Penale

Wednesday 25 February 2004

Nuove modalità di acquisizione e consultazione del casellario giudiziale. Ministero della Giustizia: Decreto Dirigenziale 11 febbraio 2004

Nuove modalità di acquisizione e consultazione del casellario giudiziale

Ministero della Giustizia: Decreto Dirigenziale 11 febbraio 2004

Attuazione parziale e transitoria dell’art. 39 del D.P.R. 14 novembre 2002,

n. 313 in materia di casellario giudiziale

(Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2004, n.37)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2003 – pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30 aprile 2003 – riferito all’art. 46 del citato testo unico;

Visto quanto in esso disposto al punto F) relativamente alla possibilità di produrre la certificazione prevista dall’art. 39 t.u. subordinata all’operatività del sistema di interconnessione con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi;

Visto che un primo stadio di interconnessione è stato conseguito con la realizzazione della procedura CDS AP;

Visto che tale procedura ha consentito una modalità di consultazione diretta del sistema in materia di casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi tramite l’intermediazione dell’ufficio centrale e degli uffici locali del casellario;

Visto che a detta modalità possono fare ricorso le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi allorquando, per l’espletamento delle loro funzioni, abbiano necessità di acquisire conoscenza, oltre che delle iscrizioni menzionabili nel certificato rilasciato ai sensi dell’art. 28 t.u. in relazione all’art. 24 t.u., anche di quelle la cui menzionabilità è esclusa dal comma 1 di quest’ultimo articolo;

Considerato che il sistema informativo e i programmi informatici del casellario giudiziale, sia per la configurazione che attualmente li caratterizzano, sia per l’assenza di interconnessione diretta con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono soddisfare le esigenze di detti soggetti in ordine alla conoscibilità di iscrizioni escluse dal citato art. 24, comma 1 t.u., solo mediante il rilascio di una certificazione contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata persona;

Visto che la procedura CDS AP consente detto tipo di certificazione;

Considerato che il ricorso a detta procedura ha carattere transitorio in attesa che si acquisiscano strumenti tecnici e programmi informatici che consentano di configurare il sistema in conformità a quanto prescritto dall’art. 3 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e che si realizzino stadi di avanzamento delle strutture telematiche per l’accesso diretto allo stesso;

Considerato che va comunque garantito il rispetto dei principi contenuti negli articoli 21, 22 e 27 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta

Art. 1

A. la prosecuzione della modalità di consultazione del sistema informativo del casellario giudiziale, attivata con la procedura denominata CDS AP, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta per l’espletamento delle loro funzioni.

La consultazione avviene attraverso il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale, contenente la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona.

I soggetti interessati possono acquisire il certificato solo previa richiesta scritta, formulata secondo il modello allegato al presente decreto e presentata all’ufficio locale del casellario giudiziale o a questo fatta pervenire.

La richiesta deve contenere l’indicazione che essa si riferisce al rilascio del certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 39 t.u. e la specificazione della concreta finalità che il soggetto intende conseguire, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni ad esso attribuite, per effetto di norme che regolamentano uno specifico procedimento amministrativo e per le finalità di rilevante interesse pubblico previste dall’art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’ufficio locale del casellario cura che su ogni richiesta siano apposti il numero di protocollo e la data di arrivo della stessa nella sede giudiziaria.

La produzione del certificato è condizionata e subordinata all’inserimento dei dati suddetti, di volta in volta nel S.I.C., che li acquisisce e li riproduce nell’avvertenza posta in calce alle iscrizioni menzionate nel certificato.

Il testo dell’avvertenza è il seguente:

Il certificato sopra esteso viene rilasciato in data odierna, a seguito di richiesta (prot. n. del ) della pubblica amministrazione / gestore di pubblico servizio finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato (articoli 43, 46 e 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Resta fermo il divieto di utilizzare dati personali non indispensabili allo specifico adempimento previsto nell’ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Data,

IL CANCELLIERE

B. il ricorso – per le richieste di consultazione concernenti categorie o gruppi di persone numerosi – alla procedura di certificazione massiva informatizzata “file to file”, che prevede l’invio telematico dei dati della richiesta da parte dell’ufficio locale, al quale è stata presentata o è pervenuta su supporto informatico all’ufficio centrale del casellario.

Quest’ultimo elabora le informazioni e ritrasmette le risultanze del sistema all’ufficio locale, che procede alla stampa e alla sottoscrizione dei certificati per le persone a carico delle quali risultino iscrizioni di provvedimenti, ovvero alla stampa e sottoscrizione dell’elenco delle persone per le quali “nulla” risulta nel casellario giudiziale.

Anche per detta procedura devono essere osservate le modalità indicate alla lettera A) per l’inserimento dei dati nel S.I.C. e per la produzione dei certificati.

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2004

Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Floretta Rolleri

Il Direttore Generale della Giustizia Penale

Augusta Iannini