Civile

Friday 04 November 2005

Nell’ opposizione a decreto ingiuntivo l’ incompetenza per territorio può essere rilevata d’ ufficio.

Nellopposizione a decreto ingiuntivo lincompetenza per territorio può essere rilevata dufficio.

Corte costituzionale sentenza 24 ottobre-3 novembre 2005, n. 410

Presidente Capotosti Relatore Vaccarella

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un procedimento per decreto ingiuntivo, promosso dalla Lindt & Sprungli Spa, con sede ad Induno Olona, in Provincia di Varese, per ottenere la condanna della Duemme Srl, con sede a Verona, al pagamento di euro 3.084,26 quali corrispettivi non saldati per forniture di prodotti dolciari eseguite nel 2003, il giudice designato del Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 27 luglio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellarticolo 637, comma 1, del Cpc, per contrasto con gli articoli 24 e 111, comma 2, della Costituzione, «nella parte in cui secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione esclude la rilevabilità dufficio dellincompetenza per territorio oltre i casi dellarticolo 28 Cpc».

Il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, che, alla richiesta di chiarimenti in ordine alla competenza per territorio del tribunale adito, manifestamente non coincidente con alcun foro generale, alternativo o convenzionale,  la ricorrente, pur senza nulla dedurre circa leventuale competenza del Tribunale di Genova, aveva replicato richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui è esempio Cassazione 2001/82 (recte, 2201), secondo cui solo la parte convenuta può eccepire lincompetenza territoriale fuori dei casi di competenza inderogabile previsti dallarticolo 28 Cpc.

Il rimettente, pertanto, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, pur premettendo che la lettera della norma denunciata («per lingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria») non esclude la rilevabilità dufficio dellincompetenza territoriale «semplice», osserva tuttavia che al consolidato orientamento negativo della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, risalente alla sentenza 400/69 della Cassazione, si aggiunge anche la sentenza [recte, lordinanza] 218/96 della Corte costituzionale che ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione sollevata con riferimento allarticolo 25 Costituzione.

Ad opinione del giudice a quo, comunque, la nuova formulazione dellarticolo 111, comma 2, Costituzione, in combinato con larticolo 24 della Carta fondamentale, avrebbe determinato un mutamento del quadro costituzionale tale da consentire la riproposizione della questione.

In particolare, il comma 2 dellarticolo 111 Costituzione, nellelevare il contraddittorio a valore costituzionale fondante del processo, non consentirebbe più di prevedere «un procedimento che ignori il contraddittorio come essenziale suo presupposto e che non ponga il giudice in condizioni di operare da subito come organo decisorio imparziale»; ragion per cui il procedimento monitorio, il quale non può dirsi incostituzionale per il solo fatto di prevedere una prima fase inaudita altera parte, potrebbe tuttavia essere valutato compatibile col nuovo precetto costituzionale solo «in quanto il deficit di contraddittorio sia controbilanciato da poteri officiosi», necessariamente più penetranti che nel processo ordinario, i quali consentano al giudice un effettivo controllo su «fondamentali scelte attinenti al rito» che, altrimenti, rimarrebbero «unilateralmente rimesse per la prima fase senza contraddittorio alla parte».

Ritiene, inoltre, il rimettente che sussista un evidente conflitto tra il consolidato orientamento interpretativo richiamato e larticolo 24 Costituzione, nella parte in cui il primo valuta in modo identico nel processo ordinario ed in quello per decreto ingiuntivo le conseguenze della esclusione del potere di rilievo officioso dellincompetenza per territorio derogabile.

Ed infatti, ad avviso del giudice a quo, il creditore che nel procedimento monitorio adisca deliberatamente un giudice territorialmente incompetente, radicato in una sede «disagiata» per la controparte, può sempre fare affidamento sul fatto che questultima, piuttosto che sopportare alti costi processuali, preferisca rinunciare allopposizione, con la conseguenza di stabilizzare il titolo monitorio, a differenza di quanto accade per il caso di contumacia del debitore convenuto nel giudizio ordinario.

Né tale inconveniente viene risolto dalla condanna alle spese e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, rispettivamente previste dagli articoli 91 e 96 Cpc in una fase nella quale «la compromissione della possibilità di difesa effettiva è già maturata».

Il rimettente ritiene infine la questione rilevante nella fase procedimentale in cui è chiamato a decidere, in quanto, alla stregua della tradizionale lettura dellarticolo 637 Cpc richiamata, non gli è consentito rilevare dufficio «leclatante incompetenza per territorio» derogabile riscontrata.

2. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, il quale ha osservato come larticolo 637, comma 1, Cpc, nel disporre che la competenza del giudice investito della domanda dingiunzione si determina in base alle norme generali sulla competenza dettate per il giudizio ordinario, rende operante nel procedimento monitorio anche il disposto dellarticolo 38, comma 2, Cpc che sancisce la non rilevabilità dufficio dellincompetenza per territorio derogabile, eccepibile pertanto solo dallingiunto con lopposizione di cui allarticolo 645 Cpc.

Ha rilevato inoltre lAvvocatura come la Corte costituzionale abbia più volte dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 38, comma 2, e 637, comma 1, Cpc, sollevata con riferimento allarticolo 25 Costituzione, affermando che «la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non viene in gioco con riguardo alla ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudice stesso» (sentenza 251/86 e ordinanze 218/96 e 434/93).

La deducente osserva infine che le difficoltà derivanti allingiunto dallonere di costituirsi innanzi ad un giudice diverso da quello territorialmente competente non sono dissimili da quelle che deve affrontare qualsiasi convenuto in un giudizio a cognizione ordinaria, ed anzi il primo conseguirebbe, rispetto a questultimo, lulteriore risultato per cui con la pronuncia di incompetenza viene ad essere revocato il decreto pronunciato dal giudice incompetente.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli articoli 24 e 111, comma 2della Costituzione, della legittimità costituzionale dellarticolo 637, comma 1, Cpc, «nella parte in cui secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione esclude la rilevabilità dufficio dellincompetenza per territorio oltre i casi dellarticolo 28 Cpc» nella fase senza contraddittorio del procedimento per decreto ingiuntivo.

Il giudice rimettente, dopo aver rilevato che larticolo 637, comma 1, Cpc «nel suo letterale tenore, non esclude per vero la rilevabilità dufficio dellincompetenza per territorio semplice, nei casi diversi dallarticolo 28 Cpc», osserva che, tuttavia, esiste «un consolidato insegnamento giurisprudenziale, risalente già alla sentenza 400 della Cassazione resa nel 1969, secondo cui spetta soltanto allingiunto sottoporre leccezione di incompetenza per territorio derogabile, con il successivo atto di opposizione, indicando nel contempo il giudice ritenuto competente».

Ricordato, poi, che questa Corte «si è già espressa al riguardo, ritenendo non fondata la questione di costituzionalità dellarticolo 637 Cpc, per la non rilevabilità dufficio dellincompetenza per territorio, sollevata in riferimento allarticolo 25 della Costituzione» (ordinanza 218/96), il rimettente sostiene che «la nuova formulazione dellarticolo 111, comma secondo, della legge fondamentale introdotta dalla legge costituzionale 2/1999, da leggersi unitamente al precedente articolo 24, abbia significativamente spostato i termini della questione»: in sostanza, lessere divenuto «il contraddittorio [&] valore fondante costituzionale del processo» implicherebbe che, laddove la legge (come nel procedimento monitorio) legittimamente prevede un «deficit di contraddittorio», questo debba essere «controbilanciato da poteri officiosi, che non possono essere solo quelli del rito ordinario in punto di verifica della competenza per territorio, ma che devono essere necessariamente più penetranti».

2.− La questione non è fondata nei sensi di seguito precisati.

2.1.− Esponendo le ragioni per le quali ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente osserva che non persuade «il parallelismo con il contenzioso ordinario, su cui [&] riposa il consolidato orientamento di legittimità [&] perché nel procedimento monitorio una sagace (e strumentale) scelta del giudice adito ha effetti ben più penalizzanti, rispetto alleffettivo esercizio del diritto di difesa del destinatario del provvedimento, di quanto non accada nel rito ordinario».

Questa Corte ha ripetutamente affermato − e tale affermazione merita, in sé, di essere qui ribadita − che la possibilità che il creditore scelga, per agire in monitorio, una sede disagiata per lingiunto facendo «affidamento» così lordinanza di rimessione «sul fatto che la controparte, preoccupata dalla lievitazione dei costi processuali indotta dalla difesa fuori campo, preferisca piuttosto rinunciare allopposizione», dà luogo ad «inconvenienti fattuali e abusi applicativi, che [&] non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata» (ordinanza n. 218 e, sulla sua scia, ordinanze 320 e 394/96); sicché non è sotto questo profilo che può contestarsi il parallelismo con il rito ordinario, dal momento che anche questultimo consente allattore di adire un giudice incompetente confidando che il convenuto opti per la contumacia a fronte dei costi da sopportare per difendersi in una sede disagiata (ipotesi considerata da questa Corte quando ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che, anche nel caso di contumacia del convenuto, esclude la rilevabilità dufficio dellincompetenza territoriale derogabile: sentenza 251/86). Ed è con riferimento a questa ipotesi − e non certamente in assoluto (cfr. la citata sentenza 251/86) − che questa Corte ha escluso (con le ordinanze citate sopra) che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 Costituzione) abbia attinenza con la questione (allora) sollevata relativamente allarticolo 637 Cpc.

In realtà, come osserva anche il rimettente, il «parallelismo con il rito ordinario» è improponibile se si considerano gli effetti che discendono ex lege dal mancato esercizio del diritto di difesa, conseguente al doverlo praticare in una sede disagiata: mentre il convenuto con il rito ordinario, che resti contumace, si vede preclusa soltanto leccezione di incompetenza ma non subisce alcuna automatica conseguenza pregiudizievole quanto al merito − equivalendo la contumacia ad integrale contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dallattore −, lingiunto che non proponga tempestiva opposizione è irreparabilmente pregiudicato nel merito dalla irretrattabilità dellefficacia esecutiva − originaria ex articolo 642 Cpc, ovvero acquisita ex articolo 647 Cpc − del decreto ingiuntivo.

L«inconveniente fattuale», che subisce il convenuto con il rito ordinario, è di ben altro rilievo per lingiunto, il quale è costretto − se vuole evitare la definitiva soccombenza nel merito − a proporre opposizione davanti al giudice funzionalmente competente, arbitrariamente scelto dallattore in monitorio. Da ciò discende che la situazione dellingiunto è assimilabile, più che a quella del convenuto nel rito ordinario, a quella del convenuto straniero davanti al giudice italiano che sia privo di giurisdizione: situazione, questultima, disciplinata (sia dallabrogato articolo 37, comma secondo, Cpc, sia dal vigente articolo 11 della legge 218/95) nel senso che, in caso di contumacia, il difetto di giurisdizione è rilevabile dufficio.

Se in entrambi i casi − dellingiunto e del convenuto straniero − sussiste la medesima esigenza (della rilevabilità ex officio, al fine) di non imporre una onerosa costituzione in giudizio solo per far valere la violazione di norme attinenti allindividuazione del giudice (atteso il pregiudizio che, altrimenti, ne deriverebbe), sotto altro profilo la situazione dellingiunto è assimilabile a quella di chi è destinatario di unistanza cautelare: e dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme in punto di incompetenza del giudice adito ante causam (articolo 669septies, Cpc) si ricava lesigenza della rilevabilità dufficio dellincompetenza − di qualsiasi natura − per ciò solo che esiste la possibilità (articolo 669sexies, comma secondo, Cpc) che la misura cautelare venga concessa inaudita altera parte e che lintimato debba subire, per contestarne la legittimità, la competenza funzionale del giudice arbitrariamente scelto dallaltra parte.

Non a caso, peraltro, il procedimento monitorio prevede che il giudice provveda al rigetto della domanda dingiunzione solo dopo aver fatto presente alla parte istante quanto a suo giudizio osta allemissione del decreto (e, quindi, nel pieno rispetto del principio ispiratore dellarticolo 183, comma terzo, Cpc) ed averla sollecitata a fornire elementi utili per superare quelle osservazioni: sicché non soltanto lattore in monitorio può far valere compiutamente le sue ragioni ma anche, alla pari di quanto prevede il procedimento cautelare uniforme (articolo 669septies), il provvedimento di rigetto non pregiudica in alcun modo la riproposizione, anche davanti al medesimo ufficio giudiziario, della domanda (articolo 640 Cpc).

2.2.− Correttamente il rimettente osserva che la lettera dellarticolo 637 − specie se letta, deve aggiungersi, in relazione allarticolo 640 − «non esclude la rilevabilità dufficio dellincompetenza territoriale semplice, nei casi diversi dallarticolo 28 Cpc», ma ritiene che a questa lettura − lunica compatibile con i principî costituzionali − si opponga «un consolidato insegnamento giurisprudenziale, risalente già alla sentenza n. 400 della Cassazione resa nel 1969».

Osserva in proposito la Corte che non può certamente parlarsi di un orientamento giurisprudenziale tale, per costanza ed univocità, da giustificare la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione (larticolo 637 Cpc) la cui formulazione è compatibile con una interpretazione conforme a Costituzione.

In realtà, lunica decisione expressis verbis dedicata alla questione in esame è costituita dalla sentenza 400/69, pronunciata dalla Corte di cassazione in relazione ad una sentenza dappello che aveva accolto una domanda di revocazione, ex articolo 395, n. 2, Cpc, fondata sulla falsità del luogo di emissione di una cambiale per la quale era stato chiesto decreto ingiuntivo ad un giudice (altrimenti) territorialmente incompetente.

Questa Corte − non essendo né necessario né opportuno soffermarsi sul criterio di giudizio adottato per decidere una così peculiare fattispecie − deve limitarsi a constatare che la ratio decidendi di quella isolata pronuncia non impedisce al giudice rimettente di adottare una interpretazione dellarticolo 637 Cpc rispettosa dei principî costituzionali e, in particolare, dellarticolo 24 Costituzione.

PQM

La Corte costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 637 del Cpc sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111, comma 2, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con lordinanza in epigrafe.