Enti pubblici

Friday 17 October 2008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 ottobre 2008 Approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DECRETO 1 ottobre 2008 Approvazione delle condizioni generali per
l’espletamento del servizio postale universale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificato
dal decreto legislativo 23 dicembre2003, n. 384, che ha attuato la direttiva
2002/39/CE riguardante l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunità;

Visto il decreto del Ministro
delle comunicazioni 17 aprile 2000, riguardante la conferma della concessione
del servizio postale universale alla società Poste Italiane p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio
2000;

Visto, in particolare, l’art. 22, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 261
del 1999 che stabilisce la procedura di approvazione delle condizioni generali
del servizio postale;

Visto il decreto 29 dicembre
2005, concernente l’ambito della riserva postale per il mantenimento del
servizio universale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 3 dicembre
2005;

Visto il decreto del Ministro
delle comunicazioni 12 maggio 2006, concernente disposizioni in materia di
invii di corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale,
nonché tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l’interno e per
l’estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto, in particolare, l’art. 5
del predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, in base al quale il
fornitore del servizio universale provvede ad adeguare
le condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel medesimo
decreto;

Visto il contratto di programma
2006-2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, e la società per azioni Poste
Italiane;

Vista la proposta trasmessa dalla
società Concessionaria del servizio postale universale con nota AD/262 del 19
settembre 2008;

Ravvisata l’esigenza di approvare
il documento anzidetto, ai sensi dell’art. 22, comma 2,
del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999;

Decreta:

Articolo 1.

1. Sono approvate le condizioni
generali del servizio postale che costituiscono parte integrante del presente
decreto.

Articolo 2.

1. Le condizioni generali di cui
all’art. 1 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: Scajola

Allegato

CONDIZIONI GENERALI PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE

UNIVERSALE

Servizi inclusi nel servizio
postale universale

Descrizione dei servizi

Articolo 1.

Servizio postale universale

Il servizio postale universale,
ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, comprende la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a
2 kg, ivi
compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg.

I servizi inclusi nel servizio
universale e oggetto delle presenti condizioni di servizio sono classificati
per tipologie di invii postali, come definiti dall’art. 1 lettera f) del
decreto legislativo n. 261 del 1999, negli articoli 2, 3 e 4 della presente
sezione.

Per gli invii internazionali si
applicano, oltre alle presenti condizioni generali, le Convenzioni
internazionali ratificate nell’ordinamento italiano, nonché i relativi
provvedimenti applicativi.

Articolo 2.

Invii di corrispondenza

Gli invii di corrispondenza
comprendono le comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante
l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati all’indirizzo indicato dal
mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri,
cataloghi, quotidiani, periodici e similari.

I servizi di corrispondenza
comprendono:

a) posta massiva: servizio per la
spedizione verso qualsiasi località del territorio nazionale di invii di
corrispondenza non raccomandata in grande quantità (ad eccezione della
corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicità diretta per
corrispondenza) secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di
destinazione. L’accesso al servizio è oggetto di specifiche procedure di
accettazione degli invii approvate dall’Autorità di regolamentazione del
settore postale;

b) posta prioritaria (invii
postali singoli): servizio per la spedizione degli invii di corrispondenza non
massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero;

c) posta raccomandata: servizio
per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del
territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova
dell’avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la
percorrenza, anche in corso, dell’invio. Su richiesta
del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all’art. 5;

d) posta assicurata: servizio per
la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del
territorio nazionale, nonché per l’estero verso le destinazioni ammesse e con i
limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare
gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo
pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente
può chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo
maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza
maggiore.

Per gli invii assicurati con
valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualità
sono richieste particolari modalità di confezionamento pubblicizzate da Poste
Italiane e la consegna è effettuata presso l’ufficio postale. Il servizio di
posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato
di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell’invio. Su
richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui
all’art. 5;

e) atti giudiziari: servizio di
posta raccomandata attinente alle procedure giudiziarie e ai procedimenti
amministrativi di cui alla legge 20 novembre1982, n. 890. Tali invii sono
trattati secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e
integrazioni;

f) pubblicità diretta per
corrispondenza: servizio per la spedizione di invii postali indirizzati ad un
numero di destinatari non inferiore ad una soglia stabilita dall’Autorità di
regolamentazione del settore postale (attualmente pari a 10.000), contenenti lo
stesso messaggio, a carattere pubblicitario o di marketing, ad eccezione del
nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario, nonché
di altri elementi che non alterano la natura del messaggio;

g) corrispondenza a contenuto
pubblicitario: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza per l’interno indirizzata ad un numero di destinatari stabilito
dall’Autorità di regolamentazione del settore postale (attualmente compreso tra
1000 e 9999), contenenti lo stesso messaggio, a carattere pubblicitario o di
marketing, ad eccezione del nome, dell’indirizzo e del numero di
identificazione del destinatario, nonché di altri elementi che non alterano la
natura del messaggio.

Articolo 3.

Prodotti editoriali

Sono considerati prodotti
editoriali i libri, i quotidiani, i periodici e similari.

Il servizio è dedicato alle
imprese editrici e ai soggetti che editano pubblicazioni periodiche, stampe e
libri.

Articolo 4.

Pacchi

Sono considerati pacchi gli invii
postali verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che non eccedano i 20
kg di peso.

Il servizio prevede, oltre ai
servizi accessori di cui all’art. 5, anche la modalità di pacco assicurato con la quale il mittente può assicurare il pacco contro i rischi
di smarrimento, di furto e di danneggiamento previo pagamento di un
corrispettivo, fino ad un massimo stabilito. Per i pacchi assicurati possono
essere richieste specifiche modalità di confezionamento opportunamente
pubblicizzate da Poste Italiane.

Articolo 5.

Servizi accessori

Per i servizi di posta
raccomandata, assicurata e pacchi Poste Italiane rende disponibili almeno i
seguenti servizi accessori:

a) avviso di ricevimento: è la
ricevuta che, compilata dal mittente all’atto della spedizione e firmata dal
destinatario all’atto della consegna, viene recapitata
al mittente ai fini della conferma dell’avvenuta consegna. L’avviso di
ricevimento della spedizione viene recapitato al
mittente con posta prioritaria.

b) contrassegno: la consegna
degli invii è subordinata alla riscossione dal destinatario, all’atto della
consegna, di un corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di
spedizione, entro i limiti prestabiliti.

La consegna avviene dopo che il
destinatario ha pagato per intero l’importo dovuto e
firmato per ricevuta.

Per gli invii di corrispondenza
con importo da corrispondere superiore ad una determinata soglia la consegna è
effettuata presso l’ufficio postale.

Poste Italiane corrisponde al
mittente l’importo riscosso con le modalità a sua scelta fra quelle messe a
disposizione.

Condizioni economiche

Articolo 6.

Tariffe e prezzi

Poste Italiane applica per i
servizi compresi nel servizio universale le tariffe ed i prezzi fissati
dall’Autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Poste Italiane rende accessibili al pubblico tariffe e prezzi e li rende disponibili presso
tutti gli uffici postali.

Articolo 7.

Accordi individuali

Poste Italiane può concludere con
i clienti o gruppi di clienti accordi individuali che prevedano
corrispettivi diversi, fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla
destinazione e alle modalità di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 261 del
1999.

Qualità del servizio

Articolo 8.

Obiettivi di qualità

L’Autorità di regolamentazione
stabilisce gli obiettivi di qualità del servizio postale universale. Tali
standard sono recepiti nella Carta della qualità e resi disponibili presso
tutti gli uffici postali.

Gli accordi individuali di cui
all’art. 7 possono prevedere, in presenza di
determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standard
di qualità differenti.

ACCESSO AI SERVIZI

Condizioni di accesso

Articolo 9.

Pagamento del servizio

Gli invii postali vengono accettati da Poste Italiane previo pagamento delle
tariffe e dei prezzi in vigore, nelle forme precisate all’art. 16, salve
eventuali diverse condizioni stabilite negli accordi individuali di cui
all’art. 7.

Articolo 10.

Indirizzo e confezionamento

Ai fini dell’accettazione degli
invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il
mittente indichi in modo chiaro e completo l’indirizzo del destinatario, e
precisamente:

nome e
cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per
l’individuazione del punto di recapito); località e codice di avviamento
postale esatto.

Qualora l’indirizzo non sia
completo ed esatto, Poste Italiane non garantisce la
corretta esecuzione del recapito.

Il mittente confeziona gli invii
postali con modalità idonee in rapporto al peso e al contenuto e comunque in
modo da evitare qualunque rischio di danni a persone o cose. Le modalità di
confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate da Poste
Italiane.

Per alcuni servizi è previsto
l’utilizzo di specifici moduli di accettazione.

Articolo 11.

Invii non ammessi

Non sono ammessi gli invii
riconoscibili come potenzialmente dannosi o la cui spedizione, comunque,
risulti in contrasto con le disposizioni in vigore.

Le armi non sono ammesse se non
provviste di autorizzazione del Ministero dell’interno.

Ove rinvenuti dopo l’immissione
nella rete postale, gli invii non ammessi sono consegnati agli Organi di
polizia.

Il mittente risponde di tutti i
danni, diretti o indiretti, causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.

Articolo 12.

Obbligo di assicurazione

Ai fini della spedizione di
denaro contante, armi e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli
invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto,
delle norme di sicurezza vigenti in materia.

Modalità di accesso

Articolo 13.

Cassette d’impostazione

Poste Italiane, salvo quanto
previsto negli articoli seguenti, rende disponibili le cassette di impostazione
recanti il relativo logo esclusivo e l’indicazione degli orari di ritiro,
destinate alla raccolta della posta prioritaria di cui all’art. 2, lettera b),
affrancata con francobollo o con altre modalità definite da specifici accordi.

Articolo 14.

Uffici postali

Gli uffici postali accettano gli
invii raccomandati e assicurati, gli atti giudiziari i pacchi, gli invii
postali singoli a richiesta del mittente e gli invii postali singoli non
introducibili a causa delle dimensioni nelle cassette d’impostazione di cui al
precedente articolo o affrancati con modalità diverse dal francobollo.

Gli uffici postali espongono
l’orario di apertura al pubblico e l’orario limite di accettazione per la
spedizione degli invii in giornata.

Presso gli uffici postali è
disponibile, su richiesta dell’utenza, la Carta della qualità, nonché
ogni informazione su servizi e sulle condizioni economiche applicate.

Articolo 15.

Altre modalità di accesso

Per gli invii di corrispondenza
massiva, e di pubblicità diretta per corrispondenza di cui all’art. 2, lettera
a) e f), nonché per i prodotti editoriali di cui all’art. 3, Poste Italiane
rende accessibili al pubblico idonei punti di accettazione. Per gli altri invii
postali, specifici accordi contrattuali con la clientela possono prevedere
diverse modalità di accesso.

Modalità di pagamento

Articolo 16.

Affrancatura

La modalità ordinaria di
pagamento del corrispettivo è l’affrancatura.

L’affrancatura consiste
nell’apposizione di francobolli oppure della impronta di macchine affrancatrici
o di altri strumenti meccanici o elettronici presso i punti di accettazione di
Poste Italiane.

Poste Italiane e i terzi
autorizzati provvedono alla vendita dei francobolli.

L’affrancatura può essere
effettuata anche con le seguenti modalità alternative:

a) con strumentazione a cura del
cliente: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri
strumenti meccanici o elettronici a cura del cliente;

b) conto di credito: mediante
impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti
meccanici o elettronici presso Poste Italiane per gli invii postali in
partenza, con contabilizzazione in arrivo per i conti di credito speciali;

c) abbonamento postale: mediante
apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale;

d) senza materiale affrancatura:
mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto
contrattuale.

Il pagamento delle modalità
alternative di affrancatura può avvenire mediante procedura di addebito
preautorizzato su conto corrente postale intestato al cliente, oppure mediante
versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste Italiane.

Poste Italiane si riserva di
verificare la conformità della spedizione alle caratteristiche del prodotto
offerto.

Le condizioni e le clausole
contrattuali relative alle modalità di affrancatura sono opportunamente
pubblicizzate da Poste Italiane.

Articolo 17.

Invii postali privi di affrancatura

Gli invii postali non affrancati
con una delle modalità di cui al precedente art. 16 non sono recapitati e sono
restituiti al mittente, previo pagamento dell’importo dovuto.

Se il mittente non è individuato
con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.

Gli invii postali provenienti
dall’estero senza affrancatura sono recapitati al destinatario previo pagamento
dell’affrancatura. In caso di rifiuto, vengono
restituiti in conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali.

Gli invii postali diretti
all’estero senza affrancatura sono restituiti al mittente, se individuabile,
altrimenti vengono

distrutti.

Articolo 18.

Invii postali con affrancatura insufficiente

Gli invii postali con
affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, previo pagamento
dell’integrazione dell’affrancatura. Se il mittente non è individuato con
certezza, o rifiuta l’integrazione, gli invii sono distrutti.

Se tale irregolarità è rilevata
in fase di recapito Poste Italiane, prima della restituzione al mittente
dell’invio con affrancatura insufficiente chiede al destinatario se intende
ricevere l’invio previo pagamento dell’integrazione di prezzo.

Gli invii postali provenienti
dall’estero con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario
previa integrazione dell’affrancatura. In caso di rifiuto, vengono
restituiti in conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali.

Gli invii postali diretti
all’estero con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se
individuabile, altrimenti vengono distrutti.

RECAPITO

Modalità di recapito

Articolo 19.

Esecuzione del recapito

Gli invii postali sono recapitati
alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel
luogo corrispondente all’indirizzo indicato salvo diverse condizioni
contrattuali.

Gli invii postali sono recapitati
secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente paragrafo.

Articolo 20.

Invii semplici e invii a firma

Ai fini delle attività di
recapito, gli invii postali si distinguono in:

invii
semplici: invii di posta prioritaria, massiva, di pubblicità diretta per
corrispondenza, di corrispondenza a contenuto pubblicitario, di prodotti
editoriali. Il recapito è effettuato mediante immissione in cassette
domiciliari di cui al successivo articolo oppure mediante consegna al
destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28,
e 29;

invii a
firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi anche
editoriali. Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad
altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa
firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del
destinatario, l’attestazione dell’avvenuta consegna è fornita dall’addetto al
recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Il destinatario di un invio a
firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso. Se la sottoscrizione
è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, quale
incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della
consegna è fornita dall’addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti
allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di
ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.

Articolo 21.

Cassette domiciliari

Il recapito degli invii semplici
è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal
destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e
l’apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza
difficoltà.

I titolari di cassette non
conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti.
In mancanza, il ritiro dell’invio avverrà presso l’ufficio postale previo
avviso di giacenza.

Le cassette devono recare, ben
visibile, l’indicazione del nome di chi ne fa uso. In
mancanza l’invio è restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del
successivo articolo.

Le cassette devono essere
collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo
liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di
distribuzione.

Negli edifici plurifamiliari, nei
complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le
cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Mancato recapito all’indirizzo
del destinatario

Articolo 22.

Indirizzo inesistente, inesatto o
insufficiente

Gli invii postali che recano un
indirizzo inesistente e di cui non è possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di
beneficenza.

Gli invii con indirizzo inesatto
o insufficiente vengono recapitati quando risulti
possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia
possibile, e non sia possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a scopo di
beneficenza.

Gli invii restituiti al mittente
perchè non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del
motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito,
irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo
inesistente.

Per la restituzione al mittente,
i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali
possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

Articolo 23.

Rifiuto dell’invio

Salve le disposizioni previste
per gli atti giudiziari di cui all’art. 2, lettera e), l’invio rifiutato è
restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario
o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall’addetto
alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio.

Per la restituzione al mittente i
provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali
possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

Ove il mittente non sia
individuabile o rifiuti la restituzione l’invio sarà distrutto.

Articolo 24.

Distribuzione nell’ufficio
postale

Gli invii postali che non è
possibile recapitare all’indirizzo indicato possono essere ritirati presso
l’ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò
abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza
indicati nell’articolo successivo. L’addetto alla consegna presso l’ufficio
postale accerta l’identità di chi si presenta per il ritiro.

In particolare, la consegna degli
invii postali avviene presso l’ufficio postale di distribuzione qualora:

sussistano
oggettive difficoltà che comportano speciali aggravi o pericoli per il
portalettere; gli invii restano a disposizione presso l’ufficio postale di
distribuzione. In alternativa alla modalità di distribuzione di cui al comma
precedente, Poste Italiane provvede a una diversa collocazione delle cassette
postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione
degli invii;

la
cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli
accordi di cui all’art. 21;

l’invio
presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto.

La consegna degli invii a firma avviene
presso l’ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi:

a) non è possibile recapitare gli
invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di
cui agli articoli 26, 27, 28 e 29;

b) il valore dichiarato per
l’invio di corrispondenza assicurato, o l’importo da corrispondere per l’invio
di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna
all’indirizzo indicato;

c) i pacchi assoggettati a
particolari cautele con obbligo di assicurazione (ad es pacchi contenenti armi
o preziosi).

Nei casi di cui alle lettere a),
b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario
riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale per il ritiro dell’invio.

La consegna può essere effettuata
direttamente presso l’ufficio postale di distribuzione anche in
presenza di specifici accordi con i destinatari.

Giacenza

Articolo 25.

Termini di giacenza

Gli invii postali non recapitati,
salvo che nei casi previsti dagli articoli 22 e 23, rimangono in giacenza
presso l’ufficio postale di distribuzione per il tempo di seguito indicato a
decorrere dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza:

invii
semplici: dieci giorni;

invii a
firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad
eccezione dei pacchi provenienti dall’estero per i quali i termini di giacenza
sono stabiliti dalle disposizioni dell’Unione Postale Universale (attualmente
quindici giorni).

Trascorsi i termini di giacenza,
nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono
distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.

Il servizio di giacenza, può
comportare il pagamento di un corrispettivo.

Soggetti abilitati al ritiro
degli invii

Articolo 26.

Nuclei familiari

Sono abilitati a ricevere gli
invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se
vi è servizio di portierato, il portiere.

Articolo 27.

Imprese

Gli invii postali diretti a
imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all’indirizzo
indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L’impresa deve
indicare l’ufficio o i nominativi delle persone incaricate, inviando
all’ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale
rappresentante.

Articolo 28.

Autorità e uffici pubblici

Gli invii di corrispondenza
spediti ad autorità ed uffici pubblici aventi più sedi in una località, qualora
l’indirizzo non consenta di individuare l’esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della località
indicata.

Le autorità e gli uffici pubblici
devono indicare le persone incaricate a ricevere gli invii di posta inviando
una comunicazione scritta all’ufficio postale di distribuzione.

Per i pacchi, la consegna è
effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.

Articolo 29.

Comunità, enti, persone
giuridiche, associazioni e simili

Gli invii di corrispondenza
diretti a comunità, enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o
comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati
al rappresentante legale o al personale incaricato.

Il legale rappresentante deve
indicare l’ufficio o i nominativi delle persone incaricate inviando all’ufficio
postale di distribuzione una comunicazione scritta.

Per i pacchi, la consegna è
effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.

4. Diritti degli utenti

Articolo 31.

Diritti del mittente

Il mittente resta proprietario
dell’invio sino al momento della consegna. Prima della consegna egli ha diritto
di chiedere la restituzione dell’invio o la modifica della destinazione o del
destinatario, previo pagamento di un prezzo aggiuntivo.

Articolo 32.

Reclami, rimborsi e indennizzi

Le procedure dei reclami e la
determinazione dell’entità dei rimborsi e degli indennizzi, nonché la procedura
di conciliazione per la risoluzione delle controversie, sono previste dalla Carta
della Qualità, ai sensi dell’art. 14del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261.

Il reclamo può essere presentato
dal mittente, dal destinatario dell’invio o da persona da essi
delegata.

Articolo 33.

Pubblicità delle informazioni

Poste Italiane rende disponibili
al pubblico, anche tramite il proprio sito web, ogni informazione necessaria
per il corretto utilizzo del servizio da parte dell’utenza con particolare
riferimento alle condizioni economiche, alle modalità di accesso ai servizi e
di recapito degli invii postali.