Enti pubblici

Saturday 24 November 2007

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – CIRCOLARE 16 novembre 2007, n. 2473 (in G.U. n. 271 del 21 novembre 2007) – Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – CIRCOLARE 16 novembre 2007, n. 2473 (in G.U. n. 271 del 21 novembre 2007) – Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

1. Premessa.

La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume la denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, si ritiene che le presenti indicazioni possano costituire un utile modello operativo a cui le stazioni appaltanti, di cui all’art. 3, comma 33, del Codice, possano fare riferimento.

2. La disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Fino all’entrata in vigore del Regolamento generale previsto dall’art. 5 del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo quanto disposto dall’art. 253, comma 3 del Codice.

Il richiamo alla materia dei “lavori pubblici” contenuto nell’art. 253 del Codice deve intendersi riferito all’insieme delle norme che disciplinano la realizzazione di lavori pubblici, che vanno dalla fase di programmazione alla progettazione, dall’affidamento all’esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori.

L’applicabilità delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 alla disciplina in oggetto impone alcuni ulteriori chiarimenti.

A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le disposizioni di cui all’art. 62, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 devono intendersi implicitamente abrogate dall’art. 91, comma 2, del Codice come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007, che stabilisce l’obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con riferimento agli affidamenti degli incarichi in esame, si pongono all’attenzione, sinteticamente, le modalità operative di applicazione dei sopra menzionati principi.

Non discriminazione:

il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi, come l’appartenenza ad un determinato contesto territoriale.

La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.

Parità di trattamento:

il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.

Proporzionalità:

il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all’affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all’incarico oggetto dell’affidamento.

Trasparenza:

il principio impone all’amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti.

La disposizione di cui all’art. 91, comma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell’art. 57 del Codice, rubricato “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, prevede poi la selezione fra almeno cinque soggetti, “se sussistano in tale numero aspiranti idonei”.

Si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla scelta dei cinque o più operatori economici tramite la selezione di soggetti da un elenco di operatori economici, istituito a seguito di un apposito avviso, ovvero tramite specifiche indagini di mercato.

L’avviso per l’istituzione dell’elenco è pubblicato con le modalità di cui all’art. 124, comma 5, del Codice: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del Codice, albo della stazione appaltante, nonchè eventualmente profilo del committente, ove istituito.

Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici interessati i curricula, predisposti con riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell’avviso e in conformità al modello di cui all’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco.

La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro è predisposta dagli operatori economici secondo l’allegato H del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con l’indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte.

Si ritiene che l’arco temporale da prendere in considerazione non possa essere inferiore al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso; si considera nel quinquennio anche la parte dei servizi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi documentati.

Agli operatori economici è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con l’indicazione delle rispettive qualifiche professionali e del soggetto eventualmente incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

In analogia a quanto previsto dall’art. 125, comma 12, ultimo periodo, del Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Qualora la stazione appaltante ricorra ad una indagine di mercato, la stessa può essere svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del Codice, nell’albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L’avviso deve indicare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare ed in analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.

Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione, dall’elenco o tramite l’indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio.

In ogni caso, nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il rispetto del principio della rotazione, rapportandolo all’entità dell’importo da affidare.

Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione – anche attraverso una nota illustrativa delle prestazioni in analogia a quanto previsto dall’art. 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 – il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.

La scelta dell’affidatario può essere resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell’art. 65, comma 1, del Codice.

B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Si sottolinea l’importanza di definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto all’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. 3. La disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all’individuazione dell’oggetto delle attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti.

In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori dall’art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, si suggerisce l’opportunità, in relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando di gara, in caso di procedura aperta, e nella lettera di invito, in caso di procedura ristretta o negoziata, l’obbligo per gli offerenti di avere preso visione del luogo ove si svolgerà il lavoro oggetto della prestazione.

Per quanto attiene alle modalità di definizione dell’importo stimato dell’appalto, stante l’abolizione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 92, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute adeguate.

L’importo stimato è determinato dalla stazione appaltante al lordo della riduzione, di cui all’art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, prevista per le prestazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici.

All’importo stimato è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e comprensivo della riduzione di cui all’art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, richiamato dall’art. 92, comma 4, del Codice.

In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura. Si ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo più basso soltanto in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere.

In ragione della natura dei servizi da acquisire, in sede di definizione del bando di gara ovvero della lettera di invito, si ritiene opportuno che, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi qualitativi di valutazione delle offerte rivestano complessivamente un “peso” maggioritario rispetto all’elemento “prezzo” e all’elemento “tempo”.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della gara, si può fare riferimento all’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, fermo restando il rispetto della circolare 1° marzo 2007 del Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007, intitolata “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi”.

E’ quindi possibile determinare la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi come l’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, il metodo, l’organizzazione del lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto per lo svolgimento del servizio.

Elementi come l’esperienza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili possono essere utilizzati unicamente come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta. Il riferimento all’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 per le modalità di svolgimento della gara non vale, pertanto, per i punti 1 e 3, lettera b), del comma 1.

Il presente indirizzo va applicato anche per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice.

Roma, 16 novembre 2007.

Il direttore generale per la regolazione dei lavori pubblici

Crocco