Tributario e Fiscale

Friday 11 February 2005

Niente assoggettamento ad IVA se il bar è all’ interno del circolo ricreativo ed è conforme alle finalità istituzionali dell’ associazione di appartenenza SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA 13-01-2004, n. 280

Niente assoggettamento ad IVA se il bar è all’interno del circolo
ricreativo ed è conforme alle finalità istituzionali dell’associazione di appartenenza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE
TRIBUTARIA – SENTENZA 13-01-2004, n. 280

Svolgimento del processo

Il Ministero delle Fianze ha impugnato, nei confronti del circolo ricreativo
A., con ricorso notificato il 22 luglio 99, la sentenza, depositata il 16
giugno 1998, della C.T.R. di Firenze, confermatrice di quella di 1° grado; che aveva accolto il
ricorso del circolo contro l’avviso di accertamento dell’Ufficio IVA, che aveva
ritenuto soggetti a tributo i corrispettivi, riscossi dallo stesso, derivanti
dalla gestione diretta di un bar, nel 1988.

Adduce il ricorrente:

1) che l’attività in questione rientrava
fra quelle previste nel comma 5° dell’art. 4 del
D.P.R. n. 633 del 1972, ed in particolare nella
"gestione di spazi aziendali, gestione di mense e somministrazione di
pasti";

2) che la somministrazione di bevande
ed alimenti, effettuata in locali aperti al pubblico,
non poteva ritenersi compresa fra le finalità assistenziali e ricreative ai
sensi del comma 6° del menzionato articolo;

3) che erroneamente l’effettuato
accertamento, sebbene basato su un’analitica ricostruzione del volume di affari, era stato ritenuto carente nell’impugnata
sentenza.

Il circolo ricreativo non resiste.

Motivi della decisione

In relazione al 1° motivo si osserva che la gestione
di bar non sembra possa farsi rientrare sulla previsione normativa, applicabile
"ratione temporis",
di cui al comma 5° dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ed,
in particolare, nella "gestione di spazi aziendali… di mense e
somministrazione di pasti"; che lo stesso ricorrente ritiene di portata
speciale e derogatrice rispetto a quella del comma 4°.

Infatti, proprio la natura speciale
insita nella dettagliata elencazione contenuta in detta norma, preclude,
secondo i principi d’ermeneutica generale, che se ne possa
estendere in via analogica la portata derogatrice
(comprendendovi anche la gestione di bar) alla disciplina generale stabilita
dalla norma di cui al precedente comma; che (analogamente al disposto di cui
all’art. 3 del D.P.R. n. 917 del 1986 in tema di imposte
dirette) esclude dall’imposizione IVA "la cessione di beni e prestazioni
di servizi… effettuate in conformità alle finalità istituzionali, rese dagli
enti in questione nei confronti dei rispettivi "soci, associati,
tesserati".

Anche il 2° motivo risulta destituito di
fondamento. Infatti i giudici di merito,
contrariamente all’assunto del ricorrente, hanno accertato che costituivano
solo il mezzo per consentire la migliore permanenza dei soci nei locali del
circolo, ed escluso che fossero rivolte a persone estranee all’associazione, le
prestazioni dell’esercizio in questione.

Esercizio bar che,
svolgendosi all’interno di un circolo con finalità ricreative (aggregato al
comitato nazionale A.; ente che, come le ARCI/ACLI/UISP/AICS/ENDAS, sorto per il
tempo libero dei lavoratori, impartisce con le stesse le finalità istituzionali
nel campo culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale), ritiene questa
Corte, innovando il suo precedente orientamento (6340/2002), fonte di
prestazioni senz’altro conformi alle finalità istituzionali della indicata
associazione di appartenenza.

Infatti è di comune esperienza che la
possibilità di usufruire all’interno di un circolo di un servizio, quanto meno
basilare, di ristoro è complementare, se non essenziale, alla sussistenza
stessa del suo carattere ricreativo. Carattere preminente, quindi, che, nella verificatasi ipotesi, l’incontestato accertamento dei
giudici di merito ha ribadito nell’esercizio in questione, con esauriente
motivazione, in fatto insindacabile in questa sede, escludendo ogni intento
speculativo e riscontrando che il "surplus" della spesa di
consumazione costituiva un contributo aggiuntivo; deliberato in sede
assembleare, per il buon funzionamento delle strutture e attività, in
conformità allo statuto sociale. Ogni altra questione sulla "natura
commerciale" di detto esercizio è fuorviante; posto che, nella specie, non
è questo il criterio discriminante adottato dal legislatore, ma esclusivamente,
come visto quello della "conformità" alle finalità istituzionali
dell’associazione. Tant’è che per escludere
dall’esenzione specifiche attività d’indubbia valenza commerciale, come ad es., "fiere ed esposizioni a
carattere commerciale", ha effettuato la menzionata elencazione derogatrice di cui al comma 5°.

Il rigetto dei primi due motivi rende irrilevante l’esame del 3°; peraltro palesemente infondato,
riguardando una questione, quella dell’accertamento, sulla quale nell’impugnata
sentenza, contrariamente all’assunto del ricorrente, non vi è cenno
alcuno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le
spese.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.

Depositato in Cancelleria il 13
gennaio 2004.