Civile

Wednesday 15 June 2005

Nel condominio anche per il superamento delle barriere architettoniche serve l’ unanimità .

Nel condominio anche per il superamento delle barriere architettoniche serve lunanimità.

Cassazione Sezione seconda civile sentenza 26 aprile-13 giugno 2005, n.12705

Presidente Corona relatore Triola

Pm Carestia conforme ricorrente Roccaro

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 1 giugno 1992 diretto al Pretore di Canicattì i coniugi Calogero Montagna e Maria Carmela Guarino, condomini di un fabbricato in Canicattì, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11, si dolevano del fatto che laltro condomino Salvatore Roccaro, padre di due figli portatori di handicap, avesse iniziato la realizzazione, esternamente alledificio, di un ascensore e chiedevano che venisse ordinata la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere realizzate.

Il convenuto, costituitosi, invocava la legittimità della installazione dellascensore ai sensi della speciale normativa di cui alla legge 13/1989.

Con sentenza in data 12 luglio 1994 il Pretore di Canicatti accoglieva la domanda.

Salvatore Roccaro proponeva appello, che veniva rigettato dal tribunale di Agrigento con sentenza in data 4 giugno 2002, in base alla seguente motivazione:

Relativamente allultimo motivo di gravame, col quale si critica limpugnata sentenza per non avere considerato che lopera denunciata è conforme alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, è opinione del Collegio che sia anchesso da rigettare.

Larticolo 2,  comma 3, della legge 13/1989, prevede che, pur quando lassemblea condominiale abbia autorizzato le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche (e tale lascensore esterno, come può argomentarsi dallarticolo 7, comma 2, della legge 13/1989,.in relazione agli articoli 7, comma 1 e 2 della stessa legge), resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. Il concetto di inservibilità di cui al citato articolo 1120 Cc, va interpretato come sensibile menomazione dellutilità che il condomino ritrae dal bene comune (Cassazione 10445/98); e tale è – secondo il Tribunale – nella concreta fattispecie, lassoluto e definitivo impedimento al passaggio per la striscia di terreno condominiale retrostante ledificio, che il cd. corpo ascensore finisce col determinare.

Ma quel che soprattutto osta allaccoglimento dellappello è la indubbia violazione delle distanze legali previste dallarticolo 907 Cc, che il manufatto in questione realizza. Larticolo 3 della legge 13/1989, infatti, introduce una deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi limitatamente alle opere di cui allarticolo 1, ossia alla costruzione o alla ristrutturazione di interi edifici. Nella concreta fattispecie, però, non di questo si tratta, ma di una innovazione apportata al preesistente edificio condominiale nellinteresse esclusivo di un solo condomino, rispetto al quale non sembra fondatamente contestabile loperatività del disposto dellarticolo 907 Cc (v. Cassazione, 4190/00), date le caratteristiche dellopera e la sua agevole riconducibilità alla categoria delle costruzioni (Cassazione, 5618/95). Lincondizionata applicabilità delle norme sulle distanze anche nellambito dellimmobile condominiale costituisce soluzione affermata dalla più recente giurisprudenza, della Cassazione e condivisa dal Tribunale. A non diversa soluzione della lite condurrebbe, peraltro, laccoglimento della recessiva tesi favorevole a considerare la normativa sui rapporti di vicinato subordinata alle norme che regolano luso delle cose comuni nel condominio (Cassazione, 724/95), posto quanto sè detto circa limpedimento che lopera in contestazione ha comportato alluso di una parte non trascurabile del terreno condominiale.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, Salvatore Roccaro.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato che nella specie lascensore nessuna menomazione aveva arrecato alluso delle parti comuni, dal momento che era stato installato sul retro del fabbricato condominiale, ma in uno spazio non condominiale.

La doglianza è inammissibile, per la novità della questione che ne costituisce loggetto, dal momento che la sentenza impugnata si è basata sul fatto, che non risulta fosse contestato, che lascensore era stato posizionato su suolo condominiale.

Ciò a prescindere dalla considerazione che la doglianza è in contrasto con quanto sostenuto nel secondo motivo, nel quale, invece, si dà atto che lascensore è stato realizzato nellambito dello stesso edificio condominiale e su uno spazio di proprietà comune.

Avendo i giudici merito basato la decisione impugnata su due autonome rationes decidendi, il rigetto del primo motivo, non diretto, come si è visto, contro la prima dì esse, rende superfluo lesame del secondo motivo, diretto contro la seconda, e con il quale si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che la deroga alle distanze legali prevista dallarticolo 3, legge 13/1989 non sarebbe applicabile alle innovazioni come la realizzazione di un ascensore.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.