Ambiente

Friday 05 December 2003

Modifiche delle deliberazioni relative al sistema M.O.S.E. – COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. DELIBERAZIONE 29 settembre 2003

Modifiche delle deliberazioni relative al sistema M.O.S.E.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003

  Primo programma delle infrastrutture strategiche. Legge n. 443/2001 – Progetto per la salvaguardia della laguna e della citta’ di Venezia: sistema MO.S.E.. Modifica deliberazioni. (Deliberazione n. 72/2003). (GU n. 282 del 4-12-2003) 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  29 novembre  1984,  n.  798,  concernente  «Nuovi

interventi per la salvaguardia di Venezia»;

  Visto  l’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in attuazione

del  quale  questo  Comitato  – con delibera 21 dicembre 2001, n. 121

(Gazzetta  Ufficiale  n.  51/2002  S.O.)  –  ha  approvato  il  primo

programma  delle  opere  strategiche  che include il «progetto per la

salvaguardia della laguna di Venezia: sistema MO.S.E.»;

  Visto  l’art.  13  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166, che reca

modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza

limiti   di   impegno   quindicennali   per  la  progettazione  e  la

realizzazione delle opere incluse nel suddetto programma;

  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo

dell’art.  1 della menzionata legge n. 443/2001 e che in particolare,

all’art.  16,  richiama le previsioni della citata legge n. 798/1984,

nonche’ quelle delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 5 febbraio 1992,

n.  139,  e  successive  modifiche ed integrazioni, del pari relative

alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia;

  Visti  in  particolare  l’art.  1  della  legge  n.  443/2001, come

modificato  dall’art.  13  della  legge  n.  166/2002, e l’art. 2 del

decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita’

delle  istruttorie  e  la  funzione  di  supporto per le attivita’ di

questo  Comitato  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

che  puo’  in  proposito  avvalersi di apposita «struttura tecnica di

missione»;

  Visto l’art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai

sensi  del  quale  una  quota  degli importi di cui al citato art. 13

della  legge n. 166/2002 puo’ essere destinata al finanziamento degli

interventi  previsti  dall’art. 6 della richiamata legge n. 798/1984,

con  le  modalita’  ivi  previste,  nonche’ degli interventi previsti

dalle relative ordinanze di protezione civile;

  Visto  il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  con il quale sono stati

individuati  i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare

le  altre operazioni finanziarie, definite le modalita’ di erogazione

delle   somme   dovute  dagli  Istituti  finanziari  ai  mutuatari  e

quantificate   le   quote   da   utilizzare   per   le  attivita’  di

progettazione, istruttoria e monitoraggio;

  Vista  la  delibera 29 novembre 2002, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n.

58/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto delle risultanze

dell’istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei

trasporti sul menzionato progetto ed ha assegnato all’opera, a carico

delle  risorse  di cui all’art. 13 della legge n. 166/2002, l’importo

complessivo  di  450  Meuro  in  termini  di  volume di investimento,

articolandolo nel triennio 2002-2004 e quantificando la quota massima

annua  di  contributo  imputabile  ai diversi limiti quindicennali di

impegno;

  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n.  63,  con la quale questo

Comitato ha rideterminato le quote di contributo assegnate alle opere

strategiche  fino  ad  allora finanziate in relazione all’intervenuta

riduzione  del  saggio  di interesse e ferma restando l’entita’ delle

risorse attribuite in termini di volumi di investimento, individuando

–  per quanto concerne in particolare l’intervento sopra menzionato –

il soggetto aggiudicatore nel «Consorzio Venezia Nuova» e ridefinendo

la  quota  massima  di contributo ex art. 13 della legge n. 166/2002,

che  e’  stata integralmente imputata al limite di impegno decorrente

dal 2002;

  Considerato  che,  con nota pervenuta in data odierna, il Ministero

delle  infrastrutture  e dei trasporti ha formalizzato la proposta di

modificare  parzialmente  l’assegnazione  di  cui  sopra sulla scorta

delle  indicazioni formulate dal Comitato interministeriale istituito

dall’art.  4  della  legge  n.  798/1984  ed  al  quale  e’ demandato

l’indirizzo,  il  coordinamento  ed  il  controllo  degli  interventi

previsti dalla legge stessa;

  Considerato  che  la  legge  n. 798/1984 e l’art. 7, comma 1, della

legge  22 dicembre  1986,  n.  910,  richiamato  nella  delibera  del

suddetto  Comitato  interministeriale,  prevedono  l’acquisizione del

parere  del  Comitato  medesimo  ai  fini  del  riparto  delle  somme

finalizzate  alla  salvaguardia  di  Venezia  tra Stato ed altri enti

territoriali per gli interventi di rispettiva competenza;

  Considerato  che, con legge 29 marzo 1999, n. 11, la regione Veneto

ha   proceduto  all’istituzione  del  comune  di  Cavallino  Treporti

mediante scorporo di parte del territorio del comune di Venezia;

  Preso  atto  che le indicazioni di cui alla menzionata delibera del

suddetto  Comitato  interministeriale  circa la destinazione di parte

delle   risorse  assegnate  al  progetto  MO.S.E.  ad  interventi  di

competenza   di   Comuni  incidenti  sull’area  e’  coerente  con  le

previsioni del citato art. 80, comma 28 della legge n. 289/2002;

  Preso  atto  che  nella  suddetta  delibera  il riparto tra Stato e

Comuni  e’  stato effettuato in termini di limiti di impegno e che le

quote    ivi   considerate   vanno   riparametrate   in   base   alla

rideterminazione operata con la delibera n. 63/2003;

  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, che ribadisce la proposta di modifica dell’assegnazione al

progetto MO.S.E. nei termini sopra prospettati;

  Acquisita  in  seduta l’intesa del Ministero della economia e delle

finanze;

                              Delibera:

  1.  Le  risorse  assegnate,  in  termini  di  limite di impegno, al

«progetto per la salvaguardia della laguna e della citta’ di Venezia:

sistema MO.S.E.» sono cosi’ ripartite:

=====================================================================

                      |   Quota limite di    |

         Voce         |       impegno         |Soggetto aggiudicatore

=====================================================================

1. Progettazione e    |                      |

realizzazione opere di|                      |

regolazione delle     |                      |

maree e opere          |                      |

complementari.        |       36,33320       |Consorzio Venezia Nuova

———————————————————————

2. Progettazione e    |                      |

realizzazione         |                       |

interventi di cui     |                      |

all’art. 6, lettere   |                      |

a-b-c, della legge n. |                      |

798/1984              |                      |

———————————————————————

2.1 Venezia (80%)     |        3,65200       |   Comune di Venezia

———————————————————————

2.2 Chioggia (15%)    |        0,68535       |        ”      “

———————————————————————

2.3 Cavallino Treporti|                      |

(5%)                  |        0,22845       |        ”      “

———————————————————————

Subtotale . . .       |        4,56580       |

———————————————————————

3. Totale (1+2)       |       40,89900       |

  La  quota  di  contributo complessivamente assegnata, pari a 40,899

Meuro,  resta  imputata  sul  primo  limite  di impegno quindicennale

previsto  dall’art.  13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2002.

  Il  soggetto indicato quale «aggiudicatore» nel prospetto di cui al

presente  punto  e’, ai sensi del decreto interministeriale citato in

premessa,  abilitato  a  contrarre  i  mutui o ad effettuare le altre

operazioni  finanziarie  di  cui  al  citato  art.  13 della legge n.

166/2002.  Il comune di Venezia provvedera’ a trasferire ai comuni di

Chioggia e di Cavallino Treporti gli importi di loro spettanza.

  2.  Le  risorse  riservate alla progettazione e realizzazione delle

opere  di  regolazione  delle  maree e delle opere complementari sono

utilizzate   secondo   le   priorita’  definite  dall’Amministrazione

concedente.

  3.  Gli  importi   di cui al n. 2 del prospetto riportato al punto 1

della   presente   delibera   sono   ripartiti   direttamente   dalle

Amministrazioni   comunali   e   sono   destinati  all’attuazione  di

interventi  riconducibili  alle  tipologie di cui alle lettere a-b-c-

dell’art.  6  della legge n. 798/1984 e ricompresi in piani-programmi

approvati dal Comitato previsto dall’art. 4 della stessa legge.

  Resta  nella competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri

–   Dipartimento   della  protezione  civile  la  questione  relativa

all’eventuale destinazione di quota degli importi assegnati al comune

di  Venezia  al finanziamento dell’attivita’ del Commissario delegato

al  traffico  acqueo nella laguna di Venezia, istituito con ordinanza

n. 3170 del 27 dicembre2001.

    Roma, 29 settembre 2003

                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2003.

Ufficio  di  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  6

Economia e finanze, foglio n. 317