Lavoro e Previdenza

Friday 24 June 2005

Non è sproporzionata la sanzione del licenziamento se l’ infermiera sbaglia il dosaggio del medicinale somministrato al paziente Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 16 gennaio 2004-21 giugno 2005, n. 13317

Non è sproporzionata la sanzione del licenziamento se linfermiera sbaglia il dosaggio del medicinale somministrato al paziente

Cassazione Sezione lavoro sentenza 16 gennaio 2004-21 giugno 2005, n. 13317

Presidente Mattone estensore De Matteis

Ricorrente Di Giacomo controricorrente ospedale pediatrico Bambin Gesù

Svolgimento del processo

LOspedale pediatrico del Bambin Gesù di Roma ha licenziato per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, la infermiera professionale Di Giacomo Anna Lavinia, previa rituale contestazione dei seguenti due addebiti: l) avere il giorno 20 maggio 1997 preparato (e consegnato per la somministrazione), una terapia con dosaggio superiore a quello prescritto; 2) avere il 22 maggio successivo, in relazione allepisodio precedente, tenuto una condotta aggressiva ed ingiuriosa verso la caposala e le colleghe.

Limpugnazione del licenziamento è stata respinta dal primo giudice e, in sede di appello, dalla Corte dappello di Roma con sentenza 2783/02, che allesito di unampia istruttoria testimoniale ha ritenuto i fatti accertati ed il loro disvalore proporzionato al provvedimento solutorio assunto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Di Giacomo, con cinque motivi.

LOspedale intimato si è costituito con controricorso, resistendo; ha depositato memoria ai sensi dellarticolo 378 Cpc.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto

decisivo della controversia (articolo 360, n. 5 Cpc), censura la sentenza impugnata per la valutazione delle risultanze istruttorie relative al primo episodio; contesta il sovradosaggio, che sarebbe affermato solo dalla madre del bambino, mentre si trattava di una bolla daria; sostiene che vi era la prassi per cui gli infermieri non somministravano direttamente il farmaco al bambino ricoverato, ma lo consegnavano alla madre. Contesta poi il secondo episodio, che sarebbe affermato dalla sola caposala.

Il motivo è palesemente infondato.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico ‑ formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne lattendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza alluno o allaltro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dì punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire lidentificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cassazione, 2399/04; Cassazione, Su 13045/97; Cassazione, Su, 5802/98; Cassazione 10503/93).

La ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare alcun vizio logico della sentenza impugnata, che appare ampiamente e congruamente motivata.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 39 e 42, comma 6,lett. F e G del contratto collettivo; difetto di motivazione travisamento di fatto in relazione ai fatti oggetto della previsione contrattuale.

Il motivo è inammissibile, non essendo consentito a questa Corte di legittimità il sindacato diretto dei contratti collettivi.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 421, comma 2, e  424 Cpc, si duole che il giudice dappello non abbia accolto la richiesta di esperimento di giudiziario e/o di consulenza tecnica dufficio, e non labbia disposta dufficio.

Valgono le considerazioni del primo motivo.

Sono infine infondati il quarto motivo, con cui la ricorrente afferma che il giudice del merito viola il principio istituzionale secondo cui jura novit curia, ed il quinto motivo, con cui la ricorrente ritorna sulla valutazione delle prove e sulla proporzionalità della sanzione, senza offrire alcun argomento suscettibile di formare oggetto di sindacato di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 32,00 oltre euro millecinquecento per onorari di avvocato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in euro 32,00 oltre euro millecinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa.