Penale

Tuesday 25 January 2005

Niente immunità per Sgarbi per la affermazioni diffamatorie nei confronti di Gherardo Colombo. La Consulta accoglie il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Brescia

Niente immunità per Sgarbi per la affermazioni diffamatorie nei confronti di Gherardo Colombo. La Consulta accoglie il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Brescia

Corte costituzionale sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 28

Presidente Onida Redattore Annibale Marini

Ritenuto in fatto

1.                  Con ricorso del 19 marzo 2001, il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la delibera della Camera dei deputati adottata dallAssemblea in data 7 febbraio 2001 con la quale è stato dichiarato che i fatti per cui è in corso il procedimento penale per diffamazione aggravata nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nellesercizio delle sue funzioni, ai sensi dellarticolo 68, primo comma, della Costituzione.

Premette il Tribunale di Brescia che i fatti per cui si procede penalmente contro lon. Sgarbi si concretano secondo il capo di imputazione in talune dichiarazioni, ritenute offensive della reputazione del dott. Gherardo Colombo, pronunciate nel corso del programma televisivo «Sgarbi quotidiani», trasmesso il 18, 19 e 20 dicembre 1996.

Nel ricorso si espone che lon. Sgarbi, conduttore del citato programma ricostruendo la vicenda relativa allipotizzato incontro a Palazzo Chigi tra lon. Berruti e lon. Berlusconi, allorché questultimo rivestiva la carica di Presidente del Consiglio dei ministri nellaffrontare la questione relativa al passi dingresso alla sede della Presidenza del Consiglio, utilizzato dai magistrati della Procura della Repubblica di Milano quale prova dellincontro, aveva affermato che il passi dingresso era stato falsificato nellambito «di un piano molto preciso», definito «diabolico», diretto a coinvolgere nellindagine il Presidente Berlusconi, piano di cui il passi dingresso doveva costituire il principale elemento daccusa. Nella circostanza il conduttore televisivo aveva riportato, sintetizzandoli, brani di dichiarazioni testimoniali, relative sia al rilascio del passi, sia allincontro tra lon. Berruti e lon. Berlusconi, tutte convergenti nel senso di escludere e il rilascio del passi e lincontro in questione. Peraltro, lo stesso on. Sgarbi aveva precisato e ricordato che lon. Berruti non aveva mai negato di essersi recato a Palazzo Chigi in quel giorno, ma aveva affermato solo di non essersi incontrato con lon. Berlusconi.

Il ricorrente rammentato lorientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui linsindacabilità sussiste «se lopinione di cui si discute sia stata espressa nellesercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione» osserva che, nel caso di specie, il contesto in cui le dichiarazioni risultano rese, non consente di considerarle manifestazione della funzione parlamentare. Il ricorrente ricorda altresì come la Corte abbia specificato che, ai fini della sussistenza della prerogativa in questione, non è sufficiente la comunanza di argomento tra le opinioni incriminate e quelle espresse in sede parlamentare, né tanto meno «la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca», dovendo verificarsi «lidentificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare».

Nel merito, osserva il giudice ricorrente come sia evidente linsussistenza di alcun nesso tra le opinioni espresse dallon. Sgarbi nelle citate trasmissioni e la sua funzione di componente della Camera dei deputati. Non risulta, infatti, in atti né emerge dallesame della delibera assunta dalla Camera dei deputati che quelle opinioni fossero riproduttive di opinioni espresse in sede parlamentare; del resto, nel corso della discussione, la decisione di insindacabilità venne motivata con richiami assai generici alla «polemica politica», alla «forte critica politica», alla «costante e intensa battaglia politica», svolta dallon. Sgarbi «in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia», senza alcun richiamo da parte dello stesso on. Sgarbi, intervenuto nel dibattito parlamentare, a specifiche dichiarazioni rese in Parlamento ed «analoghe a quelle oggetto dellodierna imputazione».

2. Con ordinanza 418 del 2001 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.

Il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, ha notificato in data 22 gennaio 2002 il ricorso e lordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli, poi, insieme con la prova dellavvenuta notifica, nella cancelleria della Corte in data 31 gennaio 2002.

3. Nel giudizio si è costituita, in data 7 febbraio 2002, la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso del Tribunale di Brescia sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

La difesa della Camera, nel riservarsi «di meglio valutare gli eventuali motivi di inammissibilità del ricorso», ritiene nel merito il ricorso infondato.

In particolare, la difesa della Camera richiama la giurisprudenza costituzionale formatasi su conflitti originati dal programma «Sgarbi quotidiani» (sentenza n. 289 del 2001; sentenze n. 58, n. 56 e n. 11 del 2000), sottolineando come la stessa affermi che, essendo pacifico il contesto in cui si collocano le dichiarazioni rese dallon. Sgarbi, lunico punto da verificare è solo se le dichiarazioni medesime rappresentino o meno «la divulgazione allesterno (sia pure col mezzo televisivo) di una opinione già espressa, o contestualmente espressa, nellesercizio di funzioni parlamentari».

Daltra parte, rileva che la Corte, nelle recenti sentenze n. 321 e n. 320  del 2000, ha affermato che «lattività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata [&] a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nellinteresse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative».

Sulla base di questa giurisprudenza, la difesa della Camera osserva che lambito della «politica parlamentare» non si esaurisce soltanto nei puntuali atti di esercizio attivo dei poteri del parlamentare, ma può ricomprendere anche lintera comunicazione politico-parlamentare di cui egli è stato partecipe: anche ascoltando, leggendo e valutando dichiarazioni rese da altri parlamentari.

La difesa della Camera riassume, a riprova del suo assunto, la vicenda complessiva alla quale si riferivano le dichiarazioni dellon. Sgarbi costituita dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano nellambito della inchiesta relativa a presunte «tangenti» erogate dalla Fininvest a taluni ufficiali della Guardia di finanza.

Nel corso di tale inchiesta durante la quale lon. Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, ricevette un avviso a comparire mentre presiedeva a Napoli, nel novembre 1994, un vertice internazionale sulla criminalità il dott. Sciascia e lavv. Berruti furono sospettati di aver concordato con lon. Berlusconi una versione dei fatti da fornire agli inquirenti: il primo nel corso di una riunione tenutasi ad Arcore ed il secondo nel corso di una visita effettuata a Palazzo Chigi, visita cui si riferisce la vicenda del passi.

Secondo la Camera, dunque, la specifica dichiarazione dellon. Sgarbi, di cui si controverte, deve essere collocata, per assumere un senso compiuto, in questo complesso quadro tematico che va valutato nella sua «unitarietà».

Al riguardo osserva ancora la difesa della Camera la sussistenza del nesso funzionale, di cui si è dato conto nella relazione della Giunta, discenderebbe dalla corrispondenza sostanziale di contenuti tra le dichiarazioni dellon. Sgarbi pronunciate nel corso delle trasmissioni televisive e quelle rese nel corso dei lavori parlamentari con riferimento al quadro tematico complessivo unitariamente considerato. Ulteriore conferma di ciò si troverebbe negli atti di sindacato ispettivo posti in essere da altri parlamentari sullo stesso complesso tematico e che al deputato Sgarbi erano certamente noti, avendone preso conoscenza in sede parlamentare.

4. Con memoria del 14 gennaio 2003, depositata il 15 gennaio 2003, la Camera dei deputati ha ribadito le argomentazioni svolte in precedenza, insistendo per il rigetto del ricorso.

In particolare, ha ricordato che nella motivazione della sentenza n. 435 del 2002 non si esclude che possano assumere rilevanza, ai fini dellaccertamento della sussistenza del nesso funzionale, gli atti parlamentari di deputati diversi dallautore delle dichiarazioni incriminate.

5. In prossimità delludienza la difesa della Camera ha presentato una seconda memoria, depositata in data 16 novembre 2004, con la quale, ribadita linfondatezza del ricorso, si vengono a precisare i motivi di inammissibilità consistenti nella mancata indicazione del petitum.

Al riguardo, richiamando numerose decisioni di questa Corte, la stessa difesa ritiene che ormai da tempo è stato ritenuto requisito essenziale del ricorso la richiesta di una pronuncia di non spettanza alla Camera della valutazione di insindacabilità. E proprio la mancanza di questo requisito nel ricorso del Tribunale di Brescia determinerebbe linammissibilità del ricorso, venendo così a mancare «la precisazione delloggetto essenziale della domanda, cioè della richiesta (imposta dallarticolo 38 della legge n. 87 del 1953)».

Né varrebbe rilevare che nel dispositivo del ricorso il Tribunale di Brescia ha, però, richiesto «per leffetto» lannullamento della deliberazione della Camera. Infatti, come risulta in via esemplificativa, da ultimo, dalla sentenza n. 284 del 2004, non è la richiesta di annullamento (che può anche non esserci) loggetto essenziale della domanda nei ricorsi per conflitto tra poteri, bensì la richiesta di dichiarazione di non spettanza del potere.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, a seguito della deliberazione, adottata dallAssemblea in data 7 febbraio 2001, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti dellon. Vittorio Sgarbi, per diffamazione aggravata in danno del magistrato dott. Gherardo Colombo, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nellesercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili ai sensi dellarticolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile in sede di preliminare delibazione, con lordinanza n. 418 del 2001, che è stata ritualmente notificata e depositata.

2. Va preliminarmente respinta leccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Camera dei deputati per una (asserita) mancata indicazione del petitum, identificato, dalla stessa difesa, nella richiesta a questa Corte di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare.

In contrario, può osservarsi che lindicazione del petitum, pur ovviamente necessaria a pena di inammissibilità del ricorso, non richiede certo ladozione di formule predeterminate, essendo al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

E nella specie non è dubbio che, avendo il ricorrente dichiarato di voler promuovere conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati in ordine alla delibera dellAssemblea del 7 febbraio 2001 e di richiedere per leffetto che «sia annullata la [citata] delibera della Camera dei deputati», il petitum risulta sufficientemente chiaro e completo.

Mentre la stessa richiesta a questa Corte di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità deve ritenersi compresa, alla stregua dei generali canoni ermeneutici, sia nella volontà di promuovere il conflitto che nella richiesta di annullamento della delibera adottata dallAssemblea.

Sicché, anche sotto laspetto considerato dalla difesa della Camera, il ricorso non merita la censura di incompletezza e, quindi, di inammissibilità mossa dalla stessa difesa.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

In proposito va ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il nesso funzionale tra la dichiarazione resa extra moenia da un parlamentare e lespletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere qualificata come divulgativa allesterno di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nellesercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti (ex multis sentenza 521 del 2002).

Ora, tra gli atti parlamentari dellon. Sgarbi menzionati e allegati dalla difesa della Camera dei deputati quelli relativi allanno 1994 hanno un oggetto sostanzialmente diverso da quello riferibile alle dichiarazioni incriminate, riguardando il tema della carcerazione preventiva e dellutilizzo di metodi arbitrari e inquisitori da parte dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano.

Deve, pertanto, escludersi qualsiasi corrispondenza tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato Sgarbi e i suoi antecedenti atti parlamentari di sindacato ispettivo.

E ad identiche conclusioni deve pervenirsi per linterrogazione presentata dallon. Sgarbi nellanno 1995 che riguarda il commissariamento della Società Publitalia.

4. Quanto allunità tematica richiamata dalla difesa della Camera dei deputati per affermare lesistenza nella specie di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e gli atti di sindacato ispettivo del parlamentare, è sufficiente osservare che nel significato fatto proprio dalla stessa difesa lunità tematica finirebbe, per la sua latitudine e genericità, col rendere del tutto evanescente quella corrispondenza sia pure sostanziale tra le due categorie di atti richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte e, quindi, la stessa necessità del nesso funzionale.

Sicché, «neppure linterpretazione più lata della garanzia della insindacabilità potrebbe indurre a ritenere che un atto parlamentare contenente la denuncia di un fatto possa rendere immuni dichiarazioni che contengono valutazioni su un fatto diverso» (v. sentenza 508 del 2002).

Del resto, la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere non ha ritenuto di richiamare nessun atto parlamentare del deputato Sgarbi, motivando la proposta di insindacabilità solo con largomento che le dichiarazioni dellon. Sgarbi dovevano ritenersi ricomprese «nel contesto della costante e intensa battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia».

Motivazione già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte inidonea a ricondurre la condotta del parlamentare nellambito della garanzia dellarticolo 68, primo comma, della Costituzione con lassunto, che va qui ribadito, «che altro è la libertà di critica della quale tutti sono titolari, altro è la prerogativa che la Costituzione, onde preservare una sfera di libertà ed autonomia delle Camere, riserva ai parlamentari nellesercizio delle loro funzioni» (cfr. sentenza n. 508 del 2002).

5. La difesa della Camera prospetta, infine, la questione se un deputato possa giovarsi, ai fini della insindacabilità di sue dichiarazioni, dellattività ispettiva posta in essere da altri parlamentari. Questione del tutto irrilevante in questa sede, giacché nessuno degli atti ispettivi ai quali la difesa della Camera fa riferimento riguarda loggetto delle dichiarazioni rese dallon. Sgarbi e risulta, dunque, per tale assorbente e prioritario profilo, astrattamente idoneo a motivare linsindacabilità  di cui allarticolo 68, primo comma, della Costituzione.

6. Deve quindi concludersi che la Camera dei deputati, nel votare la insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha violato larticolo 68, primo comma, della Costituzione, e ha leso in tal modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

La delibera di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nellesercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dellarticolo 68, primo comma, della Costituzione; annulla, per leffetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.