Famiglia

Friday 24 June 2005

Nessun ostacolo all’ adozione anche se l’ adottante è ultrasettantacinquenne. Lo ha stabilito la Cassazione Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.10126/2005

Nessun ostacolo all’adozione anche se l’adottante è ultrasettantacinquenne. Lo ha stabilito la Cassazione

Suprema Corte di Cassazione, Sezione
Prima Civile, sentenza n.10126/2005 (Presidente: A.
Saggio; Relatore: M. R. Sangiorgio)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del Tribunale per i
minorenni di Firenze del 13 novembre 2002, veniva
dichiarato lo stato di adattabilità di M. F., nato il 10 aprile 2002 da S. F.,
all’epoca ospite di una comunità terapeutica per tossicodipendenti, non
riconosciuto dal padre, e già affidato, dopo essere vissuto nei primi mesi di
vita insieme alla madre, alla nonna materna, E. F., affidataria
anche della prima figlia della F., S. V.

Con il predetto decreto, veniva altresì disposta nei confronti della madre di M. la
sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale, e veniva stabilito che il
bambino venisse ospitato presso l’Istituto Innocenti di Firenze.

Con ricorso del 17 gennaio 2003, la
madre proponeva opposizione avverso detto decreto, chiedendone la revoca, con
affidamento del piccolo alla nonna.

L’opposizione veniva
rigettata dal Tribunale, con sentenza in data 14 febbraio 2003, sulla base
della conferma delle valutazioni negative già espresse dal Tribunale in ordine
alle figure della madre e della nonna del bambino.

Le due donne impugnavano la decisione
innanzi alla Corte d’appello di Firenze, sezione per i minorenni, lamentando in
primo luogo che il Tribunale non aveva considerato l’importanza per il bambino
del contatto con la sorella S. e la grave perdita che sarebbe derivata ad
entrambi dal loro allontanamento, e che inoltre era immotivata la critica alla
figura della nonna materna; e rilevando inoltre il miglioramento delle
condizioni della madre del bambino.

Con sentenza del 25 febbraio 2004, la
Corte territoriale respingeva l’impugnazione, osservando, quanto al rilievo
degli effetti negativi che sulla personalità del piccolo M avrebbe
potuto determinare il suo allontanamento dalla sorella maggiore, che questi era
stato presso la nonna solo pochi mesi, sicché non era sostenibile che potesse
risentire di detto allontanamento; per quanto concerne le valutazioni negative
espresse dal Tribunale in ordine all’affidamento del bambino alla nonna, tra
l’altro ormai ultrasettantenne, che tali valutazioni erano determinate da tutti
gli elementi acquisiti, quali le relazioni dei servizi sociali e quelli
desumibili dalle condizioni della piccola S.; quanto, infine, al presunto
m0iglioramento delle condizioni della madre, rilevava la Corte che attualmente
costei risultava detenuta, con previsione di scarcerazione solo nel 2004,
sicché nessun utile riferimento avrebbe potuto farsi alla stessa in ordine
all’affidamento.

Avverso tale
sentenza S. F. ed E. F. hanno proposto
ricorso per cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, articolato, motivo di
ricorso, si lamenta violazione degli artt. 1, 6, 8 e 14 della legge n. 184 del
1983, motivazione insufficiente, inesistente e/o meramente apparente su punti
decisivi della controversia, nonché omessa pronuncia
su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, III e V
comma, cod. proc. civ.

La
Corte
di merito si sarebbe limitata a desumere lo stato di abbandono
del piccolo M. dalla ritenuta inadeguatezza della personalità della mamma e
della nonna, senza fornire elementi di riscontro, e senza considerare che detto
stato, che giustifica la dichiarazione di adattabilità del minore, non può
costituire conseguenza automatica dei problemi personali dei genitori e dei
parenti prossimi, postulando l’accertamento in concreto di una effettiva
situazione di abbandono non transeunte e prevedibilmente non suscettibile di
superamento.

Nella specie, la sentenza non avrebbe
preso in considerazione gli elementi istruttori che dimostrerebbero la
sussistenza di buoni rapporti tra la nonna e l’altra nipotina, e, quindi,
l’attitudine della prima a creare rapporti significativi
anche con il piccolo M.

Il motivo è fondato nei termini che
seguono.

L’art. 1 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, attribuisce carattere prioritario all’esigenza del minore di vivere
nella famiglia di origine, esigenza ribadita con forza
ancor maggiore attraverso le successive modifiche apportate alla predetta
norma.

Ed infatti,
mentre il testo originario dell’art. 1, con il quale si apriva il titolo I,
Dell’affidamento dei Minori, della citata legge n. 184 del 1983, si limitava ad
affermare il diritto del minore di essere educato nell’ambito della propria
famiglia, la riformulazione della stessa disposizione ne ha arricchito il
testo, introducedo, tra i Principi generali, così
mutata la rubrica del titolo I della legge n. 184 del 1983 per effetto della
legge 28 marzo 2001, n. 149, anche quello relativo al diritto di crescere nella
famiglia naturale, nonché quello, enunciato nel comma II dell’art. 1, aggiunto
dalla stessa legge n. 149, secondo il quale mai la condizione di indigenza dei
genitori naturali può portare alla dichiarazione di adattabilità del minore,
essendo affidato alle organizzazioni statali competenti, ed in particolare dei
servizi sociali, in caso di difficoltà della famiglia d’origine, il compito di
rimuovere le cause che possono precludere una crescita serena.

Una esigenza, quella appena evidenziata,
della quale è consentito il sacrificio solo i presenza di una situazione di
carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti
congiunti, ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione,
tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio
psicofisico del minore stesso.

La richiamata valorizzazione del
legame di sangue rende necessario un particolare rigore nella valutazione della
situazione di abbandono del minore quale presupposto
per la dichiarazione dello stato di adattabilità dello stesso, finalizzata
esclusivamente all’obiettivo della tutela dei suoi interessi.

A riguardo, questa Corte ha già
ripetutamente posto in evidenza la necessità che tale valutazione non discenda
da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei
genitori e parenti del minore, cui non si accompagni l’ulteriore positivo
accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni
gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita del minore.

Sotto un tal punto di vista, è stato
altresì, in particolare, posto l’accento aula positiva
presenza dei nonni, la cui posizione diventa sempre più rilevante nell’ambito
della famiglia, non potendo ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le
loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento
anche nell’art. 29 della Costituzione (v., tra le altre, Cass. n. 4568 del
1999).

In siffatta ottica, l’accertamento
dello stato di abbandono del minore non può essere
rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex ante, alla stregua di un
giudizio prognostico, fondato su indizi privi di valenza assoluta, ed in
assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo, circa la scarsa idoneità della
famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo
sviluppo; dovendo, invece, la valutazione di cu si tratta necessariamente
basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale
soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi
ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale
crescita, ed adeguati riferimento educativi, al minore, ne giustifichino la
sottrazione allo stesso nucleo.

Nella specie, la Corte di merito si è
limitata, al riguardo, ad un apprezzamento negativo della personalità della
nonna del bambino, asseritamene desunta dagli elementi acquisiti in atti, senza
fare alcun concreto riferimento al reale contenuto degli stessi, e,
soprattutto, senza spiegare in alcun modo in quale misura detti elementi potessero incidere negativamente sul processo di evoluzione
fisica ed intellettuale del piccolo M., impedendone una crescita serena ed una
accadimento adeguato.

Ne può ricavarsi, dalla sola
circostanza, pure evidenziata nella sentenza impugnata, della
età inoltrata della nonna, nell’attuale momento storico, in cui
l’evoluzione della natura ed i progressi della scienza medica rendono sempre
più lento il processo di senescenza e sempre più ampia l’aspettativa di vita e
di vitalità, un elemento idoneo di per se a dimostrare lo stato di abbandono
attuale del piccolo per l’inadeguatezza della nonna, della quale invero nessun
riscontro obiettivo è stato fornito: tanto più in considerazione della
sussistenza dell’obbligo, anche legislativamente assunto dallo Stato, di
intervenire con opportune misure di sostegno in favore delle famiglie in
difficoltà nel gestire il processo di crescita dei minori, proprio allo scopo
di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell’ambito della propria famiglia (v. art. 1, comma III, della cit. Legge n.
184 del 1983, introdotto dalla L. n. 149 del 2001).

Alla luce delle supposte
argomentazioni, risulta radicalmente carente di
motivazione la decisione impugnata, con la quale la Corte di appello di Firenze,
Sez. per i minorenni, ha confermato la dichiarazione
dello stato di adattabilità di M. F., già assunta dal Tribunale per i minorenni
di Firenze, senza preoccuparsi affatto, in una situazione nella quale alla
temporanea assenza della madre del bambino, sia pure destinata a protrarsi per
un periodo di non breve durata, a causa dello stato di detenzione della stessa,
ed alle condizioni di degrado in cui ella versava, non tali, comunque, da
renderla insensibile alle esigenze affettive del figlio e da impedirle di
determinarsi a chiederne l’affidamento alla propria madre onde evitare di
recidere ogni legame con lui, ben poteva far fronte, proprio a tutela delle
esigenze del minore di non perdere definitivamente il contatto con la famiglia
di origine ed il calore che questa era in grado di offrirgli, la nonna materna,
di chiarire le obiettive ragioni che, a suo avviso, rendevano configurabile, in
atto, quella situazione di abbandono del minore per mancanza di assistenza
morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, cui
l’art. 8 della citata legge n. 184 del 1983 subordina la dichiarazione dello
stato di adattabilità, sempre che, tra l’altro, la mancanza di assistenza non
sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

E ciò in considerazione altresì della
circostanza che la nonna del piccolo risultava già affidataria, e pertanto evidentemente ben in grado di
seguire il percorso formativo di un minore, dell’altra figlia della F., figura,
tra l’altro, a sua volta, giova sottolinearlo, niente affatto irrilevante, a
prescindere dalla brevità, evidenziata dalla Corte, del periodo di effettiva
convivenza dei due, ai fini del sereno sviluppo della personalità di M. nel
contesto della sua famiglia naturale.

Ne può sottacersi, avuto riguardo
alla circostanza del precedente affidamento del piccolo alla nonna materna, la
presenza, nella specie, di quei significativi
rapporti, accompagnati dalle relazioni psicologiche affettive che normalmente
caratterizzano un così stretto legame di parentela, di M. con la nonna stessa,
quale figura sostitutiva della madre, che costituiscono il presupposto
giuridico per escludere lo stato di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di
adattabilità (v., al riguardo, Cass. n. 3083 del 1997).

Resta assorbita, per evidenti motivi
di logicità, la seconda censura, con la quale si lamenta la omessa
pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di sospensione del
procedimento, originata dalla finalità di valutare l’evoluzione della
situazione nell’arco di un determinato periodo di tempo.

Conclusivamente, il ricorso va
accolto per quanto di ragione; la sentenza va cassata e la causa va rinviata
alla Corte di appello di Firenze, stessa sezione in
diversa composizione, che la riesaminerà alla stregua dei principi di diritto
sopra enunciati, e che regolerà anche le spese del presente giudizio di
legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per
quanto di ragione.

Cassa la sentenza e rinvia, anche per
le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello
di Firenze, stessa sezione, in diversa composizione.

Roma, 19 gen. 2005.

Depositata in Cancelleria il 14
maggio 2005