Imprese ed Aziende

Tuesday 12 April 2005

Norme di comportamento del collegio sindacale alla luce del nuovo diritto societario Consiglio Nazionale dei Ragionieri, circolare 23.03.2005 n° 6

Norme di comportamento del collegio sindacale alla luce del nuovo diritto
societario (area imprese)

Consiglio Nazionale dei Ragionieri, circolare 23.03.2005 n° 6

Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Roma, 23 marzo 2005

Ai Signori Presidenti di Collegio

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 6/05

Oggetto: Norme di comportamento del
Collegio Sindacale: Controllo Contabile

A seguito della riforma del diritto
societario, e delle innovazioni sulle forme e sui soggetti del controllo
legale, la Commissione Paritetica dei Consigli Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri, ha formulato rinnovate Norme di comportamento
per il Collegio Sindacale e per tutti i soggetti di vigilanza e controllo.

La bozza del documento è stata resa
pubblica attraverso i siti web dei Consigli Nazionali fin dal giugno dello
scorso anno, per agevolare una diffusa conoscenza tra i destinatari ed anche al
fine di recepire suggerimenti per migliorare o
arricchire il contenuto.

Nelle more della definitiva
elaborazione e della successiva approvazione da parte dei Consigli Nazionali,
approvazione che il Consiglio Nazionale dei Ragionieri intende condividere,
anche temporalmente, con il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, sono circolate voci contrastanti sul comportamento
suggerito e/o opportuno in merito al controllo
contabile.

La sovrapposizione di
informazioni e di opinioni di
tipo diverso, ha creato un diffuso clima di incertezza.

Il Consiglio Nazionale ritiene
pertanto necessario richiamare l’attenzione dei colleghi su alcune circostanze,
fornendo le proprie considerazioni e alcune linee di indirizzo.

Com’è noto, il legislatore, a
differenza del passato, ha specificato in modo più ampio e approfondito
l’oggetto del controllo contabile (art. 2409 ter c.c., il cui contenuto è sostanzialmente
analogo a quello dell’art. 155 del TUIF in tema di revisione contabile).

La nuova realtà normativa deve essere
affrontata con un rinnovato senso di responsabilità, che implica un processo di
formazione di particolare impegno, per svolgere la funzione di controllo
contabile secondo specifiche procedure e tecniche, in applicazione dei nuovi
principi di revisione.

I principi di revisione
italiani oggi in vigore o in corso di emanazione rappresentano una traduzione,
salvi gli adattamenti al contesto italiano, dei Principi di revisione
internazionali ISA’s.

I nuovi Principi di revisione italiani hanno abrogato quelli prima esistenti.

I vecchi Principi di revisione italiani si basavano su un approccio descrittivo-analitico, volto a fornire prevalentemente procedure
di revisione da svolgere per le diverse aree di bilancio o per coprire le
singole fonti di rischio di revisione, secondo un approccio in parte casistico.

I nuovi Principi italiani e
internazionali hanno cambiato fondamentalmente l’approccio, passando da un
approccio procedurale-casistico a
un approccio basato sui principi (principles based approach). Cosicchè la singola procedura di revisione
deve ora essere costruita dal revisore, rispettando i principi generali, sulla
base della sua capacità, esperienza e preparazione professionale, in questo
dovendo utilizzare un tasso di giudizio tecnicoprofessionale
maggiore rispetto al passato, pur sempre basato su elementi di valutazione del
rischio il più possibile oggettivi.

Ne deriva, inevitabilmente, un accresciuto
ruolo della discrezionalità tecnica del revisore e una maggiore libertà di
scelta, a condizione che le scelte siano consapevoli e
adeguatame nte documentate
e motivate.

Ciò vuol dire
che il revisore, e quindi il sindaco con funzioni di controllo contabile, avrà
una libertà di scelta tecnica maggiore rispetto al passato nell’impostazione
del piano di revisione sulla base di:

– documentata conoscenza della
società

– documentata e verificata
valutazione del rischio

– documentata definizione del livello
di significatività e nella definizione dell’estensione e della tipologia delle
procedure di verifica, che significa definire:

– la natura delle procedure di
controllo (analisi comparative, riscontri di documenti, ecc.)

– l’estensione delle procedure (campioni
limitati o estesi)

– la loro
tempistica (in occasione delle verifiche trimestrali, dopo la chiusura
dell’esercizio, ecc.).

Il revisore potrà quindi, in misura
maggiore rispetto al passato, disegnare controlli con diverso grado di estensione, secondo il suo giudizio professionale sul
rischio inerente al singolo oggetto del controllo, eventualmente non svolgendo
verifiche che giudica inutili per determinare aree di bilancio/cicli aziendali
a basso rischio ed estendendo maggiormente i controlli in aree giudicate ad
alto rischio.

D’altro canto il Revisore, dovendo
svolgere l’attività di controllo con la professionalità e la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico, non può esimersi dalla conoscenza
approfondita delle tecniche di controllo, in base alla quale “dosare” l’impegno
al fine di esprimere il proprio giudizio professionale e, quindi, pianificare
il lavoro di intervento, eseguire i controlli in tale
ambito ed emettere la relazione finale nelle forme proposte.

Quanto sopra vale
per tutte le imprese oggetto di controllo contabile, indipendentemente dalle
caratteristiche organizzative e dimensionali aziendali. A tal proposito si richiama il
documento n. 1005 “Considerazioni sulla revisione ed
enti minori” emesso dalla Professione, che non prescrive principi, né esime dal
rispetto delle prescrizioni contenute nei principi generali. Esso indica le
peculiarità applicative dei Principi di revisione nel
caso di imprese ed enti minori, laddove il controllo sia svolto da un revisore
individuale o da un piccolo team di professionisti, a cui può essere assimilato
nella fattispecie il Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile.

Infine, ad evitare che possano avere
esito eventuali tentativi di declassare i sindaci-revisori, a soggetti che
svolgono un controllo contabile di legge che dia minori garanzie di quello
svolto da una società di revisione, si aggiunge che la
“Proposta di direttiva sulla revis ione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati”, avanzata dalla Commissione europea nel
marzo 2004, prevede che i Principi di revisione internazionali ISA’s, una volta omologati nell’Unione, diventino lo
standard tecnico di riferimento per ogni revisione contabile prescritta dalle
norme dell’Unione europea (come la revisione contabile svolta dal Collegio
sindacale di S.p.A. e S.r.l.). Sul punto è significativo
il testo dell’11° considerando della Proposta di direttiva:

“(11) E’ importante garantire che
tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal
diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. Tutte le revisioni legali dei conti devono pertanto essere effettuate
conformemente ai principi di revisione internazionali”.

I Presidenti di Collegio sono quindi
invitati a dare la massima tempestiva diffusione alla presente circolare.

Con i più cordiali saluti.

William Santorelli