Penale

Wednesday 17 December 2003

Non c’ è pace per i videopoker. Ancora modifiche in tema di specifiche tecniche. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 4 dicembre 2003

Non cè pace per i videopoker. Ancora modifiche in tema di specifiche tecniche

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2003

Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (GU n. 288 del 12-12-2003)

IL DIRETTORE GENERALE

         dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

                            d’intesa con

                        IL CAPO DELLA POLIZIA

              direttore generale della Pubblica sicurezza

  Visto l’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

  Visto  l’art.  38  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  come

modificato dal comma 2 del citato art. 22;

  Visto  l’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica

sicurezza  (T.U.L.P.S.),  come modificato dal comma 3 del citato art.

22;

  Visto  l’art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre  1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art.

22;

  Visto  l’art.  39, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

  Vista  la  direttiva  n.  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del

Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione

nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni tecniche, come

modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

  Esperita   la  procedura  di  informazione  prevista  dalla  citata

direttiva;

  Considerata l’esigenza di definire le regole tecniche di produzione

degli  esemplari  di modelli di apparecchi e congegni da divertimento

ed intrattenimento di cui al citato art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

da  sottoporre alla verifica di idoneita’ al gioco lecito, nonche’ le

regole  per  la verifica stessa e le caratteristiche dei soggetti che

possono effettuare la verifica tecnica;

  Considerate  le  ragioni  di ordine e sicurezza pubblica nonche’ le

esigenze sia produttive che fiscali;

                              Decreta:

                                Art. 1.

                       Finalita’ e definizioni

  1.  Il  decreto,  relativamente  agli  apparecchi e congegni di cui

all’art.   110,   comma   6,   del  T.U.L.P.S.,  ha  per  oggetto  la

specificazione  di tutte le caratteristiche tecniche, delle modalita’

di  funzionamento  e del protocollo di comunicazione per l’accesso ai

dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete, di esemplari

di  modelli degli apparecchi e congegni stessi, i quali devono essere

sottoposti  alla  verifica tecnica di cui all’art. 38, comma 3, della

legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni, per consentirne la produzione o l’importazione.

  2.  Il  decreto definisce, inoltre, gli obiettivi, le metodologie e

le  specifiche per la verifica tecnica dei prototipi degli apparecchi

e  dei  congegni  ai  fini  della certificazione di conformita’ degli

stessi  al  gioco  lecito, da parte dell’Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato (A.A.M.S.).

  3. Il decreto definisce, infine, le caratteristiche degli organismi

di  certificazione  ed  ispezione  che  intendono  effettuare, previa

convenzione   con  A.A.M.S.  e  sulla  base  di  apposita  procedura,

attivita’ di verifica tecnica.

  4. Ai soli fini del decreto, si intendono:

    a) per   produttore,   colui  che  professionalmente  costruisce,

realizzando  un  prodotto  finito  in  ogni  sua  parte, apparecchi e

congegni    automatici,    semiautomatici    od    elettronici,    da

intrattenimento  o  da gioco di abilita’, pronti per essere impiegati

sul territorio nazionale;

    b) per  importatore,  colui  che immette in libera pratica ovvero

introduce  nel  territorio  nazionale,  per  essere  ivi tecnicamente

verificati   od   installati,   apparecchi   e  congegni  automatici,

semiautomatici  od  elettronici,  da  intrattenimento  o  da gioco di

abilita’,  finiti  in  ogni loro parte; e’ assimilato all’importatore

l’operatore estero che immette in libera pratica ovvero introduce nel

territorio  nazionale,  per  essere  ivi  tecnicamente  verificati od

installati,  apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici  od

elettronici,  da  intrattenimento  o  da gioco di abilita’, finiti in

ogni  loro  parte, il quale abbia stabilito in Italia una o piu’ sedi

secondarie  con   rappresentanza  stabile  a norma degli articoli 2197

ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508);

    c) per utente, il giocatore;

    d) per  apparecchio  o  congegno,  il  complesso  dei  componenti

destinati  al  gioco  comprensivo,   tra  l’altro,  dei dispositivi di

inserimento  e  di erogazione delle monete, dei programmi e schede di

gioco e della connessione per la comunicazione;

    e) per  intrattenimento,  l’insieme  di  modalita’  e sequenze di

gioco che coinvolgono l’utente nell’ambito della partita;

    f) per   abilita’,  la  capacita’  richiesta  all’utente  per  il

conseguimento  del  risultato relativamente alle diverse tipologie di

gioco;

    g) per  alea  o  elemento  aleatorio,  gli elementi incidenti sul

risultato  del  gioco  dipendenti  da  fattori  casuali,  determinati

dall’apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell’utente;

    h) per   preponderanza   dell’abilita’   o   dell’intrattenimento

rispetto all’elemento aleatorio, la possibilita’ dell’utente, tramite

la  propria  abilita’, di superare, nella maggioranza degli eventi di

gioco,   gli   elementi  aleatori  incidenti  sul  risultato  e/o  la

prevalenza,    durante   la   partita,   degli   elementi   di   puro

intrattenimento;

    i) per  costo  della  partita,  il  valore  espresso  in euro per

ciascuna partita;

    j) per  scheda  di  gioco, l’insieme dei circuiti elettronici nei

quali  risiedono  il software di gioco ed i contatori dei dati per la

memorizzazione  dei  parametri  di  funzionamento   del  gioco stesso,

nonche’  le  interfacce  ed  i  protocolli necessari per l’accesso ai

dati, anche ai fini della gestione telematica degli apparecchi;

    k) per  ciclo  complessivo  di  partite,  ciascun ciclo di 14.000

partite  consecutive,  vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n.

14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e cosi’ di seguito;

    l) per    immodificabilita’,    la    non   modificabilita’   ne’

alterabilita’  delle caratteristiche tecniche nonche’ delle modalita’

di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi;

    m) per  manomissione, l’alterazione od il danneggiamento di uno o

piu’  dei  dispositivi  di  protezione  della scheda di gioco o degli

altri componenti dell’apparecchio o congegno;

    n) per contatori, le aree di memoria nelle quali sono memorizzati

i dati di funzionamento dell’apparecchio o congegno di gioco;

    o) per  protocollo  di  comunicazione,  il software di accesso ai

contatori;

    p) per    codice    sorgente    del    software,   un   programma

dell’apparecchio   o   congegno,   redatto   in   un   linguaggio  di

programmazione;

    q) per    codice    eseguibile   del   software,   un   programma

dell’apparecchio   o   congegno  nel  linguaggio  interpretabile  dal

processore della scheda di gioco;

    r) per  gestore,  colui  che  esercita  una attivita’ organizzata

diretta  alla  distribuzione,  installazione  e  gestione  economica,

presso  pubblici  esercizi,  circoli  ed associazioni autorizzate, di

apparecchi  e  congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da

intrattenimento  o  da  gioco  di  abilita’, dallo stesso posseduti a

qualunque titolo;

    s) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di

cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;

    t) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di

gioco   necessari   a   ripristinare   le   caratteristiche  tecniche

dell’apparecchio,  le relative modalita’ di funzionamento e quelle di

distribuzione dei premi;

    u) per  manutenzione  ordinaria, tutti gli interventi manutentivi

diversi dalla manutenzione straordinaria.

                               Art. 2.

               Requisiti obbligatori degli apparecchi

  1.   Ciascun   apparecchio  o  congegno  e’  munito  di  un  codice

identificativo   univoco,  in  formato  alfanumerico,  rilasciato  da

A.A.M.S.;  tale  codice  e’  visualizzato su video o display, ad ogni

accensione e per almeno cinque secondi.

  2.  Ciascun  apparecchio  o congegno dispone di una scheda di gioco

nella  quale  risiedono  tutte  le  componenti  hardware  e  software

necessarie  al suo funzionamento. La scheda di gioco e’ costituita da

un’unita’  fisica ovvero, in alternativa, da unita’ fisiche separate,

ma  strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di

gioco,  le  funzioni  di  memorizzazione  dei  contatori  dei dati, i

protocolli  di comunicazione ed un’interfaccia fisica seriale di tipo

«RS232»,  ovvero  funzionalmente  equivalente, rispondente a standard

internazionali.

  3.  Ciascun  apparecchio  o  congegno  e’ attivabile unicamente con

l’introduzione  di  monete  metalliche nella divisa corrente (euro) e

prevede  un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi

di euro. E’ munito, inoltre, di meccanismi o dispositivi, i quali, in

ogni caso:

    a) accettano  esclusivamente  monete metalliche fino ad un valore

massimo di due euro;

    b) rendono  il  resto,  a  richiesta  dell’utente,  nel  caso  di

introduzione di monete superiori al costo della partita;

    c) impediscono  l’introduzione  di  ulteriori monete nel corso di

una   partita   e,   comunque,   fino   all’esaurimento  dell’importo

precedentemente immesso;

    d) impediscono  l’introduzione delle monete qualora i depositi di

riserva  per  l’erogazione  delle vincite o per la restituzione delle

monete non dispongano di monete sufficienti.

  4.  Il  gioco  si  basa  su  modalita’  nelle quali gli elementi di

abilita’  od  intrattenimento  sono  preponderanti, nell’ambito della

durata  della  partita,  rispetto  all’elemento  aleatorio;   non puo’

essere  riprodotto,  nemmeno  in  parte,  il gioco del poker o le sue

regole fondamentali.

  5.  La durata della partita e’ compresa tra sette e tredici secondi

che  si  misurano tra il momento nel quale, tramite l’azione di avvio

da  parte  dell’utente, il gioco ha inizio ed il momento nel quale il

gioco  termina  con  una  vincita o senza di essa. L’erogazione della

vincita non e’ compresa nella durata della partita.

  6.  Gli  apparecchi ed i congegni computano le vincite, in modo non

predeterminabile,  su  un  ciclo  complessivo  di  14.000 partite. Le

vincite,  che  non possono risultare in misura inferiore al 75% delle

somme giocate relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite:

    a) sono  distribuite  esclusivamente in monete metalliche, subito

dopo la conclusione di ciascuna partita vincente;

    b) non possono risultare superiori a cinquanta euro;

    c) non  possono,  in  alcun  caso, essere tramutate in punti o in

crediti a favore dell’utente.

  7.  Gli  apparecchi ed i congegni sono muniti di dispositivi che ne

garantiscono,   sotto   qualsiasi  forma,  l’immodificabilita’  delle

caratteristiche tecniche, delle modalita’ di funzionamento nonche’ di

computo   e   di   erogazione   delle   vincite.   I  dispositivi  di

immodificabilita’  riguardano,  inoltre, le componenti di connessione

tra  la scheda di gioco e gli apparati di inserimento e di erogazione

delle  monete.  Tali dispositivi consistono in programmi che bloccano

il  funzionamento  della  scheda  di  gioco  in caso di manomissione,

ovvero,   in   alternativa,   in   apposite  soluzioni  tecniche  che

impediscono l’accesso alla scheda stessa e che ne rendono evidente la

manomissione,  anche  solo  tentata.  Ciascun apparecchio o congegno,

infine,  preserva  le memorie dei dati nel caso di interruzione della

corrente  elettrica,  consentendo,  al  termine  di  tale  evento, il

ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente

nonche’ la registrazione dell’evento in un apposito contatore.

  8.  Gli  apparecchi ed i congegni sono dotati di soluzioni tecniche

che  ne  bloccano  il funzionamento in caso di manomissione, rendendo

evidente  a  chiunque  la  manomissione  stessa,  anche solo tentata,

attraverso  modalita’  quali la segnalazione audio o video, il blocco

elettromeccanico  o solo meccanico del funzionamento od il blocco dei

dispositivi di inserimento delle monete. Tale evento e’ registrato in

un apposito contatore.

  9.  Per  ciascun apparecchio o congegno installato e’ predisposto e

conservato,  congiuntamente  alla scheda esplicativa, il registro sul

quale  sono annotati gli interventi di manutenzione straordinaria che

interessano   la   scheda  di  gioco,  necessari  a  ripristinare  le

caratteristiche   tecniche,   le  modalita’  di  funzionamento  e  di

distribuzione   delle   vincite,  riportando,  per  ognuno  di  essi,

l’oggetto  dell’intervento,  la  data  di  effettuazione  ed  i  dati

identificativi  del  soggetto  che  lo ha effettuato. La manutenzione

straordinaria e’ effettuata dai produttori o dagli importatori, anche

attraverso   soggetti  specializzati  incaricati  esclusivamente  dai

produttori od importatori stessi.

  10.  I  dati  di funzionamento degli apparecchi e dei congegni sono

registrati   in   appositi   contatori,   ciascuno   con   specifiche

caratteristiche. Tali contatori sono:

    a) codice  identificativo  – e’ definito come «CODEID» e contiene

il  codice identificativo dell’apparecchio o congegno; e’ attivato in

un  campo  alfanumerico  di  11  bytes  secondo la codifica ASCII. Il

produttore  o  l’importatore  e’  tenuto  a  caricare tale codice nel

predetto campo;

    b) contatore   progressivo   del   volume   di  euro  introdotti,

corrispondente  alle  partite giocate – e’ definito come «CNTTOTIN» e

contiene  il  valore,  espresso  in  centesimi  di euro, dell’incasso

complessivo    dell’apparecchio    o   congegno   dalla   sua   prima

installazione.  Tale  contatore,  progressivo  e  non  azzerabile, e’

rappresentato  in  un  campo  numerico  di capacita’ compresa tra 0 e

99.999.999    ed    assume   il   valore   zero   soltanto   all’atto

dell’inizializzazione  della  scheda  di gioco, vale a dire quando il

produttore  od importatore registra il codice identificativo (CODEID)

nell’apposito contatore di cui alla lettera a);

    c) contatore  progressivo  del  volume  di  euro restituiti sotto

forma  di vincita – e’ definito come «CNTTOTOT» e contiene il valore,

espresso in centesimi di euro, delle vincite complessivamente erogate

dall’apparecchio   o   congegno   dalla   sua   prima  installazione,

indipendentemente  dai  cicli  di  gioco  effettuati. Tale contatore,

progressivo  e  non azzerabile, e’ rappresentato in un campo numerico

di  capacita’  compresa  tra  0 e 99.999.999 ed assume il valore zero

soltanto  all’atto  dell’inizializzazione  della  scheda, vale a dire

quando il produttore od importatore registra il codice identificativo

(CODEID) nell’apposito contatore;

    d) contatore  progressivo  del  numero  di  cicli  complessivi di

partite effettuati – e’ definito come «CNTCL» e contiene il numero di

cicli   effettuati   dall’apparecchio   o  congegno  dal  momento  di

inizializzazione della scheda di gioco. Tale contatore, progressivo e

non  azzerabile,  e’  rappresentato in un campo numerico di capacita’

compresa  tra  0  e  9.999  byte  ed  assume  il valore zero all’atto

dell’inizializzazione  della  scheda  di gioco, vale a dire quando il

produttore  od importatore registra il codice identificativo (CODEID)

nell’apposito contatore e fino al raggiungimento della partita numero

14.000;  assume  il  valore  1  dalla partita numero 14.001 e fino al

raggiungimento della partita numero 28.000 e cosi’ di seguito;

    e) contatore   progressivo   del   volume   di  euro  introdotti,

corrispondente  alle partite giocate nel ciclo corrente – e’ definito

come  «CNTIN»  e  contiene  il valore, espresso in centesimi di euro,

dell’incasso  dell’apparecchio  o  congegno  di gioco nell’ambito del

ciclo  corrente.  Tale  contatore progressivo e’ azzerato dal sistema

alla  fine  di ciascun ciclo ed e’ rappresentato in un campo numerico

di capacita’ compresa tra 0 e 999.999;

    f) contatore  progressivo  del  volume  di  euro restituiti sotto

forma  di  vincite  nel  ciclo  corrente – e’ definito come «CNTOT» e

contiene  il  valore,  espresso  in  centesimi di euro, delle vincite

complessivamente  erogate dall’apparecchio o congegno nell’ambito del

ciclo  corrente.  Tale contatore progressivo e’ azzerato alla fine di

ciascun  ciclo  ed e’ rappresentato in un campo numerico di capacita’

compresa tra 0 e 999.999;

    g) contatore  del  numero  di  partite  del  ciclo  corrente – e’

definito  come  «CNTNP»  e  contiene  il valore del numero di partite

effettuate   sull’apparecchio   o   congegno  nell’ambito  del  ciclo

corrente.   Tale  contatore  progressivo  e’ rappresentato in un campo

numerico  di  capacita’  compresa  tra  0 e 99.999, ed e’ azzerato al

completamento della partita numero 14.000;

    h) dati  relativi  ad ogni accensione, spegnimento o manomissione

dell’apparecchio  di  gioco – per ogni evento, limitatamente al ciclo

corrente  ed al ciclo precedente, sono memorizzati nell’apparecchio o

congegno di gioco le seguenti informazioni:

      1) la data in formato «gg.mm.aa»;

      2) l’ora in formato «hh»;

      3) il minuto in formato «mm»;

      4) identificazione dell’evento come «EVNT», che puo’ assumere i

seguenti  valori:  0 = accensione,  1 = spegnimento, 2 = tentativo di

manomissione;

    i) dati  di gioco relativi a ciascuna partita per 14.001 partite,

pari  ad   un  ciclo  completo  –  sono memorizzati nell’apparecchio o

congegno di gioco le seguenti informazioni:

      1)  la  data  in  formato  «gg.mm.aa»  (tale  data  puo’ essere

memorizzata  a  fattore  comune  per  tutte  le  partite dello stesso

giorno);

       2)  la  durata  della partita espressa in secondi come «ELPTM»,

rappresentata in un campo numerico di capacita’ compresa tra 0 e 99;

      3)  l’importo  della  vincita  come  «IMP», rappresentato in un

campo  numerico  di  capacita’  compresa  tra  0   e  99.999, che puo’

assumere:

        i) il valore 0, in caso di partita persa;

        ii) l’importo della vincita, in caso di partita vinta;

        iii)  il  valore  99.999  per  segnalare l’inizio di un nuovo

ciclo.

  11.  Esternamente a ciascun apparecchio o congegno sono esposti, in

modo  visibile  ed  in  lingua  italiana,  il costo della partita, le

regole  del  gioco  e  la  descrizione  delle combinazioni o sequenze

vincenti nonche’ il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.

  12.  Per ogni modello di apparecchio o congegno, i produttori o gli

importatori  predispongono  la  scheda esplicativa, redatta in lingua

italiana, nella quale sono riportati:

    a) il nome commerciale del modello;

    b) l’identificazione del produttore o dell’importatore;

    c) gli estremi della certificazione di conformita’ dell’esemplare

sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneita’ al gioco

lecito;

    d) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio

o  del  congegno, delle modalita’ di funzionamento e di distribuzione

delle vincite;

    e) la  descrizione  tecnica  dei  dispositivi e dei meccanismi di

immodificabilita’ e sicurezza;

    f) la descrizione delle regole che governano il gioco;

    g) le  caratteristiche  esteriori  dell’apparecchio,  inclusa una

foto a colori di formato non inferiore a cm 13 imes 18;

    h) lo  schema  elettrico  dell’apparecchio, comprensivo anche dei

dispositivi e dei meccanismi di immodificabilita’ e sicurezza;

    i) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE).

                                       Art. 3.

                     Protocollo di comunicazione

  1.  Il  protocollo  di  comunicazione  consiste  nel  software  che

gestisce i contatori dei dati di cui all’art. 2, comma 10, nonche’ le

regole per l’accesso e per la lettura degli stessi.

  2.  Il  protocollo  di comunicazione risiede nella scheda di gioco;

nell’allegato  A  sono  riportate  le  specifiche  funzionali  per la

codifica del software di cui al comma 1.

  3. L’accesso al protocollo di comunicazione, tramite un’interfaccia

seriale,   consente  la  lettura  delle  informazioni  contenute  nei

contatori  dei  dati,  anche  ai fini della gestione telematica degli

apparecchi e dei congegni.

                               Art. 4.

                  Obiettivi della verifica tecnica

  1. La verifica tecnica, prevista dall’art. 38, comma 3, della legge

n.  388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consiste

nell’attivita’,   esclusivamente  tecnico-specialistica,  diretta  ad

accertare  la conformita’ di un esemplare di modello di apparecchio o

congegno  alle  prescrizioni  di  idoneita’  al gioco lecito, ai fini

della  successiva  produzione  od  importazione.  La verifica tecnica

riscontra il rispetto delle prescrizioni in materia di:

    a) funzioni    del   software   di   gioco   e   del  software  di

comunicazione;

    b) dotazione  di dispositivi che garantiscono l’immodificabilita’

delle  caratteristiche  tecniche e delle modalita’ di funzionamento e

di distribuzione delle vincite;

    c) segnalazione  delle  manomissioni  dei  dispositivi ovvero dei

programmi o delle schede;

    d) caratteristiche   tecniche,   anche   relative  alle  memorie,

modalita’  di  funzionamento e di distribuzione delle vincite nonche’

dispositivi  di  sicurezza,  in quanto rispondenti ai contenuti della

scheda   esplicativa   di  cui  all’art.  2,  comma 12,  fornita  dal

produttore  o  dall’importatore  in  relazione  all’apparecchio od al

congegno sottoposto a verifica.

  2.  A.A.M.S.,  ai fini dell’effettuazione delle attivita’ di cui al

comma 1,  puo’  stipulare  apposite  convenzioni con gli organismi di

certificazione  ed ispezione di cui all’art. 7, ai quali i produttori

od importatori possono successivamente rivolgersi per l’effettuazione

delle verifiche tecniche.

  3.  Nel  caso  in  cui  la  verifica  tecnica abbia esito positivo,

A.A.M.S.  rilascia  certificazione  di  conformita’  del  modello  di

apparecchio  o  di  congegno  oggetto  della verifica stessa, ai fini

della successiva produzione od importazione.

                                        Art. 5.

                 Metodologie della verifica tecnica

  1.  Le  metodologie  da  utilizzare  per  la verifica tecnica di un

apparecchio o congegno sono le seguenti:

    a) prove, anche mediante strumenti e procedure di simulazione;

    b) esame del codice sorgente del software;

    c) controllo visivo;

    d) controllo documentale.

  2. L’esame del codice sorgente del software consiste in:

    a) ispezione del codice sorgente («code inspection»), finalizzata

alla  verifica del corretto funzionamento dell’apparecchio o congegno

nonche’ delle modalita’ di gestione dei contatori dei dati;

    b) controllo  della  congruita’  tra  codice  sorgente  e  codice

eseguibile  mediante  confronto  binario  dei  due  codici o mediante

algoritmi numerici.

  3. All’esame del codice sorgente del software di funzionamento e di

comunicazione  e’  ammessa  la  presenza  di  persona  incaricata dal

produttore  od  importatore, la quale custodisce il codice stesso per

il tempo necessario all’esame.

                                       Art. 6.

                  Specifiche per la verifica tecnica

  1.  In  relazione  agli  obiettivi  della  verifica  tecnica di cui

all’art.  4,  sono  di seguito elencati gli oggetti da verificare, le

metodologie  da  impiegare  relativamente  a  ciascuno  degli oggetti

stessi  nonche’  le  prescrizioni  cui devono conformarsi, sulla base

delle  norme vigenti, gli apparecchi ed i congegni relativamente alle

caratteristiche tecniche ed alle modalita’ di funzionamento:

    a) codice  identificativo  –  per  tale  oggetto  di  verifica si

utilizza  il  controllo visivo, finalizzato a riscontrare il rispetto

della prescrizione di visualizzazione, su video o display, del codice

identificativo dell’apparecchio o congegno, per almeno cinque secondi

ad  ogni  accensione; per tale verifica, l’esemplare di apparecchio o

congegno riporta un codice alfanumerico di test;

    b) scheda  di  gioco – per tale oggetto di verifica si utilizzano

prove,  esame  del  codice  sorgente,  controllo  visivo  e controllo

documentale,  finalizzati  a  riscontrare  il rispetto delle seguenti

prescrizioni:

      1)  presenza  di  un’unita’  fisica  ovvero, in alternativa, di

unita’  fisiche separate ma strettamente connesse (controllo visivo e

controllo documentale);

      2)   presenza   di   interfaccia   seriale  di  tipo  RS232,  o

funzionalmente  equivalente  rispondente  a  standard internazionali,

quale   interfaccia  fisica  per  l’accesso  ai  dati  contenuti  nei

contatori (prova e controllo visivo);

      3)  presenza  del  software di gioco (prova ed esame del codice

sorgente);

      4)  presenza  dei  contatori  dei  dati  –  attivati secondo le

specifiche  di  cui  all’art.  2  –  e del software di comunicazione,

rispondente alle specifiche funzionali riportate in allegato A (prova

ed esame del codice sorgente);

      5)  assenza  di  dispositivi  removibili (CD, DVD, floppy disk,

ecc.) per la memorizzazione del software di gioco e dei contatori dei

dati (controllo visivo e controllo documentale);

    c) dispositivi  di  inserimento e restituzione delle monete – per

tale   oggetto   di  verifica  si  utilizzano  prove,  finalizzate  a

riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

      1)  attivazione  esclusivamente  con  l’introduzione  di monete

metalliche (prova);

      2) costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi di

euro (prova);

      3) introduzione di monete fino ad un valore massimo di due euro

e  restituzione, a richiesta dell’utente, delle monete non utilizzate

(prova);

      4)  impedimento all’introduzione di ulteriori monete durante il

corso  di  una partita e, comunque, fino all’esaurimento dell’importo

immesso (prova);

      5)   impedimento   all’introduzione  delle  monete,  qualora  i

depositi   di  riserva  per  l’erogazione  delle  vincite  o  per  la

restituzione  delle  monete,  non  dispongano  di  monete sufficienti

(prova);

      6)   distribuzione   delle  vincite  esclusivamente  in  monete

metalliche (prova);

    d) modalita’   di  gioco  –  per  tale  oggetto  di  verifica  si

utilizzano  prove,  esame  del  codice  sorgente,  controllo visivo e

controllo  documentale,  finalizzati  a riscontrare il rispetto delle

seguenti prescrizioni:

      1) preponderanza, nell’ambito della durata della partita, degli

elementi   di   abilita’  od  intrattenimento  rispetto  all’elemento

aleatorio (prova, esame del codice sorgente e controllo documentale);

      2) divieto di riproduzione, anche parziale, del gioco del poker

o  delle  sue regole fondamentali (prova, esame del codice sorgente e

controllo documentale);

    e) durata  delle  partite  –  per  tale  oggetto  di  verifica si

utilizzano   prove,  finalizzate  a  riscontrare  il  rispetto  delle

seguenti prescrizioni:

      1)  durata  della partita compresa tra sette e tredici secondi,

medi   nel  ciclo.  La  misura  e’  effettuata  computando  il  tempo

intercorrente tra il momento dell’azione di avvio della partita ed il

momento nel quale la stessa termina (prova);

      2)  erogazione  della  vincita  subito  dopo  il  termine della

partita (prova);

    f) modalita’  di  pagamento  delle  vincite – per tale oggetto di

verifica  si  utilizzano  prove, esame del codice sorgente, controllo

documentale e controllo visivo, finalizzati a riscontrare il rispetto

delle seguenti prescrizioni:

      1)  distribuzione  delle vincite, in modo non predeterminabile,

per  ciascun ciclo complessivo di partite (prova per almeno due cicli

ed  esame  del  codice sorgente a garanzia del corretto comportamento

del software in tutti i cicli);

      2)  restituzione  delle  vincite, relativamente a ciascun ciclo

complessivo di partite, per un valore non inferiore al 75% del valore

delle  monete  utilizzate  per  il  gioco  (escludendo,  quindi,  gli

eventuali resti richiesti dagli utenti). I risultati della misura non

possono  ammettere  scostamenti  in  diminuzione  a  tale  limite  ma

esclusivamente  in  eccesso  (prova per almeno due cicli ed esame del

codice  sorgente  a  garanzia  del  corretto comportamento in tutti i

cicli);

      3)  valore  di  ciascuna  vincita  non superiore a 50 euro, con

controllo  della rispondenza tra la vincita erogata e quanto indicato

nel  contatore  di  cui  all’art.  2,  comma 10,  punto 3, lettera i)

(prova, esame del codice sorgente e controllo visivo);

      4) impossibilita’ di tramutare in punti o crediti le vincite in

moneta conseguite al termine della partita (esame del codice sorgente

e controllo visivo);

    g) dispositivi   di   immodificabilita’   delle   caratteristiche

tecniche,  delle  modalita’ di funzionamento e di distribuzione delle

vincite – per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del

codice   sorgente,   controllo   visivo   e   controllo  documentale,

finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

      1)  presenza  di  dispositivi  hardware o software che bloccano

l’accesso  alla scheda di gioco ed alle componenti di connessione tra

la  scheda  stessa  e gli apparati di inserimento ed erogazione delle

monete,  rendendone  evidente  la  manomissione  anche  solo  tentata

(prova,  esame  del   codice  sorgente,  controllo  visivo e controllo

documentale);

      2)   salvaguardia   delle   memorie   dei   dati  nei  casi  di

disconnessione  o  di  interruzione  della corrente elettrica (prova,

esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale);

      3)  ripristino  dei  programmi e delle informazioni nello stato

antecedente  alla  disconnessione o interruzione; nel caso in cui una

partita  sia  in  corso,  il  ripristino  si intende all’inizio della

stessa,  vale  a  dire  prima  dell’azione di avvio (prova, esame del

codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale);

      4)  registrazione  degli  eventi nell’apposito contatore di cui

all’art. 2, comma 10, lettera h) (esame del codice sorgente);

    h) misure che bloccano il funzionamento in caso di manomissione –

per  tale  oggetto  di verifica si utilizzano prove, esame del codice

sorgente  e  controllo  visivo, finalizzati a riscontrare il rispetto

delle seguenti prescrizioni:

      1)  presenza di soluzioni tecniche di blocco elettromeccanico o

solo meccanico del funzionamento dell’apparecchio o congegno, nonche’

blocco  dei  dispositivi  di inserimento delle monete e di erogazione

delle medesime (prova);

      2)  presenza di segnalazione audio o video della manomissione o

della tentata manomissione (prova e controllo visivo);

      3)  registrazione  degli  eventi nell’apposito contatore di cui

all’art. 2, comma 10, lettera h) (esame del codice sorgente);

    i) informazioni  al  pubblico  –  per tale oggetto di verifica si

utilizza  il  controllo visivo, finalizzato a riscontrare il rispetto

delle  prescrizioni  della chiara visibilita’, esternamente a ciascun

apparecchio  o congegno ed in lingua italiana, dei valori relativi al

costo  della partita, delle regole del gioco, della descrizione delle

combinazioni  o  sequenze vincenti nonche’ del divieto di utilizzo ai

minori di anni 18;

    j) scheda  esplicativa – per tale oggetto di verifica si utilizza

il controllo documentale, finalizzato a riscontrare il rispetto della

prescrizione  di rispondenza della documentazione presentata, redatta

in lingua italiana, ai contenuti obbligatori della scheda esplicativa

di cui all’art. 2, comma 12.

  2.   Nell’effettuazione   della  verifica  tecnica  possono  essere

impiegate   eventuali metodologie alternative, adottate in conformita’

a  norme  tecniche nazionali degli Stati membri dell’Unione europea o

di  Paesi EFTA che sono parti contraenti dell’accordo SEE, purche’ le

stesse  assicurino  un  livello  di  sicurezza  equivalente  a quello

garantito dalle previsioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

                                            Art. 7.

              Organismi di certificazione ed ispezione

  1.  La  verifica tecnica di apparecchi e di congegni automatici, ai

sensi dell’art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive

modificazioni  ed  integrazioni,  puo’ essere effettuata da tutti gli

organismi   di   certificazione   ed   ispezione  in  possesso  degli

accreditamenti di cui al successivo comma 2.

  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita’  di  verifica tecnica e’

necessario il possesso di uno dei seguenti accreditamenti, rilasciati

da  enti  di  accreditamento  che  operano  in conformita’ alle norme

applicabili  della  serie  «EN  45000»,  che  sono residenti in Stati

membri dell’Unione europea e che sono firmatari degli accordi europei

di mutuo riconoscimento (MLA-EA), relativamente alle norme «EN 45011»

ed «EN 45012» (allegato B):

    a) accreditamento secondo la norma «EN 45011», per certificazioni

di  prodotti rientranti nell’ambito delle macchine e degli apparecchi

meccanici,  dei dispositivi elettrici ed elettronici o dei componenti

hardware e software per tecnologie dell’informazione;

    b) accreditamento  secondo la norma «EN 45004» – «ISO/IEC 17020»,

per  ispezioni  su  macchine  e  apparecchi  meccanici,  ispezioni su

dispositivi   elettrici   ed  elettronici,  ispezioni  su  componenti

hardware  e  software per tecnologie dell’informazione. Gli organismi

in  possesso  di  questo  accreditamento devono, inoltre, appartenere

alla tipologia «A» prevista nella stessa norma;

    c) accreditamento  secondo  la  norma  «EN  45012», comprendenti,

almeno,   l’accreditamento   nei   tre   settori  identificati  dalla

classificazione  EA  –  European  Cooperation  for  Accreditation, ai

numeri  18 (macchine, apparecchi ed impianti meccanici), 19 (macchine

elettriche   ed   apparecchiature   elettriche)   e   33  (tecnologia

dell’informazione).

  3.  Le  prove  di laboratorio, ai fini della verifica tecnica, sono

eseguite in conformita’ alla norma «ISO/IEC 17025».

  4. Le verifiche tecniche possono essere effettuate da organismi che

offrono garanzie tecniche, professionali e di indipendenza adeguate e

soddisfacenti,  riconosciuti da pubbliche amministrazioni degli Stati

membri  dell’Unione europea o di Paesi EFTA che sono parti contraenti

dell’accordo SEE.

                                         Art. 8.

Procedure  per  la  verifica  tecnica  da  parte  degli  organismi di

       certificazione ed ispezione convenzionati con A.A.M.S.

  1.  Ai  sensi  dell’art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e

successive   modificazioni   ed  integrazioni,  i  produttori  e  gli

importatori   di   apparecchi   e   congegni   da   divertimento   ed

intrattenimento  presentano,  per la verifica tecnica, l’esemplare di

ogni  modello  che  intendono  produrre  od  importare  ad  uno degli

organismi  di certificazione ed ispezione convenzionati con A.A.M.S.;

dell’avvenuta  presentazione,  il  produttore  od importatore informa

contestualmente A.A.M.S.

  2.  Il  produttore  od  importatore,  all’atto   della presentazione

dell’esemplare   per   la   verifica   tecnica,   rende   disponibile

all’organismo  prescelto  la  documentazione  inerente  ai  contenuti

obbligatori della scheda esplicativa di cui all’art. 2, comma 12.

  3.  L’organismo  prescelto   per  la  verifica  tecnica  richiede al

produttore  od  importatore  l’assistenza  tecnica nonche’ ogni altro

materiale  o documento che risulti necessario alla esaustiva verifica

di conformita’ dell’esemplare di apparecchio o congegno presentato.

  4.  L’organismo  prescelto, al termine di ciascuna verifica tecnica

con  esito  positivo,  redige  una  dettagliata  relazione, in lingua

italiana,  dalla quale risulti univocamente l’esito stesso e la invia

ad  A.A.M.S.  Sono  altresi’ contestualmente inviati, direttamente ad

A.A.M.S.   ed  utilizzando  modalita’  di  invio  concordate  con  il

produttore   od   importatore,   l’esemplare   verificato,  tutta  la

documentazione inerente alla verifica nonche’ la copia memorizzata su

CD  ROM  del  codice  sorgente  esaminato,  unitamente  ad  eventuali

diagrammi e documenti descrittivi inerenti al suo funzionamento.

  5.  Nel  caso in cui l’esemplare, a seguito della verifica tecnica,

non  risulti conforme alle prescrizioni di idoneita’ al gioco lecito,

l’organismo   prescelto   ne   da’  comunicazione  al  produttore  od

importatore e, contestualmente, ad A.A.M.S.

  6.  Nel  caso in cui si intendano apportare modifiche ad un modello

di  apparecchio  o  congegno,  gia’ verificato con esito positivo, il

produttore  od  importatore e’ tenuto a presentare il nuovo esemplare

all’organismo prescelto. In tale circostanza, nel caso in cui:

    a) le  modifiche  apportate  al modello di apparecchio o congegno

non  riguardino  la  scheda  di  gioco  e non risultino significative

rispetto   all’esito  positivo  della  precedente  verifica  tecnica,

l’organismo  prescelto ne da’ comunicazione ad A.A.M.S., indicando in

una apposita relazione le modifiche riscontrate;

    b) le  modifiche  al  modello  di apparecchio o congegno, pur non

riguardando  la  scheda  di  gioco, risultino comunque significative,

l’organismo prescelto procede alle operazioni di verifica tecnica del

nuovo esemplare, secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 6;

    c) le  modifiche  riguardino  esclusivamente  la scheda di gioco,

l’esemplare  e’ sottoposto a verifica tecnica secondo le procedure di

cui  agli  articoli 5  e  6;  in  caso di esito positivo, l’organismo

prescelto  invia direttamente ad A.A.M.S. la sola scheda di gioco, la

documentazione  inerente alla verifica tecnica eseguita nonche’ il CD

ROM contenente il codice sorgente esaminato.

  7.  Gli  oneri  specificamente  connessi alle attivita’ di verifica

tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti.

    Roma, 4 dicembre 2003

                                            Il direttore generale

                                       dell’Amministrazione autonoma

                                           dei monopoli di Stato

                                                   Tino

         Il capo della Polizia

direttore generale della Pubblica sicurezza

              De Gennaro