

    Ritenuto   che  la  questione  di  illegittimita’  costituzionale

dell’art. 19 d.lgs. n. 5/2003 e s.m.i. sia manifestamente infondata e

non  rilevante,  ne’ avendo la difesa prospettato specifici motivi al

riguardo;

                                      P. Q. M.

  Visto l’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

    Dispone   l’immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte

costituzionale  per l’esame delle questioni indicate in motivazione e

sospende il presente giudizio;

    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del

Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due

Camere del Parlamento.

   Cosi’  deciso  in  Torino,  nella Camera di consiglio della prima

sezione civile in data 1° ottobre 2004.

                  

                                      Il Presidente: Premoselli