Penale

Thursday 29 September 2005

Non si può giudicare due volte la medesima persona per il medesimo fatto. Il punto delle Sezioni Unite sul ne bis in idem Cassazione – Su penali (cc) – sentenza 28 giugno 2005-28 settembre, n. 34655

Non si può giudicare due volte la medesima persona per il medesimo fatto. Il punto delle Sezioni Unite sul ne bis in idem

Cassazione – Su penali (cc) – sentenza 28 giugno 2005-28 settembre, n. 34655

Presidente Marvulli
– relatore Silvestri – Ricorrente Pg Corte d’appello Brescia

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 30 gennaio 2004, il
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nel corso delle formalità di apertura del dibattimento, sentite le parti, a norma
degli articoli 129 e 649 Cpp dichiarava di non doversi procedere nei confronti
di Donati Giovanni Angelo e di Balduzzi Gianfranco,
in quanto i reati loro contestati erano stati già oggetto di sentenza di
condanna emessa il 15 maggio 2001 dallo stesso tribunale, contro la quale era
stato proposto appello dagli imputati. Il tribunale giustificava la pronuncia di improcedibilità rilevando che si era verificata una
duplicazione del processo per il medesimo fatto contro le stesse persone e che,
pur se la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato, sussisteva
una situazione di bis in idem sostanziale che rendeva applicabile la
disposizione dell’articolo 649 Cpp, la cui portata deve considerarsi più ampia
di quella risultante dal tenore letterale ed implica l’operatività del divieto
di un secondo giudizio anche rispetto ad un procedimento definito con sentenza
di primo grado non ancora irrevocabile.

Il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
ricorreva per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione
ed erronea interpretazione dell’articolo 649 Cpp, sul rilievo che tale
disposizione subordina la dichiarazione di improcedibilità alla tassativa
condizione della preesistenza di una decisione irrevocabile, in mancanza della
quale la duplicazione del processo può trovare rimedio soltanto nella riunione
dei due procedimenti pendenti nella stessa fase e nello stesso grado, ovvero,
qualora questa non sia possibile, nella sospensione del nuovo procedimento in
attesa che diventi irrevocabile la prima decisione.

La Seconda Sezione Penale di questa
Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite a norma dell’articolo 618 Cpp,
osservando che la recente giurisprudenza di legittimità ha attribuito
all’articolo 649 Cpp una portata applicativa più ampia di quella formalmente
espressa dal testo della disposizione in base al richiamo all’eadem ratio delle norme che risolvono i conflitti positivi di competenza e i contrasti positivi tra uffici del
pubblico ministero, nella prospettiva dischiusa da talune decisioni della Corte
costituzionale. Dopo avere affermato di non potere condividere tale linea
interpretativa perchè essa risulta nettamente
contrastante con il dato testuale dell’articolo 649 ed è sprovvista di elementi
di riscontro logici e sistematici, la sezione rimettente precisava che non è
affatto producente il riferimento analogico alla
disciplina della litispendenza nel processo civile e che, in difetto di una
sentenza irrevocabile, la possibilità di formazione di giudicati contrastanti
può essere adeguatamente prevenuta attraverso la sospensione del secondo
procedimento, successivamente riattivabile nel momento in cui il primo processo
si conclude con una decisione irrevocabile o regredisce per nullità
processuali, per incompetenza, per vizi in procedendo, potendo, nell’un caso,
procedersi alla dichiarazione di improcedibilità ex articolo 649 e, nell’altro,
disporsi la riunione dei due distinti processi.

Il Primo Presidente ha assegnato il
ricorso alle Sezioni Unite fissando l’udienza del 28.6.2005 per la trattazione
a norma dell’articolo 611 Cpp.

Considerato in diritto

1. – Occorre preliminarmente
verificare la sussistenza delle due premesse logico-giuridiche del problema
interpretativo sottoposto alle Sezioni Unite, dovendo accertarsi se nella
situazione processuale dedotta sia riconoscibile la
duplicazione del processo, stante l’identità delle persone degli imputati e
della regiudicanda, per poi stabilire se nel processo
anteriormente instaurato sia intervenuta una decisione passata in giudicato.

Premesso che nel vaglio della censura
di violazione di norme processuali, ai sensi
dell’articolo 606, comma 1, lett. c) Cpp, la Corte di cassazione è giudice
anche del fatto e che, ai fini dell’accertamento dell’error in procedendo, può
accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (Cassazione, Su 30
ottobre 2002, Arrivoli, rv.
222553, e Su, 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092), deve porsi in risalto che, nel primo processo,
la Corte di Appello di Brescia ha confermato la
condanna del Donati e del Balduzzi pronunciata dal
tribunale il 15 maggio 2001 per il concorso nel delitto di ricettazione, avendo
gli imputati “ricevuto da altre persone allo stato non identificate n. 2137
camicie, 1913 delle quali rinvenute nella ditta del Balduzzi
e le restanti 224 nell’autovettura utilizzata dal Donati, compendio di furto
perpetrato in data 20.9.1996 in Sommacampagna ai
danni della ditta Heris Group
s.r.l.” (capo L). Nel secondo processo, conclusosi con la dichiarazione di improcedibilità, è stato
contestato il reato di ricettazione sia al Donati, per avere ricevuto 224
camicie, che al Balduzzi, per avere ricevuto 1913
camicie: nei capi di imputazione risulta anche specificato che i beni ricettati
erano stati sottratti in data 20.9.1996 alla Heris Group s.r.l.-

Sulla base di tali precisi dati fattuali le
Sezioni Unite condividono la valutazione del giudice monocratico,
a giudizio del quale i due processi hanno avuto ad oggetto il medesimo fatto,
come, del resto, non è stato neppure contestato nel ricorso del Procuratore
Generale.

Infatti, considerato che
l’espressione “medesimo fatto” figura non solo nel testo dell’articolo 649, ma
anche nella disposizioni di cui agli articolo 28,
comma 1, e 669, comma 1, del codice di rito, deve sottolinearsi che nella
giurisprudenza di legittimità detta locuzione è stata costantemente intesa come
coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due
processi, onde il “medesimo fatto” esprime l’identità storico-naturalistica del
reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta,
nell’evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni
di tempo, di luogo e di persona (Cassazione, Sezione sesta, 17 gennaio 2003,
Agate ed altri, rv. 227711; Sezione prima, 10 gennaio
2003, Grieco, rv. 223832; Sezione sesta, 16 novembre 1999, Pg
in proc. Balzano; Sezione prima, 16 aprile
1997, Vanoni ed altri, rv.
207653).

Da tali rilievi si evince che i due
processi promossi contro il Balduzzi e il Donati riguardano il medesimo fatto, nell’accezione testè
indicata. Invero, le imputazioni risultano connotate
dalla totale coincidenza dei soggetti, delle condotte, dell’oggetto materiale
della ricettazione, costituito complessivamente da 2137 camicie, del reato
presupposto, individuato nel furto ai danni della Heris
Group s.r.l., nonché delle
condizioni di tempo e di luogo dell’accadimento. Né può affermarsi l’esistenza
di una apprezzabile diversificazione per la sola
circostanza che nel primo processo la contestazione concerne una fattispecie
concorsuale ex articolo 110 Cp, mentre nel secondo
sono stati attribuiti agli imputati distinti reati di ricettazione. La
scomposizione in due reati monosoggettivi
dell’originaria ipotesi concorsuale, avvenuta nel secondo processo, corrisponde
difatti -stante la completa identità degli elementi materiali che li integrano- al risultato di una differente qualificazione
giuridica del titolo di imputazione della responsabilità penale, piuttosto che
all’individuazione di distinte fattispecie munite di ontologica autonomia
derivante dalla diversità delle componenti strutturali del fatto.

Tanto chiarito, deve porsi in risalto
che la duplicazione del processo riferito al medesimo fatto e alle stesse
persone fa sorgere il problema della possibilità di applicazione
del divieto di bis in idem di cui all’articolo 649 Cpp, per la ragione che in
nessuna delle due vicende processuali è stata pronunciata una decisione passata
in giudicato, risultando dagli atti che la sentenza emessa il 26.4.2005 dalla
Corte di Appello di Brescia, confermativa della condanna di primo grado, non
era ancora divenuta irrevocabile alla data in cui è stata deliberata la
presente decisione.

2. – In presenza
di tali specifici dati processuali le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere
il contrasto di giurisprudenza sulla questione “se la regola del ne bis in idem
stabilita dall’articolo 649 Cpp si estenda anche alle sentenze non ancora
irrevocabili”.

Nello stabilire che “l’imputato
prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non
può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto,
neppure se questo viene diversamente considerato per
il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli
articoli 69, comma 2, e 345”, l’articolo 649, comma 1, riproduce l’articolo 90
del codice del 1930, con l’unica particolarità che quest’ultima
norma era collocata nella sezione del libro primo riguardante la posizione
dell’imputato, mentre la disposizione vigente è inserita nel titolo I del libro
X destinato alla disciplina del giudicato. La diversa collocazione
non ha fatto perdere, tuttavia, al ne bis in idem l’intrinseca connotazione di
regola costitutiva -oltre che di presidio al principio di ordine pubblico
processuale funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche accertate da
una decisione irrevocabile- di un diritto civile e politico dell’individuo, sicchè il divieto deve ritenersi sancito anche a tutela
dell’interesse della persona, già prosciolta o condannata, a non essere nuovamente
perseguita. Ne segue che la proliferazione dell’unico processo corrisponde non
solo ad un’evidente distorsione dell’attività giurisdizionale, ma, di per sé,
anche alla lesione della sfera giuridica dell’interessato, costretto a
difendersi da un’accusa rispetto alla quale è stato
già giudicato con decisione definitiva. Quest’ultimo
profilo, non privo di rilevanza sul piano dell’interpretazione della
disposizione e della ricostruzione del sistema, è avvalorato dalla circostanza
che nei lavori dell’Assemblea costituente si discusse dell’opportunità di costituzionalizzare il divieto e che il principio del ne bis in idem è espressamente elevato al rango di diritto
civile e politico in non pochi trattati internazionali, ad iniziare dal
paragrafo 7 dell’articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo sino alla Costituzione europea siglata a Roma il 29.10.2004.

3. – La giurisprudenza di
legittimità, formatasi sull’articolo 90 del codice
abrogato, è rimasta costantemente ferma su una posizione di rigida osservanza
del limite testuale insito in detta disposizione, escludendo che l’esistenza di
una sentenza non irrevocabile, emessa in un primo processo, potesse legittimare
nel processo successivo, promosso contro la stessa persona per il medesimo fatto,
la pronuncia di non doversi procedere per impromovibilità
dell’azione penale (Cassazione, Sezione prima, 7 marzo 1985, Monitoro, rv. 168614; Sezione prima, 8 giugno 1982, Bolognini, rv. 154900; Sezione prima, 8 giugno 1982,
Chiavolon, rv.
154895).

In tale ottica, la Corte
costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale
del citato articolo 90, rilevando che non può dirsi violato il principio di eguaglianza ex articolo 3 Cost. per il motivo che, nella
sua funzione preclusiva della reiterazione di un procedimento penale, la norma
denunciata non equipara le due situazioni giuridiche, quella della sentenza
divenuta irrevocabile rispetto a quella che tale ancora non sia. Il Giudice
delle leggi osservò che dette situazioni sono profondamente
differenziate sul piano giuridico e che il diverso trattamento è di per sè giustificato, tanto più che l’ordinamento processuale
penale appresta, a tutela dell’unità del processo, altri istituti, dalla cui
applicazione risulta oltremodo difficile che ad un procedimento terminato con
sentenza, benchè non ancora irrevocabile, altro ne
possa seguire per lo stesso fatto (Corte costituzionale, 6/1976).

Lungo la stessa linea si è mossa la
giurisprudenza di legittimità nei primi anni di applicazione
del codice vigente. Si è stabilito, infatti, che l’articolo 649 Cpp tende ad
evitare la duplicazione di giudicati nel solo caso in cui sia già intervenuta
sentenza irrevocabile, con la conseguenza che l’applicazione del divieto del
bis in idem è rigorosamente subordinata all’esistenza di decisioni
giurisdizionali connotate dal requisito dell’irrevocabilità. Anche recentemente
è stato ribadito che l’esistenza di una sentenza
irrevocabile costituisce condizione tassativa ed inderogabile per
l’applicazione dell’articolo 649 (Cassazione, Sezione terza, 23 febbraio 2005, Pm in proc. Massa, rv. 230872). In simile contesto
interpretativo è stata dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli
articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale di detta disposizione, nella parte in cui prevede il divieto di
un secondo giudizio solo in caso di sentenza passata in giudicato (Cassazione,
Sezione terza, 23 gennaio 1996, Castellano, rv.
207105).

3.1. – La compattezza di tale indirizzo
ha subito una prima incrinatura quando è stato
ritenuto che, se è vero che il testo dell’articolo 649 Cpp collega il divieto
di un secondo giudizio alla pronuncia di una sentenza o di un decreto penale
divenuti irrevocabili, ciò non significa, tuttavia, che fino a quando non sia
stata pronunciata una sentenza irrevocabile possano legittimamente svolgersi
nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto più procedimenti
penali, giacchè l’articolo 649, al pari delle norme
sui conflitti positivi di competenza e dell’articolo 669, esprime “un costante
orientamento di sistema dettato ad evitare duplicità di decisioni” e un
“generale principio di ne bis in idem che tende innanzi tutto ad evitare che
per lo stesso fatto reato si svolgano più procedimenti e si emettano più
provvedimenti, l’uno indipendente dall’altro” (Cassazione, Sezione quinta, 10
luglio 1995, Pandolfo, rv. 202653).

La decisione appena ricordata ha dato
l’avvio ad un consistente filone interpretativo uniformemente rivolto ad
attribuire all’articolo 649 una dimensione applicativa più ampia di quella che
traspare dalla enunciazione letterale, essendo la
disposizione strettamente correlata al principio generale dell’ordinamento
processuale che vieta la duplicazione del processo contro la stessa persona per
il medesimo fatto (Cassazione, Sezione sesta, 11 febbraio 1999, Siragusa, rv. 212864; Sezione
sesta, 25 febbraio 2002, P.G. in proc. Sulsenti;
Sezione prima, 30 aprile 2003, Morteo, rv. 225004; Sezione sesta, 18 novembre 2004,
Fontana, rv. 230760; Sezione terza,
5 aprile 2005, P.G. in proc. Chiarolini).

Va segnalato, inoltre, che
nell’ultimo decennio gli interventi della giurisprudenza costituzionale hanno
offerto precisi spunti a sostegno dell’indirizzo favorevole ad una lettura
estensiva della disposizione di cui all’articolo 649.

Dopo l’iniziale posizione di chiusura
espressa con la ricordata sentenza n. 6 del 1976, la Corte costituzionale, nel
dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
555, comma 2, Cpp, in relazione all’articolo 414 dello
stesso codice, ha rilevato che in caso di esercizio dell’azione penale in
ordine al medesimo fatto per il quale sia stata precedentemente disposta
l’archiviazione, senza la previa autorizzazione alla riapertura delle indagini,
“parimenti deve ritenersi precluso l’esercizio dell’azione penale, in quanto
riguardante il medesimo fatto già oggetto di un provvedimento di archiviazione,
in carenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini”: in siffatta
situazione -ha precisato la Corte- “è la instaurabilità
di un nuovo procedimento e, quindi, la procedibilità a essere impedita”, dato
che “l’ordinamento, sistematicamente considerato, appresta già un rimedio atto
a sanzionare processualmente l’esercizio dell’azione
penale per un fatto già oggetto di un provvedimento di archiviazione, in
mancanza dell’autorizzazione giudiziale ai sensi dell’articolo 414 Cpp” (Corte cost., 27/1995).

Con riferimento ad una fattispecie
analoga a quella oggetto del presente processo è stato
rilevato che “non compete a questa Corte indicare la norma processuale da
applicare al caso di specie, né stabilire se, nell’ipotesi di precedente
sentenza di condanna per il medesimo fatto non ancora passata in giudicato,
debba aversi riguardo a quanto disposto dall’articolo 649 Cpp o se, in ossequio
ad una accezione più piena del principio ne bis in idem, tale che in esso sia
compreso il divieto di sottoporre a procedimento penale una stessa persona più
di una volta per il medesimo fatto, debba trovare applicazione l’articolo 529
Cpp, la cui operatività non è limitata, secondo quanto questa Corte ha già
chiarito nella sentenza n. 27 del 1995, ai casi di difetto delle condizioni di
procedibilità espressamente enumerate nel Titolo III del Libro V del codice di
procedura penale, ma può essere ragionevolmente estesa fino a comprendere tutte
le ipotesi in cui per quel medesimo fatto l’azione penale non avrebbe potuto
essere coltivata in un separato procedimento perchè già iniziata in un altro”
(Corte costituzionale, 318/01).

Infine, chiamata a risolvere la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 Cpp nella parte in cui
non prevede l’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare che, per il
medesimo fatto, abbia già disposto il rinvio a giudizio della stessa persona,
seguito da condanna impugnata in appello, la Corte costituzionale ne ha
dichiarato la manifesta infondatezza, osservando che “è da escludersi che il
giudice possa essere chiamato a pronunciarsi una seconda volta sull’ipotesi
accusatoria in vista dell’apertura di un nuovo giudizio, e ciò sia che debba
aversi riguardo a quanto disposto dall’articolo 649 Cpp, sia che trovi
applicazione il principio del ne bis in idem in
un’accezione più ampia di quella risultante dal predetto articolo 649 e tale da
impedire l’eventualità di procedimenti simultanei, rendendo applicabile, anche
in tal caso, l’articolo 529 Cpp, la cui previsione possa ragionevolmente
estendersi a comprendere le ipotesi in cui l’azione penale non abbia da avere
corso in un procedimento perché già promossa in un altro” (Corte
costituzionale, 39/2002).

3.2. – Talune decisioni di questa
Corte si sono collocate al di fuori dell’alternativa
vertente sull’applicabilità o non dell’articolo 649 Cpp nella convinzione che
nella disciplina apprestata per i conflitti di competenza potesse individuarsi
il rimedio atto a risolvere le ipotesi di litispendenza risultanti dalla
simultanea instaurazione dinanzi a giudici diversi di due processi contro la
stessa persona per il medesimo fatto. A sostegno della praticabilità di un
simile percorso è stata addotta la circostanza che l’articolo 28, primo comma,
lett. b) Cpp descrive una tipica situazione di litispendenza allorchè identifica un conflitto positivo
nei casi nei quali “due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono …..
cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona”. Si è sostenuto,
così, che nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso
imputato per lo stesso fatto-reato la competenza spetta
al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata e che
l’unificazione deve essere realizzata con l’applicazione del criterio della
progressione attraverso l’assorbimento dell’un procedimento nell’altro
(Cassazione, Sezione prima, 8 maggio 1989, Rotolo, rv.
181325; Sezione prima, 21 ottobre 1988, Chirico, rv. 179854; Sezione prima, 10 marzo 1986, Salerno, rv.
172390; nel vigore del nuovo codice di rito: cfr. Sezione
terza, 23 aprile 1996, P.M. in proc. Poloni, rv. 204728; Sezione
prima, 23 novembre 2004, Murati). Peraltro, la sfera di operatività
della disciplina dei conflitti di competenza è stata estesa a tal punto da
includervi anche la concorrenza di procedimenti non riconducibili nella
categoria della litispendenza, ma in quella della continenza, qualificata dalla
circostanza che le regiudicande sono identiche
soltanto parzialmente, in quanto l’una è più ampia e comprende interamente
l’altra, dovendo, in tale situazione, i procedimenti concentrarsi dinanzi al
giudice investito della cognizione del fatto più esteso (Cassazione, Sezione
prima, 20 giugno 1997, Ripa, rv. 208240; Sezione
prima, 10 novembre 1989, Bono, rv. 182551).

Il riferimento alle regole sui
conflitti risulta indubbiamente corretto nei casi di
duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, dato che la
contemporanea cognizione dell’identica regiudicanda
ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente,
integra un “conflitto positivo proprio” risolubile mediante l’applicazione
delle disposizioni degli articoli 28 e segg.- In
simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere
costituito dall’applicazione delle disposizioni del codice che regolano la
competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione
o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui
impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei
procedimenti si realizzi dinanzi al giudice “precostituito per legge” in base
alle norme sulla competenza.

Per contro, deve ritenersi non
corretta l’estensione della normativa sui conflitti alle duplicazioni del
processo verificatesi all’interno della stessa sede giudiziaria, senza alcuna implicazione riguardante questioni di competenza per
territorio e per materia. In questi casi è da escludere la configurabilità di
un conflitto positivo di competenza non solo se i
procedimenti duplicati pendano dinanzi a giudici dello stesso ufficio, nella
stessa fase o in fasi differenti, ma anche quando essi si trovino in gradi
diversi. Di talchè, va riconosciuta l’esattezza
dell’orientamento secondo cui è estranea allo schema del conflitto di
competenza l’ipotesi in cui il tribunale e la corte d’appello della stessa sede
procedano per il medesimo fatto, stante l’autonomia delle reciproche sfere di
competenza funzionale in relazione alla diversità dei
gradi e non sussistendo nessun profilo di incompetenza di uno dei due giudici
(Cassazione, Sezione prima, 23 ottobre 2002, Auriemma,
rv. 222484; Sezione prima, 26 maggio 1999, Busi, rv.,
213946).

Nella situazione da ultimo
considerata non sono applicabili neanche le norme sui conflitti “impropri”,
“atipici” o “in casi analoghi” contenute nel secondo comma dell’articolo 28
Cpp.- Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che tale genere di
conflitti manca della rigida conformazione tipica del conflitto di competenza
“proprio” e che l’intervento della Corte di cassazione è diretto a regolare
l’ordine delle competenze al fine di eliminare distorsioni che danno origine,
in casi concreti non predeterminati, ad una stasi del processo rimuovibile
attraverso la determinazione dell’ambito delle attribuzioni in
riferimento al compimento di singoli atti (Cassazione, Sezione prima, 6 luglio
2004, confl. comp. in proc. Bevilacqua ed altri, rv. 229386). Sul punto è consolidato l’indirizzo che
considera la sfera applicativa del secondo comma dell’articolo 28 Cpp limitata
ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di stasi o di
paralisi dell’attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso
insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all’adozione di provvedimenti
necessari allo sviluppo del rapporto processuale (Cassazione, Sezione quinta,
16 giugno 1999, Pm in proc.
Sami, rv. 213804; Sezione
prima, 16 aprile 1997, P.M. in proc. Vanoni; Sezione
prima, 15 novembre 1996, Straticò, rv. 206516).

Dai precedenti rilievi deve
senz’altro inferirsi che le situazioni di litispendenza
oggetto del quesito interpretativo, al quale le Sezioni Unite devono
dare risposta, non possono essere definite con l’applicazione della disciplina
dei conflitti in casi analoghi, tipicizzati in
conformità di un preciso modello normativo all’interno del quale non può
ricondursi la contemporanea pendenza presso una medesima sede giudiziaria, in
fasi o in gradi diversi, di processi nei confronti delle stesse persone per
l’identica regiudicanda: in tali ipotesi, infatti,
manca una situazione di blocco o di stallo dei procedimenti duplicati, ciascuno
dei quali risulta pienamente idoneo a svilupparsi autonomamente fino alla
formazione del giudicato, senza che possano insorgere interferenze reciproche
in grado di produrre ostacoli o intralci alla loro normale progressione verso
il naturale epilogo.

3.3. – La varietà e la disomogeneità
delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità nascono
principalmente dal fatto che il codice di procedura penale regola,
nell’articolo 28, comma 1, lett. b), soltanto la categoria dei conflitti
“propri” di competenza, senza indicare alcuna esplicita
soluzione normativa per la litispendenza dei processi, in fasi o in gradi
diversi, dinanzi a giudici della medesima sede giudiziaria. La lacuna spiega
l’esigenza unanimemente avvertita di trovare un rimedio atto ad eliminare
situazioni indubbiamente annoverabili tra le patologie processuali perché sono
fonte di gravi pregiudizi per l’ordine e la funzionalità
dei procedimenti e determinano, nello stesso tempo, la violazione del diritto
dell’imputato a non essere più volte perseguito per il medesimo fatto.

La condizione di vuoto normativo non
può essere ovviamente superata facendo riferimento alla disciplina della
litispendenza nel processo civile dettata dall’articolo 39, primo comma, c.p.c., secondo cui “se una stessa
causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in
qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con sentenza la
litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
In proposito basta osservare che il primo comma del citato articolo 39 eleva il
criterio della prevenzione a regola generale di unificazione
del processo civile duplicato e che, ai fini della dichiarazione di
litispendenza, è irrilevante ogni indagine sull’effettiva competenza del
giudice preventivamente adìto, pur se il giudice
successivamente adìto sia funzionalmente ed
inderogabilmente competente a conoscere della causa (Cassazione civile, Sezione
prima, 16724/02; Sezione terza, 7360/00). Ne segue che la norma del codice di
rito civile che, per risolvere la litispendenza, attribuisce prevalenza al
criterio della prevenzione rispetto a quello della competenza non è certamente
trasferibile nel processo penale, rispetto al quale la legge processuale
assegna carattere assolutamente pregiudiziale
all’accertamento della competenza del giudice, in piena sintonia con il
principio costituzionale del giudice naturale sancito dall’articolo 25, comma
1, della Carta costituzionale.

I disorientamenti della
giurisprudenza e l’assenza di una normativa che ponga
una esplicita disciplina di tutti i casi di litispendenza, compresi quelli nei
quali non sorgono questioni attinenti alla competenza, spiegano le ragioni per
le quali sono sorte le prassi di frenare il corso del primo processo in modo
che l’altro possa pervenire alla stessa fase o grado e ne sia, quindi,
possibile la riunione, ovvero di sospendere il processo successivo sino a
quando il primo si concluda con una sentenza irrevocabile che renda applicabile
la regola del ne bis in idem di cui all’articolo 649 c.p.p.-
Proprio a quest’ultimo espediente hanno fatto
espresso riferimento tanto il Procuratore Generale ricorrente quanto la Sezione
rimettente per sostenere che nel caso di specie il Tribunale di Brescia,
anziché dichiarare immediatamente l’improcedibilità dell’azione penale a norma
dell’articolo 649, avrebbe dovuto sospendere il nuovo procedimento in attesa
che divenisse irrevocabile la prima decisione.

L’opinione non ha pregio. Per
escluderne la correttezza è sufficiente osservare che l’articolo 3 Cpp delinea in termini tassativi le ipotesi di sospensione del
processo penale, tanto da escluderne l’estensione per via analogica, e che,
parallelamente, l’articolo 50 dello stesso codice dispone che “l’esercizio
dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente
previsti dalla legge”. E’ stato, pertanto, coerentemente ritenuto che contrasta
con le linee dell’ordinamento vigente, al punto da risultare
abnorme, il provvedimento di sospensione del dibattimento al fine di attendere
gli sviluppi delle indagini, dato che esso è privo di referente normativo ed in
contrasto con la disciplina codificata delle questioni pregiudiziali
(Cassazione, Sezione quinta, 28 ottobre 1994, Pm in proc. Di Mambro). Ne segue che,
stante l’inderogabilità delle cause che legittimano la sospensione del
processo, le prassi sopra indicate devono considerarsi illegali, come pure
devono reputarsi praeter legem
quei rimedi empirici che, pur non traducendosi in una formale dichiarazione di
sospensione, realizzano di fatto lo stesso risultato attraverso
dilatorie condotte processuali volte a ritardare il normale andamento dei
procedimenti.

4. – Valutata la consistenza
giuridica delle diverse posizioni, le Sezioni Unite ritengono di condividere
l’indirizzo favorevole all’ammissibilità della pronuncia di non doversi
procedere per impromovibilità dell’azione penale
nelle ipotesi di litispendenza, che non implichino un conflitto di competenza e
non siano accompagnate dall’esistenza di una sentenza irrevocabile, pur se le
ragioni addotte a sostegno della soluzione prescelta necessitano
di integrazioni e di approfondimento argomentativo, soprattutto per quanto
concerne il ruolo dell’articolo 649 Cpp nell’ambito dell’analisi ricostruttiva della normativa.

La prima notazione essenziale per lo
sviluppo di una coerente ed organica linea interpretativa deve essere tratta
dalla circostanza che nella maggior parte delle decisioni citate l’applicazione
della regola del ne bis in idem è collegata non tanto
alla diretta operatività della disposizione di cui all’articolo 649 quanto al
fatto che tale norma rappresenta l’espressione di un principio più ampio, che,
anche in assenza di una sentenza irrevocabile, rende la duplicazione dello
stesso processo incompatibile con le strutture fondanti dell’ordinamento processuale
e ne permette la rimozione con l’impiego dei rimedi enucleabili dal sistema. In
tal senso è univocamente significativo che in dette
decisioni si faccia riferimento allo “ordinamento, sistematicamente
considerato” (Corte costituzionale, 27/1995, cit.), o ad “un costante
orientamento di sistema dettato ad evitare duplicità di decisioni” (Cassazione
10 luglio 1995, Pandolfo, rv. 202653, cit.), ovvero
ad un generale principio di ne bis in idem desumibile
da “un’accezione più ampia di quella risultante dal predetto articolo 649”
(Corte costituzionale, 39/2002, cit.) e tendente “ad evitare che per lo stesso
fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche
non irrevocabili, l’uno indipendente dall’altro” (Cassazione, Sezione sesta, 11
febbraio 1999, Siragusa, rv.
212864, cit.).

L’indirizzo qui condiviso offre
argomenti di decisiva rilevanza per tracciare l’esatto percorso che conduce a
risultati di piena affidabilità logico-giuridica.

Sono state precedentemente
illustrate le ragioni che autorizzano ad affermare che il codice di procedura
penale regola espressamente soltanto le situazioni di litispendenza che danno
origine a conflitti di competenza e non anche quelle nelle quali tale
condizione è assente. Mette conto, però, osservare che, al di fuori dell’area
del diritto penale sostanziale per il quale vigono il principio costituzionale
di stretta legalità e la riserva assoluta di legge (articolo 25, comma 2,
Costituzione), la mancanza di una esplicita
disposizione non può fare considerare esaurito il compito dell’interprete, il
quale, prima di optare per una conclusione di “non liquet”
o di negare l’esistenza di una norma, ha il dovere di sperimentare tutti gli
altri strumenti ermeneutici dei quali dispone,
verificando, in particolare, la praticabilità della via additata dall’articolo
12, comma 2, delle Disposizioni sulla legge in generale, a norma del quale “se
una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il
caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. E sul metodo dell’indagine
interpretativa in mancanza di un’esplicita disposizione di legge le Sezioni
Unite di questa Corte hanno precisato che il silenzio del legislatore, di per sè solo, non ha valore concludente, nel senso che non
equivale a certa regola di esclusione, per la
semplice, ma evidente, ragione che nella ricostruzione della reale portata di
una legge il fatto pretermesso non è affermato nè
escluso e che, stante il valore non univoco di quel silenzio, compito
indeclinabile dell’interprete è quello di attribuire, caso per caso, alla
omessa menzione del fatto il significato più coerente con la ratio legis, con il contesto normativo delineato dal sistema e
con gli interessi tutelati ed i fini effettivamente perseguiti (Cassazione, Su,
25 febbraio 1998, Gerina ed altro, rv. 210199).

Così individuate le coordinate
dell’operazione ermeneutica, deve porsi in risalto che dalla giurisprudenza che
ha dato vita all’indirizzo favorevole ad una lettura estensiva dell’articolo
649 Cpp traspare inequivocamente che la declaratoria di impromovibilità dell’azione
penale, pur in assenza di una decisione irrevocabile, è stata giustificata non
attraverso l’applicazione diretta della predetta disposizione, la cui
configurazione normativa risulta tracciata in confini ben precisi e delimitati,
ma facendo leva, invece, su un principio che la trascende ed è collocato a
monte della stessa, corrispondendo l’articolo 649 ad una delle plurime
specificazioni di una direttiva generale alla quale è conformato tutto il
sistema processuale. Si è voluto, cioè, significare
che l’articolo 649 costituisce un singolo, specifico, punto di emersione del principio
del ne bis in idem, che permea l’intero ordinamento dando linfa ad un preciso
divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e
di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va attribuito, pertanto,
il ruolo di principio generale dell’ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell’articolo 12 delle Preleggi,
il giudice non può prescindere quale necessario referente dell’interpretazione
logico-sistematica.

5. – La matrice del divieto del bis
in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale,
ben nota alla teoria generale del processo, sia civile che penale. L’esattezza
della qualificazione è confermata dalla considerazione che il
divieto di cui all’articolo 649 è esso stesso nient’altro che una
preclusione: quella finale che si consolida a chiusura del processo. Non a caso
uno dei più illustri studiosi del processo civile, al quale si deve la prima
trattazione organica della tematica delle preclusioni
processuali, ha definito il giudicato come la “somma preclusione” cui è
affidata la funzione di garantire l’intangibilità del risultato del processo.

Prima di esplicarsi
quale limite estremo segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione
di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i
tempi e i modi dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali
quello sviluppo dipende, onde la preclusione rappresenta il presidio apprestato
dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle
sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il
processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti
modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi,
è legalmente tipicizzato in conformità di determinati
criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato
finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra le esigenze di giustizia,
di certezza e di celerità.

Tale linea di pensiero, comunemente
accolta anche dalla dottrina processualpenalistica,
rende evidente che la preclusione corrisponde ad un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non
concepibile se non come serie ordinata di atti
normativamente coordinati tra loro, ciascuno dei quali – all’interno
dell’unitaria fattispecie complessa a formazione successiva- è condizionato da
quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi
secondo precise interrelazioni funzionali.

E’ comune in dottrina l’opinione che
l’istituto della preclusione, attinente all’ordine pubblico processuale, è
intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti,
accomunate dal risultato di costituire un impedimento all’esercizio di un
potere del giudice o delle parti in dipendenza dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del
precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio
dello stesso potere. In quest’ultima ipotesi la
preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del
potere.

5.1. – La figura della
preclusione-consumazione offre la chiave per risolvere la questione relativa all’applicabilità della regola del ne bis in idem
alle situazioni di litispendenza, in fasi o in gradi diversi, di procedimenti
dinanzi ad uffici della stessa sede giudiziaria.

Insuperabili esigenze di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che lo
stesso ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l’azione penale in
relazione ad una determinata imputazione non possa successivamente promuovere
un nuovo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, per la
semplice ragione che, restando immutati i termini oggettivi e soggettivi della regiudicanda, è definitivamente consunto il potere di
azione di cui quell’ufficio è titolare. Di talchè, sussistendo tali condizioni, il vincolo di legalità
insito nel carattere di obbligatorietà ex articolo 112
della Costituzione rende l’azione penale non solo irretrattabile,
ma anche non reiterabile, se non nei casi previsti dalla legge, ad opera del
medesimo ufficio della pubblica accusa.

Il principio, espresso dal
tradizionale brocardo “bis de eadem
re ne sit actio”, rappresenta il corollario dei connotati di
razionalità e di ordine del processo alla cui tutela è preordinata l’indicata
preclusione-consumazione, chiaro essendo che un sistema processuale che
lasciasse alla discrezionalità dello stesso organo della pubblica accusa la
possibilità di reiterare l’esercizio dell’azione penale contro la stessa
persona per il medesimo fatto si muoverebbe lungo linee assolutamente
contraddittorie e dissonanti, asimmetriche rispetto al principio di legalità e
non compatibili con i caratteri salienti del “giusto processo” prefigurato
dall’articolo 111 della Costituzione. Questo difatti, nella sua impronta
tipicamente accusatoria, richiede non solo la rispondenza alle regole della
ragionevole durata del processo e della parità delle parti, ma sottende altresì,
in armonia con le principali fonti normative internazionali sopra richiamate,
il diritto dell’imputato a non essere perseguito più di una volta per
l’identico fatto. E’ evidente, inoltre, che un sistema che non riconoscesse al
divieto del bis in idem il carattere di principio generale dell’ordinamento
potrebbe dischiudere la via a prassi anomale ed a condotte qualificabili come
vero e proprio “abuso del processo”, perché idonee a vulnerare la regola
dell’immediatezza e della concentrazione della formazione della prova in
contraddittorio, rendendo possibile un uso strumentale del potere di azione per finalità inconciliabili con la legalità e
l’ordine processuali.

La preclusione conseguente alla
consumazione del potere di azione non può non
determinare la dichiarazione di impromovibilità
dell’azione penale, quale epilogo necessitato del secondo processo, restando,
così, confermata l’enunciazione del principio per cui le condizioni di
procedibilità non si esauriscono in quelle espressamente enumerate nel titolo
III del libro V del codice di procedura penale (Corte cost.,
n. 318 del 2001, cit.). Di talchè al secondo giudice
non resta che pronunciare sentenza di non doversi procedere a norma
dell’articolo 529 o di non luogo a procedere ex articolo 425, ovvero, qualora
l’azione penale non sia stata ancora esercitata, decreto di archiviazione
per impromovibilità dell’azione stessa, dovendo
sottolinearsi, a quest’ultimo riguardo, che
risulterebbe certamente irrazionale imporre al pubblico ministero l’esercizio
del potere di azione al solo fine di instaurare un processo che dovrà
necessariamente concludersi con la decisione che l’imputato non avrebbe dovuto
essere sottoposto a nuovo procedimento penale.

Infine, è opportuno osservare che,
contrariamente a quanto ritenuto in una recente pronuncia di questa Corte
(Sezione terza, 5 aprile 2005, P.G. in proc. Chiarolini, cit.), lo sdoppiamento del processo ad
iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero non si sottrae alla
regola del ne bis in idem per il solo motivo che
l’esercizio dell’azione penale è rinnovato per porre riparo a nullità assolute
ed insanabili verificatesi nel primo procedimento. Una simile situazione deve
trovare soluzione con l’applicazione delle regole che governano l’ordinaria dinamica processuale e non già con l’attribuzione al
pubblico ministero della libertà di replicare, a sua scelta insindacabile,
l’esercizio dell’azione penale, potendo ammettersi la reviviscenza di tale
potere soltanto nel caso in cui non si crei uno stato di litispendenza, vale a
dire quando il primo processo si è concluso con la dichiarazione irrevocabile
della nullità che ha impedito di pervenire ad una decisione sul merito
dell’imputazione.

5.2. – Merita di essere sottolineato un ulteriore profilo di essenziale importanza
per la completezza argomentativa della soluzione
indicata rilevando che, nell’ipotesi della pronuncia di una sentenza non
irrevocabile nel primo processo, nel perimetro della preclusione-consumazione
ricade, oltre che l’esercizio dell’azione penale, anche il potere di “ius dicere” ad opera del giudice
dello stesso ufficio investito della cognizione dell’identica regiudicanda nel secondo procedimento.

Inequivoci spunti in tale senso
possono trarsi dalla disciplina legale degli effetti delle decisioni
giurisdizionali, che, per loro natura, non possono essere eliminati o
modificati dallo stesso giudice che le ha emesse, per la precisa ragione che,
al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, le decisioni stesse
possono essere confermate, riformate o modificate esclusivamente dal giudice
superiore investito della cognizione del processo a seguito dell’attivazione
dei rimedi offerti dal sistema delle impugnazioni.

Il carattere di stabilità e di intangibilità della decisione rispetto al giudice dal
quale essa proviene rappresenta una regola che ha trovato frequenti
applicazioni nella giurisprudenza. Rappresentano espressione di tale principio
quelle pronunzie che, in materia di revoca dei provvedimenti di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno chiarito che gli
atti di giurisdizione sono “revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti
espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli
strumenti di impugnazione” (Corte costituzionali, 144/99) e che “l’ordinamento
preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente
previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i
quali sia prevista espressamente una procedura di revoca” (Cassazione, Su, 14
luglio 2004, Sangallo, rv. 228666). Ancor più
esplicitamente, nella specifica ottica del fenomeno della
preclusione-consumazione, è stato stabilito che “il provvedimento adottato in
forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su
determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitività
che è considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza, deve
ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che,
dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l’esercizio della potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente,
all’organo della giurisdizione (anche in sede esecutiva) la possibilità di
tornare sulla presa decisione, cui va pertanto, riconosciuta l’idoneità a
decidere in modo risolutivo l’episodio che ad essa ha dato vita (Cassazione,
Sezione prima, 22 settembre 1999, Papurello, rv. 214695; Sezione prima, 21 dicembre 1993, Fidanzati, rv. 196542).

Del resto, un esplicito e diretto riscontro normativo del fenomeno della
preclusione-consumazione, che impedisce al giudice di pronunciare una seconda
volta sul medesimo oggetto, è dato dalla rigida disciplina delle condizioni
prescritte per la correzione degli errori materiali e dei limiti di
applicabilità dell’articolo 130 Cpp.- L’ammissibilità del rimedio correttivo
nei soli casi di “errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui
eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto” lascia inequivocamente intendere che la legge autorizza soltanto
gli interventi riparatori imposti dalla necessità di armonizzare
l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, mentre
devono considerarsi senz’altro interdetti gli interventi dello stesso giudice
con funzione sostitutiva della decisione, che, nella sua organica unità e nelle
sue essenziali componenti, esce definitivamente dalla sfera giuridica del
giudice che l’ha assunta, di talchè è
inderogabilmente riservato al giudice dell’impugnazione il compito di
modificare il contenuto decisorio del provvedimento
(cfr. Cassazione, Su, 18 maggio 1994, Armati, rv.
198543).

Non è producente
l’obiezione per cui la regola della
preclusione-consumazione del potere di decisione può valere esclusivamente
all’interno dello stesso processo. La fragilità del rilievo risulta
palese se si tiene presente che nella situazione di duplice devoluzione
dell’identica regiudicanda a giudici della stessa
sede giudiziaria, in fasi o in gradi diversi, l’esistenza di più procedimenti
non può ostacolare il ripristino dell’unicità del processo, dal momento che l’operatività
del principio generale del ne bis in idem presuppone proprio la pluralità di
procedimenti ed è subordinata alle sole condizioni della perfetta coincidenza
della regiudicanda (stesso imputato e medesimo
fatto), dell’identità dell’ufficio del pubblico ministero che ha esercitato
l’azione penale e dell’identità dell’ufficio del giudice chiamato a pronunciare
una decisione rispetto alla quale, avendo già provveduto sul medesimo oggetto,
ha definitivamente esaurito il suo compito.

6. – A conferma dei risultati
dell’indagine sin qui condotta non può sottacersi che l’utilizzazione
dello schema concettuale della preclusione ha trovato ampia diffusione nella
giurisprudenza costituzionale e in quella di legittimità per la soluzione di
situazioni processuali nelle quali la mancanza di una specifica disposizione di
legge ha reso necessario il ricorso all’interpretazione logico-sistematica.

Una delle più frequenti applicazioni
dell’istituto della preclusione è riconoscibile nel
filone giurisprudenziale che ha enucleato il principio di non regressione del
processo, ritenendo che, eccettuate le ipotesi espressamente regolate dalla
legge, i provvedimenti adottati in violazione dello sbarramento segnato dal
passaggio da una fase all’altra siano radicalmente inficiati da abnormità
funzionale, derivando dall’inosservanza della preclusione il sovvertimento
dell’ordine normativamente assegnato allo sviluppo del rapporto processuale
(Cassazione, Su, 29 maggio 2002, Manca, rv. 221999;
Su, 10 dicembre 1997, Di Battista, rv. 209603; Su, 31 luglio 1997, P.M. in proc.
Baldan, rv. 208220; Su, 18
giugno 1993, P.M. in proc. Garonzi,
rv. 194061).

Di indubbia creazione giurisprudenziale
è anche la figura del c.d. “giudicato cautelare”, che costituisce, nella
sostanza, particolare applicazione della preclusione del “ne bis in idem”,
ricavata dal sistema processuale e trasferita nel peculiare settore delle
misure cautelari personali e reali. In proposito, dopo avere premesso che la
formazione e la portata del giudicato e, ancor più, della preclusione
processuale non vanno individuate in astratto sulla base di
concezioni aprioristiche, ma con riferimento al diritto positivo vigente, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che una preclusione processuale endoprocedimentale è suscettibile di formarsi a seguito
delle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione,
dalla Corte Suprema, ovvero dal Tribunale, in sede di riesame o di appello, le
cui pronunzie non possono non spiegare un’efficacia preclusiva allo stato degli
atti (Cassazione, Su, 8 luglio1994, Buffa, rv.
198213).

Alla stessa linea di pensiero è
riconducibile l’indirizzo ormai prevalente secondo cui la preclusione del “ne bis in idem” giustifica la dichiarazione di impromovibilità dell’azione penale anche in presenza di
provvedimenti decisori diversi da quelli indicati nell’articolo 649 Cpp, come
il decreto di archiviazione seguito da riapertura delle indagini da parte dello
stesso pubblico ministero senza l’autorizzazione del giudice prescritta dall’articolo
414 (Corte costituzionali, 27/1995, cit.; Cassazione,
Su, 22 marzo 2000, Finocchiaro, rv.
216004) e la sentenza di non luogo a procedere in assenza del provvedimento di
revoca ex articolo 434 (Corte costituzionale, 27/1995, cit., e 206/97, cit.; Cassazione, Su,
23 febbraio 2000, Romeo, rv. 215411).

Un’elaborazione approfondita della
preclusione processuale è dovuta, inoltre, alle
decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte con le quali è stata posta in
luce l’importanza di detto istituto relativamente allo sviluppo del processo
nei vari gradi di impugnazione, ne è stata indicata la diversa base concettuale
rispetto al giudicato e sono stati illustrati i meccanismi attraverso i quali i
capi e i punti della decisione diventano intangibili in tempi sovente
diacronici, determinando la progressiva delimitazione della regiudicanda
sino alla formazione definitiva del giudicato, che, quale “somma preclusione”,
paralizza il potere-dovere della immediata declaratoria delle cause di non
punibilità ai sensi dell’articolo 129 Cpp (Cassazione, Su, 19 gennaio 2000, Tuzzolino, rv. 216239; Su., 26 marzo 1997, Attinà, rv. 207640; Su, 23 novembre 1990, Agnese, rv. 186164).

Infine, deve segnalarsi che una delle
più lucide ed esaurienti applicazioni dei principi di preclusione e di
consumazione del potere è stata recentemente fornita dalle Sezioni Unite
allorché è stato stabilito che, qualora il P.M., nelle more della decisione sull’appello
proposto contro l’ordinanza reiettiva della richiesta
di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso
indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori “nuovi”,
preesistenti o sopravvenuti, é precluso al giudice, in pendenza del
procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare
(Cassazione, Su, 31 marzo 2004, Donelli, rv. 227358). Nella decisione sono state spiegate le
possibili interferenze tra competenze funzionali diversificate
rilevando come “alla luce di una complessiva lettura delle linee
logico-sistematiche sia del fenomeno cautelare che della categoria delle
preclusioni endoprocedimentali, il rapporto fra le
due soluzioni non si configuri in termini di concorrenza, bensì di alternatività. S’intende cioè
sostenere il principio per cui, qualora il pubblico ministero si determini a
coltivare contemporaneamente entrambe le vie (…), al Gip
sia preclusa, in pendenza dell’appello avverso la sua prima decisione, la
potestà di statuire ancora in ordine alla medesima domanda devoluta in sede di
gravame al vaglio del tribunale della libertà. Non può invero consentirsi
all’organo dell’accusa, nell’investire della decisione sulla stessa azione
cautelare diversi giudici, di perseguire l’abnorme risultato di un duplice,
identico, titolo, l’uno a sorpresa e immediatamente esecutivo, l’altro disposto
all’esito di contraddittorio camerale e del quale resta sospesa l’esecutività
fino alla decisione definitiva”.

7. – A compendio di tutte le
precedenti considerazioni, le Sezioni Unite ritengono di dovere formulare sulla
questione controversa il seguente principio di diritto: “Le situazioni di
litispendenza, non riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza di cui
all’articolo 28 Cpp, devono essere risolte dichiarando nel secondo processo,
pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l’impromovibilità
dell’azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio
generale del ne bis in idem, semprechè
i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa
persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico
ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla
cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria”.

Pertanto, integrata nei termini sopra
illustrati la motivazione della sentenza impugnata, poichè
il Tribunale di Brescia ha legittimamente dichiarato di non doversi procedere
contro Donati Giovanni Angelo e Balduzzi
Gianfranco per essere stati già giudicati per lo stesso fatto in presenza delle
condizioni appena enunciate, il ricorso del Procuratore Generale di Brescia
risulta infondato e deve essere, quindi, rigettato.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite,
rigetta il ricorso.