Lavoro e Previdenza

Saturday 05 April 2008

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO – 20 marzo 2008 – Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – DECRETO – 20 marzo 2008 – Riduzione del prelievo fiscale sul
trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre
indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. (GU n. 78 del 2-4-2008 )

IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Visto l’art. 2,
comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il prelievo
fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle
altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui
all’art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (Tuir), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008,
è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per
l’anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009;

Visto, in particolare, il
medesimo comma 514 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007, che demanda
al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare, con
apposito decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo
2008, i criteri per attuare la predetta riduzione di prelievo;

Visto l’art. 19 del Tuir che
individua i criteri di tassazione delle indennità di cui al
citato art. 17, comma 1, lettera a), del medesimo Tuir nonchè le
modalità di riliquidazione da parte degli uffici finanziari;

Visto l’art. 1,
comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui ai fini della
tassazione dei trattamenti di fine rapporto, delle indennità equipollenti e
delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro,
di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del Tuir, si applicano le
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più
favorevoli;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in
particolare, gli articoli 23, comma 2, lettera d) e 29, comma 1, lettera
d), concernenti gli adempimenti dei sostituti d’imposta in sede di
effettuazione delle ritenute sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui
all’art. 17, comma 1, lettera a), del citato Tuir;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136,
della legge23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme
per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi
dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti gli articoli 2 e 23 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione del
Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l’organizzazione del
Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla
Corte dei Conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio

dei
Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l’attribuzione all’on.
prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero
dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione del prelievo fiscale
sulle indennità di fine rapporto

1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell’art. 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e
sulle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del
citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1°
aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:

a) 70 euro se il reddito di
riferimento non supera 7.500 euro;

b) 50 euro, aumentato del
prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito
di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 50 euro, se il reddito di
riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro,
diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.

2. Se il risultato dei rapporti indicati
alle lettere b) e c) del comma 1 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.

3. Per reddito di riferimento si
intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata
complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del predetto
testo unico ai fini dell’individuazione dell’aliquota di tassazione del
trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

4. La detrazione di cui al comma
1 riduce l’imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato art. 17,
comma 1, lettera a), del testo unico, eventualmente erogate, nella sola
ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il
reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo
virtuale.

5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dai sostituti d’imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, in
relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun
periodo d’imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine
rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma
scritta, su richiesta del sostituto d’imposta, di non
aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro
cessato nel medesimo periodo.

6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo
di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di
anticipazione.

7. Per i lavoratori dipendenti
che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non
riveste la qualifica di sostituto d’imposta, la detrazione spettante è
determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Gli uffici finanziari
verificano la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d’imposta e
provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia
stata attribuita dal sostituto d’imposta. In caso di erogazioni di indennità di
fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del
medesimo periodo d’imposta, gli uffici finanziari rideterminano la detrazione
spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più
elevato per il percettore delle somme. Agli effetti del presente comma, anche
gli uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del
reddito di riferimento di cui al comma 3.