Imprese ed Aziende

Tuesday 01 March 2005

Non è sufficiente la parentela con un pregiudicato per impedire l’ esercizio commerciale di attività imprenditoriale

Non è sufficiente la parentela con un pregiudicato per impedire lesercizio commerciale di attività imprenditoriale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione IIIª)

composto dai Giudici:

Giovanni de Leo – Presidente

Angelo Scafuri – Consigliere rel.est.

Alfredo Storto Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.12989/2000 R.G. proposto da T. M. P., in proprio e nella qualità di socia accomandataria della (Omissis), rappresentata e difesa prima dall’avv. E. S. in seguito sostituito dall’avv. G. S. con procura depositata in data 28.1.2004;

contro

il Questore di Napoli, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato

per l’annullamento

del provvedimento n.2000.Cat11/E/DIV.P.A.S. dell’1.12.2000 con il quale è stata ordinata l’immediata cessazione delle attività di accettazione scommesse sportive, della nota del Comando Stazione Carabinieri di quarto n.23233/6 P del 7 luglio 2004 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti

nonché per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;

VISTO gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;

VISTO gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2004 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente si duole del provvedimento di cessazione immediata dell’attività di scommesse, disposto dalla Questura per i rapporti di parentela della socia con noto pregiudicato e per i precedenti penali del preposto alla suddetta attività.

Al riguardo deduce violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2004 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

A sostegno del gravame la ricorrente deduce la violazione della fase partecipativa ex art. 7 della legge n. 241/1990 nonché la confutazione degli addebiti mossi, inerenti esclusivamente i rapporti di parentela della socia con noto pregiudicato ed i precedenti penali del preposto all’attività.

Il ricorso è fondato.

In primo luogo sussiste la violazione dell’art.7 legge n.241/1990, non avendo l’Amministrazione portato a conoscenza dell’interessata l’avvio del procedimento, con inevitabile pregiudizio delle sue garanzie partecipative, tanto più rilevanti nella specie perché avrebbero consentito di fare emergere elementi tali da indurre l’Amministrazione ad una diversa determinazione.

Sotto tale ultimo profilo va rilevata altresì l’inadeguatezza degli addebiti che supportano l’ordinanza impugnata.

In particolare non appare logicamente sufficiente il rilevato legame tra la socia ed il noto pregiudicato (cognati), sia per la sua stessa natura di affinità collaterale sia perché non corroborato da altri indizi ed ulteriori specificazioni sia per la vetustà, essendo il malavitoso in questione deceduto da oltre un ventennio.

Parimenti non può dirsi che a carico del preposto siano emersi gli asseriti “precedenti per associazione a delinquere” atteso che non risulta agli atti alcuna documentazione probatoria al riguardo, a fronte del decreto di rigetto della richiesta di applicazione delle misure di prevenzione del 10.3.1999 e della sentenza assolutoria del Tribunale Penale di Napoli, Sez.VIII, n.2503 dell’11.6.1996, prodotti in allegato al ricorso.

In definitiva il ricorso è fondato.

Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, genericamente formulata e priva di adeguato supporto probatorio.

Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di causa .

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,

ACCOGLIE

il ricorso n.12898/2000 in epigrafe e per l’effetto pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2005.