Tributario e Fiscale

Thursday 13 March 2008

Modalita’ di attribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l’im

Modalita’ di attribuzione, ai
sensi dell’articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l’imposta
lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo
TUIR. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 11 febbraio 2008 (GU n.
52 del 1-3-2008)

IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle
imposte sui redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, l’art. 16,
del predetto TUIR, concernente le detrazioni per canoni di locazione, come
modificato dall’art. 1, comma 9, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;

Visto il comma 1-sexies del
medesimo art. 16 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al
citato art. 16 del TUIR sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita
delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, e’ riconosciuto un ammontare
pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta e che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalita’ di erogazione del predetto ammontare;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli
articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d’imposta in sede di
effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante
modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme
per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi
dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l’art. 37, comma 55, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale, il quale ha previsto che l’imposta comunale sugli
immobili possa essere versata con le modalita’ di cui al citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;

Visto l’art. 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha
istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla
Corte dei conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397,
concernente l’attribuzione all’on. prof. Vincenzo Visco del titolo di
Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione della detrazione di
cui all’art. 16 del TUIR da parte del sostituto d’imposta

1. A decorrere dall’anno 2008,
ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la detrazione
spettante ai sensi dell’art. 16, commi da 01 a 1-ter del citato TUIR, nei limiti e alle
condizioni previste nel medesimo art. 16, e’ riconosciuta, su
richiesta dell’avente diritto, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di
effettuazione delle operazioni di conguaglio. In occasione delle medesime
operazioni di conguaglio e’ riconosciuto, altresi’, l’importo della detrazione
di cui al comma 1-sexies dello stesso art. 16 che non ha trovato capienza
nell’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del citato TUIR. La detrazione di cui all’art. 16 del TUIR e’
attribuita sulla base della dichiarazione presentata dall’avente
diritto nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione, i requisiti richiesti dal medesimo art. 16, compreso il numero dei
mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione e’ adibito ad
abitazione principale, nonche’ e’ attestata l’assenza di redditi ulteriori
rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

2. Ai fini del riconoscimento
dell’importo della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies, del TUIR, i
sostituti d’imposta utilizzano, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle
ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le
operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione unica dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati (CUD) l’importo non attribuito all’avente diritto per insufficienza dell’ammontare complessivo
delle ritenute per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei
redditi.

Art. 2.

Determinazione in sede di
dichiarazione dei redditi dell’ammontare della detrazione di cui all’art. 16,
comma 1-sexies, del TUIR

1. L’ammontare della
detrazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies del TUIR, spettante a decorrere
dall’anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli
individuati nell’art. 1, e’ evidenziato nella dichiarazione dei redditi
presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164.

2. La disposizione del comma 1 si
applica anche agli aventi diritto di cui all’art. 1
del presente decreto relativamente all’ammontare della detrazione spettante per
il 2007 nonche’ relativamente a quella spettante a decorrere dall’anno 2008 non
riconosciuta, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli
23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

3. L’ammontare della
detrazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies del TUIR evidenziato nella
dichiarazione dei redditi puo’ essere utilizzato in
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e dell’art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero,
essere computato in diminuzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
relativa al periodo d’imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti
il 21 febbraio 2008

Ufficio di
controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

Economia e finanze, foglio n. 194