Civile

Wednesday 04 July 2007

Negato ai proprietari il risarcimento del danno esistenziale per la morte dell’ animale oggetto d’ affetto (Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 11 maggio – 27 giugno 2007, n. 14846)

Negato ai proprietari il risarcimento del danno esistenziale per la
morte dell’animale oggetto d’affetto (Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 11 maggio – 27 giugno 2007, n. 14846)

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 11 maggio – 27 giugno 2007, n. 14846

Presidente Preden – Relatore Petti

Pm Sgroi – difforme – Ricorrente Zovanoli ed altri – Controricorrente
Toro Assicurazioni Spa ed altri

Svolgimento del processo

Con citazione del 12 novembre 1994 i coniugi Claudio Zovanoli e Daniela Braghieri
convenivano dinanzi al tribunale di Parma, nella veste di danneggiati, (nel
corso di un incidente stradale verificatosi presso il casello autostradale di
Parma il 28 giugno 1993), il conducente antagonista Pautasso
Fiorentino (alla guida dell’autocarro tamponante), la proprietaria del mezzo
assicurato ditta Amari e la assicuratrice Toro e ne
chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati loro
dall’incidente, nel corso del quale avevano riportato lesioni e la morte del
cavallo. Deducevano gli attori che l’incidente era stato provocato dal
tamponamento, da parte dell’autotreno articolato, dell’autovettura Golf Wosfaghen e del trailer ad essa
agganciato, dove si trovava un cavallo di razza ed il suo accompagnatore
architetto Zovanoli. Si costituivano i convenuti e
contestavano il fondamento della domanda. Il tribunale di Parma con sentenza
del 17 febbraio 1999 accertava il concorso di colpa dello Zavoli,
che si trovava sul trailer mentre doveva viaggiare a
bordo dell’auto, nella misura del 20% e condannava i convenuti in solido ai
vari danni, per un importo complessivo di oltre 169 milioni (v. amplius in dispositivo).
La decisione era appellata dalla Toro in punto di accertamento del concorso di
colpa; resistevano le parti danneggiate chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15
aprile 2003, in
parziale accoglimento dell’appello aumentava il concorso di colpa dello Zovanoli alla misura del 33% riducendo il danno e
condannando i coniugi Zovanoli alla restituzione
delle maggiori somme ricevute ed alla rifusione delle spese processuali.
Contro la decisione hanno proposto ricorso principale Zovanoli Claudio, affidato a sette motivi, ricorso
incidentale Brughieri Daniela, affidato a due motivi, ad entrambi i ricorsi
resiste la Toro
con controricorsi. Le parti costituite hanno prodotto
memorie. I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Motivi della decisione

Il
ricorso principale merita accoglimento limitatamente al secondo
e terzo motivo, rigettati il primo, il quarto ed il quinto, assorbiti gli
altri; merita accoglimento per quanto di ragione il ricorso incidentale, per le
seguenti considerazioni.
A. Esame del ricorso principale.
Secondo l’ordine logico precede l’esame dei motivi infondati.
Nel primo motivo si deduce l’omessa pronuncia e l’error in iudicando
per la mancata liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante derivante
dalla lunga durata della inabilità temporanea. Il
danno è stato liquidato sulla base di tabelle
giornaliere, per un importo inferiore al danno reale, data la perdita di affari
da parte dello architetto.
Il motivo difetta di specificità e di autosufficienza,
posto che l’onere della prova era a carico del professionista.
Nel quarto motivo si deduce l’error in iudicando per
la esclusione del danno esistenziale in relazione alla
perdita dell’amato cavallo Diaz, cui i coniugi erano particolarmente
affezionati.
In senso contrario si osserva che, pur ammettendo questa Corte (V. Cass. SS
unite 14 marzo 2006 n. 6572 e Cass. 15 giugno 2005 n. 15022) la tutela di
situazioni soggettive costituzionalmente protette o legislativamente
protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti sotto
l’ambito dello articolo 2059 del codice civile,
costituzionalmente orientato, la perdita del cavallo in questione, come animale
da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno
esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana
alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente
protetta. La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l’onere della prova
sia per l’an
che per il quantum
debatur
, e non appare sufficiente la deduzione di
un danno in re ipsa,
con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la
specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita,
sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte.
Nel quinto motivo si deduce l’error in iudicando
per la elevazione del concorso di colpa nella misura
del 33% ed il vizio della motivazione sul punto. Il motivo è infondato in
quanto censura un apprezzamento il fatto, compiuto dai giudici del merito,
attraverso un esame complessivo delle prove, e si sottrae al sindacato di
legittimità in quanto contiene un prudente apprezzamento congruamente motivato
(ff 10
a 12 della sentenza).
Meritano invece accoglimento il secondo ed il terzo
motivo, assorbiti gli altri (sesto e settimo).
Nel secondo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e vizio di ultrapetizione in ordine alla liquidazione del danno
biologico da invalidità permanente, ed il vizio dì omessa o insufficiente
motivazione». Viene poi riprodotta, ai fini della
autosufficienza, la parte della motivazione della Corte bolognese che (ff 9 della motivazione) riduce il punto base di invalidità
da 4 milioni a punto nella diversa misura di 2 milioni, considerando poi l’età
della vittima e la percentuale invalidante del 25%. Sfugge totalmente in tale
motivazione la ragione del dimezzamento delle tavole attuariali. Sussiste
dunque un vizio di motivazione, apodittica ed oscura, ed anche la violazione
del principio, costituzionalmente garantito, del risarcimento integrale della
lesione della salute da fatto illecito (cfr: Corte Cost. 14 luglio 1986 n. 184 come incipit
sistematico) a carattere satisfattivo pieno. Quanto
ai criteri di valutazione tabellare, che questa Corte
ammette come criteri di liquidazione equitativa di un
debito di valore, che si accresce nel tempo, se il
debitore solidale non adempie tempestivamente, occorre che i giudici del merito
diano le ragioni della scelta delle tabelle da applicare, tenendo conto del dì
dell’evento come dies a quo della produzione del danno
ingiusto, onde la liquidazione deve essere fatta sempre all’attualità,
includendo gli interessi cd compensativi e la rivalutazione.
Il ragionamento riduttivo della Corte Bolognese e dunque per omissione ed
impedisce di comprendere l’iter logico della riduzione del danno.
Conseguentemente deve accogliersi il secondo motivo sulla ridotta valutazione
del danno morale, commisurato al 50% del danno
biologico.
Questa Corte ha più volte sottolineato, anche a
sezioni unite, la autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno
biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, che dipende dalla
natura del reato (ove sussista, come è nel caso di lesioni gravi colpose)
ovvero dalla natura dell’interesse personale leso (ad esempio nella sfera della
dignità della persona) ed inoltre appare arbitrario, in materia di diritti
inviolabili della persona, anteporre il valore mercantile della menomazione
della salute, al valore proprio della persona e della sua dignità, sicché anche
la valutazione del danno morale verificatosi in occasione della perdita della
salute, occorre tener conto del superiore principio di integralità del
risarcimento, senza ricorrere a meccanismi semplificativi in automatico. (cfr. Cass. 23 maggio 2003 n. 8169, Cass. 12 dicembre 2003
n. 19057 tra le tante).
Il Giudice del rinvio, nella valutazione del danno morale, terrà dunque conto
delle condizioni soggettive del soggetto che lo ha ricevuto, e della gravità
del fatto come circostanziato, procedendo ad una
valutazione equitativa autonoma e personalizzata.
Restano assorbiti il sesto motivo, che attiene alla misura del credito risarcitorio, che deve essere riesaminato, ed il settimo
motivo che contesta la liquidazione delle spese, che dovrà essere riconsiderata
dal giudice del merito.
B. Esame del ricorso incidentale del coniuge Daniela Brughieri.
Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando (per
violazione degli artt. 2 e 29 della Cost. e art. 2059
del codice civile) sul rilievo del mancato riconoscimento, al tempo della
decisione, del danno morale ed esistenziale, considerati sotto il diverso
profilo della crisi di coppia a causa dello incidente,
e delle sofferenze patite per l’assistenza al coniuge invalido.
Il motivo del danno esistenziale risulta sollevato per
la prima volta in questa sede, peraltro in modo generico ed è inammissibile; il
motivo del danno morale risulta aver trovato una liquidazione in sede di
appello sotto il profilo della assistenza, onde il ricorso non spiega le
ragioni di una eventuale sottovalutazione.
Merita invece accoglimento il secondo motivo, posto che la Brughieri
appare in credito verso la Toro
(v. sentenza a ff 22) e non poteva essere condannata
per somme ricevute dal marito iure
proprio
.
L’accoglimento dei ricorsi nei limiti delle ragioni esposte conduce ad un
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Bologna, che si atterrà ai principi di diritto espressi nella parte motiva e
provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase del giudizio di
cassazione, rispettando le regole della soccombenza.

PQM

Riunisce
i ricorsi, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale,
rigettato il primo, il quarto ed il quinto ed assorbiti gli altri; accoglie per
quanto di ragione il ricorso incidentale; cassa in relazione e rinvia anche per
le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.