Tributario e Fiscale

Tuesday 01 July 2003

Nel decreto 27.6.2003 del Ministero delle Finanze la disciplina degli interessi di mora sulle somme dovute all’ erario. DECRETO 27 giugno 2003. (GU n. 149 del 30-6-2003)

Nel decreto 27.6.2003 del Ministero delle Finanze la disciplina degli interessi di mora sulle somme dovute allerario

DECRETO 27 giugno 2003

Riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi. (GU n. 149 del 30-6-2003)

Visto  l’art.  1,  concernente  gli  interessi  di mora sulle somme

dovute  all’erario,  della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive

modificazioni;

  Visti  gli  articoli  20, 21, 39, 44 e 44-bis, relativi alla misura

degli  interessi,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29

settembre   1973,   n.   602,  e  successive  modificazioni,  recante

disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n.  633,  e  successive modificazioni, riguardante l’istituzione e la

disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

  Visto  l’art.  13,  comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.

557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.

133,  riguardante  gli  interessi  per   rapporti  di credito e debito

d’imposta,  che dispone che il Ministro delle finanze e’ autorizzato,

con  proprio  decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del

tesoro, la misura di detti interessi;

  Visto  l’art. 3, commi 141 e 142, della legge del 23 dicembre 1996,

n.   662,   concernenti  disposizioni  in  materia  di  entrata,  che

stabilisce  la  misura  degli  interessi  dovuti  a  decorrere dal 1°

gennaio 1997;

  Visto  il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999, n. 46, recante

riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 326, concernente

disposizioni  integrative e correttive del citato decreto legislativo

n. 46 del 1999;

  Visto  l’art.  13  della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone,

tra  l’altro,  che  la  misura degli interessi per la riscossione e i

rimborsi  di  ogni  tributo  e’  determinata  nei limiti di tre punti

percentuali  di  differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai

sensi dell’art. 1284 del codice civile;

  Visto  il proprio decreto 11 dicembre 2001 che ha fissato la misura

del  saggio  degli  interessi  legali di cui all’art. 1284 del codice

civile  al  3  per  cento  in  ragione  d’anno, con decorrenza dal 1°

gennaio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 290 del 14

dicembre 2001;

  Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che

ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e

della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero

dell’economia e delle finanze;

  Visto   l’art.   3  del  decreto-legge  23  maggio  1994,  n.  307,

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge del 22 luglio 1994, n.

457,   riguardante   l’autorizzazione   al  Ministero  del  tesoro  a

determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;

  Ritenuta la necessita’ di determinare, ai sensi dell’art. 13, comma

1,  della  legge  n.  133 del 1999, con riferimento all’andamento del

mercato  monetario  e  finanziario,  la misura degli interessi per la

riscossione  ed  i  rimborsi,  compresi  quelli  da effettuare con le

modalita’   di  cui  all’art.  42-bis,  relativo  all’esecuzione  del

rimborso  d’ufficio  tramite procedura automatizzata, del decreto del

Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

modificazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Gli  interessi  per  ritardato rimborso di imposte pagate e per

rimborsi   eseguiti   mediante   procedura   automatizzata,  previsti

rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente

della  Repubblica  del  29  settembre  1973,  n.  602,  e  successive

modificazioni,   sono   dovuti,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2003,

annualmente  nella  misura  del 2,75 per cento e semestralmente nella

misura dell’1,375 per cento.

                               Art. 2.

  1. Gli  interessi  di  mora sulle somme dovute all’erario, previsti

dall’art.  1  della  legge  26  gennaio  1961,  n.  29,  e successive

modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell’1,375 per

cento,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2003.  Dalla  stessa data, gli

interessi  previsti  in  materia  di imposta sul valore aggiunto sono

dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento.

Art. 3.

  1.  Gli  interessi  per  ritardata  iscrizione  a  ruolo,  previsti

dall’art.  20  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29

settembre  1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni, sono dovuti

annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio

2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

                               Art. 4.

  1. Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall’art. 21

del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura

del  4 per cento, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio

2003.

Art. 5.

  1.   Gli   interessi   per   la  sospensione  amministrativa  della

riscossione,  previsti  dall’art. 39 del decreto del Presidente della

Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,

sono  dovuti annualmente nella misura del 5 per cento a decorrere dal

1° luglio 2003.

  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 27 giugno 2003

                                                Il Ministro: Tremonti