Penale

Wednesday 19 March 2003

Non è reato il consumo di stupefacenti di gruppo se risulta il preventivo accordo per l’ uso personale

Non è reato il consumo di stupefacenti di gruppo se risulta il preventivo accordo per luso personale

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA

FATTO

Con sentenza in data 3 aprile 2002, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 12 giugno 201 del Tribunale di Roma con la quale D. D. F. e I. A., allesito di giudizio abbreviato, venivano condannati, il primo, alla pena di mesi tre di reclusione e £ 1.400.000 di multa, con la sostituzione della pena detentiva di quella di £ 2.250.000 di multa, e, il secondo, alla pena di anni quattro di reclusione e £ 30 milioni di multa, in quanto responsabili dei seguenti reati accertati in Roma il 2 giugno 200: D.D., art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 75 di Hashish; I., artt. 73 DP n. 309 del 1990 (cessione di gr. 101 e detenzione a fine di spaccio di altro quantitativo della medesima sostanza; detenzione di arma da sparo clandestina).

Ricorrono per cassazione gli imputati, con separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori.

Il difensore di D.D. denuncia: illogicità della motivazione in punto di destinazione della sostanza allo spaccio, atteso che non vi erano motivi per non ritenere credibile la tesi dellimputato secondo cui la sostanza era stata acquistata per uso comune in occasione di una gita scolastica.

Mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla audizione dei compagni di scuola e dellinsegnante che avrebbero potuto riferire circa lacquisto in comune della droga.

Il difensore di I. denuncia la carenza assoluta di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.

DIRITTO

Il motivo di ricorso di I. appare manifestamente infondato, posto che le invocate attenuanti generiche sono state riconosciute a detto imputato sin dal primo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 500 (cinquecento).

Il ricorso del D.D. appare invece fondato, in punto di difetto di motivazione circa luso di gruppo della sostanza stupefacente.

La Corte di appello assume che anche a dare ammessa la tesi sostenuta in fatto dallimputato, secondo cui egli avrebbe acquistato la sostanza stupefacente (hashish, pari a gr. 3, 9 di THC sufficiente per la confezione di 40 spinelli) daccordo con altri due compagni di classe, per farne consumo personale, tale condotta non costituirebbe uso di gruppo, mancando la predisposizione comune di mezzi finanziari, atteso che, sulla stessa base delle dichiarazioni dellimputato, si sarebbe trattato di un acquisto a credito, che rendeva impossibile accertare il previo accordo di tutti i componenti del gruppo circa lacquisto in comune della sostanza per farne uso personale.

Tale assunto è giuridicamente errato, perché trasferisce sul piano del diritto un aspetto meramente probatorio, che ben avrebbe potuto essere esplorato dal giudice di merito con lassunzione delle testimonianze dei soggetti di riferimento (non solo i due compagni di classe ma anche la professoressa, che, a dire del D.D., era al corrente dei fatti).

Al riguardo va osservato che luso di gruppo è integrato ogniqualvolta lacquisto e la conseguente detenzione della sostanza stupefacente siano stati previamente concordati al fine di consumo personale da una determinata cerchia di persone (cfr. Cass., sez. un., c.c. 28 maggio 1997, Iacolare); mentre la preventiva provvista dei mezzi finanziari (raccolta di denaro) costituisce solo un indice sintomatico di tale intenzione (Cass., sez. VI, u.p. 4 giugno 1999, De Carolis).

Non vale neppure ad escludere la suddetta ipotesi il fatto che il presunto gruppo era costituito da sole tre persone (il D.D. e i suoi due compagni) e che il quantitativo di sostanza era palesemente eccedente luso comune, posto che i 40 spinelli bene avrebbero potuto essere consumati nei vari giorni in cui si sarebbe svolta lallegata gita scolastica.

Ma neppure su questo aspetto la sentenza impugnata ha effettuato un puntuale accertamento.

Infine, il fatto che il D.D. non aveva reso subito noti i nomi dei suoi compagni poteva certamente costituire un indice di non credibilità delle sue dichiarazioni; ma, avendo limputato maturità, si rendeva comunque utile lassunzione delle loro testimonianze, oltre che di quella della professoressa, per verificare leffettiva rispondenza al vero di quanto dichiarato.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla posizione del D.D., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà adeguatamente motivare sugli aspetti sopra evidenziati, in particolare verificando, eventualmente allesito di rinnovazione della istruzione dibattimentale, s, a prescindere da una predisposizione dei mezzi finanziari, il quantitativo di hashish rinvenuto in possesso dellimputato fosse stato acquistato con il previo accordo di suoi compagni di classe e destinato al loro esclusivo consumo personale durante la gita scolastica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di I. A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.D. F. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Roma, 18 settembre 2002.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2002.