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Monday 22 December 2003

Multe e obbligo della cauzione in caso di ricorso. La Corte Costituzionale sommersa dalle questioni di legittimità . N. 1080 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2003.

Multe e obbligo della cauzione in caso di ricorso. La Corte Costituzionale sommersa dalle questioni di legittimità. Eccone una del Giudice di Pace di Monza

N.   1080   ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2003.

  Ordinanza emessa il 16 settembre 2003 dal giudice di pace di Monza nel procedimento civile vertente tra Giacomelli Massimo e Prefettura di Milano Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Subordinazione della tutela dei diritti alle disponibilita’ economiche, senza distinzione fra cittadini abbienti e non abbienti – Irrazionale compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione – Disparita’ di trattamento rispetto alle impugnazioni per le quali l’onere non e’ previsto – Richiamo alle sentenze nn. 21/1961 e 67/1960 della Corte costituzionale. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. – Costituzione, artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, e 113, commi primo, secondo e terzo. (GU n. 50 del 17-12-2003) 

IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel ricorso ex art. 22-23

legge n. 689/1981 e 205 del codice della strada n. 3595/2003 promosso

da   Giacomelli   Massimo  residente  in  Rovereto  via  Firmian,  2,

rappresentato   dagli  avv.  Davide  Alessio  di  Verona  e  Stefania

Fiorentini,  con  studio  in Monza, via Carlo Alberto n. 1, presso la

quale ha eletto domicilio, come da mandato a margine del ricorso;

    Contro: Prefettura di Milano.

    Oggetto:  ricorso  ex  artt. 22-23  legge  n. 689/1981  e 205 del

codice  stradale,  depositato il 5 settembre 2003 avverso l’ordinanza

emessa  dal Prefetto di Milano (prot. n. 5984/03 area IV bis) con cui

e’  stata  disposta la sospensione provvisoria in via cautelativa per

mesi  tre  della patente di guida del ricorrente Massimo Giacomelli a

seguito  del sinistro stradale verificatosi in Agrate Brianza in data

6 aprile 2003.

                      Svolgimento del processo

    Il signor Massimo Giacomelli con l’atto depositato il 5 settembre

2003 ha esposto che a seguito dell’incidente stradale verificatosi il

6 aprile 2003 in prossimita’ del casello di Agrate sud, nel quale era

stato  coinvolto alla guida dell’autovettura Honda Civic tg. CD734BM,

e  nel  quale aveva perso la vita il sig. Fulvio Bozzato, il Prefetto

di  Milano  con  decreto  notificato  in  data  11 agosto 2003, aveva

disposto  la  sospensione  in  via cautelativa e provvisoria per mesi

tre,  della  patente  di  guida, patente che era stata consegnata nei

termini previsti alla autorita’ preposta.

    Il  ricorrente  ha  dichiarato  di  voler  adire  direttamente il

giudice  di  pace  competente  per territorio, articolando i seguenti

motivi di impugnazione:

        1.  –  Illegittimita’ del provvedimento prefettizio in quanto

richiamava   l’art. 223,  secondo  comma,  del  c.d.s.,  e  disponeva

l’immediato  ritiro  della  patente,  senza  aver  acquisito  fondati

elementi  in  ordine  alla  responsabilita’  basandosi unicamente sul

verbale    della   Polizia   stradale   che   aveva   contestato   la

contravvenzione   ex  art. 154, commi primo e ottavo, del c.d.s. senza

attendere  il parere obbligatorio dell’ufficio del dipartimento per i

trasporti,  e  senza  evidenziare i dati di significativa certezza, e

gli elementi di evidente responsabilita’ richiamati dalla norma.

        2.  – La mancanza nella condotta contestata di una potenziale

pericolosita’   suscettibile   di   essere   reiterata,   e  tale  da

giustificare ex ante il provvedimento cautelare.

    A sostegno del ricorso ha articolato mezzi di prova.

    Il   deposito  dell’atto  non e’ stato accompagnato dal versamento

presso  la  cancelleria  di  una  somma  pari  alla meta’ del massimo

edittale  della  sanzione pecuniaria inflitta dall’organo accertatore

(verbale  n. 628324U  R.G.  142115  del  12 maggio 2003 della Polizia

stradale  di Bergamo) come previsto dall’art. 4 della legge 1° agosto

2003,  n. 214,  che  ha inserito dopo l’art. 204 del d.lgs. 30 aprile

1992,  n. 285,  l’art. 204-bis  secondo il quale (n. 3) «all’atto del

deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria

del  giudice  di  pace,  a  pena di inammissibilita’ del ricorso, una

somma  pari  alla  meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta

dall’organo  accertatore.  Detta  somma  in  caso di accoglimento del

ricorso e’ restituita al ricorrente».

                             M o t i v i

    Muovendo  da tale sequenza procedimentale, ritiene questo giudice

di  dover  sollevare  d’ufficio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della

legge   4   novembre   1953,   n. 87,   questione   di   legittimita’

costituzionale  in  ragione  del contrasto della citata disposizione,

art.  204-bis del c.d.s. introdotta dall’art. 4 della legge 1° agosto

2003,  n. 214,  con gli artt. 3 – 24, commi primo, secondo e terzo, e

113 della Costituzione.

    Rileva  in  proposito  che il deposito previsto dall’art. 204-bis

n. 3  del d.lgs. n. 285/1992 (come modificato dall’art. 4 della legge

1°  agosto  2003  n. 214)  avendo  portata astratta e indipendente da

qualsiasi  valutazione  di  merito  per tutte le ipotesi previste dal

primo  comma  dello stesso costituisce quel «diaframma» preclusivo al

quale  fa  riferimento  il  secondo  comma  dell’art.  23 della legge

n. 87/1953,  nel  senso  che  solo  la  risoluzione di tale questione

permette al giudice di definire il giudizio.

    La  questione  rappresentata  dal  contrasto  delle  disposizioni

citate   con   gli   artt. 3-24-113  della  Costituzione,  alla  luce

dell’interpretazione  accolta  dal  giudice  delle  leggi,  sin dalla

lontana pronuncia in tema di solve et repete, (doc. n. 21 del 1961) e

di  cauzione  per  le spese (doc. n. 67 del 1960), non puo’ ritenersi

manifestamente infondata.

    L’espressa   costituzionalizzazione   del   diritto  alla  tutela

giudiziaria,  che  rappresenta in principio fondamentale della nostra

Carta  anche con riferimento agli atti dell’amministrazione pubblica,

non puo’ non far considerare sindacabili, sotto il profilo enunciato,

le norme citate.

    L’assoggettamento  ad  un preventivo deposito per tutta la durata

del  procedimento  (la  norma  citata  collega  il rimborso eventuale

all’accoglimento definitivo del ricorso) non solo subordina la tutela

del  diritto  alla  disponibilita’  della  somma  occorrente  per  il

deposito,  senza  discrimine  fra  soggetti  abbienti  e  non,  senza

lasciare spazio per il ricorso agli istituti previsti dal terzo comma

dell’art. 24   della  Costituzione,  ma  si  risolve  in  una  palese

disparita’  di  trattamento nel momento in cui assoggetta al deposito

solo  le impugnazioni contro le ordinanze sottoposte all’art. 204-bis

del  c.d.s.,  lasciando  immuni da tale regime di inammissibilita’ le

impugnazioni  avverso altre ordinanze, comprese quelle riservate alla

competenza  del  tribunale  ordinario  o del tribunale amministrativo

regionale.

    Si  e’ in definitiva posto in essere un «diaframma» di inequivoca

portata   deflattiva,   basata   sul  criterio  delle  disponibilita’

economiche,  prescindendo  da qualsiasi coordinamento razionale con i

principi che devono ispirare il regime della tutela dei diritti.

                              P. Q. M.

    Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla

costituzionalita’   dell’art. 204-bis  del  d.lgs.  30  aprile  1992,

n. 285,  inserito  dall’art. 4, 1-septies, della legge 1° agosto 2003

n. 214,  in  rapporto agli artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo,

113, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione.

    Dispone  la  trasmissione della presente ordinanza alle parti del

procedimento, nonche’ ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 dell’11

marzo  1953, al Presidente del Consiglio, ed ai presidenti del Senato

e della Camera dei deputati.

    Sospende il procedimento ai sensi dell’art. n. 295 c.p.c.

        Monza, addi’ 16 settembre 2003

                       Il giudice di pace: Sanna

03C1311