Famiglia

Thursday 03 May 2007

Nota ABI 2.5.2007 sull’ estinzione anticipata dei mutui.

Nota ABI 2.5.2007 sullestinzione anticipata dei mutui.

È stato raggiunto oggi a Roma laccordo tra lABI e tutte le Associazioni dei consumatori,

rappresentative a livello nazionale e riconosciute nellelenco del Ministero dello sviluppo economico, sulla determinazione del livello delle misure massime per lestinzione dei mutui in essere, come previsto dalla legge sulle liberalizzazioni recentemente approvata.

Il Presidente dellABI, Corrado Faissola, ha espresso “grande soddisfazione per il raggiungimento di un accordo di grande rilevanza strategica per i rapporti tra ABI e Associazioni dei consumatori. È il segno di un significativo avvicinamento del settore bancario al sistema dei rappresentanti dei

consumatori. Siamo certi che questo percorso troverà ulteriori evoluzioni e applicazioni nel futuro”. “È unintesa di grande importanza ha aggiunto il Direttore generale, Giuseppe Zadra che ha visto lunanimità delle Associazioni dei consumatori, riuscendo a soddisfare con equilibrio le esigenze dei risparmiatori e delle imprese bancarie. È estremamente positivo essere riusciti tutti insieme a chiudere con successo un negoziato che era alla base dellattuazione di una legge”.

In dettaglio la misura massima per lestinzione sarà:

per i contratti di mutuo a tasso variabile

” 0,50 punti percentuali

” 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo

” 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001

” 0,50 punti percentuali

” 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo

” 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000

” 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo

” 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo

” 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo

” 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

Laccordo determina anche lintroduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già

prevedono misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite con

lintesa. In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati

antecedentemente al 1° gennaio 2001, lulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali.

Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali;

sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali.

Per i contratti di mutuo a tasso misto (quelli con una tipologia di tasso che varia dal fisso al variabile o viceversa) sono state trovate delle soluzioni specifiche che fanno corrispondere le misure della commissione rispettivamente ai mutui a tasso fisso o variabile.

Le parti si sono impegnate a costituire un Comitato che si riunirà trimestralmente e sarà composto da rispettivi rappresentanti con lincarico di monitorare lapplicazione dellaccordo. Tale Comitato alla luce di quanto accaduto nel primo anno di applicazione potrà valutare lo stato complessivo di attuazione dellintesa.