Penale

Tuesday 08 March 2005

Niente violazione di domicilio per gli animalisti che intendono ispezionare i canili

Niente violazione di domicilio per gli animalisti che intendono ispezionare i canili

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 4 febbraio2 marzo 2005, n. 8045

Presidente Providenti relatore Marini

Pg  Fratialli ricorrente Battaglia

La Corte osserva:

Battaglia Biagio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa del di lui giudizio di colpevolezza per violazione di domicilio – sub specie di ingresso con l inganno in un canile dì proprietà di una cooperativa, nonché di esservisi trattenuto contro lespressa volontà del gestore (fatti commessi il 21 ottobre 1997 in Chiaramente Gulfi, provincia di Ragusa) – pronunciato in data 13 maggio 2002 dal tribunale di Ragusa, peraltro sostituita la pena originaria di un mese di reclusione con la multa di euro 1.162,03 e revocato il beneficio della sospensione condizionale.

Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, erronea disapplicazione dellarticolo 2 Cp, ovvero illogicità di motivazione, con riferimento allarticolo13 legge regionale della Sicilia 19/2000, nella parte in cui è stato istituzionalizzato il dovere dei dirigenti dei canili di consentire lispezione di tali strutture ai responsabili delle associazioni animalisti; larticolo, che negherebbe uno ius excludendi dei dirigenti dei canili a fronte della richiesta ispettiva, sarebbe stato ignorato nella erronea considerazione che la norma non integrerebbe il precetto penale e, conseguentemente, applicabile retroattivamente la normativa, il Battaglia, responsabile locale della lega antivivisezione, avrebbe dovuto essere assolto.

Con un secondo motivo il ricorrente censura la disapplicazione dellattenuante dì cui allarticolo 62 n.1 Cp, in relazione ai particolari valori morali e sociali che si sarebbero dovuti riconoscere nella finalizzazione della condotta alla ispezione del canile ed a tutela degli animali ivi ricoverati.

Il ricorso è fondato nel primo ed assorbente motivo.

Premesso, invero, che non è in discussione la concreta qualificazione della visitata struttura della cooperativa Maia, un canile, come luogo di privata dimora (quale ambiente destinato allesplicazione di una attività lavorativa privata, secondo la più ampia accezione accolta dalla giurisprudenza di legittimità proprio in tema di reato ex articolo614 Cp), deve in effetti ritenersi lastratta applicabilità alla fattispecie della sopravvenuta norma regionale invocata dal ricorrente.

Nel novero delle norme integratrici della legge penale, cui è applicabile il principio di retroattività della legge più favorevole ex articolo 2 comma 3 Cp, infatti, debbono ricomprendersi, invero, tutte quelle che intervengano nellarea di rilevanza penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque modifìcandola in senso migliorativo per lagente; e, ciò, quandanche la nuova norma non rechi testuale statuizione in tal senso ma, comunque, regoli significativamente il fatto in termini incompatibili con la precedente disciplina penalistica ovvero incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso.

Nella specie, larticolo13 comma 3 della legge della regione Sicilia 19/2000 – rubricata come apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero – ha previsto che i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, laccesso dei responsabili dei locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura; tale norma (inserita in una legge diretta alla tutela degli animali da affezione ed alla prevenzione del randagismo) ha dunque istituzionalizzato, con lespressione devono consentire, linopponibilità dello jus excludendi, da parte dei gestori dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero degli animali costituiti ed organizzati ai sensi degli articoli 11 e 12 della stessa legge), allaccesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste intesi al controllo della gestione delle strutture.

In tali termini, la legge ha ricondotto a piena legittimità laccesso di particolari soggetti, per finalità ispettive e senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, alle strutture pubbliche (rifugi sanitari) e private (rifugi per il ricovero), negando radicalmente, in tali ipotesi, un diritto ad exc1udendum in capo al titolare delle strutture e rilevanza, dunque, ad ogni effetto, alla volontà contraria, espressa o tacita, alla condotta dellintrodursi o del trattenersi da parte dellagente, ove la condotta sia finalizzata al controllo della gestione pubblica o privata; e, in definitiva, annullando, in tali specialissime fattispecie, il disvalore penale rispetto al tatto commesso, in quanto viene a mancare uno degli elementi costitutivi della condotta punibile.

La sopravvenuta norma regionale, pertanto, ha regolato una specifica condotta – presentante connotazioni, oggettivamente e soggettivamente, del tutto peculiari- incidendo significativamente, per tali singole ipotesi, sulla norma penale a tutela dei luoghi di privata dimora, sì da rendersi riconducibile nellambito dì applicazione dellarticolo 2 Cp.

Nel caso in esame, peraltro, non risulta chiaramente, né dal testo delle sentenze di merito. né dal capo di imputazione – che. pure, enuncia in capo allimputato una falsa intenzione di prendere in affidamento un cane ed in realtà una finalità ispettiva falsamente rappresentata come autorizzata (producendo una comunicazione inidonea, in tal senso, del comune di Modica) – la sicura riconducibilità della condotta del Battaglia alla finalità di controllo della gestione della struttura della cooperativa Maia né, ed ancor prima, che limputato rivestisse la qualifica di responsabile di una associazione protezionistica o animalista.

Consegue che (assorbito il secondo motivo in punto di pena), tale accertamento investendo un apprezzamento tipico del giudizio di merito, limpugnata. sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte dappello di Catania per nuovo esame.

PQM

La Corte, annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte dappello di Catania per nuovo esame.