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Monday 17 October 2005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 29 luglio 2005 Disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco. (GU n. 237 del 11-10-2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO
29 luglio 2005

Disposizioni per
l’attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del
tabacco. (GU n. 237 del 11-10-2005)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

Visto il
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 864/2004
del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003
ed, in particolare, l’articolo 110-terdecies e l’allegato VII, lettera I;

Visto l’articolo 4, comma 3 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", così
come modificato dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il
quale si dispone che all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti
emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali;

Vista la lettera n. D/213 del 1°
marzo 2005 con la quale la Commissione europea ha
comunicato che i servizi della Commissione stanno valutando la possibilità di
concedere agli Stati membri la facoltà di introdurre una differenziazione del
tasso di disaccoppiamento per regione, autorizzando
un tasso di disaccoppiamento del 100% in una o più
regioni specifiche;

Vista la
dichiarazione della Commissione europea sulla possibilità di applicare in una o
più regioni un tasso di disaccoppiamento del 100%, resa nel comitato di gestione dei
pagamenti diretti del 20 aprile 2005;

Ritenuta la necessità di dettare
disposizioni urgenti per l’applicazione delle richiamate norme comunitarie
relative alla possibilità di applicare nella regione Puglia, sulla
base di criteri oggettivi, un tasso di disaccoppiamento
del 100%;

Acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;

Decreta:

Articolo 1.

Tassi di disaccoppiamento

1. Nel settore del tabacco, per le
superfici della regione Puglia, il coefficiente di cui all’allegato VII, lettera I del regolamento (CE) n.1782/2003
è fissato al limite massimo di 1,00.

2. Nel settore del tabacco, per le
superfici di tutte le altre regioni, ad eccezione della regione Puglia, il
coefficiente di cui all’articolo VII lettera I del
regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato a 0,4.

Articolo 2.

Criteri oggettivi

1. Per la regione Puglia
il coefficiente pari al limite massimo di 1,00 si giustifica per le
seguenti ragioni: a) il numero di produttori di tabacco e la produzione
complessiva regionale è in progressiva ed irreversibile riduzione; b) il riscatto
delle quote ha subito una netta evoluzione a dimostrazione della volontà dei
produttori pugliesi di abbandonare le produzioni; c) le risorse finanziarie del
Fondo comunitario del tabacco per i progetti di riconversione sono stati quasi
totalmente assegnati alla regione Puglia; d) il numero delle associazioni di
produttori e delle imprese di prima trasformazione si è dimezzato e, di
conseguenza, anche il prodotto contrattato; e) gli stocks
di tabacco invenduto giacenti presso le imprese di prima trasformazione hanno
raggiunto livelli eccessivi e, solo recentemente, sono stati smaltiti in parte.

2. Al fine di evitare effetti
discriminatori nonché una distorsione della
concorrenza fra produttori, per le superfici della regione Puglia non è
possibile accedere all’aiuto accoppiato.

3. La regione Puglia è esclusa dalle
zone di produzione di cui all’articolo 110-duodecies del
regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 3.

Autorità competente per la gestione
ed il controllo

Le disposizioni riguardanti
il presente decreto ministeriale saranno attuate con propri
provvedimenti dall’A.G.E.A.

Il presente decreto sarà trasmesso
alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18
agosto 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri
delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 2