Penale

Monday 16 February 2004

Novità in tema di casellario giudiziale contenute nel decreto del Ministero della Giustizia 11.2.2004

Novità in tema di casellario giudiziale contenute nel decreto del Ministero della Giustizia 11.2.2004

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 11 febbraio 2004 

  Attuazione parziale e transitoria dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale. (GU n. 37 del 14-2-2004) 

IL DIRETTORE GENERALE

       della giustizia penale

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre

2002,   n.   313,   contenente  il  testo  unico  delle  disposizioni

legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di

casellario   dei   carichi   pendenti,  di  anagrafe  delle  sanzioni

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

    Visto  il  decreto  dirigenziale  1° aprile 2003 – pubblicato nel

Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile

2003 – riferito all’art. 46 del citato testo unico;

    Visto  quanto  in  esso  disposto  al punto f) relativamente alla

possibilita’ di produrre la certificazione prevista dall’art. 39 t.u.

subordinata  all’operativita’  del sistema di interconnessione con le

amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi;

    Visto che un primo stadio di interconnessione e’ stato conseguito

con la realizzazione della procedura CDS AP;

    Visto   che   tale  procedura  ha  consentito  una  modalita’  di

consultazione diretta del sistema in materia di casellario giudiziale

da  parte  delle  amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici

servizi  tramite  l’intermediazione  dell’ufficio  centrale  e  degli

uffici locali del casellario;

    Visto   che   a   detta   modalita’   possono   fare  ricorso  le

amministrazioni   pubbliche   e   i   gestori   di  pubblici  servizi

allorquando,   per   l’espletamento   delle  loro  funzioni,  abbiano

necessita’  di  acquisire  conoscenza,  oltre  che  delle  iscrizioni

menzionabili nel certificato rilasciato ai sensi dell’art. 28 t.u. in

relazione all’art. 24 t.u., anche di quelle la cui menzionabilita’ e’

esclusa dal comma 1 di quest’ultimo articolo;

    Considerato  che il sistema informativo e i programmi informatici

del  casellario giudiziale, sia per la configurazione che attualmente

li  caratterizzano, sia per l’assenza di interconnessione diretta con

le  amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono

soddisfare   le   esigenze   di   detti   soggetti   in  ordine  alla

conoscibilita’  di  iscrizioni  escluse  dal  citato art. 24, comma 1

t.u.,  solo  mediante  il  rilascio  di una certificazione contenente

tutte  le  iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata

persona;

    Visto   che   la   procedura   CDS  AP  consente  detto  tipo  di

certificazione;

    Considerato  che  il  ricorso  a  detta  procedura  ha  carattere

transitorio  in  attesa  che  si  acquisiscano  strumenti  tecnici  e

programmi  informatici  che  consentano  di configurare il sistema in

conformita’  a  quanto prescritto dall’art. 3 del decreto legislativo

30 giugno  2003,  n.  196,  e  che si realizzino stadi di avanzamento

delle strutture telematiche per l’accesso diretto allo stesso;

    Considerato  che  va  comunque garantito il rispetto dei principi

contenuti   negli  articoli 21,  22  e  27  del  decreto  legislativo

30 giugno 2003, n. 196;

    Sentita  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

per l’innovazione e le tecnologie;

    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

                              Dispone:

                               Art. 1.

    1. A)  la  prosecuzione  della  modalita’  di  consultazione  del

sistema  informativo  del  casellario  giudiziale,  attivata  con  la

procedura denominata CDS AP, da parte delle amministrazioni pubbliche

e  dei  gestori  di  pubblici  servizi  che ne facciano richiesta per

l’espletamento delle loro funzioni.

    La  consultazione  avviene attraverso il rilascio del certificato

generale  del  casellario  giudiziale,  contenente la totalita’ delle

iscrizioni riguardanti una determinata persona.

     I  soggetti  interessati  possono  acquisire  il certificato solo

previa  richiesta  scritta,  formulata secondo il modello allegato al

presente  decreto  e  presentata  all’ufficio  locale  del casellario

giudiziale o a questo fatta pervenire.

    La  richiesta  deve contenere l’indicazione che essa si riferisce

al  rilascio  del  certificato  generale del casellario giudiziale ai

sensi  dell’art. 39 t.u. e la specificazione della concreta finalita’

che  il  soggetto  intende  conseguire, nell’ambito dell’espletamento

delle   funzioni  ad  esso  attribuite,  per  effetto  di  norme  che

regolamentano  uno  specifico  procedimento  amministrativo  e per le

finalita’  di  rilevante interesse pubblico previste dall’art. 43 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    L’ufficio  locale del casellario cura che su ogni richiesta siano

apposti  il  numero  di  protocollo  e la data di arrivo della stessa

nella sede giudiziaria.

    La  produzione  del  certificato  e’  condizionata  e subordinata

all’inserimento  dei dati suddetti, di volta in volta nel S.I.C., che

li  acquisisce  e  li  riproduce  nell’avvertenza posta in calce alle

iscrizioni menzionate nel certificato.

    Il  testo  dell’avvertenza  e’  il seguente: il certificato sopra

esteso  viene  rilasciato  in  data  odierna,  a seguito di richiesta

(prot.     n.     ……     del    ………..)    della    pubblica

amministrazione/gestore     di    pubblico    servizio    finalizzata

all’accertamento  d’ufficio  di  stati,  qualita’  e  fatti ovvero al

controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato

(articoli 43,  46  e  71,  decreto  del  Presidente  della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445).

    Resta   fermo   il  divieto  di  utilizzare  dati  personali  non

indispensabili  allo  specifico  adempimento previsto nell’ambito del

procedimento  amministrativo  cui si riferisce la richiesta, ai sensi

del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in

materia di protezione dei dati personali.

      Data, ………………………..

                        Il cancelliere   ……………………….

    B)  il  ricorso  –  per le richieste di consultazione concernenti

categorie   o   gruppi  di  persone  numerosi  –  alla  procedura  di

certificazione  massiva  informatizzata  «file  to file», che prevede

l’invio  telematico  dei  dati  della richiesta da parte dell’ufficio

locale,  al  quale  e’  stata  presentata  o e’ pervenuta su supporto

informatico all’ufficio centrale del casellario.

    Quest’ultimo  elabora le informazioni e ritrasmette le risultanze

del  sistema  all’ufficio  locale,  che  procede  alla  stampa e alla

sottoscrizione  dei  certificati  per le persone a carico delle quali

risultino   iscrizioni   di   provvedimenti,  ovvero  alla  stampa  e

sottoscrizione dell’elenco delle persone per le quali «nulla» risulta

nel casellario giudiziale.

    Anche  per  detta  procedura devono essere osservate le modalita’

indicate  alla lettera A) per l’inserimento dei dati nel S.I.C. e per

la produzione dei certificati.

                                           Art. 2.

    1.  Il  presente  decreto  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

      Roma, 11 febbraio 2004

                        Il direttore generale

                       della giustizia penale

                               Iannini

                        Il direttore generale

               per i sistemi informativi automatizzati

                               Rolleri