Lavoro e Previdenza

Thursday 08 July 2004

Nei concorsi pubblici si applica la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando e non quella sopravvenuta.

Nei concorsi pubblici si applica la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando e non quella sopravvenuta.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV sentenza 6 luglio 2004 n. 5018 – Pres. Trotta, Est. De Felice – Dallomo (Avv.ti Cabiaia e Fantini) c. Regione Emilia-Romagna (Avv. Cristoni) e Grandi ed altri (n.c.) – (conferma T.A.R. Emilia-Romagna, n. 526/1994).

F A T T O

La appellante espone in fatto di avere partecipato al concorso a tre posti di dirigente della prima qualifica addetto alle attività funzionali giuridico-amministrative, la cui graduatoria veniva approvata con delibera della Giunta Regionale n.3312 del 14/7/1987, risultando non idonea.

Impugnava gli atti relativi alla procedura concorsuale, deducendo i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare, sosteneva che, essendo stato il suddetto concorso, bandito con delibera n.3386 del 23.3.1985, ed essendo nel frattempo sopravvenuta la nuova normativa regionale (artt. 5 e 30 L.R.1985 n.27), in ossequio alla nuova disciplina andavano applicate le nuove regole, che stabilivano la sufficienza per la idoneità a 6/10 (sei decimi) anziché a 7/10 (sette decimi).

Infatti, la norma transitoria stabiliva che la nuova disciplina non si applicava (e quindi si applicava la disciplina precedente) soltanto alle procedure concorsuali già in corso di espletamento.

Secondo la tesi della ricorrente, per fase di espletamento si intendeva il sostenimento delle prove in senso stretto, non potendo ricondursi a tale fase la sola indizione del concorso a mezzo bando.

Con motivi aggiunti, la ricorrente Dallomo deduceva anche la contraddittorietà con il precedente comportamento, in quanto la Regione aveva designato la Commissione giudicatrice in conformità della nuova legge regionale, che non veniva invece applicata per il punteggio finale. Con ulteriori censure la Dallomo lamentava la mancata valutazione di titoli.

Si costituiva la Regione chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso introduttivo e in parte lo dichiarava inammissibile, con riguardo alle censure proposte con motivi aggiunti.

Con latto di appello la Dallomo Alessandra reitera le medesime censure di cui al ricorso proposto in primo grado.

Si sostiene la erroneità della sentenza per quanto riguarda la interpretazione della dizione “concorsi in corso di espletamento” contenuta nellart.30 della L.R.27/85, dalla quale discende la applicabilità o meno della nuova disciplina più favorevole, che le avrebbe consentito di raggiungere la idoneità.

Per espletamento dovrebbe intendersi soltanto la fase di esecuzione delle prove scritte, e non la fase di mera indizione a mezzo bando di concorso.

Con altro motivo di appello, lappellante contesta la pronunzia di inammissibilità in ordine ai motivi aggiunti, che non sono stati notificati, come rilevato nella sentenza impugnata, a tutti e cinque i controinteressati, ai quali era tuttavia stato notificato il ricorso introduttivo.

Con tali motivi aggiunti in primo grado si lamentava la applicazione parziale (e quindi la contraddittorietà di comportamento) da parte della Regione, che ha ritenuto di dovere applicare la nuova normativa solo ai fini della composizione della commissione giudicatrice, e non ai fini della attribuzione di punteggio.

Sostiene la appellante che la integrazione del contraddittorio non è condizione di ammissibilità del ricorso, rientrando nella valutazione discrezionale del giudice la necessità del litisconsorzio.

Con altro motivo di appello viene contestata la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse rispetto alla censura di mancata o errata valutazione dei titoli.

Si è costituita la Regione Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto dellappello.

D I R I T T O

1. Con latto di appello la Dallomo, in sostanza, lamenta la non applicazione della nuova normativa regionale in materia di concorsi, che le avrebbe consentito, in quanto più favorevole, di ottenere la valutazione di idoneità, ricondotta, per la nuova normativa, al punteggio di sei decimi, e non più a sette decimi.

Lart. 30 della L.R.27/1985, innovativa quanto ai punteggi necessari per la sufficienza, stabiliva che le sue disposizioni “&.non si applicano ai concorsi in corso di espletamento alla data della sua entrata in vigore&.”, e cioè il 27 dicembre 1985.

La nuova normativa era infatti inapplicabile solo ai concorsi già entrati nella fase di espletamento, da intendersi, secondo lappellante, come strettamente riferita ai concorsi giunti alla fase di esecuzione delle prove. Pertanto, la nuova e più favorevole normativa sarebbe applicabile ai concorsi a quel tempo soltanto banditi, ma non ancora”espletati” (in relazione alla fase della prova).

La censura è infondata.

Il significato da attribuire alla dizione “concorso in via di espletamento” secondo il senso comune, è quello di concorso non ancora esauritosi per non essersi concluse, con la pubblicazione della graduatoria, tutte le relative fase procedimentali.

La procedura concorsuale di accesso al pubblico impiego inizia con la indizione e la pubblicazione del bando; pertanto per fase di espletamento deve intendersi anche il concorso semplicemente bandito, e non soltanto quello per il quale siano iniziate le prove di esame o sia stata nominata la commissione.

A prescindere dalla normativa intertemporale relativa alla fattispecie, in tema di pubblici concorsi le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione di candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni (votazione del sei e non del sette per raggiungere la idoneità), non trovano applicazione alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio “tempus regit actum” attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.

Né pare che nella specie la disciplina transitoria (rectius, intertemporale, perché, in caso di successione di leggi nel tempo, stabilisce a quali fattispecie, concorsi espletati o meno, si applichino le due discipline succedutesi), facendo riferimento alla non applicazione ai concorsi già espletati, abbia un tenore letterale tale da consentire una differente lettura tra la fase di espletamento, che dovrebbe essere limitata, come vorrebbe lappellante, alla sola fase di esecuzione delle prove, e la fase di indizione.

Vale inoltre il principio di tutela dellaffidamento dei candidati per cui i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando o, il che è sostanzialmente è lo stesso, al momento di indizione della procedura relativa.

Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (in tal senso Consiglio di Stato, V, 13 gennaio 1996, n.46).

Non può ritenersi che esista tale diversa disciplina intertemporale: larticolo su richiamato stabilisce soltanto che la nuova normativa (in tema di valutazione e votazione dei candidati) non si applica ai concorsi già espletati, ed esso non è altro che una mera ricognizione del principio “tempus regit actum” applicato a quella particolare procedura che è il concorso di accesso al pubblico impiego, caratterizzato, come noto, da più fasi, che vanno dalla indizione dello stesso alla pubblicazione della graduatoria, passando per il materiale svolgimento delle prove.

2.Va rigettata anche laltra censura, con la quale lappellante contesta la sentenza nel punto in cui ha dichiarato la inammissibilità dei motivi aggiunti (relativi alla censura di contraddittorietà perché la nuova normativa era invece stata seguita per la composizione della commissione giudicatrice), perché non notificati a tutti e cinque i controinteressati già intimati con il ricorso originario.

In disparte dalla circostanza che i motivi aggiunti, contenenti censure mosse avverso gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice, risultano evidentemente tardivi, e quindi irricevibili, perché proposti oltre il termine perentorio, mentre la regola è che tali censure vadano proposte a decorrere dalla loro rilevanza (ex plurimis, Consiglio di Stato, V, 18 gennaio 1996, n.61), e cioè dalla conclusione con esito negativo della gara, essi sono altresì inammissibili, come osservato dal giudice di prime cure.

Proprio dalla circostanza dedotta dallappellante, che cioè la stessa in primo grado aveva notificato il ricorso introduttivo a tutti e cinque gli idonei del concorso, si desume la violazione del principio del contraddittorio, con la sanzione della inammissibilità, per mancata notifica dei motivi aggiunti.

I motivi aggiunti vanno notificati, a pena di inammissibilità, non solo ai controinteressati costituiti, ma anche a quelli non costituiti, in quanto questi ultimi debbono essere messi in grado di difendersi o di potersi costituire in giudizio, sia pure tardivamente, una volta valutato il thema decidendum per effetto dei motivi in questione (in tal senso C. Stato, V, 1286/1976), e la sanzione della inammissibilità vale quantomeno nelle ipotesi nelle quali la mancata notificazione si riferisca a coloro che sono controinteressati, come nella specie (i candidati vincitori), sotto i profili dedotti con i motivi aggiunti, riguardanti la composizione della commissione (in tal senso Consiglio Stato, n.267/1979).

3.Con riferimento allaltro motivo di appello, per mancata valutazione dei titoli, va confermata la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse, essendo lappellante stata dichiarata non idonea, con provvedimenti che restano fermi perché non annullati in sede giurisdizionale.

4.Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dellappello.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Dallomo Alessandra nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo per lEmilia-Romagna, sezione II, n.526/1994, così provvede:

rigetta lappello e per leffetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 11 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- Sezione quarta, riunito in camera di consiglio con lintervento dei seguenti signori Magistrati:

Gaetano Trotta Presidente

Costantino Salvatore Consigliere

Bruno Mollica Consigliere

Carlo Saltelli Consigliere

Sergio De Felice Consigliere, estensore

LESTENSORE IL PRESIDENTE

Sergio De Felice Gaetano Trotta

Depositata in Segreteria il 6 luglio 2004