Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 22 November 2003

Non è vessatoria la clausola che consente la rivalsa dell’ assicurazione in caso di guida in stato di ebbrezza.

Non è vessatoria la clausola che consente la rivalsa dell’assicurazione in caso di guida in stato di ebbrezza.

Tribunale di Parma – sentenza 9-15 ottobre 2003, n. 1427

Giudice Coscioni – ricorrente Bonfanti

Svolgimento del processo

Maurizio Bonfanti citava in giudizio Nicola Rozzi e la Sai Spa avanti il Tribunale di Parma per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, premettendo che

– il 6 agosto 1899 Maurizio Bonfanti, mentre percorreva alla guida della propria Fiat Tipo la circonvallazione di Langhirano, era stato investito dalla Fiat Punto condotta dal proprietario Nicola Rozzi, che procedeva in senso opposto ed aveva invaso la carreggiata opposta;

– il Rozzi era stato contravvenzionato dai Carabinieri di Parma per aver circolato contromano;

– a causa dell’urto l’attore aveva riportato diversi danni fisici, ed aveva dovuto sopportare spese per le riparazioni alla autovettura.

Si costituiva in giudizio Nicola Rozzi, il quale chiedeva accogliersi le conclusioni sopra riportate, eccependo che:

– la Sai Assicurazioni, che assicurava il suo veicolo, aveva comunicato che avrebbe agito in rivalsa nei suoi confronti in quanto era stato contravvenzionato ai sensi dell’articolo 186 codice della strada;

– Rozzi non aveva invaso la corsia di pertinenza di Bonfanti ed era stato accertato che entrambi i conducenti avevano un tasso alcoolemico pari a 243 Mg/Dl;

– doveva quindi essere applicato l’articolo 2054 Cc e comunque l’attore non aveva fornito prova dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio la Sai spa, chiedendo respingersi le domande attrici e accogliersi le conclusioni sopra riportate, eccependo che:

– era possibile che Rozzi avesse invaso la corsia sulla quale circolava Bonfanti, il quale però manteneva una velocità non adeguata ai luoghi e non indossava la cintura di sicurezza;

– si contestava il quantum della domanda attrice;

– Rozzi era stato contravvenzionato per guida in stato di ebbrezza e quindi la copertura assicurativa era esclusa.

Il giudice ammetteva le prove per testi chieste dalle parti; nel corso del giudizio, le parti davano atto che l’attore aveva raggiunto un accordo transattivi con la Sai Assicurazioni.

Dopo l’assunzione delle prove, le parti precisavano le proprie conclusioni e, all’udienza del 3 giugno 2003 la causa veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

Dalla istruttoria compiuta relativamente al sinistro stradale per cui è causa, questo giudice ritiene che non possa essere applicata la presunzione stabilita dal comma 2 dell’articolo 2054, ma che debba essere dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto Nicola Rozzi nella causazione del sinistro.

È vero infatti che, come più volte precisato dalla Suprema corte, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con altri veicoli (vedi Cassazione, sezione terza, 4295/88), ma va esente da responsabilità il conducente che dimostri che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui non imputabile.

Nel caso in esame, dal rapporto dei carabinieri prodotto in atti, risulta in maniera inequivocabile che è stata l’autovettura condotta da Rozzi ad invadere la corsia opposta, come è dimostrato dal fatto che il veicolo di Bonfanti sia rimasto, dopo la frenata, nella sua corsia di marcia e che il veicolo di Bonfanti sia finito fuori della sede stradale «posizionandosi in modo trasversale ed adiacente alla corsia di marcia opposta a quella percorsa» (pagina 2 del rapporto dei carabinieri); la posizione dei veicoli è quindi incompatibile con una ricostruzione dell’accaduto diversa da quella prospettata dai carabinieri.

Si deve rilevare come agli atti sia stata prodotta copia della quietanza di pagamento dalla quale risulta come Bonfanti abbia raggiunto una transazione con la Sai Assicurazioni, per cui restano da esaminare solo le domande proposte da quest’ultima nei confronti di Rozzi.

A tale riguardo si deve rilevare come la clausola contenuta nell’articolo 2 del contratto di assicurazione secondo la quale «l’assicurazione non è operante se il conducente al momento del sinistro guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» non può in alcun modo essere considerata vessatoria.

Non si vedeinfatti come l’esclusione della garanzia assicurativa in questo caso provochi uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto posto che, come è stato chiarito dal teste Pianola Bazzini, con una spesa aggiuntiva può essere esclusa nel contratto la rivalsa dell’assicuratore, e quindi l’assicurato ha la possibilità di trattare sul punto; non si vede poi per quale motivo una compagnia di assicurazioni dovrebbe garantire l’assicurato anche nel caso in cui questi commetta un reato (tale è la guida in stato di ebbrezza).

Passando alla eccezione secondo la quale la cifra liquidata dalla Sai al Bonfanti sarebbe incongrua, si deve rilevare come la richiesta iniziale dell’attore era di lire 50.980.000, alla quale dovevano essere aggiunte le spese legali e le spese di consulenza tecnica d’ufficio; la somma di lire 33.000.000 complessive era quindi sicuramente inferiore a quanto sarebbe stato probabilmente liquidato a Bonfanti in caso di sentenza.

Visto l’accoglimento della domanda della Sai, Rozzi deve essere condannato al pagamento delle spese di lite.

PQM

Il giudice unico presso il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande proposte dall’attore;

b) in accoglimento della domanda della Sai Assicurazioni spa si condanna Nicola Rossi al pagamento in favore della Sai Assicurazioni spa della somma di € 17.043,08, oltre interessi legali dal 6 febbraio 2001;

c) condanna Nicola Rozzi al pagamento in favore della Sai Assicurazioni spa, delle spese di lite, liquidate in € 3.600,11 di cui € 300,00 per spese, € 1.450,10 per competenze, € 1.550,00 per onorari, € 300,01 per il 10% del rimborso delle spese generali, oltre Iva e Cpa;

d) respinge ogni altra domanda proposta dalle parti.