Penale

Friday 08 December 2006

Nei processi per violenza sessuale, anche il riavvicinamento o la riappacificazione della parte offesa e dell’ imputato possono costituire un elemento concreto idoneo ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della stessa part

Cassazione Sezione terza penale sentenza 3 ottobre-21 novembre 2006, n. 38109
Presidente Lupo Relatore Amoroso

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Belluno con sentenza del 17-23 giugno 1999 dichiarava Guazzoni Michele colpevole di tutti i reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione ex articolo 81 Cp, e segnatamente: a) del reato di cui allarticolo 572 Cp, perché maltrattava la propria convivente Gris Paola, ingiuriandola, minacciandola, e percuotendola abitualmente nonché costringendola ad avere con lui rapporti sessuali contro la sua volontà (reato commesso in Farra dAlpago e San Gregorio nelle Alpi, dal febbraio 1997 al gennaio 1998); b) del reato di cui allarticolo 610 Cp, perché, strappandole dalle mani un apparecchio telefonico cellulare, impediva a Gris Paola di telefonare ai Carabinieri (reato commesso in Farra dAlpago il 18 agosto 1997); c) del reato di cui agli articoli 81, 2 comma. e 612, comma 2 Cp, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciava Gris Paola di morte (reato commesso nelle circostanze di luogo e di tempo descritte al capo a); d) del reato di cui agli articoli 81, 2 comma, e 609bis Cp, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringeva Gris Paola ad avere. con lui rapporti sessuali contro la sua volontà (reato commesso nelle circostanze di luogo e di tempo descritte al capo a).
Il tribunale, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Il primo Giudice ha basato la propria decisione sulle reiterate querele e denunce della doma, rese in più tempi, ritenute riscontrate dai vari accessi dei carabinieri di più uffici di polizia di quel territorio (Puos dAlpago, Ponti nelle Alpi, Belluno) e dagli esiti di certificazione medica. Ha dato atto che al dibattimento la teste, che non si è costituita parte civile, ed ha tentato di ridimensionare i fatti, adducendo fraintendimenti e incomprensioni con i verbalizzanti, ma ha diffusamente argomentato sullinattendibilità di tale tentativo di ridimensionamento, evidenziando il contenuto particolareggiato e approfondito delle denunce, ricche di dettagli, e il fatto che i carabinieri erano sempre intervenuti su sua richiesta proprio per porre termine ai comportamenti violenti delluomo in atto nei suoi confronti. E le deposizioni dei carabinieri volta per volta intervenuti (in particolare era stato proprio il car. Schiavone che, ricevendo la denuncia per episodio del 19.8.1997, aveva
sollecitato la donna alla visita medica poi effettivamente svolta dal dr. Toigo e riscontrata da certificatone medica, in ragione delle ecchimosi e degli ematomi che la Gris presentava in varie parti del carpo) riscontravano limmediatezza delle narrazioni della donna e le condizioni ambientali dellabitazione e dei rapporti e dello stato delle persone, allatto dei plurimi interventi.
Quanto in particolare al reato di violenza sessuale, il Tribunale bellunese richiamava espressamente la denuncia del 7.1.1998 e la diretta constatazione, da parte del verbalizzante car. Venzon, dello stato dellabitazione in quelloccasione. In ordine al delitto di maltrattamenti il primo Giudice argomentava che percosse, offese, intolleranze e costrizioni sessuali ‑ e non ‑ erano state la regola del rapporto, fatti continui collegati si da divenire abitudine di vita, legati dallunitario dolo caratterizzante il reato di maltrattamenti e risolventesi nella persistente volontà di sottoporre la Gris ad un tenore di vita intollerabile; notava infine il Tribunale come il rapporto di convivenza e coabitazione fosse durato per periodo apprezzabile di tempo, oltretutto senza contributi economici da parte del Guazzoni, pur nelle sue modeste entrate.
La pena é stata quantificata in tre anni e sei mesi di reclusione, con pena base di cinque anni per il delitto ex articolo 609bis Cp, riduzione per le generiche (riconosciute per le difficoltà sotto i profili psicologico ed economico) a tre anni e quattro mesi ed aumento di due mesi per la ritenuta continuazione.
2. Ha ritualmente proposto appello uno dei due difensori di fiducia dellimputato, articolato in tre motivi.
La Corte dappello di Venezia, con sentenza dell8‑17 luglio 2004,ha giudicato lappello infondato ed ha confermato limpugnata sentenza con conseguente condanna dellappellante al pagamento delle spese processuali del grado.
3. Avverso questa pronuncia limputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi che ripercorrono i tre motivi dellappello.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza, perché la presenza di un giudice onorario nel collegio, non preceduta da specifica motivazione nella designazione, avrebbe determinato lirregolare composizione del collegio e, conseguentemente, la violazione degli articoli 178 lettera a) e 179 Cpp.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dellarticolo 572 Cp sostenendo linsussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia perché nel caso concreto sarebbe mancato il presupposto giuridico dellesistenza di un legame familiare, giuridico o di fatto, tra limputato e la persona offesa. Dalle stesse dichiarazioni della donna infatti, si evincerebbe solo un legame estemporaneo e precario, non continuativo, caratterizzato mai da unautentica ed effettiva convivenza e/o coabitazione.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto linadeguata valutazione delle dichiarazioni della Gris, sia quelle rese nelle indagini preliminari che quelle rese al dibattimento, le quali erano lunica prova dei fatti. Ha sostenuto che, lungi dal rappresentare un tentativo di ridimensionamento, le dichiarazioni dibattimentali costituivano la lettura reale dei fatti, con la corretta attribuzione, dopo la approfondita conoscenza della personalità dellimputato, di talune espressioni violente o volgari al carattere peculiare e problematico e non allintento di violenza o sopraffazione.
2. Preliminarmente va dichiarata lestinzione per prescrizione dei delitti di cui ai capi a), b) e c) dellimputazione essendo il relativo termine massimo di sette anni e mezzo, decorrente dal gennaio del 1998, interamente spirato nellagosto del 2005.
In particolare lestinzione per prescrizione va dichiarata anche con riferimento al reato di cui allarticolo 572 Cc non sussistendo i presupposti per lapplicazione dellarticolo 129 Cpp. Infatti il secondo motivo è infondato avendo questa Corte (Cassazione, Sezione terza, 8 novembre 2005, Schiacchitano) affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto piuttosto che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto lesito di tale comune decisione.
3. Quanto alla residua imputazione di cui al capo d) (violenza sessuale), il primo motivo del ricorso è infondato.
Va infatti ribadito lorientamento di questa Corte (ex plurimis Cassazione, Sezione quarta, 19 febbraio 2004, Suriel) in tema di capacità del giudice, orientamento secondo cui la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dallarticolo 43bis, comma 3, lettera b), ossia in relazione a reati non previsti nellarticolo 550, 1 comma, Cpp, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dellassegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.
4. Il terzo motivo è parimenti infondato.
In generale va ribadito che per il principio della libertà dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice anche la sola deposizione della parte offesa, pur se ritrattata, può esser posta a base del giudizio di responsabilità, purché il giudice di merito spieghi nellambito degli elementi intrinseci e di quelli estrinseci, le ragioni sul piano logico e psicologico che lhanno indotto a ritenere attendibili le accuse di siffatto testimone in posizione di antagonismo rispetto allimputato (Cassazione, 23 giugno 1989, Imperiale).
Nella specie i giudici di merito ‑ ed inizialmente il tribunale di Belluno ‑ hanno considerato innanzi tutto le dichiarazioni rese, nellimmediatezza dei fatti, dalla parte offesa ai Carabinieri in occasione della denuncia del 7 gennaio 1998. La Gris dichiarava che per quanto attiene il punto di vista del sesso non oso più dirgli di no. Praticamente tutte le volte che lui ha voglia sono costretta a concedermi.
Queste dichiarazioni, inquadrate in un contesto complessivo di sopraffazione materiale e morale (violenza fisica, percosse, minacce anche di morte, ingiurie per episodi esposti in plurimi atti di denuncia), sono state ‑ dal tribunale e poi dalla Corte dappello ‑ poste a raffronto con le dichiarazioni rese dalla Gris in sede dibattimentale che al contrario ha ridimensionato gli episodi di violenza, adducendo supposti fraintendimenti e incomprensioni con i verbalizzanti.
4.1. Va premesso che le dichiara ioni rese in dibattimento della parte offesa, ove anche fossero espressive, nella sostanza, di una volontà di revocare la querela, sarebbero comunque irrilevanti innanzi tutto perché larticolo 609septies, comma 3, Cp prevede lirrevocabilità della querela, ripetendo analoga prescrizione dellarticolo 542, secondo comma, Cp la cui finalità già risultava nella relazione del Ministro guardasigilli, secondo cui tale regime speciale della querela realizzava lo scopo di non dare adito a forme di pressione sulla parte offesa; finalità questa che giustificava ‑ e giustifica tuttora ‑ il regime speciale (Corte costituzionale 216/74; 128/84).
4.2. Daltra parte cè da considerare che in virtù di quanto disposto dallarticolo 526 Cpp, sono utilizzabili, ai fini della decisione, tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento ma acquisite al fascicolo per il dibattimento: ed invero, la legittima acquisizione nel detto fascicolo comporta la utilizzabilità, ai fini probatori, degli atti cosi acquisiti (Cassazione, Sezione prima, 10 novembre 1997, Venturelli)
Per quanto riguarda in particolare lesame della persona offesa in applicazione del primo comma dellarticolo 500 Cpp il Pm ben poteva contestare alla Gris le dichiarazioni (accusatorie) precedentemente: rese dalla stessa ai Carabinieri nel corso delle indagini preliminari e, come previsto dal secondo comma dellarticolo 500 cit., tali dichiarazioni lette per la contestazione potevano essere valutate ai fini della credibilità del teste; non solo, ma le stesse poi potevano essere acquisite ‑ come in effetti nella specie sono state acquisite (e di ciò dà atto la sentenza di primo grado) ‑ al fascicolo del dibattimento; acquisizione questa che è possibile sia nel caso previsto dal quarto comma dellarticolo 500 Cpp, sia laddove ci sia laccordo delle parti (settimo comma della medesima disposizione), con la conseguenza in entrambi i casi che esse vengono a far parte del materiale probatorio utilizzabile ex articolo 526 Cpp. .
4.3. Giova ricordare che loriginario terzo comma dellarticolo 500 Cpp prevedeva che la dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non potesse mai costituire prova dei fatti in essa affermati, ma poteva essere valutata dal giudice (solo) per stabilire la credibilità della persona esaminata. Questa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (C. cost. n. 255/92), unitamente al successivo quarto comma, questultimo «nella parte in cui non prevede(va) lacquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono (erano) state utilizzate per le contestazioni previste dai commi 1 e 2, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pm». Successivamente la legge 7 agosto 1992 n. 356, di conversione in legge del Dl 306/92, ha ripristinato la disposizione (comma 3 dellarticolo 500 Cpp), ma. in un diverso contesto normativo perché, pur ripetendo il canone della mera utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni per la contestazione al teste e per stabilire la credibilità dello stesso, al successivo quarto comma della medesima disposizione ha previsto che quando, a seguito della contestazione. sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano lattendibilità.
Larticolo 500 Cpp è poi stato riformulato dallarticolo 16 legge 63/2001 che ha riscritto la regola del quarto comma dellarticolo 500 Cpp sostituendo al presupposto della necessaria conferma dellattendibilità delle dichiarazioni lette in altri elementi di prova un presupposto del tutto diverso, quello dellesistenza di una situazione di fatto che induca il giudice a dubitare della genuinità della deposizione testimoniale posta a confronto con le dichiarazioni lette. Infatti il quarto comma dellarticolo 500 Cpp prevede che quando. anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pm precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
Il presupposto della disposizione è quindi che risulti un fatto idoneo ad alterare la genuinità della dichiarazione del teste e segnatamente, nella specie, della parte offesa (in proposito Cassazione, Sezione quarta, 7653/05, parla di possibile inquinamento della prova come presupposto per lapplicazione del comma 4 dellarticolo 500 Cpp); fatto che consiste innanzi tutto ‑ comè evidente ‑ nella violenza o minaccia (ed altre condotte illecite poste in essere in danno del dichiarante: Cassazione, Sezione seconda, 12481/05), ma che in realtà ‑ tenendo conto, in unottica di interpretazione costituzionalmente orientata, di quanto affermato proprio da Corte costituzionale 255/92 cit. secondo cui accanto al principio delloralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale ‑ può essere ravvisato altresì in qualsiasi altro elemento concreto, identificabile secondo parametri di ragionevolezza e persuasività (Cassazione, Sezione sesta, 26904/05), stante il carattere aperto della catalogazione contenuta nella stessa disposizione. Del resto secondo Cassazione, Sezione prima, 37066/04, anche la mera incongruità delle affermazioni fatte dal teste in sede dibattimentale autorizza la contestazione delle precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, le quali possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. Inoltre Cassazione, Sezione quinta, 1149/97, ha affermato che il cit.. articolo 500 Cpp consente, in applicazione del principio della conservazione della prova, che è un corollario di quello della ricerca della verità reale, lintroduzione nel dibattimento, attraverso il meccanismo delle contestazioni, delle dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria; tale norma infatti deve essere interpretata, non come una deroga al principio della formazione dibattimentale della prova, ma come sussidiario criterio di valutazione probatoria, con la conseguenza che, a norma dei commi 3, 4 e 5 del detto articolo, è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni precedenti e dichiarazioni dibattimentali divergenti (comma 3).
Quindi, in conclusione, in processi aventi ad oggetto unimputazione per fatti di cui allarticolo 609bis Cp, anche il riavvicinamento o la riappacificazione della parte offesa e dellimputato possono costituire un elemento concreto idoneo (ex articolo 500, comma 4, Cpp) ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della stessa parte offesa nel senso che questa, essendo la querela irrevocabile (articolo 609septies, comma 3, Cp) e quindi non rimettibile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le precedenti sue dichiarazioni accusatorie; e pertanto in tale evenienza non solo il Pm può contestare alla parte offesa, sentita come testimone, le divergenze rispetto a quanto dichiarato in sede di denuncia‑querela, ma le precedenti dichiarazioni sono ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento sicché il giudice può procedere, per maturare il suo libero convincimento, alla valutazione comparativa delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di indagini preliminari e di quelle rese in sede dibattimentale.
Ed è quanto avvenuto nella specie sicché può dirsi che lacquisizione al fascicolo del dibattimento delle precedenti dichiarazioni della Gres è pienamente rituale.
Cè poi da aggiungere che nella specie ricorre anche lipotesi del cit. comma 7 dellarticolo 500 Cpp atteso che la difesa dellimputato non si è opposta a tale acquisizione; né di essa si è doluta vuoi con latto dappello, vuoi con il ricorso per cassazione.
5. Tutto ciò premesso (in diritto), il problema che si è posto (in fatto) ai giudici di merito è stato quello della valutazione comparativa delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte offesa e di quelle precedenti raccolte a verbale come atto di denuncia‑querela in sede di indagini preliminari valutazione da operarsi nel contesto dellaltro materiale probatorio risultante dallistruttoria dibattimentale.
Ed è su questa stessa linea che si colloca soprattutto il terzo motivo del ricorso; in ciò la difesa del ricorrente, lasciando in ombra lacquisizione al fascicolo del dibattimento delle precedenti dichiarazioni della parte offesa, centra la propria censura. In sostanza il ricorrente si duole del fatto che erroneamente i giudici di merito abbiano dato piena credibilità alle precedenti dichiarazioni accusatorie della Gres, mentre le dichiarazioni rese in dibattimento ne avevano in realtà chiarito la portata; sicché in particolare laffermazione non oso dirgli di no … sono costretta a concedermi, seppur riferita al complessivo contesto suddetto, andava ridimensionata e le dichiarazioni rese in sede dibattimentale deponevano per un rapporto consenziente seppure irruento.
Ed allora, fissate le questioni di diritto che sono a monte della censura (sub 4. ss.) ed inquadrata questultima nella mera critica alla valutazione comparativa delle divergenti dichiarazioni della parte offesa. la censura stessa finisce per impingere in una mera valutazione di merito delle risultanze dibattimentali, comprensive ‑ come si è detto ‑della lettura delle iniziali dichiarazioni rese dalla parte offesa; valutazione che è devoluta ai giudici di merito e che non è censurabile con ricorso per cassazione se non per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; vizio non sussistente atteso che nella specie essi ‑ la Corte dappello e prima ancora il Tribunale ‑hanno motivato sufficientemente e non contraddittoriamente il proprio convincimento di dare maggior credito alle precedenti dichiarazioni accusatorie della parte offesa, ritenute puntuali, precise e ricche di dettagli, rispetto a quelle più indulgenti rese in dibattimento in ragione anche (e soprattutto) del complessivo contesto di sopraffazione materiale e morale posto in essere dallimputato. Né ‑ in relazione alla nuova formulazione della lettera e) del comma 1 dellarticolo 606 Cpp ‑ sono stati, dal ricorrente, presentati
motivi aggiunti per dedurre atti del processo rivelatori del denunciato vizio di motivazione, atti che avrebbero dovuti comunque essere indicati specificamente.
6. In conclusione limpugnata sentenza va cassata senza rinvio in riferimento ai reati di cui agli articoli 572, 610 e 612, perché estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione dellaumento della pena (di due mesi di reclusione) per la continuazione. Mentre nel resto il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi
a), b) e c) dellimputazione per essersi detti reati estinti per prescrizione. Elimina la
relativa pena di mesi due di reclusione per la continuazione. Rigetta il ricorso nel resto.