Famiglia

Friday 07 November 2008

Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Ministero dell’Interno, circolare 28 ottobre 2008

Nuove disposizioni in materia di
ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico
Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre
2008. Ministero dell’Interno, circolare 28 ottobre
2008

Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione

Direzione Centrale per le
Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247
del 21 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 160 del 3
ottobre 2008 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8
gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al
diritto di ricongiungimento familiare", con il quale
è stata varata la riforma della disciplina del ricongiungimento familiare dei
cittadini stranieri, mediante la modifica dell’articolo 29 del Testo Unico
sull’Immigrazione D.Lgs. n. 286/90.

Le nuove disposizioni riguardano
principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai
familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata,
rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane
all’estero.

Al riguardo, d’intesa con il
Ministero degli Affari Esteri, si rappresenta quanto segue.

I requisiti oggettivi in base ai
quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono
stati così modificati:

a) Reddito. Lo straniero che
chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo
derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale,
aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici
ovvero di due o più familiari dei titolari dello status di proiezione
sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al
doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (comma 3 lett. b).

b) Assicurazione sanitaria. E’
stato previsto l’obbligo di stipulare – nel caso in cui venga
richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni – una
assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale o di provvedere all’iscrizione al servizio sanitario
nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato
con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il
30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3 b)
bis).

Le novità concernenti i requisiti
soggettivi sono:

c) Coniuge. E’ ammessa l’istanza
di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore
a diciotto anni (comma 1 leti a).

d) Figli. E’ previsto che per i
figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora
permanentemente non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che
comporti invalidità totale (comma 1 lette).

e) Genitori. E’ ammessa la
richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultra
sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1 letta).

f) Rapporti di famiglia e stato
di salute – Documentazione probatoria. Con l’introduzione del comma 1 bis
dell’articolo 29 viene previsto che, ove gli stati
relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano
essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati
da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità
riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità
della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell’esame del DNA,
effettuato a spese degli interessati, secondo l’autorizzazione generale al
trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati
personali.

* * *

Infine, con la modifica del comma
8 del richiamato art. 29, viene portato da novanta a
centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto
di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo
Sportello Unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.

* * *

In assenza di espresse
disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno
essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame (5 novembre 2008).
Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le
quali non sia stata acquisita la documentazione, all’atto della convocazione,
dovrà essere attestato dall’interessato il possesso dei requisiti prescritti
dalla nuova normativa.

Si assicura, altresì, che si è
provveduto a modificare la modulistica in uso per le richieste di
ricongiungimento familiare, specie per quanto riguarda le istruzioni
predisposte per la compilazione dei moduli stessi che sarà in uso dalla data di
entrata in vigore della nuova normativa.

* * *

Si raccomanda alle SS.LL di dare
la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per
l’immigrazione, alle novità introdotte dal decreto in oggetto e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Centrale

(Ciclosi)