Enti pubblici

Tuesday 24 January 2006

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 14 dicembre 2005, n. 292 (in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2006) – Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 20

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – DECRETO 14 dicembre 2005, n. 292 (in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2006)
– Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in
attuazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto il regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;

Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di
semplificazione del procedimento relativo all’alienazione di beni mobili dello
Stato;

Visto il regolamento di
amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile
1943, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di
amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza,
ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in
particolare, l’articolo 9, comma 2, che dispone, a sua volta, il coerente
adeguamento della struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo,
con apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: «Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78»;

Considerata la necessità di
adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo e la
relativa disciplina ai citati decreti di riassetto ordinativo, di adeguamento
dei compiti e di riordino del personale;

Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito l’organo centrale della
rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 30 maggio 2005;

Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell’articolo 17, comma
3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13197 dell’11 ottobre 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Capo I

Organizzazione amministrativa

Art. 1.

Comandante generale

1. Il Comandante generale
esercita le funzioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, in particolare:

a) avvalendosi del Comandante in
seconda e del Capo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la
programmazione finanziaria;

b) esercita i poteri di spesa e
di acquisizione delle entrate, attribuendo ai responsabili dei progetti e ai
comandanti degli enti e dei distaccamenti i limiti di valore per gli impegni
delle spese e per l’acquisizione delle entrate;

c) promuove e resiste alle liti;
ha il potere di conciliare e transigere;

d) definisce, con le
determinazioni di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l’organizzazione amministrativa centrale e
periferica del Corpo della Guardia di finanza precisando i principi generali e
i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni di fondi e di valori.

2. Il Comandante generale
esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle
attribuzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

Art. 2.

Comando generale

1. Il Comando generale, sulla
base delle determinazioni di cui all’articolo 1, lettera d), provvede al
funzionamento degli enti di cui all’articolo 5, ed, in particolare, a:

a) tenere la contabilità
speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma di cui
all’articolo 3;

b) disporre le aperture di
credito sui vari capitoli per gli enti della Guardia di finanza, nei limiti
delle assegnazioni loro concesse;

c) somministrare agli enti i
fondi delle anticipazioni di cui alla lettera b);

d) eseguire, per conto e secondo
le norme impartite dall’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero
dell’economia e delle finanze, la revisione delle contabilità
rese dagli enti;

e) eseguire, per delega del
Ministero della difesa e per conto dell’Ufficio Centrale di Bilancio, istituito
presso tale dicastero, la revisione della contabilità
dei materiali dell’amministrazione militare in distribuzione agli enti del
Corpo;

f) vigilare sulla tempestiva resa
dei conti da parte degli enti.

2. La firma e la conseguente
responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni sopra indicate spetta al
dirigente militare designato dal Comandante generale ai fini del loro
esercizio.

Art. 3.

Contabilità speciale

1. Tra il Comando generale e la
Sezione di tesoreria provinciale di Roma è aperta una contabilità
speciale, nella quale affluiscono gli importi degli ordini di accreditamento di
cui all’articolo 2, lettera b).

2. Gli ordini di accreditamento
recano la clausola di commutabilità in quietanza d’entrata a favore della contabilità
speciale.

3. La richiesta di apertura di
credito è inoltrata alle scadenze prestabilite nelle determinazioni del
Comandante generale, distintamente per capitolo.

4. La somministrazione dei fondi
agli enti, viene effettuata mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità
speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4.

Rendiconto

1. A richiesta dell’ente e sempre
nei limiti delle assegnazioni a esso concesse, il Comando generale provvede a
pagamenti a favore di terzi creditori, traendo ordinativi di pagamento sulla contabilità
speciale e dando contemporaneamente avviso all’ente richiedente per le
conseguenti registrazioni contabili.

2. Il Comando generale rende,
alle scadenze prestabilite, il conto delle aperture di credito ricevute sulla
propria contabilità speciale, mediante unico
rendiconto, distinto per capitoli di bilancio, in cui dimostra a debito le
aperture ricevute e introitate e a credito gli importi degli ordini di
accreditamento agli enti del Corpo.

3. Detto rendiconto è trasmesso
all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’economia e delle
finanze non oltre il giorno venti del mese successivo al periodo cui si
riferisce.

4. Alla fine di ogni esercizio
finanziario, il Comando generale provvede, per ogni capitolo di bilancio, a
determinare l’ammontare complessivo dei fondi accreditati sulla contabilità
speciale e delle spese sostenute dagli enti, dandone comunicazione all’Ufficio
Centrale di Bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 5.

Denominazione delle strutture
periferiche

1. Ai fini del presente
regolamento, sono denominati:

a) enti, i comandi del Corpo che
hanno la gestione dei fondi di bilancio con resa del conto direttamente al
Comando generale;

b) distaccamenti, i comandi che
hanno la gestione dei fondi di bilancio somministrati dall’ente, con resa del
conto direttamente all’ente medesimo;

c) reparti, gli altri comandi
dipendenti amministrativamente dall’ente, che hanno la sola gestione di
materiali e denaro.

CAPO II

Contratti e servizi in economia

Art. 6.

Generalità

1. Le procedure negoziali per
l’esecuzione dei lavori e per l’acquisto di beni e servizi da parte del Comando
generale e delle strutture periferiche del Corpo si svolgono, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria, vigente, ai criteri di tempestività e
di semplificazione per garantire il più efficace sostegno logistico dei
reparti.

2. Le disposizioni relative alle
procedure contrattuali sono emanate con determinazioni del Comandante generale.

Art. 7.

Capitolati d’oneri

1. La Guardia di finanza formula
propri capitolati d’oneri generali o speciali, approvati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato. Essa può
altresì avvalersi dei capitolati d’oneri generali o speciali in vigore presso
altre Forze armate.

2. I capitolati d’oneri, che
fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti
medesimi, purchè di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.

3. Ove non esistono capitolati
d’oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.

4. I particolari tecnici per ogni
singolo bene o servizio sono specificati nel contratto. Tali specificazioni
possono però essere omesse in tutto o in parte quando nel contratto stesso è
stabilito che l’accettazione della provvista debba avvenire in base a campione
approvato dall’Amministrazione.

5. Nei capitolati d’oneri o, in
mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma degli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la
soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via
amministrativa.

Art. 8.

Valutazione di congruità

1. Nell’ipotesi di ricorso a
procedure non concorsuali, precedute da indagine di mercato, la valutazione di
congruità degli approvvigionamenti di beni e servizi, è effettuata da apposita
commissione nominata dalle Autorità di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a)
ovvero b).

2. Nei casi di prestazioni di
servizi e forniture particolarmente complesse, le commissioni possono essere
integrate da rappresentanti di altre Forze armate o amministrazioni dello
Stato. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni è previsto
esclusivamente il rimborso delle spese di missione.

3. Le valutazioni
tecnico-economiche effettuate dalle commissioni risultano da apposito verbale.

Art. 9.

Approvazione

1. I contratti attivi e passivi
stipulati dalla Guardia di finanza sono approvati:

a) dal Comandante generale o da
ufficiali generali o superiori da lui delegati;

b) dal Comandante dell’ente e dal
Comandante del distaccamento, per i contratti stipulati nell’interesse
dell’ente o del distaccamento, entro i limiti di valore per gli impegni delle
spese e di acquisizione delle entrate attribuiti ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera b).

2. Il Comandante generale, al
fine di assicurare la continuità dei servizi logistici connessi alle attività
operative e addestrative, può delegare al Comandante dell’ente, incaricato
dell’acquisizione, l’approvazione dei contratti stipulati nell’interesse di più
enti.

3. L’approvazione rende
eseguibili i contratti, gravanti sui fondi delle anticipazioni.

4. I rimanenti contratti sono
eseguibili solo dopo che sia intervenuta la registrazione dell’impegno di spesa
all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’economia e delle
finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti.

5. Nei casi di urgenza, che non
consentono di differire l’esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio
per la funzionalità dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto
l’autorità che ha approvato il contratto può autorizzare l’esecuzione
anticipata limitatamente a un quinto dell’ammontare del contratto medesimo. Nel
caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al
pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nel limite di cui sopra. In
caso di contratti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, la
dichiarazione motivata d’urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

6. Il contratto attivo è
eseguibile dopo l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel
caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la
vendita devono essere immediatamente consegnati all’acquirente, il contratto è
eseguibile dopo l’approvazione.

7. Le Autorità di cui al comma 1,
lettere a) ovvero b), nominano le commissioni di collaudo.

Art. 10.

Servizi in economia

1. I lavori, le provviste e i
servizi che possono essere eseguiti in economia, sono i seguenti:

a) lavori che l’autorità
competente dichiari debbano rimanere segreti o la cui esecuzione richieda
misure speciali di sicurezza ai fini della tutela degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato;

b) lavori per fronteggiare
l’immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento
degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni
causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità,
nonchè i lavori concernenti la stabilità degli edifici militari, la bonifica da
ordigni esplosivi di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e
diretta dei danni derivanti da esercitazioni;

c) immediate provvidenze a
vantaggio dell’igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i
primi soccorsi in casi di infortunio;

d) spese relative ai corsi
concernenti l’addestramento militare e professionale all’interno e all’estero
del personale, diretti a soddisfare specifiche esigenze non altrimenti
fronteggiabili;

e) provviste e prestazioni
indispensabili per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario,
veterinario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili,
carbolubrificanti, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, nonchè
tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi afferenti
l’arruolamento e il reclutamento e delle attività operative inerenti a manovre,
esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la
cui interruzione comporti danni all’Amministrazione
e pregiudizi dell’efficienza dei servizi;

f) acquisizioni di beni e servizi
di esclusiva produzione estera per le quali non sia possibile concludere
contratti;

g) studi, progettazioni e
costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi,
infrastrutture, impianti e materiali speciali, materiali di vestiario e
casermaggio quando l’Amministrazione vi provvede
direttamente;

h) lavori indispensabili per la
rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea
nonchè per l’agibilità dei campi di volo;

i) spese per l’acquisto,
noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di
ricambio;

l) spese per il funzionamento
delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l’acquisto di
medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l’interruzione delle
provviste o delle prestazioni possa compromettere l’efficienza dei servizi
recando danno all’Amministrazione;

m) spese per il funzionamento
delle mense di servizio e per l’acquisto di generi sostitutivi, di
miglioramento vitto e conforto, quando l’interruzione delle provviste o delle
prestazioni possa compromettere l’efficienza dei servizi recando danno all’Amministrazione;

n) spese relative
all’accasermamento, all’igiene dei militari, nonchè spese per la pulizia,
derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei
mezzi e per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;

o) spese per l’illuminazione, per
le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di
acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l’impiego di macchine e
relative spese di allacciamento;

p) acquisto e rilegatura di
libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di
cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e
abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi
stampa; spese per traduzione, per l’elaborazione di pubblicazioni e riviste
edite dall’Amministrazione ivi compresa la
corresponsione dei compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro
autonomo dai medesimi rese;

q) spese per conferenze, mostre e
cerimonie, di rappresentanza, di informazione
attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l’addobbo e l’arredamento dei
locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per le onoranze
funebri; per il museo storico del Corpo e per la banda musicale e le fanfare;
acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce
tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità militari, feste
nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

r) studi, progettazione e
costruzione di modelli e di prototipi, macchine, apparecchi, infrastrutture,
impianti e materiali speciali interessanti l’attività istituzionale;

s) lavori occorrenti per l’ordinaria
manutenzione e il minuto mantenimento degli immobili;

t) spese per le riparazioni dei
mezzi navali, degli aeromobili e del materiale di volo, delle telecomunicazioni
e assistenza di volo, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni,
nonchè spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori,
delle officine dei mezzi terrestri, navali ed aerei, degli impianti e
apparecchiature a bordo e a terra, quando l’interruzione delle provviste e
delle prestazioni possa compromettere l’efficienza dei servizi recando danno
all’Amministrazione;

u) spese per garantire con
immediatezza il servizio trasporti: attrezzature speciali, comprese quelle
relative ai noli, all’imballaggio, allo sdoganamento, all’immagazzinamento, al
facchinaggio, nonchè al carico e scarico dei materiali;

v) spese per le esigenze di
approntamento e funzionamento dei reparti impiegati nelle operazioni di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e spese inerenti
ai rifornimenti per i reparti, le navi e gli aeromobili del Corpo all’estero e
le unità navali distanti da apprestamenti logistici;

z) acquisto, manutenzione e
riparazione di mobili, arredi, climatizzatori, attrezzi e materiali
ginnicosportivi;

aa) acquisto, noleggio,
installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione,
telefonici, telegrafici, radiotelefonici, informatici,
meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

bb) acquisto e mantenimento di
cani;

cc) spese per la stampa e la
litografia di bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e
materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria,
cinematografia e fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine per
scrivere e per calcolo, servizi di microfilmatura nonchè acquisto di
attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e forniture di
servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici,
meccanografici e telematici.

2. Il ricorso alla procedura in
economia, nei limiti di importo di cui all’articolo 12, è altresì consentito
nei seguenti casi particolari:

a) risoluzione di un precedente
rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per
assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle
prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile
imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto
medesimo;

c) acquisizione di beni e servizi,
nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more
di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) spese per l’acquisto di beni e
servizi ricollegabili ad eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo, a persone o cose, nonchè a danno
dell’igiene e salute pubblica.

Art. 11.

Autorizzazione

1. L’esecuzione dei lavori, delle
provviste e dei servizi di cui all’articolo 10 è autorizzata:

a) dal Comandante generale o da
ufficiali generali o superiori da lui designati;

b) dal Comandante dell’ente, o
del distaccamento, nei limiti di spesa determinati dal Comandante generale.

2. L’atto che autorizza il
ricorso alla procedura in economia deve indicare:

a) l’esigenza da soddisfare;

b) i motivi per i quali è
adottata tale procedura;

c) in quale tipologia di spese,
prevista nel presente capo, rientri l’acquisizione;

d) l’importo presunto della
spesa;

e) il capitolo di imputazione
della spesa.

Art. 12.

Limiti di spesa

1. Il ricorso alla procedura in
economia è consentito quando l’importo della spesa non sia superiore a:

a) cinquantamila euro per le
acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere d), i), g), n), o), p), q),
r), s), u), z), aa), bb), cc) di cui all’articolo 10, comma 1;

b) centotrentamila euro per le
acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere c), e), f), l), m), t), v)
dell’articolo 10, comma 1, e per quelle di cui al comma 2 dello stesso
articolo;

c) cinquantamila euro per i
lavori da eseguirsi in amministrazione diretta;

d) duecentomila euro per i lavori
da eseguirsi a cottimo fiduciario.

2. Il ricorso alla procedura in
economia è sempre consentito quando l’importo dell’acquisizione di beni e
servizi sia inferiore a trentamila euro.

3. I limiti di spesa di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

4. È vietato frazionare
artificiosamente l’acquisizione di beni e servizi aventi carattere di
unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina dei servizi in economia.

Art. 13.

Esecuzione

1. Le provviste, i lavori e i
servizi possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità dell’ufficiale
designato dalle autorità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ovvero b)
– in qualità di responsabile del procedimento:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè
parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguibili in
amministrazione diretta:

a) i lavori e i servizi per i
quali non occorre l’intervento di imprese; essi sono effettuati con materiale,
utensili, mezzi e personale della stessa Amministrazione;

b) le provviste a pronta consegna
e le lavorazioni ed i servizi a pronta esecuzione.

3. Sono eseguibili a cottimo
fiduciario i servizi, le provviste o le lavorazioni affidati direttamente a
persone o a ditte di notoria capacità o idoneità.

4. La scelta dell’impresa presso
cui effettuare l’acquisizione deve avvenire mediante gara informale
con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno
tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l’indagine
di mercato ed in tal caso l’acquisizione può essere aggiudicata anche in
presenza di un solo preventivo.

5. Si prescinde dalla richiesta
di più preventivi nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, in
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato. Qualora per
l’acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano
tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al comma 4 del
presente articolo.

6. Si prescinde altresì dalla
richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa non superi l’ammontare
di ventimila euro con esclusione dell’IVA. Tale limite è elevato a quarantamila
euro con esclusione dell’IVA per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad
impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

7. La lettera d’invito a
presentare le offerte contiene tra l’altro:

a) l’oggetto della prestazione;

b) le caratteristiche tecniche;

c) la qualità e le modalità di
esecuzione e di assistenza;

d) le eventuali garanzie
richieste;

e) le modalità di pagamento;

f) il termine di esecuzione della
prestazione;

g) le penalità da infliggere in
caso di ritardo;

h) l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi,
a sua cura e spese, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti in materia;

i) la facoltà per l’Amministrazione
di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese della ditta
aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale mediante
semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni
assunte.

8. Tra i preventivi acquisiti è,
di massima, prescelto quello che offre il prezzo più basso. Negli altri casi la
scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

9. Per i lavori e i servizi a
pronta esecuzione, sempre che l’importo della commessa non superi il valore di
cinquemila euro, il provvedimento con il quale viene disposta l’ordinazione
all’impresa tiene luogo dell’atto negoziale.

Art. 14.

Collaudo

1. Le provviste ed i servizi sono
soggetti a collaudo finale, di massima, entro quindici giorni dalla loro
acquisizione o esecuzione. Tale termine è elevato a trenta giorni per
l’esecuzione di lavori.

2. Qualora l’importo delle spese
di cui al comma 1 sia superiore al limite di ventimila euro, in luogo della
dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista rilasciata da chi ne ha
sorvegliato o diretto l’esecuzione, è redatto verbale di collaudo a cura di
apposita commissione nominata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle
autorità indicate nell’articolo 11, comma 1.

3. Per i lavori si applicano le
norme previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.

Art. 15.

Pagamenti

1. Gli enti e i distaccamenti
provvedono direttamente al pagamento delle spese relative a lavori, a provviste
e a servizi in economia con i fondi ricevuti in conto anticipazioni dal Comando
generale e dall’ente, anche per le spese autorizzate con provvedimento del
Comandante generale qualora nell’atto autorizzativo venga disposto in tal
senso.

2. I pagamenti sono effettuati
entro trenta giorni dalla data del collaudo o, se successiva, dalla data di
presentazione di fattura redatta secondo le norme in vigore e accompagnata
dalla documentazione giustificativa.

CAPO III

Amministrazione
del personale

Art. 16.

Pagamento delle competenze

1. Il personale della Guardia di
finanza è amministrato e riceve, secondo le modalità e i termini previsti dalle
vigenti disposizioni in materia, il trattamento economico spettante, i compensi
accessori e, quando dovuti, il vitto, l’alloggio, il vestiario e
l’equipaggiamento individuale, dall’organismo provvisto di autonomia
amministrativa e presso il quale è in forza.

2. Per il personale che si trovi
in particolari situazioni operative ed ambientali nel territorio nazionale o
all’estero, o impiegato in attività addestrative o adibito a speciali servizi,
individuate dal Comandante dell’ente, il pagamento delle competenze, fisse ed
eventuali può essere effettuato:

a) con assegno circolare o di
conto corrente, non trasferibile, intestato al creditore;

b) con denaro contante.

3. Le modalità indicate al comma
2 possono essere adottate anche per il pagamento delle spettanze dovute ai
militari di leva, compresi gli ufficiali di complemento.

4. Le competenze accessorie e
altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre
amministrazioni sono a carico di queste ultime ove non diversamente stabilito
da disposizioni normative o da accordi appositi.

Art. 17.

Adempimenti in caso di morte o
scomparsa del militare

1. In caso di morte o di
scomparsa di un militare, l’ente accerta, a mezzo di apposita commissione, gli
oggetti e i valori di proprietà del defunto o dello scomparso lasciati nei
locali dell’Amministrazione. L’ente procede,
anche per i reparti amministrativamente dipendenti, al riconoscimento degli
eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i
valori. Per i ratei degli assegni e delle indennità maturati, si applicano le
norme dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079, e dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 423.

2. Trascorsi sei mesi dalla data
della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi
sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per
provare la loro qualità, l’ente richiede al tribunale, territorialmente
competente, l’autorizzazione a vendere i valori di proprietà del defunto o
scomparso, con le modalità e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di
fissare. La somma ricavata è conteggiata a credito della successione.

3. Persistendo per altri sei mesi
le condizioni di cui al comma 2, il credito del defunto o scomparso è
depositato presso la Cassa depositi e prestiti, con tutti i documenti
giustificativi.

Art. 18.

Pendenze

1. I debiti lasciati nei
confronti dell’Amministrazione dai militari
deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze
dell’ultimo mese di servizio o con la pensione provvisoria. Per l’eventuale
parte residua si informa il competente ufficio
per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti,
sulle altre indennità spettanti.

Capo IV

Norme per il pagamento delle
spese

Art. 19.

Somministrazione dei fondi

1. Nei limiti delle somme
annualmente assegnate, gli enti inoltrano al Comando generale le richieste dei
fondi necessari.

2. Il Comando generale provvede a
somministrare i fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di
ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità
speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Tali ordinativi,
intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili
degli enti medesimi.

3. Gli enti somministrano i fondi
ai distaccamenti e i reparti amministrativamente dipendenti con accreditamenti
sui rispettivi conti correnti ovvero a mezzo vaglia cambiari o assegni
circolari di istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale.

4. I fondi somministrati sono
registrati nei conti degli enti, dei distaccamenti e dei reparti dipendenti
all’atto della loro riscossione.

Art. 20.

Spese urgenti

1. Per il sostenimento di spese
urgenti ed indilazionabili in caso di temporanee deficienze di cassa, gli enti
del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono concedere o
richiedere prestiti ad altro ente del Corpo con l’obbligo di immediata
restituzione alla prima somministrazione dei fondi.

Capo V

Servizio di cassa

Art. 21.

Operazioni di cassa

1. Le disposizioni relative alle
operazioni di cassa, alle scritture contabili e ai documenti di gestione nonchè
alle correlative modalità, formalità e scadenze sono emanate con apposite
determinazioni dal Comandante generale.

Art. 22.

Fondi permanenti

1. Per sopperire alle piccole
spese giornaliere dei servizi e uffici dell’ente, dei distaccamenti e dei
reparti amministrativamente dipendenti, il Comandante dell’ente, può assegnare,
all’inizio dell’esercizio finanziario, ai rispettivi titolari, apposito fondo
permanente ragguagliato alle necessità di un mese, da reintegrare alla fine di
ogni mese sulla base della documentazione giustificativa delle somme erogate.

2. Nel corso dell’esercizio
finanziario, il Comandante dell’ente può disporre l’aumento o la diminuzione
del fondo permanente.

3. I titolari dei fondi
permanenti sono personalmente responsabili della regolarità della
documentazione delle spese effettuate.

Art. 23.

Utilizzo di carte di credito

1. I titolari di carte di
credito, ai sensi dell’articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono autorizzati ad utilizzarle in base alle previsioni del decreto
ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701.

Capo VI

Contabilizzazione delle entrate e
delle uscite Resa del conto

Art. 24.

Generalità

1. A seconda della natura delle
operazioni, le entrate e le uscite sono imputate ai pertinenti capitoli di
bilancio o al fondo scorta e conti particolari oppure al conto proventi.

Art. 25.

Imputazione delle spese

1. Le spese sono imputate, in
relazione al loro oggetto, al pertinente capitolo di bilancio dell’anno
finanziario cui si riferiscono.

2. Le stesse devono essere
documentate secondo le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in
modo da dimostrare la regolarità del pagamento e il diritto del creditore.

Art. 26.

Fondo scorta e conti particolari

1. In apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, è
iscritto uno stanziamento, denominato fondo scorta e conti particolari, con il
quale si provvede alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle
anticipazioni di fondi e alle altre speciali esigenze di cui all’articolo 27.

2. All’inizio dell’anno
finanziario, con determinazione del Comandante generale, lo stanziamento
suddetto viene ripartito fra gli enti. Con analogo provvedimento sono disposte
le eventuali variazioni.

3. Le somme ripartite sono
accreditate sulla contabilità speciale di cui
all’articolo 3.

4. Alla chiusura di ogni
esercizio finanziario:

a) gli enti, entro il trentuno
dicembre di ogni anno, versano al Comando generale l’importo del fondo scorta;

b) il Comando generale versa
parimenti tale dotazione entro il trentuno dicembre di ogni anno in conto
entrate tesoro, con imputazione allo speciale capitolo dello stato di
previsione delle entrate dello Stato.

Art. 27.

Utilizzo del fondo scorta e conti
particolari

1. Con il fondo scorta e conti
particolari, si provvede a fronteggiare le esigenze di cui all’articolo 26,
nonchè quelle connesse a:

a) pagamenti per conto di altri
enti, nonchè ai prestiti di cui all’articolo 20;

b) pagamenti di acconti e di
anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o
regolamentari vigenti in materia;

c) anticipi alle mense
obbligatorie di servizio;

d) somministrazione dei fondi
permanenti ai sensi dell’articolo 22.

2. Al fondo scorta sono parimenti
imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:

a) versamento di somme accreditate
da altri enti o reparti, da personale dipendente o da estranei all’Amministrazione,
per essere inviate ad altri enti o reparti o a terzi creditori;

b) stralcio dei titoli di
pagamento dai rendiconti in attesa di perfezionamento;

c) concessione o ricevimento di
prestiti, ai sensi dell’articolo 20;

d) altri eventuali pagamenti e
introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 28.

Recupero delle somme anticipate
con il fondo scorta

1. Gli enti curano il tempestivo
recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.

2. Per la documentazione delle
operazioni interessanti il fondo scorta, si applicano le norme di cui
all’articolo 25. I documenti giustificativi sono conservati per due anni finanziari
successivi alle estinzioni delle partite alle quali si riferiscono.

3. Per le spese relative alle
prestazioni del personale, ai mezzi e materiali del Corpo in dipendenza di
servizi a carico di altre amministrazioni dello Stato ed, eccezionalmente, di
privati, gli enti chiedono le somme necessarie e rendono direttamente il conto
alle amministrazioni interessate.

Art. 29.

Proventi

1. Gli enti, i distaccamenti e i
reparti non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e
provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.

2. Le somme riscosse e quelle
ritenute nei pagamenti, sempre che non siano dovute a terzi e non costituiscono
reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte, sono versate in
tesoreria.

3. Al versamento dei proventi in
tesoreria provvedono, non oltre il giorno dieci del mese successivo alla
riscossione, gli enti anche per i comandi amministrativamente dipendenti.

4. Costituiscono proventi, in
particolare, gli importi relativi a:

a) prestazioni della banda del
Corpo effettuate su richiesta di enti e comitati;

b) canoni per l’utilizzazione di
alloggi di servizio in temporanea concessione;

c) cessioni di materiali e
prestazioni di qualsiasi specie ad altre amministrazioni dello Stato, ad
amministrazioni diverse da quelle dello Stato e a privati;

d) cessioni di vestiario e
vendita di residui;

e) attività di protezione
sociale;

f) abbonamenti alla «Rivista
della Guardia di finanza»;

g) consumi privati per utenze;

h) addebiti per smarrimento e
deterioramento di materiali;

i) recuperi di somme
indebitamente percepite e già spesate a bilancio;

l) vendite di materiali fuori
uso;

m) vendite di residui delle mense
e delle cucine;

n) interessi maturati dei conti
correnti intestati agli enti, distaccamenti e reparti;

o) risarcimento danni;

p) onorari medici per visite
fiscali;

q) riscossioni di pertinenza
dello Stato.

Art. 30.

Resa del conto

1. Gli enti rendono il conto,
alla fine di ogni trimestre, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le
anticipazioni ricevute e le spese sostenute.

2. I rendiconti delle spese
effettuate con le anticipazioni sulla contabilità
speciale, corredati dei documenti giustificativi sono resi entro trenta giorni
dalla chiusura di ciascun trimestre e trasmessi per l’esame al Comando
generale. Quest’ultimo procede alla loro revisione, promuove le eventuali
rettifiche e ne cura l’invio all’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero
dell’economia e delle finanze.

3. Le rettificazioni alla contabilità
sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti già
presentati.

4. I predetti adempimenti possono
essere effettuati anche mediante procedure informatiche.

5. Unitamente ai rendiconti di
cui ai commi 1 e 2, gli enti inviano al Comando generale:

a) la situazione del fondo scorta
con l’indicazione dell’ammontare complessivo delle partite ancora accese alla
fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura e oggetto;

b) un prospetto riassuntivo dei
proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati
secondo la loro specie e oggetto;

c) ogni altra dimostrazione
contabile, statistica o economica.

6. I documenti di cui al comma 5,
lettere a) e b), sono trasmessi, a cura del Comando generale, all’Ufficio
Centrale di Bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo VII

Servizio vettovagliamento

Art. 31.

Classificazione delle mense

1. Le mense in funzione presso i
comandi del Corpo sono classificate in:

a) mense allievi ufficiali,
allievi ispettori e sovrintendenti e allievi finanzieri;

b) mense obbligatorie di
servizio;

c) mense non obbligatorie di
servizio.

Art. 32.

Apporti dell’Amministrazione

1. L’Amministrazione
provvede:

a) alle spese per l’impianto
delle mense e relative cucine;

b) alla dotazione del materiale
necessario per il loro funzionamento;

c) alle spese di carattere
generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri
accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti;

d) all’assegnazione del personale
di servizio per le mense gestite direttamente dai comandi del Corpo.

Art. 33.

Modalità del servizio di
vettovagliamento

1. Le modalità di fornitura del
servizio vettovagliamento spettante alle varie categorie di personale nelle
diverse situazioni di impiego nonchè il valore in denaro delle razioni viveri,
del miglioramento vitto e la composizione dei generi di conforto sono stabiliti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo
63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le modalità
amministrativo-contabili di gestione delle mense e di ammissione alle medesime
delle varie categorie di personale nelle diverse situazioni di impiego sono
disciplinate con determinazioni del Comandante generale.

3. Il trattamento dovuto alle
mense non può essere corrisposto in contanti, in tutto o in parte, agli
interessati.

4. Il Comandante generale, con
propria determinazione, individua i casi in cui, ai militari con particolari
destinazioni di servizio ai quali spettano, ai sensi del decreto ministeriale
di cui al comma 1, i generi di conforto e la colazione obbligatoria, può essere
corrisposto in contanti il relativo controvalore ovvero possono essere erogati
buoni acquisto di valore equivalente da utilizzare presso strutture
convenzionate.

Capo VIII

Servizio cinofili

Art. 34.

Amministrazione
dei cani

1. Le disposizioni relative
all’amministrazione e al mantenimento dei cani sono emanate con apposite
determinazioni dal Comandante generale.

Art. 35.

Acquisto di cani

1. L’acquisto di cani è
effettuato da commissioni rimonta nominate dal Comando generale.

2. Detta commissione, composta di
norma da tre ufficiali, dei quali almeno uno veterinario, e da un idoneo
ispettore, delibera l’acquisto a maggioranza di voti. In mancanza di unanimità,
nell’atto di incetta di cui al comma 3, sono specificate le ragioni del voto contrario
espresso dai membri dissenzienti.

3. La commissione, esaminati
singolarmente i cani da acquistare e assicuratasi che possiedono i requisiti
prescritti, concorda direttamente con i venditori il prezzo e le condizioni di
compravendita per ciascun cane, salva sempre l’azione redibitoria; procede
quindi alla stesura dell’atto di acquisto, denominato atto di incetta, e al
pagamento del prezzo dei cani in presenza di due testimoni.

4. L’atto di incetta contiene
tutte le indicazioni relative ai cani acquistati nonchè le condizioni di
garanzia e le altre eventuali accettate dal venditore. La quietanza del prezzo
pagato è sottoscritto dai componenti la commissione e dai testimoni di cui al
comma 3.

Art. 36.

Somministrazione dei fondi e
rendiconto

1. I fondi occorrenti sono
forniti all’ente all’uopo designato e sono anticipati al presidente della
commissione rimonta o alla persona da lui delegata.

2. Le spese delle commissioni
comprendono:

a) l’acquisto dei cani;

b) le indennità e le spese di viaggio
per il personale delle commissioni;

c) il mantenimento e il trasporto
dei cani e il pagamento degli eventuali diritti doganali;

d) le spese varie per il governo,
la custodia, la cura dei cani ogni altra necessaria per il servizio della
rimonta.

Art. 37.

Adempimenti dei reparti di
addestramento dei cani

1. I reparti di addestramento,
all’atto della ricezione dei cani, dispongono gli opportuni accertamenti
sanitari e provvedono a iscrivere nei propri ruoli i cani stessi; entro cinque
giorni dalla ricezione trasmettono alla commissione rimonta le relative
attestazioni di ricevuta.

2. Ove nel corso della garanzia
si manifestino in un cane sintomi di malattia che può dar luogo ad azione
redibitoria, il reparto trasmette alla commissione rimonta apposita relazione
compilata dall’ufficiale veterinario o da medico veterinario convenzionato,
indicando se si chiede la restituzione del cane al venditore oppure la proroga
della convenuta garanzia.

3. La commissione provvede presso
il venditore per la restituzione o per la proroga.

Art. 38.

Morte dell’animale

1. Nel caso di morte di un cane
prima che sia trascorso il periodo di garanzia, il reparto accerta, con
l’intervento dell’ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato,
se la causa sia da attribuirsi a vizi redibitori preesistenti. In tal caso,
trasmette alla commissione rimonta i documenti necessari per il recupero del
prezzo dal venditore.

Art. 39.

Riforma e cessione

1. I cani ritenuti non idonei al
servizio sono riformati per deliberazione di una commissione nominata dal
Comandante dell’ente e composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. Sulla
base di tale deliberazione, il Comando generale può concedere l’autorizzazione
per:

a) la vendita a chiunque ne
faccia richiesta;

b) la cessione gratuita, a favore
di privati cittadini, enti o amministrazioni pubbliche o associazioni dotate di
personalità giuridica.

2. I cani idonei, ma in
soprannumero rispetto alle esigenze tecnico-operative, possono essere
dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione del Comando generale, ceduti
a pagamento, a:

a) corpi armati dello Stato;

b) organizzazioni di pubblica
utilità che ne facciano richiesta;

c) militari del Corpo.

3. Le disposizioni relative alle
suddette cessioni sono emanate con determinazione del Comandante generale.

Art. 40.

Abbattimento

1. Il Comandante dell’ente,
qualora la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenza
dell’animale ovvero il mantenimento in vita dell’animale medesimo determini
situazioni di pericolo, su proposta dell’ufficiale veterinario o del medico
veterinario convenzionato, può autorizzare l’eutanasia dell’animale.

Capo IX

Immobili

Art. 41.

Gestione degli immobili

1. Ogni immobile destinato a
caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all’attività istituzionale
della Guardia di finanza è preso in consegna dal titolare del comando a cui
l’immobile è stato assegnato o da altro militare designato.

2. In caso di passaggio
dell’immobile ad altro ente o comando le consegne sono rese effettive con la
compilazione dei verbali firmati dai consegnatari, cessante e subentrante, che
riferendosi allo stato descrittivo dell’immobile, ne indicano lo stato di
manutenzione e precisano gli eventuali guasti o degradazioni riscontrati.

Art. 42.

Manutenzione e costruzione degli
immobili

1. Sono di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le nuove costruzioni ed i lavori
di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.

2. Alla manutenzione ordinaria
degli immobili demaniali nonchè di quelli privati in locazione, anche
finanziaria, in uso al Corpo e per i quali l’Amministrazione
si sia assunta l’obbligo della manutenzione, provvedono gli enti con i fondi
loro assegnati annualmente.

Capo X Servizi di carattere
generale

Art. 43.

Spese riservate

1. Lo stanziamento di bilancio
per le spese riservate per l’attività informativa
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze – Guardia di finanza, è riscuotibile con quietanza del Comandante
generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.

Art. 44.

Corpo musicale e fanfare

1. Le spese relative
all’acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di strumenti per le fanfare sono a
carico dell’Amministrazione, a meno che i
musicanti non sono autorizzati a servirsi di strumenti di proprietà.

2. Per le spese di cui al comma 1
e per quelle relative ad ogni altro materiale necessario al funzionamento delle
fanfare e della banda del Corpo, di cui al decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, si provvede con la procedura in economia.

Capo XI

Gestione dei materiali

Art. 45.

Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa dei
materiali comprende le operazioni e gli atti che comportano modificazioni nella
consistenza e nel valore dei materiali di proprietà dell’Amministrazione
in consegna ad agenti responsabili tenuti alla custodia, alla vigilanza,
all’impiego dei materiali stessi.

2. I materiali, comunque
acquisiti, sono introdotti nei magazzini e assunti in carico da agenti
contabili.

3. Per esigenze particolari e
contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma
lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono
ugualmente assunti in carico dal competente agente contabile, che vigila sulla
custodia, buona conservazione nonchè pronta disponibilità dei materiali stessi.

4. Le disposizioni relative alla
gestione dei materiali, alle scritture contabili e ai documenti nonchè alle
correlative modalità, formalità e scadenze sono emanate con apposite
determinazioni dal Comandante generale.

Art. 46.

Consegnatari dei materiali

1. I consegnatari per debito di
custodia rendono i conti giudiziali, ai sensi della legge e del regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, muniti dell’attestazione di benestare del Comandante
dell’ente, al Comando generale che ne cura l’invio all’Ufficio centrale di
bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

2. I consegnatari per debito di
vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto
amministrativo anche per i materiali in uso presso comandi, uffici e personale
dipendenti. Il conto amministrativo, munito dell’attestazione di benestare del
Comandante dell’ente, è inoltrato al Comando generale che ne cura l’invio
all’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. I consegnatari dei materiali
di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del
conto.

Art. 47.

Responsabilità dei consegnatari

1. I consegnatari di beni mobili
dello Stato sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti
ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna.

2. I consegnatari non possono
estrarre nè introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun oggetto se
l’operazione non è assistita da regolare documentazione amministrativa.

3. I consegnatari sono esenti da
responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si
verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare
consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa
perfezionata.

Art. 48.

Perdite, avarie, cali e tare

1. Le perdite, le deficienze, i
deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore,
per cause naturali o per altri motivi sono accertati con la procedura prevista
dal capo dodicesimo.

2. Nel caso di perdite o di
avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o
di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli
servizi per l’individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali
responsabilità.

3. Ai soli fini amministrativi,
la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 1 e 2, è
effettuata con decreto delle autorità di cui all’articolo 59 o con altro
provvedimento di scarico, previsto da leggi e regolamenti, corredato della
documentazione comprovante le cause e le eventuali responsabilità.

4. La documentazione di cui al
comma 3, nel caso in cui i fatti sono stati ascritti a responsabili
determinati, è completata con la quietanza di tesoreria o con la dichiarazione
di accettazione di addebito rateale, oppure, in mancanza di accettazione, con
la copia della denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti.

Art. 49.

Distruzioni

1. I materiali già dichiarati
fuori uso e in carico ai magazzini, qualora divengano di valore commerciale
nullo o irrilevante, sono proposti dai relativi consegnatari per
l’eliminazione, l’abbandono o la distruzione. La proposta indica la specie e
quantità dei materiali e le eventuali pratiche svolte per la loro alienazione.

2. La proposta è sottoposta
all’esame dell’autorità competente a norma dell’articolo 59, che emette decreto
di scarico.

3. Le operazioni di cui al comma
1 sono comprovate da apposito verbale.

Art. 50.

Materiali fuori uso per vetustà o
usura

1. La richiesta di dichiarazione
fuori uso di materiali ritenuti non più idonei a ulteriore servizio in
dipendenza di vetustà o di usura è formulata dal relativo consegnatario che ha
in consegna i materiali stessi.

2. La richiesta contenente
l’elencazione del materiale, convalidata dall’autorità da cui dipende il
consegnatario, è trasmessa ad apposita commissione tecnica di accertamento,
nominata dal Comandante dell’ente.

3. L’attività della commissione è
documentata con apposito verbale da sottoporre all’approvazione del dirigente
militare designato dal Comandante generale.

4. Le dichiarazioni di fuori uso
dei materiali costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di
scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato.

5. Il materiale proveniente dalla
demolizione o dal disfacimento, che risulta di nessun valore commerciale, non è
assunto in carico ed è eliminato, abbandonato o distrutto.

Art. 51.

Materiali fuori uso per cause
tecniche

1. Gli enti formulano proposta di
dismissione o radiazione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur
essendo efficienti, rispettivamente:

a) non hanno trovato o non
possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione;

b) sono ritenuti superati per
motivi di natura tecnica.

2. La proposta è inoltrata al
Comando generale, con il parere motivato della commissione tecnica nominata dal
Comandante dell’ente.

3. La dismissione o radiazione
dei materiali, può essere disposta anche direttamente dal Comando generale.

4. Il Comando generale stabilisce
se i materiali dismessi o radiati devono essere:

a) impiegati per finalità diverse
da quelle originarie;

b) trasformati;

c) venduti, nello stato in cui si
trovano o previa demolizione o disfacimento, previa dichiarazione di fuori uso;

d) distrutti.

Art. 52.

Vendita di materiali fuori uso

1. Le armi, gli armamenti e gli
equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi del Corpo dichiarati fuori
uso, quando non siano destinati alla permuta e per i quali sia stata stabilita
la vendita da parte del Comando generale, possono essere venduti in loco da parte
dell’ente che ha l’utenza del materiale. Il corrispettivo costituisce provento
riassegnabile.

2. Nel caso di permuta, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il valore dei
materiali è portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.

3. Qualora l’alienazione di
materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento
dei materiali a carico di terzi, o in ragioni di particolari esigenze connesse
alla sicurezza o all’igiene ambientale, l’Amministrazione
può prevedere un unico procedimento nel quale l’eventuale costo delle
operazioni di cui sopra potrà essere decurtato dall’importo di aggiudicazione
finale.

Art. 53.

Vendita di alcuni tipi di
materiali

1. Il Comandante generale può
autorizzare la vendita dei materiali:

a) indicati al primo comma
dell’articolo precedente dichiarati fuori uso, di valore di stima non superiore
a trentamila euro;

b) inservibili o provenienti da
residuati di lavorazione, uso o disfacimento, compresi i residui delle mense e
cucine.

2. Per la vendita si procede
previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza
di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso.

3. Le vendite sono effettuate,
con l’osservanza degli appositi capitolati, ove esistano, sulla base di un
verbale di stima compilato da una commissione costituita secondo le direttive
impartite dal Comando generale.

4. L’acquirente è tenuto a
versare all’Amministrazione l’importo dovuto
prima del ritiro dei materiali alienati.

Art. 54.

Cessione di materiali

1. Il Comando generale determina
annualmente le quantità e i prezzi dei materiali che possono essere ceduti al
personale dipendente.

2. Le cessioni sono effettuate
mediante pagamento in contanti all’atto del prelevamento.

3. La cessione di materiali ad
altre amministrazioni dello Stato è consentita solo quando per ragioni di
urgenza o per altre motivate esigenze dette amministrazioni non possono
provvedere diversamente.

4. La cessione ad altre
amministrazioni anche estere e a privati è consentita per ragioni urgenti di
interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso
per pubbliche calamità o per ragioni di politica internazionale; in tali casi
lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente
dal pagamento. Con decreto ministeriale, ove non sia applicabile il disposto di
cui all’articolo 1, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere
autorizzata la cessione gratuita dei materiali.

5. Gli importi riscossi in
corrispondenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.

Art. 55.

Prestito dei materiali

1. Il prestito di materiali ad
altre amministrazioni dello Stato o a privati è subordinato all’autorizzazione
del Comando generale.

2. Nei casi di pubblica calamità,
incendio, naufragio e qualunque evento che comporti pericolo di vite umane, il
prestito è autorizzato dal Comandante dell’ente, nave o reparto interessato
all’immediato intervento, che ne informa
tempestivamente l’autorità da cui dipende.

3. Il prestito di materiali, di
norma, è effettuato a pagamento, salvo nei casi in cui è a favore di altre
Forze annate o di polizia. Le somme riscosse costituiscono proventi
riassegnabili.

4. Il prestito di materiale è
concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo da determinare in
precedenza in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali fu richiesto; detto
periodo può essere prorogato.

5. La durata del prestito dei
materiali, per i casi di cui al comma 2, è commisurata al soddisfacimento della
esigenza.

Capo XII

Responsabilità amministrativa e
contabile

Art. 56.

Rinvio

1. Per la responsabilità
amministrativa e per la responsabilità contabile si applicano le disposizioni
della legge e del regolamento per l’Amministrazione
del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti e successive
modificazioni e integrazioni nonchè del testo unico concernente lo statuto
degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione.

Art. 57.

Procedure

1. In caso di mancanze,
deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali chi è tenuto a rispondere
compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al
Comandante dell’ente.

2. Il Comandante, in base a tale
rapporto o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto,
nomina, ove la presunta entità del danno superi il limite di valore stabilito
dal Comandante generale, una commissione composta di almeno tre ufficiali, di
cui uno superiore che la presiede, per accertare le cause dell’evento dannoso e
l’entità del danno nonchè per pronunciarsi sulle eventuali responsabilità.

3. Per danni il cui importo si
presume non superiore al limite di cui al comma 2, l’accertamento è fatto dal
Comandante stesso o da un ufficiale da questi designato.

4. Il Comandante dell’ente,
quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell’inchiesta
di cui ai commi 2 e 3, emerga un danno patrimoniale non risarcito, fa denuncia
al Procuratore regionale della Corte dei conti, costituendo in mora i presunti
responsabili e informando il Comando generale.

Art. 58.

Responsabilità del Comandante
dell’ente

1. Nel caso in cui la
responsabilità possa estendersi al Comandante dell’ente, questi informa
immediatamente il Comando generale.

2. Il Comandante generale, in
base alla comunicazione suddetta o di sua iniziativa, quando altrimenti gli
consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall’articolo 57,
presieduta da un ufficiale generale del Corpo, e, quando emergono elementi di
responsabilità, fa denuncia del fatto al Procuratore regionale della Corte dei
conti, costituendo in mora i presunti responsabili.

3. Alla nomina della commissione
provvede il Ministro dell’economia e delle finanze quando la responsabilità
possa estendersi al Comandante generale.

Art. 59.

Autorità competente

1. Competenti a determinare in
via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno
accertato, ai sensi degli articoli che precedono, sono:

a) il Comandante dell’ente fino
al limite di valore stabilito dal Comandante generale;

b) il Comandante generale per
importi superiori;

c) il Ministro dell’economia e
delle finanze nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 58.

2. L’autorità competente emette
decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 del
regolamento per l’Amministrazione del
patrimonio e la contabilità generale dello
Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore.
In caso contrario, dispone, sempre a mezzo di decreto, l’addebito ai responsabili
e lo scarico contabile del materiale.

3. Per cali di giacenza, di
distribuzione, di trasformazione e di trasporto, che rientrano nelle aliquote
fissate da speciali istruzioni, il discarico è ammesso previo accertamento da
parte di apposita commissione nominata dal Comandante dell’ente che ha in
carico i materiali.

4. Ove la consistenza dei
materiali subisca cali che eccedono le aliquote di cui al comma precedente, la
competenza è riservata al Comando generale.

Art. 60.

Cause di giustificazione

1. Le mancanze, i deterioramenti
e le diminuzioni di denaro e di materiali sono ammessi a discarico, a norma
dell’articolo 194 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato, soltanto quando gli agenti esibiscono le giustificazioni
stabilite dalle disposizioni che disciplinano i relativi servizi e, nel
contempo, comprovano la non imputabilità del danno nè per negligenza nè per
indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione
del denaro e delle cose avute in consegna.

Art. 61.

Recupero dei pagamenti indebiti

1. Quando il danno all’erario
derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono
recuperate, in primo luogo, a carico di chi li ha percepiti; se si tratta di personale
dipendente dall’Amministrazione, il recupero
dell’indebito, ove occorra, può essere effettuato mediante trattenuta sulle
competenze, nei limiti e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

2. Tale procedimento non
sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare
le eventuali responsabilità dell’indebito pagamento.

3. Ove il recupero di cui al
comma 1 non può comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti
indebitamente eseguiti risarciscono il danno.

Art. 62.

Quantificazione dell’addebito

1. L’addebito per perdita di
materiali è commisurato:

a) per i materiali assunti in
carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o nomenclatorie;

b) per i materiali non assunti in
carico, al prezzo di acquisto.

2. L’addebito può essere ridotto
o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo
inferiore o superiore a quello in carico.

3. L’addebito per deterioramento
di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i
materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche
la differenza di valore.

4. Quando i materiali deteriorati
vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in
diminuzione all’addebito ai responsabili.

Art. 63.

Pagamento rateale del debito

1. Qualora i responsabili
accettino formalmente di rifondere il danno, le autorità di cui all’articolo 59
possono concedere il pagamento rateale del debito, ragguagliando i ratei
all’entità del danno e alla solvibilità del debitore.

Art. 64.

Azioni di regresso e rivalsa

1. Le azioni di regresso e di
rivalsa, intentate a termine di legge da chi rifonde somme all’Amministrazione
in applicazione delle norme del presente regolamento, si svolgono all’infuori
di ogni ingerenza dell’Amministrazione stessa.

Capo XIII Disposizioni finali

Art. 65.

Abrogazioni

1. Il regio decreto 5 aprile
1943, n. 532, il titolo IV del regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163, il decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 e il decreto del Ministro
delle finanze 14 febbraio 1991, n. 242, sono abrogati.

Art. 66.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente
regolamento trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2005.

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 176