Civile

Friday 21 March 2008

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO – 7 marzo 2008 Riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili. (G.U. n. 67 del 19-3-2008 )

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – DECRETO – 7 marzo 2008 Riduzione delle aliquote di accisa sui
prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per
riscaldamento per usi civili. (G.U. n. 67 del 19-3-2008 )

IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE

di
concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO Visto l’art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti
energetici;

Visto l’art. 1,
comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si
stabilisce che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di
accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili
per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori
entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo
internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l’art. 1,
comma 291, della legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni
necessarie per l’adozione del decreto di cui al comma 290;

Visto l’art. 1,
comma 293, della legge n. 244 del 2007, nel quale si stabilisce che in
sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 290 e’ adottato qualora
le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008;

Considerato che alla data del 28
febbraio 2008 si sono verificate le condizioni di cui all’anzidetto comma 293
per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico previsto dall’art.
1, comma 290, della legge n. 244 del 2007;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla
Corte dei conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l’attribuzione all’on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso
il Ministero dell’economia e delle finanze;

Ritenuto che si rende necessario
ed urgente emanare il predetto decreto ministeriale tenuto conto della
operatività della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

(Riduzione
aliquote di accisa)

1. Al fine di compensare le
maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima
previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro,
del

petrolio
greggio, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
aprile 2008, le sottoindicate aliquote di accisa di cui all’Allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative

concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono ridotte alle seguenti misure:

a) benzina: 547,17 euro per mille
litri;

b) oli da gas o gasolio usato
come carburante: 406,17 euro per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti
(GPL) usati come carburante: 210,94 euro per mille
Kg.;

d) gas naturale per autotrazione:
euro 0 per metro cubo.

Art. 2.

( Compensazione
incremento dell’imposta sul valore aggiunto)

1. Alle minori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui all’art. 1 si provvede, ai sensi dell’art. 1, comma
290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il maggior gettito conseguito nel

periodo
dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008 in relazione ai versamenti periodici
dell’imposta sul valore aggiunto, valutato in 162,03 milioni di euro.

Art. 3.

(Entrata
in vigore)

1. Il presente decreto, inviato
alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.