Enti pubblici

Thursday 10 November 2005

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – DECRETO (in G.U. n. 258 del 5 novembre 2005 – Suppl. Ord. n. 176) – Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DECRETO (in G.U. n.
258 del 5 novembre 2005 – Suppl. Ord. n. 176) –
Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
«Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 19 novembre 1990,
n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed
in particolare l’art. 11, commi 1 e 2;

Visto il decreto
interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l’approvazione dell’elenco
delle specializzazioni mediche conformi alle norme
della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il
decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l’approvazione dell’elenco
delle specializzazioni in odontoiatria;

Visti i decreti ministeriali 11
maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole
di specializzazione del settore medico, e successive
modificazioni e integrazioni;

Visto il
decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione
del settore farmaceutico;

Visto il
decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione
di fisica sanitaria;

Ritenuta la
necessità di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico
esistenti presso le università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.
127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17, comma 95;

Visto il decreto ministeriale 21
maggio 1998, n. 242 «Regolamento recante norme per la
disciplina dei professori a contratto»;

Visto il
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e
seguenti;

Vista la legge 29 dicembre 2000,
n. 401, ed in particolare l’art. 8;

Vista la legge 24 ottobre 2000,
n. 323, ed in particolare l’art. 7;

Vista la legge 19 ottobre 1999,
n. 370 «Disposizioni in materia di università e di
ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l’art. 6, comma 6;

Visto il decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 «Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei»;

Visto il
decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei
settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del
18 marzo 2005;

Visto il decreto ministeriale 28
novembre 2000 «Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche universitarie»;

Visto il decreto ministeriale 27
gennaio 2005 relativo alle procedure informatiche
per l’inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell’apposito sito della banca dati del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca;

Tenuto conto che il decreto
ministeriale n. 270/2004 stabilisce all’art. 3, comma 7, che possono
essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di
direttive europee o di specifiche norme di legge;

Considerata l’esigenza di
provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria nel quadro della disciplina generale degli studi universitari
recata dal decreto ministeriale n. 270/2004;

Visti i pareri del Consiglio
universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 17 dicembre 2003, 13
aprile 2005 e 6 luglio 2005;

Visto il parere
del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, espresso in data
16 febbraio 2005;

Viste le note prot. n. 3097 del 27 maggio 2005 e prot. n.
3060 del 6 giugno 2005 con le quali sono stati richiesti i pareri degli ordini
professionali interessati;

Visto il parere
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
espresso in data 28 giugno 2005;

Considerata la
necessità di adeguare gli ordinamenti didattici delle scuole di
specializzazione dell’area sanitaria al quadro della riforma generale
degli studi universitari, di cui al citato decreto ministeriale n. 270/2004;

Considerata la
necessità di individuare gli obiettivi formativi delle citate scuole di
specializzazione in adeguamento a quanto previsto all’art. 34 e seguenti
del decreto legislativo n. 368/1999;

Considerata
l’opportunità di consentire una razionalizzazione complessiva dell’offerta
formativa in stretta connessione con le esigenze del Servizio sanitario
nazionale;

Ritenuta
altresì la necessità di raccogliere in un unico provvedimento gli ordinamenti
didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e per
le esigenze del Servizio sanitario nazionale finalizzandoli al conseguimento di
una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su
una solida base scientifica;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua
le scuole di specializzazione di area sanitaria, il
profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici
suddivisi in aree e classi, di cui all’allegato.

2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all’art. 11 della legge n. 341/1990,
disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area
sanitaria in conformità alle disposizioni del presente decreto entro diciotto
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: area
medica, area chirurgica e area dei servizi clinici. L’area dei servizi clinici
è suddivisa in due sotto-aree: sotto-area dei servizi clinici diagnostici e terapeutici, sotto-area dei servizi clinici organizzativi e
della sanità pubblica. Nell’ambito delle singole aree le scuole sono aggregate
in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle
risorse strutturali, didattiche, assistenziali.

2. Per il conseguimento del
titolo di specialista nelle tipologie di corsi di
specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi
clinici lo specialista in formazione deve l’acquisire 300 CFU complessivi,
articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle scuole
articolate in 6 anni di corso). Per ciascuna tipologia di scuola è indicato il
profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi
percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze
culturali ed abilità professionali.

3. I percorsi didattici sono
articolati in attività formative di cui al comma 4, preordinate al
raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le
attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati
da settori scientifico disciplinari.

4. Le attività formative ed i
relativi CFU sono così ripartiti:

a) attività di base a cui sono
assegnati 5 CFU;

b) attività
caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU per le scuole
articolate in 5 anni di corso e 330 CFU per le scuole articolate in 6 anni di
corso;

b.1)
attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere
assegnata una parte dei CFU dell’ambito specifico della scuola;

c) attività affini, integrative e
interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;

d) attività
finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;

e) altre attività
a cui sono assegnati 5 CFU.

5. Almeno il 70% del complesso
delle attività formative di cui al comma 4 è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di
tirocinio), pari a 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di
corso e 252 CFU per le tipologie di scuole articolate in 6 anni di corso.

6. Le attività di base
comprendono uno o più ambiti, ed i relativi settori
scientifico disciplinari, finalizzati all’acquisizione di conoscenze
generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie
di scuole comprese nella classe.

7. Le attività caratterizzanti
sono articolate in almeno:

un
ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico
disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente
che nell’area medica e nell’area chirurgica va identificato, rispettivamente,
nel docente di medicina interna e nel docente di chirurgia generale, mentre
nell’area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina
prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati il 30% dei
crediti delle attività caratterizzanti da distribuire nell’intero percorso
formativo (rispettivamente 81 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5
anni di corso e 99 CFU per le tipologie di scuole articolate in 6 anni di
corso). Almeno 60 CFU del tronco comune sono dedicati ad attività
professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell’area medica e nell’area chirurgica, almeno 30 dei suddetti CFU devono essere
dedicati ad attività professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di medicina
interna e di chirurgia generale. I rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad
attività professionalizzanti svolte nelle specialità affini alle singole
tipologie di scuola comprese nella classe/area e nelle
attività cliniche di emergenza e pronto soccorso. Nell’area dei servizi le
attività professionalizzanti di tronco comune sono differenziate
per classe;

un
ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o
più settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale
propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della
tipologia è assegnato il 70% dei CFU delle attività caratterizzanti
(rispettivamente 189 CFU per le scuole articolate in 5 anni di corso e 231 CFU
per le scuole articolate in 6 anni di corso);

le
attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente comprendenti un
insieme di attività identificate da settori scientifico-disciplinari, utili a
costituire specifici percorsi formativi di approfondimento. A tali attività è
assegnata una frazione di crediti compresi nell’ambito delle discipline
specifiche della tipologia della scuola (di cui al
punto precedente). Possono essere dedicate alle attività caratterizzanti
elettive fino a 45 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso
e 50 CFU per le tipologie di scuole articolate in 6 anni di corso.

8. Le attività affini,
integrative e interdisciplinari comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni
multidisciplinari.

9. Le attività finalizzate alla
prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il
conseguimento del diploma di specializzazione.

10. Le altre attività comprendono
crediti finalizzati all’acquisizione di abilità
linguistiche, informatiche e relazionali. Tra
tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l’apprendimento della
lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la
partecipazione a conferenze di ambito scientifico e
clinico in quanto condizione indispensabile per l’aggiornamento e l’educazione
medica continua.

Art. 3.

1. Le scuole di specializzazione hanno sede presso l’Università.

2. Le scuole di specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono
alle facoltà di medicina e chirurgia e possono essere attivate anche con il
concorso di altre facoltà, fatta salva la classe delle specializzazioni
infarmaceutica che afferisce alle facoltà di farmacia.

3. Ai sensi dell’art. 34 e
seguenti del decreto legislativo n. 368/1999 la scuola opera nell’ambito di una
rete formativa dotata di risorse assistenziali e
socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività
professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall’osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art. 43 dello stesso
decreto legislativo.

4. Per i fini di cui al citato
art. 43 del decreto legislativo 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, le facoltà di medicina e chirurgia
possono istituire e attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna
tipologia. Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili
non può essere inferiore a 3 per anno di corso.

5. Le scuole di specializzazione
di cui al comma 2 possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione
con altre facoltà di medicina e chirurgia di altre
università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse
strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L’atto
convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse
finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento
della scuola stessa, anche per i fini di cui all’art. 3,
comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Art. 4.

1. Il corpo docente delle scuole
di specializzazione di area sanitaria è costituito da
professori di ruolo o fuori ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori
universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente
alla rete formativa della scuola, nominato dal consiglio di facoltà su proposta
del consiglio della scuola, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998,
n. 242.

2. Il corpo docente comprende
almeno un professore di ruolo o fuori ruolo nel
settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola.
Per le scuole per le quali non è identificabile un singolo settore
scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un
professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei
settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito specifico della
tipologia della scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna scuola è
determinato ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.

3. Ai sensi dell’art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982,
la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo
del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di
multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola
è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di
uno dei settori compresi nell’ambito specifico della tipologia della scuola.

4. Le modalità per lo svolgimento
della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell’art. 43 del decreto
legislativo n. 368/1999.

Art. 5.

1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di
specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle
università ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n.
270/2004, che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando
e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico
percorso individuale.

2. La prova finale consiste nella
discussione della tesi di specializzazione e tiene
conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in
itinere, di cui al successivo comma 4, nonchè dei giudizi dei docenti-tutori.

3. Per il conseguimento del
diploma di specializzazione, così come indicato
all’art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in formazione deve
aver acquisito 300 o 360 crediti, secondo la durata del corso di
specializzazione.

4. Ai sensi dell’art.
38, comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999, ai fini delle
periodiche verifiche di profitto la Scuola può predisporre prove in itinere in
rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole.

5. Il monitoraggio interno e la
documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività
professionalizzanti, deve essere documentato, come
previsto dall’art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999, dal
libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate, e
certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un
giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto
alle singole attività.

Art. 6.

Per l’area chirurgica, con
successivo decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentito il Ministero della salute, sono dettate le
disposizioni per l’individuazione degli interventi di piccola, media ed
alta chirurgia, necessari per l’acquisizione delle specifiche abilità previste
dall’ordinamento.

Art. 7.

1. Gli ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione di cui all’allegato,
attivate presso le università sono adeguati alle disposizioni del presente
decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, utilizzando le relative procedure informatizzate
predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
nella banca dati dell’offerta formativa.

2. Le università assicurano la
conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli,
secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti
al momento dell’adeguamento del regolamento didattico di ateneo.

3. Con riferimento all’art. 4, comma 3, del presente decreto, per esigenze
particolari ed in via transitoria per non più di un triennio, la direzione
della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di un
settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della
tipologia della scuola, secondo quanto previsto dall’allegato D, del decreto
ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 2000, supplemento n. 175.

Roma, 1° agosto 2005.

Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti
il 3 ottobre 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e del beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 21

Allegato

ORDINAMENTI DIDATTICI

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA

—->
Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 14 del S.O. <—-

AREA MEDICA

—->
Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 67 del S.O. <—-

AREA CHIRURGICA

—-> Vedere
Allegato da pag. 71 a pag. 102 del S.O. <—-

AREA SERVIZI CLINICI SOTTO-AREA
DEI SERVIZI CLINICI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

—-> Vedere Allegato da
pag. 105 a pag. 144 del S.O. <—-

SOTTO-AREA DEI SERVIZI CLINICI
ORGANIZZATIVI E DELLA SANITA’ PUBBLICA

—->
Vedere Allegato da pag. 147 a pag. 174 del S.O. <—-